Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 19 aprile 2023 |
Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2023. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che abroga del regolamento (CE) n. 302/2009; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007; Vista la raccomandazione ICCAT n. 21-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 19-04, concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, e la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; Visto l'art. 53 del regolamento (UE) n. 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141/1 del 28 maggio 2019, contenente, nello specifico, la modifica di alcuni articoli del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627, al fine di adeguarli alle previsioni delle suddette norme internazionali; Visto il regolamento (UE) n. 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024 le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, con il quale e' stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualita' 2023 assegnando all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000) recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018), sulla ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020; Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, contenente ulteriori disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso 2019; Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 2019, sull'assegnazione di quote individuali di cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del predetto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019; Vista la nota n. 657883 del 22 dicembre 2022, contenente disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «Palangaro-LL», per l'anno 2023; Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda Sezione Ter; Vista la sentenza n. 7759/2019 del 24 ottobre 2019, della Sezione Terza del Consiglio di Stato; Vista la sentenza n. 13/2020 del 2 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; Visto il Piano annuale di pesca e di capacita' (2023) trasmesso alla Commissione europea il 14 febbraio 2023, con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2023, ha richiesto nel rispetto dei suddetti obblighi sovranazionali la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali gia' riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2022, nonche' la costituzione di un nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera, da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso; Ritenuta l'opportunita' di attuare per la campagna di pesca del tonno rosso per il 2023 un regime sperimentale con valutazione degli effetti delle misure predisposte a conclusione della campagna di pesca, onde consentire i provvedimenti di carattere strutturale da parte dell'amministrazione; Ritenuto, ai fini di attuare nella maniera piu' idonea il principio di conservazione delle risorse ittiche, di attribuire nella misura del 50% della quota incrementale un aumento proporzionale ai settori autorizzati secondo i criteri storici di ripartizione; Ritenuta, ai fini della migliore tutela della specie oggetto di cattura, l'opportunita' di costituire un nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera, da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso, formato da centodiciotto unita' (individuate tra quelle che storicamente hanno contribuito al prelievo della quota indivisa); Ritenuta l'opportunita' di assicurare un equo accesso iniziale al prelievo involontario di tonno rosso mediante una ripartizione per aree geografiche del contingente indiviso; Ritenuto che, ai medesimi fini, l'interesse pubblico alla conservazione puo' essere garantito attraverso il trasferimento tra diversi sistemi delle quote individuali nel limite massimo del 50% della quota del cedente e previa specifica autorizzazione da parte della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Ritenuto che il trasferimento si inserisce nel regime sperimentale relativo alla campagna di pesca del tonno rosso per il 2023 e, pertanto, non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del contingente nazionale di cattura
1. Per la campagna di pesca 2023, la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso e' determinata in ragione delle seguenti modalita': a) Il quantitativo di 4.745,34 tonnellate, pari alla quota nazionale di cattura assegnata per il 2022, e' suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella medesima campagna di pesca; b) Il quantitativo di 268,83 tonnellate, pari al 50% della quota incrementale (537,66 tonnellate), assegnata all'Italia per il 2023, e' suddiviso tra i vari settori storicamente autorizzati, compreso il contingente assegnato alla «Quota non divisa (UNCL)», sulla base dei medesimi coefficienti applicati nella campagna di pesca 2022; il restante 50% (268,83) e' destinato alla «Quota non divisa (UNCL)»; c) Dal contingente complessivamente determinatosi in favore della richiamata «Quota non divisa (UNCL)», pari a 532,38 tonnellate, una quota di 295 tonnellate e' assegnata al nuovo segmento della «Piccola pesca costiera (SSCF)». 2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, il contingente di cattura, complessivamente pari a 5.283 tonnellate, assegnato all'Italia per l'anno 2023 e' cosi' ripartito: Sistema Quota - - Circuizione (PS) 3.646,757 Palangaro (LL) 666,029 Tonnara fissa (TRAP) 415,169 Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 22,665 Piccola pesca costiera (SSCF) 295,000 Quota non divisa (UNCL) 237,380 Totale 5.283,000 3. Il contingente «indiviso (UNCL)» di cui alla tabella precedente, e' ripartito in ragione delle seguenti percentuali per ciascuna delle flotte iscritte rispettivamente nelle seguenti giurisdizioni marittime: il 25%, pari a 59,345 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dell'Adriatico, fino a Brindisi; il 25%, pari a 59,345 tonnellate, ai Compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno da Gallipoli (inclusa la porzione ricadente nella GSA18) a Imperia, inclusi quelli della Sardegna; il 50%, pari a 118,690 tonnellate ai Compartimenti marittimi della Sicilia. |
| Allegato 1 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2023 SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2023 SISTEMA PALANGARO (LL)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2023 SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4 TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2023 Piccola pesca costiera (SSCF)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Sistema circuizione (PS)
1. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2023 alla cattura bersaglio del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 1. 2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 9, commi 2 e 3. |
| Art. 3
Sistema palangaro (LL)
1. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2023 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2. 2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 9, commi 2 e 3. 3. A conferma di quanto stabilito con la nota n. 657883 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito D.G. PEMAC), in premessa citata, i quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nell'allegato 2. 4. In funzione dell'andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi contingenti. |
| Art. 4
Sistema tonnara fissa (TRAP)
1. Gli impianti autorizzati per la campagna di pesca 2023 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportati nell'allegato 3. 2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 9, commi 2 e 3. 3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture ed in presenza di una concreta disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui ai commi 2 e 3, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi. 4. I quantitativi eventualmente gia' catturati dagli impianti di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nel richiamato allegato 3. |
| Art. 5
Piccola pesca costiera (SSCF)
1. In via sperimentale le unita' autorizzate per la sola campagna di pesca 2023 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, come definita al paragrafo 2, lettera dd), della raccomandazione ICCAT 22-08, in premessa citata, e al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 4. 2. In via transitoria e a fini sperimentali, solo per la campagna 2023, le unita' di cui al richiamato allegato 4 sono individuate tra quelle gia' autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e/o dell'alalunga (ALB) in possesso di almeno tre dei cinque requisiti definiti in sede sovranazionale (ex par. 3, lettera W Racc. ICCAT 19-04, ai fini della riconducibilita' al nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera). Dal predetto elenco sono escluse le unita' che nel corso dell'annualita' 2022 abbiano commesso un'infrazione grave. 3. In via transitoria e a fini sperimentali, le quote sono individuate assegnando a ciascuna imbarcazione un quantitativo pari a 2,5 tonnellate. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 9, comma 3. I quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come sopra indicati. 4. Le previsioni di questo articolo sono provvisorie, limitate alla campagna 2023. Esse non assegnano titoli sulle campagne successive e potranno essere riviste in conformita' con le osservazioni ICCAT e le determinazioni unionali. |
| Art. 6
Catture accessorie (BY-CATCH)
1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale di catture accessorie in sede di sbarco ammessa dalle vigenti normative sovranazionali e' pari al 20% del totale sbarcato, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo elettronico (e-logbook): in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107, in premessa citato; in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche. 2. Il calcolo di cui al comma 1 e' consentito su base annuale, nei seguenti casi: per le imbarcazioni denominate feluche, a condizione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e delle dichiarazioni di sbarco; per tutte le imbarcazioni che, pur non ricomprese nell'elenco di cui al citato allegato 4, rispettino, comunque, i medesimi parametri sovranazionali in materia di «piccola pesca costiera» e a condizione che le stesse, prescindendo dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco. 3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture accessorie, la D.G. PEMAC si riserva la facolta', con successivo provvedimento, di rimodulare la ripartizione della consistenza residua del contingente «indiviso (UNCL)», di cui all'art. 1, comma 3. |
| Art. 7
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)
1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita' solo ed esclusivamente mediante la tecnica «catch-release» fino al 31 dicembre 2023. |
| Art. 8
Porti designati
1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati (dall'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT all'indirizzo https://www.iccat.int/en/Ports.asp). |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come riportati negli elenchi di cui ai richiamati allegati 1, 2, 3 e 4. 2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, i contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento solo all'interno dei medesimi sistemi di pesca. 3. In deroga al comma 2, sono consentiti, per la campagna di pesca del 2023 a titolo sperimentale, previa autorizzazione della D.G. PEMAC, anche i trasferimenti tra sistemi differenti a condizione che avvengano unicamente a titolo temporaneo e fino ad un quantitativo massimo pari al 50% della quota individuale assegnata al cedente. Nei sistemi «tonnara fissa (TRAP)» e «piccola pesca costiera (SSCF)», gli operatori non possono cedere ad altri sistemi alcuna percentuale della quota assegnata, ma e' loro consentito di essere destinatari di contingenti di cattura eventualmente trasferiti da altri sistemi, secondo le richiamate limitazioni. 4. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 5. Ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/90, dai suddetti elenchi relativi ai sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)». 6. Agli operatori degli impianti di «tonnara fissa (TRAP)» che non dovessero risultare attivi per un periodo pari a due annualita' consecutive, in linea con l'art. 8, comma 5, del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano definitivamente nella disponibilita' dell'Amministrazione. Per l'annualita' 2023, ai fini della operativita' della tonnara fissa (TRAP), non e' obbligatorio pescare un quantitativo minimo di cattura pari al 33% del contingente assegnato, come stabilito nel precedente d.d. n. 141913 sopra richiamato, ma e' comunque necessario che l'impianto sia strutturalmente pronto per esercitare l'attivita' di pesca. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura. 7. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potra' essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupporti, il suddetto quantitativo potra' essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)». Questo decreto e' trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2023
Il direttore generale: Abate
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 729 |
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