Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39
Testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 88 del 14 aprile 2023), coordinato con la legge di conversione 13 giugno 2023, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Cabina di regia per la crisi idrica

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, (( su sua delega )), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, (( il Sud )), le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze (( nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato )). Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (( dei ministri )) con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario (( straordinario )), ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorita' di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano gia' intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse (( ai sensi del comma 5 )), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. (( Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 )), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonche' all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonche' il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma e' trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, (( mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa )).
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni. (( Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacita' idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ));
b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche presenti nelle contabilita' speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione (( degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8 )), predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo (( 30 luglio 1999, n. 303 )), cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. (( Il compenso e' definito con il provvedimento di nomina. )) A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( Il Dipartimento puo' avvalersi altresi', a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri. ))
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attivita' espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo 3
agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi
o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente
decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita'
dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi'
eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico,
anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il
progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto. Per gli
invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri
ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli
obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto
delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei
corpi idrici interessati.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla
sua presentazione, previo parere dell'amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica,
come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e'
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita'
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare
la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di
qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10.
- Si riporta l'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis)
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«(Omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Allegato A
(all'articolo 7)

PARTE A
UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1
Utilizzi irrigui in agricoltura
Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:
. Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate
al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;
. Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti
sono destinati al consumo umano dopo un processo di
trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
. Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da
foraggio);
. Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono
destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia,
da ornamento, per tappeto erboso).

Sezione 2
Prescrizioni minime di qualita' delle acque affinate
per usi irrigui in agricoltura e controlli
Tabella 1. Classi di qualita' delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (2)
===================================================================== | Classe di | | | |qualita' delle| | Tecniche di | |acque affinate| Categoria di coltura (*) | irrigazione | +==============+===============================+====================+ | |Colture alimentari da consumare| | | |crude la cui parte commestibile| | | |e' a diretto contatto con le | | | |acque affinate e le piante da | | | A |radice da consumare crude. |Tutte. | +--------------+-------------------------------+--------------------+ | |Colture alimentari da consumare| | | |crude la cui parte commestibile| | | |e' prodotta al di sopra del | | | |livello del terreno e non e' a | | | |diretto contatto con le acque | | | |affinate; colture alimentari | | | |trasformate; colture per | | | |alimentazione animale (pascolo | | | |e colture da foraggio); colture| | | B |non alimentari. |Tutte | +--------------+-------------------------------+--------------------+ | |Colture alimentari da consumare| | | |crude la cui parte commestibile| | | |e' prodotta al di sopra del | | | |livello del terreno e non e' a | | | |diretto contatto con le acque |Irrigazione a goccia| | |affinate; colture alimentari |(**) o altra tecnica| | |trasformate; colture alimentari|di irrigazione che | | |non trasformate, comprese le |eviti il contatto | | |colture utilizzate per |diretto con la parte| | |l'alimentazione di animali da |commestibile della | | C |latte o da carne. |coltura | +--------------+-------------------------------+--------------------+ | |Colture industriali, da energia|Tutte le tecniche di| | D |e da sementi |irrigazione (***) | +--------------+-------------------------------+--------------------+

(*) Se lo stesso tipo di coltura rientra in piu' categorie
della Tabella 1, si applicano le prescrizioni della
categoria piu' rigorosa.
(**) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) e' un
sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua
alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi
d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20
L/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua
superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo
diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o
"gocciolatori"
(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia,
occorre prestare particolare attenzione alla protezione
della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si
devono porre in essere le adeguate misure preventive.

Parte di provvedimento in formato grafico

PARTE B

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA

Sezione 1
Principali elementi della gestione dei rischi
La gestione dei rischi comprende l'individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine e' istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base degli elementi seguenti:
+---+--------------------+------------------------------------------+ |A) |Descrizione del |Una descrizione dettagliata del sistema e'| | |sistema di |il punto di partenza per la | | |riutilizzo delle |caratterizzazione completa dell'intero | | |acque |sistema di riutilizzo delle acque ed ha | | | |inizio con l'individuazione del confine di| | | |sistema che deve includere il punto di | | | |ingresso delle acque reflue urbane e/o | | | |industriali nell'impianto di trattamento | | | |delle acque reflue e/o nell'impianto di | | | |affinamento e gli usi finali delle acque | | | |affinate. Deve prevedere una descrizione | | | |dettagliata dell'impianto di trattamento | | | |e/o affinamento e di qualsiasi | | | |infrastruttura relativa a pompaggio, | | | |stoccaggio e distribuzione entro il | | | |confine di sistema individuato. Per | | | |raccogliere i dati necessari per la | | | |valutazione del rischio, la descrizione | | | |del sistema deve comprendere anche una | | | |caratterizzazione della qualita' | | | |dell'acqua per le sorgenti di acque reflue| | | |in ingresso all'impianto di trattamento | | | |delle acque reflue e/o all'impianto di | | | |affinamento, le fasi di trattamento e/o | | | |affinamento e le relative tecnologie | | | |utilizzate presso l'impianto di | | | |affinamento, l'utilizzo finale previsto, | | | |il luogo e il periodo di utilizzo (ad | | | |esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le | | | |tecniche di irrigazione, il tipo di | | | |coltura, le altre fonti idriche se sono | | | |previste miscelazioni e i volumi di acque | | | |affinate da erogare(6). A cio' si aggiunge| | | |una descrizione delle matrici ambientali | | | |circostanti (suolo, acque sotterranee e | | | |superficiali, ecosistemi). | +---+--------------------+------------------------------------------+ |B) |Attori e ruoli |Tutti gli attori coinvolti e i loro ruoli | | | |e responsabilita' devono essere | | | |identificati per ciascun elemento del | | | |sistema di riutilizzo dell'acqua. Cio' | | | |deve includere gli attori responsabili | | | |della (i) gestione dell'impianto di | | | |affinamento, (ii) del trasporto e dello | | | |stoccaggio, se del caso, e (iii) | | | |dell'utilizzo finale. Devono includere | | | |anche eventuali autorita' o organismi | | | |pertinenti (ad esempio autorita' idriche, | | | |autorita' sanitarie pubbliche, autorita' | | | |ambientali) o altri soggetti come | | | |associazioni di agricoltori e consorzi di | | | |irrigatori. | +---+--------------------+------------------------------------------+ |C) |Identificazione dei |Devono essere individuati tutti gli | | |pericoli e ambienti |eventuali pericoli (inquinanti e patogeni)| | |e popolazioni a |o eventi pericolosi (mancati trattamenti, | | |rischio |fuoriuscite accidentali, contaminazioni) | | | |che hanno origine dal sistema di | | | |riutilizzo dell'acqua e possono | | | |rappresentare un rischio per la salute | | | |pubblica e/o l'ambiente. Devono essere | | | |caratterizzate le potenziali vie di | | | |esposizione per ciascun pericolo per i | | | |recettori umani, animali o ambientali | | | |identificati (popolazioni e ambienti | | | |esposti). Questi elementi sono necessari | | | |per poter valutare successivamente i | | | |rischi per la salute e l'ambiente. | +---+--------------------+------------------------------------------+ |D) |Metodi di |La valutazione del rischio ambientale e | | |valutazione del |sanitario deve essere condotta tenendo | | |rischio sanitario |conto dei pericoli precedentemente | | |e ambientale |identificati (individualmente o in gruppi)| | | |e degli eventi pericolosi, delle | | | |potenziali vie di esposizione e dei | | | |recettori identificati all'interno del | | | |sistema di riutilizzo dell'acqua. La | | | |valutazione del rischio puo' essere | | | |condotta con metodi qualitativi o | | | |semiquantitativi. La valutazione | | | |qualitativa del rischio e' suggerita come | | | |la metodologia piu' appropriata ed | | | |economicamente fattibile. La valutazione | | | |quantitativa del rischio potrebbe essere | | | |utilizzata per progetti ad alto rischio e | | | |quando sono disponibili dati sufficienti | | | |per la loro attuazione. La valutazione del| | | |rischio per la salute valuta qualsiasi | | | |rischio per la salute umana e animale, | | | |mentre la valutazione del rischio | | | |ambientale mira a determinare se i | | | |contaminanti identificati nell'acqua | | | |affinata influiscono sullo stato di | | | |qualita' delle matrici ambientali. | | +----+---------------+------------------------------------------+ | |1(7)|La valutazione |a) la conferma della natura dei pericoli, | | | |dei rischi |compresa, se del caso, la previsione del | | | |ambientali |livello senza effetto; | | | |comprende tutti|b) la valutazione del grado potenziale di | | | |gli aspetti |esposizione; | | | |seguenti: |c) la caratterizzazione dei rischi. | | +----+---------------+------------------------------------------+ | |2(7)|La valutazione |a) la conferma della natura dei pericoli, | | | |dei rischi per |compresa, se del caso, la relazione | | | |la salute umana|dose-risposta; | | | |e animale |b) la valutazione del grado potenziale di | | | |comprende tutti|esposizione; | | | |gli aspetti |c) la caratterizzazione del rischio. | | | |seguenti: | | | +----+---------------+------------------------------------------+ | |3(7)|Nella |a) la prescrizione di ridurre e prevenire | | | |valutazione del|l'inquinamento delle acque causato da | | | |rischio sono |nitrati, ai sensi della direttiva | | | |tenuti in |91/676/CEE; | | | |considerazione,|b) l'obbligo che le aree protette di acqua| | | |come minimo, i |destinate al consumo umano rispettino le | | | |seguenti |prescrizioni della direttiva 2020/2184; | | | |obblighi e |c) la prescrizione di soddisfare gli | | | |prescrizioni: |obiettivi ambientali di cui alla direttiva| | | | |2000/60/CE; | | | | |d) la prescrizione di prevenire | | | | |l'inquinamento delle acque sotterranee, ai| | | | |sensi della direttiva 2006/118/CE; | | | | |e) la prescrizione di soddisfare gli | | | | |standard di qualita' ambientale per le | | | | |sostanze prioritarie e per alcuni altri | | | | |inquinanti di cui alla direttiva | | | | |2008/105/CE; | | | | |f) la prescrizione di rispettare gli | | | | |standard di qualita' ambientale per gli | | | | |inquinanti rilevanti a livello nazionale, | | | | |vale a dire inquinanti specifici dei | | | | |bacini idrografici, di cui alla direttiva | | | | |2000/60/CE; | | | | |g) la prescrizione di soddisfare gli | | | | |standard di qualita' delle acque di | | | | |balneazione di cui alla direttiva | | | | |2006/7/CE; | | | | |h) le prescrizioni concernenti la | | | | |protezione dell'ambiente, in particolare | | | | |del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi | | | | |di depurazione in agricoltura, ai sensi | | | | |della direttiva 86/278/CEE; | | | | |i) le prescrizioni in materia di igiene | | | | |dei prodotti alimentari stabilite dal | | | | |regolamento (CE) n. 852/2004 e gli | | | | |orientamenti forniti nella comunicazione | | | | |della Commissione relativa agli | | | | |orientamenti per la gestione dei rischi | | | | |microbiologici nei prodotti ortofrutticoli| | | | |freschi a livello di produzione primaria | | | | |mediante una corretta igiene; | | | | |j) le prescrizioni per l'igiene dei | | | | |mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. | | | | |183/2005; | | | | |k) la prescrizione di rispettare i criteri| | | | |microbiologici pertinenti di cui al | | | | |regolamento (CE) n. 2073/2005; | | | | |l) la prescrizione di rispettare i tenori | | | | |massimi di alcuni contaminanti nei | | | | |prodotti alimentari di cui al regolamento | | | | |(CE) n. 1881/2006; | | | | |m) le prescrizioni relative ai livelli | | | | |massimi di residui di antiparassitari nei | | | | |o sui prodotti alimentari e mangimi di cui| | | | |al regolamento (CE) n. 396/2005; | | | | |n) le prescrizioni in materia di salute | | | | |degli animali di cui ai regolamenti (CE) | | | | |n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011. | | +----+---------------+------------------------------------------+ | |4(8)|L'autorita' |In base all'esito della valutazione del | | | |competente puo'|rischio di cui alla lettera d) del | | | |decidere di |presente allegato, tali prescrizioni | | | |prendere in |supplementari possono in particolare | | | |considerazione |riguardare: | | | |ulteriori |a) i metalli pesanti; | | | |prescrizioni |b) gli antiparassitari; | | | |per la qualita'|c) i sottoprodotti di disinfezione; | | | |e il |d) i medicinali; | | | |monitoraggio |e) altre sostanze che destano crescente | | | |dell'acqua, che|preoccupazione, tra cui i microinquinanti | | | |si aggiungono a|e le microplastiche; | | | |quelle indicate|f) la resistenza agli agenti | | | |nell'allegato |antimicrobici. | | | |I, ove | | | | |necessario e | | | | |opportuno per | | | | |garantire un | | | | |livello | | | | |adeguato di | | | | |protezione | | | | |dell'ambiente e| | | | |della salute | | | | |umana e | | | | |animale, in | | | | |particolare | | | | |quando vi sono | | | | |chiare prove | | | | |scientifiche | | | | |del fatto che i| | | | |rischi derivino| | | | |dalle acque | | | | |affinate e non | | | | |da altre fonti.| | +---+----+---------------+------------------------------------------+

Sezione 2
Misure preventive
All'interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere individuato i rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, e' necessario individuare le relative misure di prevenzione e barriere che sono gia' in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. A tal fine il piano di gestione dei rischi deve comprendere gli elementi seguenti.
+---+--------------------+------------------------------------------+ |E) |Misure preventive |Devono essere individuate le misure | | | |preventive e le barriere applicabili al | | | |sistema di riutilizzo dell'acqua, per | | | |rimuovere o ridurre a un livello | | | |accettabile i rischi derivanti dai | | | |pericoli identificati nel piano di | | | |gestione dei rischi. | | | |Le misure preventive sono trattamenti, | | | |azioni o procedure, gia' attuate o | | | |individuate durante la valutazione del | | | |rischio, che possono essere applicate in | | | |diverse parti del sistema di riutilizzo | | | |delle acque. Tali misure di prevenzione | | | |possono comprendere: (9) | | | |a) il controllo dell'accesso; | | | |b) misure supplementari di disinfezione o | | | |di eliminazione degli inquinanti; | | | |c) tecnologie specifiche di irrigazione | | | |che attenuano il rischio di formazione di | | | |aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);| | | |d) prescrizioni specifiche per | | | |l'irrigazione a pioggia (ad esempio | | | |velocita' massima del vento, distanza tra | | | |l'impianto di irrigazione a pioggia e le | | | |aree sensibili); | | | |e) prescrizioni specifiche per i campi | | | |agricoli (ad esempio inclinazione del | | | |terreno, saturazione idrica del suolo e | | | |zone carsiche); | | | |f) il sostegno alla soppressione degli | | | |agenti patogeni prima della raccolta; | | | |g) la definizione di distanze minime di | | | |sicurezza (ad esempio rispetto alle acque | | | |superficiali, comprese le sorgenti | | | |destinate alla zootecnia, o ad attivita' | | | |quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la | | | |molluschicoltura, il nuoto e altre | | | |attivita' acquatiche); | | | |h) pannelli segnaletici presso i siti di | | | |irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua | | | |affinata e non potabile. | +---+--------------------+------------------------------------------+ |F) |Sistemi di controllo|I sistemi di controllo qualita' e | | |qualita' e |monitoraggio ambientale devono comprendere| | |monitoraggio |tutte le attivita' di monitoraggio | | |ambientale |previste per il sistema di riutilizzo | | | |delle acque: individuazione di procedure e| | | |protocolli per il controllo della qualita'| | | |del sistema e per il sistema di | | | |monitoraggio ambientale. I programmi di | | | |monitoraggio operativo e ambientale | | | |forniscono garanzie di adeguate | | | |prestazioni del sistema ai lavoratori, al | | | |pubblico e alle autorita'. Devono | | | |includere protocolli, programmi e | | | |procedure almeno per le prescrizioni di | | | |qualita' e per i requisiti sul | | | |monitoraggio per le acque affinate a fini | | | |irrigui in agricoltura, per le acque | | | |affinate a fini industriali, per le acque | | | |affinate a fini civili, per le acque | | | |affinate a fini ambientali. | +---+--------------------+------------------------------------------+ |G) |Gestione e |La gestione e il coordinamento delle | | |coordinamento delle |emergenze comprendono protocolli | | |emergenze |gestionali, di emergenza e di | | | |comunicazione. Questi programmi | | | |costituiscono la base per una | | | |comunicazione efficace tra la parte o le | | | |parti responsabili di un piano di gestione| | | |del rischio e gli attori coinvolti. In | | | |particolare, il coordinamento deve | | | |includere i protocolli su come le | | | |informazioni saranno comunicate tra gli | | | |attori, le procedure per la segnalazione | | | |di incidenti ed emergenze, le procedure di| | | |notifica, le fonti di informazione e i | | | |processi di consultazione. | +---+--------------------+------------------------------------------+

Sezione 3
Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi
Sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle successive specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione di un Piano di gestione dei rischi (PGR) connessi al riutilizzo delle acque affinate, criteri che anticipano le linee guida nazionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR) La gestione del rischio relativa alla produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo delle acque affinate si attua attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema; individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi e le relative misure di prevenzione e barriere ed individua altresi' in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilita' delle parti responsabili e degli utilizzatori finali.
Contenuti del Piano di Gestione dei Rischi Il PGR deve contenere almeno i seguenti elementi della gestione del rischio (Key Risk Management) cosi' ripartiti: Elementi chiave:
• KRM1: descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua, dal punto di ingresso nell'impianto di affinamento fino all'utilizzo finale;
• KRM2: identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua, compresi i loro ruoli e responsabilita';
• KRM3: identificazione dei potenziali pericoli (es. patogeni e inquinanti) e dei potenziali eventi pericolosi (es. errori di affinamento) associati sistema di riutilizzo dell'acqua;
• KRM4: Identificazione degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle vie di esposizione per ciascun pericolo ed evento pericoloso precedentemente individuato al fine di poter valutare i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
• KRM5: valutazione del rischio ambientale e sanitario tenendo conto dei pericoli e degli eventi pericolosi, degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle potenziali vie di esposizione precedentemente identificati. Prescrizioni supplementari:
• KRM6: possibilita' di identificare ulteriori requisiti di monitoraggio e di qualita' dell'acqua per le sostanze individuate nell'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche). Misure preventive:
• KRM7: identificazione di misure preventive o barriere (aggiuntive o gia' in atto) che devono essere applicate a parti del sistema di riutilizzo dell'acqua, per mitigare i rischi precedentemente identificati;
• KRM8: Identificazione delle misure di controllo della qualita', compresi i protocolli per il monitoraggio dell'acqua affinata e i programmi di manutenzione delle apparecchiature, per garantire l'efficacia dei processi di affinamento e le misure preventive adottate;
• KRM9: predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale per controllare il rilascio degli inquinanti identificati negli ambienti a rischio precedentemente individuati;
• KRM10: impostazione di protocolli per gestire incidenti ed emergenze;
• KRM11: impostazione di meccanismi di coordinamento e comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua.

 
Art. 2

Superamento del dissenso e poteri sostitutivi

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformita' nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6,
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. Nei casi di
mancato rispetto da parte delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti
anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel
ritardo, nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione
dei progetti o degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,
su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di
provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
(Omissis)
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi
una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un
intero programma di interventi.
6. (Omissis)
Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di
Commissari sono a carico dei soggetti attuatori
inadempienti sostituiti.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione della Repubblica
italiana:
«Art. 117 (Omissis)
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
(Omissis).»
«Art. 120 (Omissis)
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.
(Omissis).».
 
Art. 3
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi
urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, e' nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, (( fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, )) sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti (( sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto )). Al Commissario puo' essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita' idrica su scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorita' concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
(( g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione ));
h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.
4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni (( o dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente )), informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.
5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario puo' adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) e alle singole regioni su cui il provvedimento incide (( nonche' alle Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti )). Il Commissario puo' operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unita', di cui due (( unita' di personale dirigenziale di livello non generale )) reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del (( personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario )) delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, (( scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, )) cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la spesa di (( euro )) 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, (( per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo )), dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (( del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, )) e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (( nonche' del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, )) qualora gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del (( codice della protezione civile, di cui al )) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.
(( 7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e' autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 63-bis del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente
sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorita' di
bacino distrettuale e' istituito un osservatorio
distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito
anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo
dell'Autorita' e opera sulla base degli indirizzi adottati
ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio
permanente svolge funzioni di supporto per il governo
integrato delle risorse idriche e cura la raccolta,
l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla
disponibilita' e all'uso della risorsa nel distretto
idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque
reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente
derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari
settori d'impiego, con riferimento alle risorse
superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e
aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi
consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il
quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche
al fine di consentire all'Autorita' di bacino di esprimere
pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei
prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in
funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di
pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145,
nonche' di quelli della Strategia nazionale di adattamento
ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le
amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito,
i consorzi di bonifica, le societa' di gestione del
servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia
di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti
a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto i
dati e le informazioni in loro possesso all'Autorita' di
bacino distrettuale territorialmente competente.
3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni
necessarie per la valutazione dei livelli della severita'
idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in
atto, nonche' per la definizione delle azioni emergenziali
piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei
casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente
elabora scenari previsionali e formula proposte anche
relative a temporanee limitazioni all'uso delle
derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di
cui al secondo periodo, il segretario generale
dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto,
le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e
8.
4. L'osservatorio permanente e' composto dai
rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente ed e' presieduto dal
segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale.
Per la partecipazione all'osservatorio non spettano
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. L'osservatorio permanente puo' essere
integrato, per le sole attivita' istruttorie, da esperti,
senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi
quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli
osservatori permanenti gia' operanti presso le Autorita' di
bacino, associazioni, istituti e societa' pubbliche,
competenti nelle materie utili allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti
sono nominati con decreto del capo dipartimento competente
in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre
quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla
seduta. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento
dell'osservatorio sono disciplinate con apposito
regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale
permanente che prevede, altresi', le modalita' di
cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di
intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli
utilizzi idrici presso l'Autorita' di bacino distrettuale.
5-bis. Per le province autonome di Trento e di
Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176.»
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).»
- Per l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214.
- Si riportano gli articoli 146 e 149, del citato
decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152:
«Art. 146 (Risparmio idrico). - 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, le regioni, sentita l'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto
dei principi della legislazione statale, adottano norme e
misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli
sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di
adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso
destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di
nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia
interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi
anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale
metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi
insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di
rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di
metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei
settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta
efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e
dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a
pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua
in ogni singola unita' abitativa nonche' contatori
differenziati per le attivita' produttive e del settore
terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando
economicamente e tecnicamente conveniente anche in
relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e
di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed
adottare misure di protezione e gestione atte a garantire
un processo di ricarica quantitativamente e
qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con
l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse
finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al
fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di
acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di
costruire e' subordinato alla previsione, nel progetto,
dell'installazione di contatori per ogni singola unita'
abitativa, nonche' del collegamento a reti duali, ove gia'
disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e
marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la
definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti
gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'ente
di governo dell'ambito competente i risultati delle
rilevazioni eseguite con i predetti metodi.»
«Art. 149 (Piano d'ambito). - 1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede
alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito.
Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni
asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza
delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio
idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere
di manutenzione straordinaria e le nuove opere da
realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di
infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento
almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza,
tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con
minore densita' di popolazione. Il programma degli
interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli
obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal
fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello
stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto
finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei
costi di gestione e di investimento al netto di eventuali
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso e' integrato
dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a
tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi' come
redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicita' della
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce
la struttura operativa mediante la quale il gestore
assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del
programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni
dalla delibera di approvazione alla regione competente,
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. L'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare all'ente di
governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal
ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni,
dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il
programma degli interventi, con particolare riferimento
all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione
ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi
della gestione; il piano finanziario, con particolare
riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di
garantire l'equilibrio economico finanziario della
gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati.».
- Per l'articolo 114 del decreto legislativo 3 agosto
2006, n. 152, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - (Omissis)
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998):
(Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis)
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
(Omissis).».
- Per l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 153, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«153. Al fine di accelerare la predisposizione e
l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore
idrico, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni
due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli
interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel
medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio
di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei
nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il
potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la
dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli
interventi che presentano tra loro sinergie e
complementarita' tenuto conto dei Piani di gestione delle
acque predisposti dalle Autorita' di distretto, ai sensi
del decreto legislativo n. 152 del 2006";
b) al comma 517:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) raggiungimento di adeguati livelli di
qualita' tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione
della dispersione delle risorse idriche";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri
soggetti responsabili della realizzazione degli interventi,
trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528,
secondo le modalita' dalla medesima previste, i dati
necessari ad individuare lo stato iniziale delle
dispersioni idriche, nonche' gli interventi volti alla
progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni
dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali
ulteriori informazioni e documenti necessari";
c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente:
«523-bis. I soggetti realizzatori possono
altresi' avvalersi di enti pubblici e societa' in house
delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di
specifica competenza tecnica, anche per gli interventi
previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di
quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a
valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee
che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma
516»;
d) al comma 525:
1) al primo periodo, le parole: "i casi di
inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte
degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili,
e" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di inerzia e di
inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti
di gestione e degli altri soggetti responsabili nonche', in
caso di assenza del soggetto legittimato,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine," sono inserite le
seguenti: "e comunque non oltre il termine di centoventi
giorni," e le parole: "nomina un commissario ad acta" sono
sostituite dalle seguenti: "nomina Commissario
straordinario di governo il Segretario generale
dell'Autorita' di distretto di riferimento";
3) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Il Segretario generale dell'Autorita' di
distretto, in qualita' di Commissario straordinario di
governo, opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano in
mancanza del gestore legittimato ad operare";
4) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono
definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle
risorse destinate agli interventi. I compensi dei
Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111";
5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il
Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente
sostituito dal nuovo Segretario".
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 21, comma 11.1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis)
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio
della societa' di cui al comma 11, l'avvio della
realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di
cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi
nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e
negli altri programmi finanziati con altre risorse
finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli
obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della
citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la realizzazione
degli ulteriori interventi e' affidato al Segretario
generale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di
governo. Per l'attuazione del presente comma e
dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del
2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre
subcommissari in relazione alla portata e al numero degli
interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del
personale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale e di enti pubblici e societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica; al Commissario si applicano le
previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini
l'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e'
autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con
contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e
non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019,
ulteriori unita' di personale con funzioni tecniche di
supporto alle attivita' svolte dal Commissario, in deroga
ai vincoli di contenimento della spesa di personale
previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unita', e
comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione
d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei
subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate
agli interventi. I compensi del Commissario e dei
subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al
trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle
attivita' di cui al presente comma e dei relativi rapporti
attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione
della medesima societa'. Nel caso sia nominato un nuovo
Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e
viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2016 n. 243 (Interventi urgenti per la coesione
sociale e territoriale, con particolare riferimento a
situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). -
(Omissis)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 5, comma 6, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111 (Misure urgenti per il rispetto
degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - (Omissis)
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
del Commissario unico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo
Commissario.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 21, comma 10, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis)
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei
successivi sessanta giorni dalla predetta data il
commissario predispone comunque la situazione patrimoniale
del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023,
nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti.
Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i
giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI,
instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva
delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di
notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia
delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al fine
di favorire la predisposizione del piano di riparto sino
alla data di deposito dello stesso, il giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in
precedenza a carico dell'Ente.
(Omissis).»
- Si riportano gli articoli 7, comma 1, lettera c), 16,
comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile):
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)). - 1. Ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, gli eventi emergenziali di protezione civile si
distinguono in:
(Omissis)
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.
(Omissis).»
«Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile
(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)). - 1. L'azione
del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in
relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico,
vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da
fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da
incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e
di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n.
353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa
e di intervento, in relazione al rischio derivante da
deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale di cui all'articolo 24 puo' essere
adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle
informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e
delle analisi prodotte dalle Autorita' di bacino
distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo
21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa
evolvere in una condizione emergenziale.
(Omissis).»
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107
e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma
5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
comma 422, legge 147/2013)). - 1. Al verificarsi degli
eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei
dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le
Regioni e Province autonome interessate, presentano i
requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane
l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo
nazionale, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con riferimento alla natura e
alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle
ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La
delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie
da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e
assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle
more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
(Omissis)
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 aprile 2021 (nomina del Commissario straordinario per
l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema
acquedottistico del Peschiera), e' reperibile consultando:
https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTraspare
nte/Organizzazione/CommissariStraordinari/CS-InterevntiStru
tturaliPrioritari/Massimo%20Sessa.pdf
- Per l'articolo 4, comma 3 bis, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, (( commi 3 e 8 )), lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del (( codice dei contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della meta'.
2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l'autorita' competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorita' competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di per- durante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'.
(( 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalita' delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/ 2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. ))
(( 2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente puo' presentare all'autorita' competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. ))
3. (( Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonche' l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacita' di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. )) Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano ((, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, )) le modalita' idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, (( ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, )) nonche' i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3. (( Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilita' e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici. ))
4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.
(( 4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti). - 1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione e' pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, e' rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.
2. Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta, ai sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi dalla data di presentazione rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con le attivita' di cui al medesimo comma 1, primo periodo.
3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino, nonche' i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584». ))

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.
(( 5-bis. Gli interventi e le attivita' afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilita'. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilita'. ))
(( 5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto,» sono inserite le seguenti: «e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto»;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto». ))

(( 5-quater. Alle attivita' previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
(( 5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 e' abrogato. ))
(( 5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneita' e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, «Rinaturazione dell'area del Po», di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia e' soggetto attuatore, e' data facolta' di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 48, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi
connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo
207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle
universita' statali, alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la
realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca
di importo fino a 215.000 euro.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo.
In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo
27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016
e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene
luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo e' effettuata senza il previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di
convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, non e' richiesta la
documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del
medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali
prescrizioni relative alle attivita' di assistenza
archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un
interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine
di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la
data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalita' di
svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi
8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della
sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
in relazione agli interventi finanziati con le risorse del
PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da
porre a base della procedura di affidamento condotta ai
sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto
accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale
di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.»
-Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di
portatori di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti
di fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali
e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita una commissione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il compito di
raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico
sulla base dell'esperienza maturata. Ai componenti della
commissione e' riconosciuto un rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per le missioni
effettuate nei limiti previsti per il personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000
euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno
2022.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura
esclusivamente sulla base delle modalita' individuate dal
decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte sono valutate in sede di predisposizione del
progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito
pubblico.»
- Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, (Approvazione
del regolamento per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta):
«Art. 5 (Approvazione del progetto esecutivo). - Il
progetto esecutivo deve essere presentato in originale in
bollo e tre copie al competente ufficio del Genio civile,
il quale accerta se la documentazione di esso sia conforme
alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in
caso contrario, il completamento degli atti, e promuove il
parere del Servizio idrografico nei riguardi della portata
di massima piena prevista.
Per il completamento degli atti l'ufficio del Genio
civile assegna agli interessati un termine.
Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto
all'autorita' militare competente per territorio, per
accertarne la rispondenza alle eventuali clausole imposte
nell'interesse della difesa nazionale. In pari tempo
procede all'esame del progetto stesso, che trasmettera', in
originale e copia, con una propria relazione e con lo
schema del foglio di condizioni di cui al successivo
articolo, alla Presidenza della competente Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli
accertamenti del caso e riferira' in merito al progetto
dopo di che il progetto stesso e' sottoposto all'esame e
parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Il Servizio dighe puo' procedere direttamente
all'approvazione dei progetti di sbarramenti di limitata
importanza."
- Per l'articolo 114 del decreto legislativo 3 agosto
2006, n. 152, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164):
«Art. 9 (Piano di utilizzo). - 1. Il piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in
conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5, e'
trasmesso dal proponente all'autorita' competente e
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima
dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto
di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di
autorizzazione integrata ambientale ai sensi della
normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo
avviene prima della conclusione del procedimento.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera,
attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4,
in conformita' anche a quanto previsto nell'allegato 3, con
riferimento alla normale pratica industriale.
3. L'autorita' competente verifica d'ufficio la
completezza e la correttezza amministrativa della
documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla
presentazione del piano di utilizzo, l'autorita' competente
puo' chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla
documentazione ricevuta. Decorso tale termine la
documentazione si intende comunque completa.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano
di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello
stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione
che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4,
avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto
del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri
obblighi previsti dalla normativa vigente per la
realizzazione dell'opera.
5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4
e' verificata dall'autorita' competente sulla base del
piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di
valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente
puo', nel provvedimento conclusivo della procedura di
valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni
ad integrazione del piano di utilizzo.
6. L'autorita' competente, qualora accerti la mancata
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone
con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione delle attivita' di gestione delle terre e
rocce da scavo come sottoprodotti.
7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo
stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente effettua, secondo
una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i
prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto
degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai
sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto
previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche
con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per
categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale
pericolo comunque segnalate o rilevate.
8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo,
il proponente puo' chiedere all'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente o ai soggetti
individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di
eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative
finalizzate alla validazione preliminare del piano di
utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di
utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della meta'.
9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di
utilizzo all'autorita' competente, puo' chiedere
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente
competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui
all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva
dei controlli previsti dal comma 7.
10. Gli oneri economici derivanti dalle attivita'
svolte dall'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9,
nonche' quelli derivanti dalle attivita' svolte dai
soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13,
comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del
proponente.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 3
agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento
di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente
trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda
del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio
preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la
completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora
necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti
e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni
richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici
giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione,
ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle
integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita'
competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel
proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. Contestualmente, l'autorita' competente
comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a
tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet.
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito
internet della relativa documentazione, chiunque abbia
interesse puo' presentare le proprie osservazioni
all'autorita' competente in merito allo studio preliminare
ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di
cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso,
dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti
sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti
normative europee, nazionali o regionali, verifica se il
progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla
complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni,
il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in
tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente
per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la
proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
provvedimento. La presente comunicazione e', altresi',
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita'
competente. Nel medesimo termine l'autorita' competente
puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente
finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al
procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per
la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica
i motivi principali alla base della mancata richiesta di
tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove
richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza,
specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui
al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla
richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
entro il termine di trenta giorni con determinazione
positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione
o proposta di modifica.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il
progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di
VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati
nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e
nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente
nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
acquisito, qualora la competente Commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le
informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e,
comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di
tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono
tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul
proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a
chiunque.»
-Si riporta l'articolo 6, comma 9, del citato del
decreto legislativo 3 agosto 2006, n.152:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis).
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della
valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'
competente sul proprio sito internet istituzionale.
(Omissis).»
- La Del. 15 febbraio 2022, n. 1/2022 (Fondo sviluppo e
coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (Delibera n.
1/2022), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno
2022, n. 129.
- La Del. 2 agosto 2022, n. 35/2022 (Fondo sviluppo e
coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi
dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del
2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei
prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui
alla delibera CIPESS n. 1/2022. (Delibera n. 35/2022), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2022, n.
249.
- Si riporta l'articolo 27-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresi'
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
(Omissis).».
- Per l'articolo 114 del decreto legislativo 3 agosto
2006, n. 152, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
-Si riporta l'articolo 117 del citato del decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152:
«Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e'
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce
pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene
adottato e approvato secondo le procedure stabilite per
quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorita' di bacino, ai
fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono
garantire la partecipazione di tutti i soggetti
istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi
dell'articolo 118 e i risultati dell'attivita' di
monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino
impatti antropici significativi da fonti diffuse, le
Autorita' competenti individuano misure vincolanti di
controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di
gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di
inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di
autorizzazione preventiva o di registrazione in base a
norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono
riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.
2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del
rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi
fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorita'
di bacino, in concorso con gli altri enti competenti,
predispongono il programma di gestione dei sedimenti a
livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
gestionale e di programmazione di interventi relativo
all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi
di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli
obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure
da finanziare per la mitigazione del dissesto
idrogeologico, gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita'. Il
programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi
d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite
interventi sul trasporto solido, sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e
sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere
idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche
morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di
gestione dei sedimenti e' costituito dalle tre componenti
seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala
spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato
morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria
evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantita' di
trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di
cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di
assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro
miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il
rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio
geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le
pianure inondabili, evitando un'ulteriore
artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla
lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel
tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piu'
appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso
il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata
valutazione e di un confronto degli effetti attesi in
relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un
orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
gli interventi da valutare deve essere data priorita' alle
misure, anche gestionali, per il ripristino della
continuita' idromorfologica longitudinale, laterale e
verticale, in particolare al ripristino del trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte
di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le
pianure inondabili e al ripristino di piu' ampi spazi di
mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione e
riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione
locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi
di artificializzazione del corso d'acqua devono essere
giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla
traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti
attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo,
rispetto ad altre alternative di intervento;
all'asportazione dal corso d'acqua e' da preferire
comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del
materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello
stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro
conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di
assetto del corridoio fluviale.
3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti di governo
dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un
registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla
parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma
3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico.»
- Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2022,
n. 98.
- Si riportano gli articoli 92 e 93 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica
integrale).
«Art. 92 (Il provvedimento di classificazione del
Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di
pubblica utilita' per le opere di competenza dello Stato).
- Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di
competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di
bonifica, il decreto di approvazione del piano di
trasformazione.
Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei
Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica
utilita' e' implicata nel provvedimento di approvazione del
progetto e di concessione del sussidio.»
«Art. 93 (E' consentita la espropriazione degli
immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica,
nonche' l'occupazione temporanea e la parziale o totale
sospensione di godimento prevista dal R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267, quando siano necessarie per la esecuzione
delle opere stesse). - Per terreni nei quali sia prevista
la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi
deteriorati, decidera' il Ministero dell'agricoltura e
foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla
temporanea occupazione o sospensione di godimento.
Alla determinazione delle indennita' si provvede con i
criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di
pubblica utilita', salvo per quanto riguarda le opere di
rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati,
per le quali restano applicabili i criteri di
determinazione delle indennita' fissate dall'art. 113 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.».
- La legge 22 marzo 1952, n. 166 (Istituzione di un
Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove
norme per i prestiti esteri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 1952.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L' organo di governo individua un soggetto
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento,
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o
dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi
e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari
alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
- Si riporta l'articolo 8, comma 2-bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis).
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli
comunque connessi alla gestione della risorsa idrica,
ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
decreto e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze funzionali del Ministero della
transizione ecologica, e formata da un numero massimo di
quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario, in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il
personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo
le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad
esclusione del personale docente, fatta eccezione per
quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di
fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di
adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo
del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
decadenziale. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto
periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei
singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con
decreto del Ministro della transizione ecologica, su
proposta del presidente della Commissione di cui al comma
1, i componenti della predetta Commissione, fino a un
massimo di sei, possono essere nominati anche componenti
della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il
personale dipendente di societa' in house dello Stato.
Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il
commissario in esso individuato e' autorizzato a
partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e'
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Con le medesime modalita' previste per
le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati
componenti aggregati della Commissione di cui al presente
comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in
carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le
unita' di cui al primo periodo. Alle riunioni della
commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale; ai fini della
designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni
caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell'interessato. La Commissione opera con le modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del
presente decreto. I commissari, laddove collocati in
quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico,
restano in carica fino al termine dello stesso e non
possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti
commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di
quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti
dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei
Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 27-ter, comma 1, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico
accelerato regionale per settori di rilevanza strategica).
- 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico
nazionale per la realizzazione di piani o programmi
comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o
privati anche cumulativamente pari a un importo non
inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori
ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie
soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA o,
laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella
competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte le
autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa
richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come
disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 e 14.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della
mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi
e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure urgenti in materia di costruzione,
manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonche' di
controllo sul loro esercizio). - 1. Al fine di ridurre i
tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi
afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa
in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' di
rafforzare l'attivita' di vigilanza sul loro esercizio,
all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, e' adottato, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla
costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe,
contenente, in particolare, disposizioni relative ai
seguenti punti:
a) modalita' e termini per la presentazione dei
progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria
e l'approvazione tecnica, nonche' per l'acquisizione del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) modalita', termini e contenuti dei
provvedimenti dell'amministrazione relativamente a
costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale,
esercizio ordinario e dismissione;
c) potere di emanare atti generali contenenti
norme tecniche, anche con riferimento alle modalita' di
esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza
e di manutenzione delle opere;
d) potere di prescrivere interventi di
manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a
migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;
e) potere di limitazione dell'esercizio per
motivi di sicurezza;
f) poteri ispettivi relativamente alla
esecuzione, alla costruzione, all'esercizio e alla
dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione
degli impianti di ritenuta;
g) classificazione degli impianti di ritenuta e
delle opere di derivazione funzionalmente connesse
all'in-vaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza
e del controllo;
h) modalita' e termini per la presentazione di
una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione
e di manutenzione delle opere;
i) termini e modalita' di coordinamento tra
procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a)
e procedimenti relativi al rilascio delle concessioni di
derivazione di acqua pubblica da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino al 15
per cento, e comunque entro il limite massimo di 800.000
euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per
essere destinate al riconoscimento di incentivi, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa e nei limiti delle risorse
effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei
dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle
articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di
specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e
sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione,
nonche' di istruttoria di progetti e di valutazione della
sicurezza. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al
personale di cui al primo periodo sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione e non possono superare l'importo del
15 per cento del trattamento economico complessivo annuo
lordo.
3. Abrogato.»
 
(( Art. 4 - bis
Misure per garantire la continuita' della produzione di energia
elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit
idrico

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, e' autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;
b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;
c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno meta' di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.
2. La deroga di cui al comma 1 puo' essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unita' di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta la nota (1) della tabella 3 dell'allegato
5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte
terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da
lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su
campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non
deve superare i 150 mg/L.».
 
Art. 5

Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi
degli invasi per il contrasto alla crisi idrica

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente (( e sentita l'Autorita' di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano )), provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorita' di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attivita' di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti (( inerenti alla sicurezza )), puo' altresi' autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella (( Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 )), e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata (( nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 )).
3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1, il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonche' di interventi di miglioramento della capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorita' concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e puo' procedere all'espletamento delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione della concessione.
(( 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attivita', possono svolgere in prossimita' delle stesse attivita' periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorita' di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente comma nonche' dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584:
«Art.1. - 1. La realizzazione di opere di
sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i
15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso
superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate
dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', in particolare delle popolazioni e dei
territori a valle delle opere stesse, all'approvazione
tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.
L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del
progetto alla normativa vigente in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio di dighe.
L'approvazione interviene entro 180 giorni (4) dalla
presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la
documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere
emanato nella forma dell'approvazione condizionata
all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e'
fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni
secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono,
in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi
riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono
escluse tutte le opere di sbarramento che determinano
invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali, che restano di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione alla
valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti
di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 3 della legge 17 maggio 2022,
n. 60 (Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e
nelle acque interne e per la promozione dell'economia
circolare (legge «SalvaMare»), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Campagne di pulizia). - 1. I rifiuti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere
raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi,
purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche
dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di
pulizia organizzate su iniziativa dell'autorita' competente
ovvero su istanza presentata all'autorita' competente dal
soggetto promotore della campagna, secondo le modalita'
individuate con decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1, l'attivita' oggetto dell'istanza puo' essere
iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorita'
competente, la possibilita' di adottare motivati
provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione
dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni concernenti i
soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia,
le aree interessate dalle stesse nonche' le modalita' di
raccolta dei rifiuti.
3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia
di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le
associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori,
le cooperative e le imprese di pesca, nonche' i loro
consorzi, le associazioni di pescatori sportive e
ricreative, le associazioni sportive di subacquei e
diportisti, le associazioni di categoria, i centri di
immersione e di addestramento subacqueo nonche' i gestori
degli stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti
promotori gli enti del Terzo settore nonche', fino alla
completa operativita' del Registro unico nazionale del
Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale, le associazioni di promozione sociale, le
fondazioni e le associazioni con finalita' di promozione,
tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli
altri soggetti individuati dall'autorita' competente. Gli
enti gestori delle aree protette possono altresi'
realizzare, anche di concerto con gli organismi
rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di
comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la
promozione delle campagne di cui al presente articolo.
3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento
delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di
derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie
attivita', possono svolgere in prossimita' delle stesse
attivita' periodica di pulizia del materiale flottante,
secondo modalita' appositamente individuate dall'operatore
stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione,
presentato all'Autorita' di bacino, che individui: a) la
superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo
ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno
effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di
manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al
presente comma nonche' dallo smaltimento del materiale di
risulta della pulizia sono a carico del gestore o del
concessionario.
4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 2.
 
Art. 6

Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo

1. All'articolo 6, comma 1, del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, (( realizzabili anche mediante un unico bacino ))».
(( 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (L) (Attivita' edilizia libera (legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94). - 1. Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe
di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a
funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi
aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti
all'interno dell'edificio, purche' tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il muamento della destinazione
d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un
costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrita' dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'
allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con
intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre
2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies,
del presente testo unico, o degli impianti di cui all'
articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su
strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o
collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori
della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici;
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per
uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di
acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili
anche mediante un unico bacino.
(Omissis).»
- Si riporta il punto A.19, allegato A (Interventi ed
opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica), del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione
degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata):
«A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art.
149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti
idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;
installazione di serre mobili stagionali sprovviste di
strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli
manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di
attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a
cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo
senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di
manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio
dell'attivita' ittica; interventi di manutenzione della
viabilita' vicinale, poderale e forestale che non
modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a
secco ed abbeveratoi funzionali alle attivita'
agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche
tradizionali; installazione di pannelli amovibili
realizzati in legno o altri materiali leggeri per
informazione turistica o per attivita'
didattico-ricreative; interventi di ripristino delle
attivita' agricole e pastorali nelle aree rurali invase da
formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo
accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da
parte delle autorita' competenti e ove tali aree risultino
individuate dal piano paesaggistico regionale;
(Omissis).»
 
Art. 7

Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e' presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e' pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico (( di cui al quarto periodo )), il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 e' predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.
4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
(( Art. 7 - bis

Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico
in caso di circostanze eccezionali di scarsita' idrica

1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccita' prolungata e gli impatti in termini di scarsita' idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 21-bis del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51:
«Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). -
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno
nazionale di prodotti agricoli nonche' di consentire di
riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per
garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la
razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando
l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al
contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema
fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni
agroalimentari italiane, le Autorita' di bacino
distrettuale procedono al completamento delle
sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno
2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici
a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto
disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a
livello europeo, nazionale e regionale.
2. Le Autorita' di bacino distrettuali procedono al
monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche' alle
sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della
gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle
esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze
locali del territorio, in considerazione degli effetti
positivi degli interventi volti al risparmio idrico,
realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione
di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche'
dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini
idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- Si riporta l'articolo 77, comma 10, del citato
decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152:
«Art. 77 (Individuazione e perseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale). - (Omissis)
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del
corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza
maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come
alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a
incidenti ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo a
una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad
impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita'
dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente
articolo in altri corpi idrici non interessati alla
circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le
situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati
ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche
adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a
non compromettere il ripristino della qualita' del corpo
idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o
imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con
riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera
a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel
corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente
fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e
delle misure adottate o da adottare sia inserita nel
successivo aggiornamento del Piano di tutela.
(Omissis).»
 
Art. 8

Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di opere» sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»;
b) alla lettera c):
1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonche' fitofarmaci,».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le definizioni di cui agli
articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) «lavori»: comprendono le attivita' di
costruzione, scavo, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere inclusi
gli invasi;
b) «suolo»: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese
le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 28;
c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato
derivante da attivita' finalizzate alla realizzazione di
un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento,
fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione,
palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali
(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in
terra; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso,
sfangamento e sghiaiamento. Le terre e rocce da scavo
possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo,
bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele
cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonche'
fitofarmaci, purche' le terre e rocce contenenti tali
materiali non presentino concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1,
Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica
destinazione d'uso;
(Omissis).»
 
Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 127, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 127 (Fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue). - 1. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue sono
sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e
comunque solo alla fine del complessivo processo di
trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I
fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro
reimpiego risulti appropriato.
2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque
superficiali dolci e salmastre.»
 
(( Art. 9 - bis

Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria

1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensita', nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di autorizzazione e' notificata all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorita' nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e' data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, gia' autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, e' ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

 
Art. 10

Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione

1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA» e il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
(( c) il comma 3 e' abrogato ));
d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «(( previa intesa in sede di Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse;
(( d-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39». ))

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «con valori superiori ai valori-limite di emissione» sono inserite le seguenti: «o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non peggiori di quelle prelevate» sono inserite le seguenti: «o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione»; ))
(( 0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»; ))

a) alla parte seconda:
1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso;
2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita la seguente:
«s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita' pari o superiore a 200 l/s;»;
b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e' inserito il seguente:
«1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a ΔSalmax<5%. (( L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) e' pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore. ))
(2) (( Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si )) applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite di emissione (VLE) (( di cui al medesimo articolo 101 )) per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76.
(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione ((, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, )) e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.
(( (3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacita' sino a 50 l/s e' possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali»; ))
(( b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: «solidi speciali totali» sono sostituite dalle seguenti: «solidi sospesi totali». ))
(( 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12, della citata legge 17
maggio 2022, n. 60, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Criteri generali per la disciplina degli
impianti di desalinizzazione). - 1. Al fine di tutelare
l'ambiente marino e costiero, gli impianti di
desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia
di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA.
2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di
cui al comma 1 sono autorizzati in conformita' alla
disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro della
salute, previa di intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti criteri di indirizzo nazionali
sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati
agli impianti di desalinizzazione.
4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono
essere realizzati anche con il ricorso a forme di
partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di
progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e
in partenariato pubblico privato, destinati al
soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi,
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e
costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si
applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri
sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente articolo gli impianti di desalinizzazione
installati a bordo delle navi, come definite all'articolo
136 del codice della navigazione.»
- Si riportano gli articoli 101, comma 6, e 109, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 101 (Criteri generali della disciplina degli
scarichi). - (Omissis).
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori superiori ai
valori-limite di emissione o nel caso di utilizzo delle
stesse in impianti di desalinizzazione, la disciplina dello
scarico e' fissata in base alla natura delle alterazioni e
agli obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore. In
ogni caso le acque devono essere restituite con
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle
prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico
degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione
senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal
quale sono state prelevate.
(Omissis).»
«Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante
da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi
e condotte). - 1. Al fine della tutela dell'ambiente marino
e in conformita' alle disposizioni delle convenzioni
internazionali vigenti in materia, e' consentita
l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad
esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e
terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e
manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata
la compatibilita' e l'innocuita' ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine
marina o salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca
effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata
dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre
1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla
gestione dei sedimenti all'interno delle acque di
transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova
applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del
presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la
salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma
1, lettera b), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con
esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non
comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma
1, lettera c), non e' soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante
dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e'
soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in
conformita' alle modalita' tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole e forestali, per quanto di competenza,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto.
5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione
di impatto ambientale, nazionale o regionale, le
autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte
o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti
energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di
impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del
procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.».
- Si riporta l'allegato II alla parte seconda, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
«Allegato II - Progetti di competenza statale.
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le
imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio
greggio), nonche' impianti di gassificazione e di
liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone
o di scisti bituminosi, nonche' terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
centrali termiche ed altri impianti di
combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
centrali per la produzione dell'energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW
incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche'
per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
centrali nucleari e altri reattori nucleari,
compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali
e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e
fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata
permanente termica);
impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto
sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il
medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di
connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione
di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un
provvedimento di compatibilita' ambientale;
impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10
MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a
valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti
localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione
e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto
ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di
compatibilita' ambientale.
3) Impianti destinati:
al ritrattamento di combustibili nucleari
irradiati;
alla produzione o all'arricchimento di
combustibili nucleari;
al trattamento di combustibile nucleare irradiato
o di residui altamente radioattivi;
allo smaltimento definitivo dei combustibili
nucleari irradiati;
esclusivamente allo smaltimento definitivo di
residui radioattivi;
esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu'
di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di
residui radioattivi in un sito diverso da quello di
produzione;
al trattamento e allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20.
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di
energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV
e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.
5) Acciaierie integrate di prima fusione della
ghisa e dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per
la produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base, con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,
superiore alle soglie di seguito indicate:
===================================================================== | Classe di prodotto |Soglie (*)| | |(Gg/anno) | +========================================================+==========+ |a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o | | |insaturi, alifatici o aromatici) | 200 | +--------------------------------------------------------+----------+ |b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,| | |chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, | 200 | |perossidi, resine, epossidi | | +--------------------------------------------------------+----------+ |c) Idrocarburi solforati | 100 | +--------------------------------------------------------+----------+ |d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, | | |composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, | 100 | |isocianati | | +--------------------------------------------------------+----------+ |e) Idrocarburi fosforosi | 100 | +--------------------------------------------------------+----------+ |f) Idrocarburi alogenati | 100 | +--------------------------------------------------------+----------+ |g) Composti organometallici | 100 | +--------------------------------------------------------+----------+ |h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre | | |sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100 | +--------------------------------------------------------+----------+ |i) Gomme sintetiche | 100 | +--------------------------------------------------------+----------+

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di
base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe
di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore
alle soglie di seguito indicate:
===================================================================== | Classe di prodotto |Soglie (*)| | |(Gg/anno) | +========================================================+==========+ |j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, | | |fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, | | |composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido | 100 | |di zolfo, bicloruro di carbonile | | +--------------------------------------------------------+----------+ |k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido | | |fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido | 100 | |solforico, oleum e acidi solforati | | +--------------------------------------------------------+----------+ |l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di | | |potassio, idrossido di sodio | 100 | +--------------------------------------------------------+----------+

per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) con capacita' produttiva complessiva annua
superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma
delle capacita' produttive relative ai singoli composti
elencati nella presente classe di prodotto).
6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione
di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero
rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unita'
produttive funzionalmente connesse tra loro.
7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla
terraferma e in mare;
7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a
500.000 m3 al giorno per il gas naturale;
7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della
tecnica airgun o esplosivo.
7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di
recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
7-quater) impianti geotermici pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonche'
attivita' di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche
in mare.
7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione
delle seguenti sostanze minerali:
minerali utilizzabili per l'estrazione di
metalli, metalloidi e loro composti;
grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e
bituminose;
sostanze radioattive.
8) Stoccaggio:
di petrolio con capacita' complessiva superiore a
40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore
a 200.000 tonnellate.
superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 40.000 m3;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in
serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000
m3;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di
gas naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore
a 20.000 m3;
di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di
lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas,
petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi
di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio
geologico, comprese le relative stazioni di spinta.
10) Opere relative a:
tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 metri di lunghezza;
autostrade e strade extraurbane principali;
strade extraurbane a quattro o piu' corsie o
adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie
per renderle a quattro o piu' corsie, con una lunghezza
ininterrotta di almeno 10 km;
parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie
navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a
navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonche' porti
con funzione turistica e da diporto quando lo specchio
d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterne
interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da
intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a
mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con
la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi
per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza
superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
terminali per il carico e lo scarico degli
idrocarburi e sostanze pericolose;
piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra
delle navi;
condotte sottomarine per il trasporto degli
idrocarburi;
sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 m3, con esclusione
delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa
in sicurezza dei siti inquinati.
14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio
dei residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti
d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento
d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
biossido di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
e nell'allegato III al presente decreto o impianti di
cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2
catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai
fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
17-ter) Soppresso.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti
elencati nel presente allegato, ove la modifica o
l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali limiti
stabiliti nel presente allegato."
- Si riporta il punto 8 dell'allegato IV alla parte
seconda, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dalla presente legge:
«8. Altri progetti.
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500 m2;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa
in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie
che superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici per una capacita'
superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
s) progetti di cui all'Allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni;
s-bis) impianti di desalinizzazione con capacita'
pari o superiore a 200 l/s;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'Allegato III).
- Si riporta il testo dell'allegato V alla parte terza,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
(Omissis)
1.2.3-bis Specifiche prescrizioni per gli scarichi di
acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione
(2004)
(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di
desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17
maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei
criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato,
l'incremento percentuale massimo di salinita' del corpo
recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona
di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media
dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a
?Salmax<5%. L'incremento percentuale massimo della
concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio
di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) e' pari al
5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo
dello stesso corpo recettore.
(2) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6
dell'articolo 101, si applicano i valori limite di
emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e
solfati, nonche' i valori limite di emissione (VLE) di cui
al medesimo articolo 101 per le altre sostanze
eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di
cui all'articolo 76.
(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di
dissalazione, in caso di mancato recupero dei residui dopo
trattamento e dopo aver valutato prioritariamente, forme di
recupero della salamoia, e' permesso il solo scarico nei
corpi idrici marini e nelle acque costiere.
(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con
capacita' sino a 50 l/s e' possibile valutare in fase di
rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al
valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il
parametro relativo ai solidi sospesi totali»;
(Omissis).».
- Si riporta il testo della tabella 3 dell'allegato V
alla parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 11
Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti
sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsita'
idrica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;
b) (( nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 )) e' aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorita' di bacino distrettuale e' istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorita' e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le societa' di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente.
3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severita' idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonche' per la definizione delle azioni emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.
4. L'osservatorio permanente e' composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed e' presieduto dal segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato, per le sole attivita' istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa' pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresi', le modalita' di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorita' di bacino distrettuale.».
(( 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 63, comma 3, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). -
(Omissis)
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la
conferenza istituzionale permanente, il segretario
generale, la conferenza operativa, l'osservatorio
distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, la
segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei
conti, quest'ultimo in conformita' alle previsioni della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento
degli organi dell'Autorita' di bacino si provvede con le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni,
di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle
stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il
trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1
del presente articolo del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli
occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di
garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente
articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo'
prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
Autorita' di bacino regionali e interregionali.
(Omissis).».
- Per l'articolo 63-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
 
Art. 12
Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per
l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito
delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe

1. All'articolo 17 del (( testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto )) 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
(( 1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»; ))
(( 2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»; ))
b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento (( e di Bolzano )) comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.».
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento e' una societa' (( o un ente )) con personalita' giuridica, (( le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ))».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 17 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93
e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua
pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
dell'autorita' competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne
al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e'
libera e non richiede licenza o concessione di derivazione
di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e'
regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni
nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma
1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione
dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni
altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi
vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con
riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter
procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di
particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di un
terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale
autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal
presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai
canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con
espresso provvedimento nel quale sono stabilite le
necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione provvisoria del prelievo in presenza di
particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche'
l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i
diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le
informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi
del comma 3 nell'anno precedente.".
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere
di sbarramento senza avere previamente ottenuto
l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformita'
del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le
originarie condizioni di sicurezza delle opere, e' punito
con l'arresto fino a due anni. La pena e' ridotta fino ad
un terzo se le opere modificate presentano ancora
condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti
dalla normativa tecnica vigente.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 e' soggetto
chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di
presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il
termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non e' punibile chi
nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento
dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di
cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi
dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma1.
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga
in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di
non pericolosita' di cui all'articolo 3, comma 6.
3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui
all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai
sensi dell'articolo 3, comma 10, e' punito con l'arresto
fino ad un anno.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte
modalita', agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7,
ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte
autorizzazioni o in difformita' delle medesime, ovvero non
si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni
condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalita' previste
nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione
delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni
impartite in seguito agli accertamenti periodici di
controllo, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro. Se il
concessionario o il gestore delle opere di sbarramento e'
una societa' o un ente con personalita' giuridica le
sanzioni amministrative di cui al presente comma si
applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura
non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a
duecentocinquantamila euro.
5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia
giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti
non conformi al vero soggiace alle pene previste
dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice
penale.
6. Le prefetture competenti per territorio provvedono
ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale
dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3,
comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente
decreto.
7. Al fine di garantire l'azione di controllo
esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe
da parte della pubblica amministrazione, ogni
concessionario o gestore delle opere e' tenuto ad
individuare, anche all'interno della propria struttura, un
ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle
opere e dell'esercizio dell'impianto.»
 
Art. 13

Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali (( e le Autorita' di bacino )) coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.
 
(( Art. 13 - bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))


Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.