Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 aprile 2023
Rapporti tra le universita' statali e il Servizio sanitario nazionale instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero universitarie.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede, in particolare:
al comma 4-novies: «In relazione ai rapporti tra le universita' statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento e' condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi»;
al comma 4-decies: «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies»;
al comma 4-undecies: «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419» e, in particolare, l'art. 1 che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita', l'art. 2 concernente le Aziende ospedaliero-universitarie e l'art. 8, comma 4, riguardante i protocolli di intesa che regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni utilizzati dai policlinici universitari;
Visti i commi 34 e 34-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2020, sulla quale e' stata sancita intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 31 marzo 2020 (Rep. atti n. 56/CSR), e con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si e' provveduto ad accantonare la somma di 8 milioni di euro da destinare alle universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del summenzionato decreto legislativo n. 517 del 1999;
Vista la proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2021, sulla quale e' stata sancita Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 4 agosto 2021 (Rep. atti n. 153/CSR), e con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si e' provveduto ad accantonare l'ulteriore quota di competenza pari ad 8 milioni di euro da destinare alle universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del summenzionato decreto legislativo n. 517 del 1999;
Vista la proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2022, sulla quale e' stata sancita Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR), e con la quale, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si e' provveduto ad accantonare l'ulteriore quota di competenza pari ad 8 milioni di euro da destinare alle universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del summenzionato decreto legislativo n. 517 del 1999;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalla norma di riferimento in precedenza richiamata, l'attribuzione del finanziamento in favore delle universita' statali e' condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (1° marzo 2020) nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, del relativo protocollo d'intesa di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi;
Considerato che l'Azienda ospedaliera universitaria «Policlinico Tor Vergata», risulta costituita con legge regionale (art. 22, commi 117 e 122, della legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020) le cui disposizioni hanno decorrenza dal 1° aprile 2020, e considerato che il relativo protocollo d'intesa risulta sottoscritto in data 31 maggio 2022;
Preso atto che non vi sono altre Aziende ospedaliero-universitarie sul territorio nazionale che presentano entrambi i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
Ritenuta la necessita' di dare seguito alle disposizioni contenute nei commi 4-novies, 4-decies e 4-undecies del richiamato art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;
Acquisita l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2023 (Rep. atti n. 15/CSR);
Visto il comma 9-decies dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 previsto dall'art. 25, comma 4-novies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' assegnato all'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata», con sede in Roma, via Cracovia n. 50.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1731