Gazzetta n. 135 del 12 giugno 2023 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 29 marzo 2023
Societa' autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. - Parere sulla proposta di aggiornamento del Piano economico-finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo per il periodo regolatorio 2020-2024, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 8/2023).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 29 marzo 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;
Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e, in particolare, ha indicato la metodologia del price-cap quale sistema di determinazione delle tariffe e stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativo allo schema di piano economico-finanziario, di seguito PEF, da adottare da parte delle societa' concessionarie autostradali;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2 comma 82, il quale prevede che «In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi»;
Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale, successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei PEF;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti e le funzioni del NARS;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il cui art. 8-duodecies comma 2 dispone che «sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa' concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2010»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e, in particolare:
1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali ed in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-ter che «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica»;
2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»;
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha adottato provvedimenti in merito alla concessione autostradale in esame ed in particolare:
1. la delibera CIPE 4 ottobre 2007, n. 108, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo schema di «convenzione unica» sottoscritto il 1° agosto 2007 tra Concessioni autostradali lombarde S.p.a., di seguito CAL, subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di soggetto concedente ai sensi del comma 979 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a., di seguito APL, convenzione che e' stata poi approvata con il decreto interministeriale 12 febbraio 2008, n. 1667;
2. la delibera CIPE 6 novembre 2009, n. 97, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse» (Pedemontana Lombarda);
3. la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 24, con la quale questo Comitato ha formulato parere favorevole sul II atto aggiuntivo alla convenzione unica tra CAL e APL e determinato l'importo del contributo pubblico a fondo perduto necessario per il riequilibrio del Piano economico finanziario, di seguito PEF, in 393 milioni di euro e l'ammontare delle misure di defiscalizzazione in 800 milioni di euro in valore assoluto;
4. la delibera CIPE 17 gennaio 2019, n. 1, con la quale questo Comitato ha disposto la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' delle aree interessate dall'opera ed ancora in fase di realizzazione, apposta con la citata delibera CIPE n. 97 del 2009, gia' prorogata con la delibera CIPE 19 gennaio 2017, n. 1;
5. la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 42, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole ai cambiamenti proposti sul precedente parere di cui alla precedente delibera n. 24 del 2014, in particolare, approvando la traslazione in avanti del cronoprogramma delle tratte ancora da realizzare, con previsione della sua decorrenza dalla data di effettiva efficacia dell'atto stesso e confermando l'ammontare massimo delle misure di defiscalizzazione con previsione della loro effettiva erogazione al verificarsi delle condizioni previste per legge, confermando, inoltre il parere favorevole sull'atto aggiuntivo n. 2, sottoscritto da CAL e APL in data 20 dicembre 2018, con le citate modifiche;
6. la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 1, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine alla proroga fino al 31 agosto 2021 dei termini dell'art. 3.1 dell'atto aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica di concessione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse (Pedemontana lombarda) relativi alla sottoscrizione del contratto di finanziamento per la realizzazione delle tratte B2 e C.
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' subentrato ad ANAS S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione;
Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei PEF;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il regolamento di organizzazione del MIT , come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, in particolare l'art. 4, comma 3, che ha modificato la denominazione della Direzione generale che esercita le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione in «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali», di seguito DGVCA;
Visto il decreto del MIT 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, la Parte III relativa ai «Contratti di concessione»;
Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con la quale questo Comitato ha aggiornato la regolazione economica delle societa' concessionarie autostradali di cui alle delibere CIPE 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Visto il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione unica, sottoscritto in data 20 dicembre 2018, che include l'aggiornamento del Piano economico finanziario, di seguito PEF, relativo al periodo regolatorio 2014-2018;
Considerato che il 31 dicembre 2018 e' scaduto il periodo regolatorio e, pertanto, e' necessario procedere all'aggiornamento del PEF per gli anni 2019-2023;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in particolare, l'art. 35 recante «Disposizioni in materia di concessioni autostradali»;
Viste le seguenti delibere dell'ART:
1. delibera 20 marzo 2020, n. 70, con la quale l'ART ha avviato il procedimento volto a stabilire il «Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 201/2011 come richiamato dall'art. 37 del medesimo decreto. Convenzione unica concessioni autostradali lombarde S.p.a. - Autostrada pedemontana lombarda S.p.a.» avviando, altresi', la relativa consultazione pubblica;
2. delibera 18 giugno 2020, n. 106 con la quale l'ART ha approvato il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde S.p.a. e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a., con la quale e' previsto un aumento di produttivita' annuale del 0,44%;
Viste le norme riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:
1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;
2. il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e, in particolare, l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020»;
3. il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale ha stabilito che «In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «relative all'anno 2020 e all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita' comprese nel nuovo periodo regolatorio» e le parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021»»;
4. il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e in particolare, l'art. 24 che ha prorogato al 31 ottobre 2022 i termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF dei concessionari autostradali, predisposti in conformita' alle delibere adottate dall'ART, di cui all'art. 13, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019;
Vista l'ulteriore proroga di cui al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, e, in particolare il comma 4 dell'art. 10 che ha prorogato al 31 dicembre 2023 i termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF dei concessionari autostradali, predisposti in conformita' alle delibere adottate dall'ART;
Vista la sentenza n. 384 pubblicata il 13 aprile 2021 con la quale il Tribunale amministrativo regionale Piemonte ha parzialmente annullato la delibera ART n. 106/2020 accogliendo, ai sensi di cui in motivazione (in particolare con riferimento al recupero di efficienza ed alla remunerazione del capitale investito), il ricorso presentato da APL;
Vista la nota 6 maggio 2021, n. 7556/2021, con la quale l'ART ha comunicato alla DGVCA del MIMS e per conoscenza a CAL l'intenzione di presentare ricorso in appello avverso tale sentenza, con contestuale richiesta di sospensione degli effetti, rappresentando che si sarebbe potuto procedere all'espressione del parere di competenza soltanto all'esito dell'indicato contenzioso, in considerazione delle decisioni del Consiglio di Stato, anche in sede cautelare. Con la stessa nota: (i) sono stati segnalati alla DGVCA-MIMS e a CAL alcuni profili di potenziale criticita' in considerazione delle risultanze delle analisi che era stato comunque possibile svolgere da parte dei competenti uffici dell'Autorita'; (ii) sono state allegate alcune osservazioni, nonche' alcuni suggerimenti riguardanti le modifiche da apportare agli atti convenzionali, al fine di adeguarne le previsioni al mutato quadro normativo e regolatorio in materia di concessioni autostradali;
Vista la sentenza n. 3484, pubblicata il 4 maggio 2022, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dall'ART e, in parziale riforma della sentenza n. 384/2021 del Tribunale amministrativo regionale Piemonte, ha respinto per intero il ricorso proposto in primo grado da APL;
Vista la nota 8 giugno 2022 con la quale CAL ha trasmesso alla DGVCA del MIMS il riscontro alle osservazioni formulate dall'ART con nota prot. 7556/2021 e il PEF conseguentemente aggiornato;
Vista la nota 18 luglio 2022, n. 18639, con la quale la DGVCA del MIMS ha trasmesso all'ART la documentazione integrativa per la definizione del parere di competenza;
Visto il parere 23 settembre 2022, n. 11 con il quale l'ART ha espresso alcune osservazioni sulla proposta di aggiornamento del PEF relativo al periodo regolatorio 2020-2024;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 5 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 5 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' ridenominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT;
Vista la nota del 3 gennaio 2023, n. 54, con la quale la DGVCA ha anticipato al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la nota del 19 dicembre 2022, n. 1152, con la quale CAL S.p.a. ha trasmesso la documentazione inerente all'aggiornamento convenzionale di APL elaborata con riferimento al parere ART n. 11/2022;
Vista la nota del 3 gennaio 2023, n. 71, con la quale la competente direzione del MIT ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del MIT la documentazione aggiornata dello schema di convenzione, del PEF e degli atti corredati;
Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 2775, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del MIT ha trasmesso richiesto alla DGVCA alcuni chiarimenti e modifiche al testo dello schema di terzo atto aggiuntivo, fra cui «l'abrogazione dell'art. 28.3 della Convenzione unica»;
Vista la nota del 26 gennaio 2023, n. 1989, con la quale la competente direzione del MIT ha riscontrato la nota dell'Ufficio di Gabinetto del 24 gennaio 2023 fornendo i chiarimenti richiesti in relazione alle modifiche al testo dello schema di terzo atto aggiuntivo sull'«indennizzo in caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse» e sull'allineare il testo all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 162 del 2019;
Vista la nota del 26 gennaio 2023, n. 3092, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del MIT ha trasmesso per l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile la documentazione convenzionale predisposta dal APL;
Vista la nota del 13 febbraio 2023, n. 1466, con la quale il DIPE ha richiesto alla DGVCA un'integrazione della documentazione trasmessa;
Vista la nota del 14 febbraio 2023, n. 3680, con la quale la competente direzione del MIT ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
Vista la nota del 27 febbraio 2023, n. 232, con la quale CAL ha evidenziato le possibili criticita' in caso di eliminazione della previsione di cui all'art. 28.3 della convenzione unica «o delle altre clausole di analogo tenore, potrebbe far venire meno una condizione rilevante del contratto di finanziamento sottoscritto tra il concessionario e i finanziatori, compromettendo l'efficacia del contratto stesso, ma altresi' mettendo a serio rischio la realizzazione delle tratte autostradali ancora mancanti»;
Vista la nota del 6 marzo 2023, n. 5526, con la quale la competente direzione del MIT ha trasmesso gli approfondimenti richiesti durante l'istruttoria svolta in sede NARS allegando la nota CAL del 27 febbraio 2023 n. 4745 e segnala «la soluzione operativa rappresentata dalla formulazione, nella delibera CIPESS, di apposita raccomandazione con la quale il concessionario (APL) ed il concedente (CAL) congiuntamente agli istituti finanziatori, si impegnano ad una preventiva ricognizione sugli aggiornamenti della documentazione contrattuale che si rendono necessari per assicurarne l'allineamento alla normativa vigente in materia autostradale. Tale verifica risulta preordinata all'adeguamento delle pattuizioni convenzionali, ivi inclusa l'espunzione della clausola contemplata all'art. 28.3»;
Vista la nota dell'8 marzo 2023, n. 274, con la quale CAL, con riferimento a quanto discusso in sede NARS, ha trasmesso «il prospetto di calcolo, di cui al punto 3.4 della delibera CIPE n. 1/2013, relativo al rispetto del limite del 50% tra la somma del valore attuale dell'ammontare delle Misure di defiscalizzazione e del contributo pubblico e il valore attuale del costo complessivo dell'investimento»;
Visto il parere 23 marzo 2023, n. 1, del NARS, con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni sulla proposta di aggiornamento in esame;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:
sotto il profilo tecnico-procedurale:
1. l'ART, con parere n. 11 del 23 settembre 2022, si e' espressa in merito alla proposta di aggiornamento del PEF relativo alla convenzione unica formulando alcune osservazioni sui seguenti aspetti:
periodo regolatorio e applicazione del sistema tariffario ART;
effetti economici da COVID-19;
determinazione della tariffa unitaria media di riferimento;
dinamica della componente tariffaria di gestione;
metodologia di calcolo del TIR previgente;
applicazione del meccanismo di poste figurative;
misure di defiscalizzazione;
indicatori di sostenibilita' economica e finanziaria.
2. CAL con la suddetta nota 19 dicembre 2022, n. 1152, ha riscontrato i rilievi formulati dall'ART nel citato parere, fornendo apposita «Relazione di ottemperanza alle osservazioni formulate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti nella comunicazione del 6 maggio 2021 (prot. 7556/2021) e nel proprio parere n. 11/2022 del 23 settembre 2022». In relazione alle modifiche del III atto aggiuntivo vengono recepite tutte le osservazioni dell'ART, tranne:
2.1 l'osservazione relativa ai «fatti non imputabili al concessionario», «non recepita in quanto le previsioni dei punti a) e b) risultano gia' ricomprese nelle previsioni legislative applicabili e la previsione c) non e' applicabile per la concessione in oggetto, per cui vigono le previsioni del decreto legislativo n. 163/2006»;
2.2 le osservazioni sul «caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario» che per APL non possono essere recepite in quanto «costituenti modifica sostanziale alle previsioni convenzionali»;
3. Il NARS, con parere 23 marzo 2023, n. 1, ha formulato alcune osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni concernenti lo schema di terzo atto aggiuntivo, in particolare:
3.1 in merito al mancato recepimento delle due osservazioni ART sopra richiamate, il NARS ritiene che poiche' «i suggerimenti dell'Autorita' si basano su normativa sopravvenuta (il decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto a quella regolante la convenzione unica, sorta in vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006, in forza della norma transitoria di cui all'art. 216, comma 1 del medesimo decreto n. 50, l'adeguamento della convenzione unica non puo' che essere rimesso al concedente e al Ministero proponente, senza trascurare la necessaria adesione del concessionario a una rivisitazione sostanziale della disciplina convenzionale»;
3.2 in merito all'art. 4, punto 8 dello schema di III atto aggiuntivo, concernente l'indennizzo spettante al concessionario in caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse ed al riconoscimento dei costi finanziari capitalizzati, il NARS ha richiamato l'approfondimento effettuato dalla competente direzione del MIT a seguito delle richieste formulate dall'Ufficio del Gabinetto.
In particolare la direzione generale del MIT con nota 26 gennaio 2023, n. 1989 ha evidenziato che «l'inclusione, tra le voci riconoscibili ad indennizzo, dei costi finanziari capitalizzati e' stata gia' recepita in occasione della sottoscrizione delle precedenti revisioni convenzionali. Tale elemento non costituisce pertanto una modifica dei rapporti preesistenti». Ha, inoltre, fatto presente di condividere l'esigenza di allineare il testo dell'atto aggiuntivo n. 3 alle disposizioni normative introdotte con l'art. 35 comma 1, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, art. 16-ter - precisando che «Per economia del procedimento, si evidenzia l'opportunita' che l'adeguamento della Convenzione possa avvenire in recepimento di apposita prescrizione da parte del CIPESS».
Poiche' la questione dell'espunzione dell'art. 28.3 della convenzione unica, che prevede che «L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti», e' stata oggetto di confronto tra il MIT e il concedente, il MIT con nota 6 marzo 2023, n. 5526, ha sottolineato l'esigenza di escludere modifiche unilaterali al testo convenzionale potenzialmente in grado di compromettere il finanziamento dell'opera e contestualmente riaffermato l'esigenza che la convenzione unica sia conforme alle disposizioni regolatorie e normative, individuando «la soluzione operativa rappresentata dalla formulazione, nella delibera CIPESS, di apposita raccomandazione con la quale il concessionario (APL S.p.a.) ed il concedente (CAL S.p.a.) congiuntamente agli istituti finanziatori, si impegnano ad una preventiva ricognizione sugli aggiornamenti della documentazione contrattuale che si rendono necessari per assicurarne l'allineamento alla normativa vigente in materia autostradale».
Alla luce di cio', il NARS ritiene di raccomandare al Ministero istruttore e per suo tramite al concedente CAL il necessario adeguamento della convenzione unica alla normativa vigente, in accordo con il concessionario e gli istituti finanziatori, rimettendo al concedente stesso il recepimento delle relative indicazioni imperative;
sotto l'aspetto economico-finanziario:
1. il PEF presentato da APL si sviluppa dal 2020 al 2024, mentre la scadenza della concessione e' prevista per il 2060;
2. sono previsti investimenti dal 2020 al 2060 per un importo complessivo di 2.414,5 milioni di euro, al netto dei contributi pubblici, di cui 1.615 milioni di euro nel periodo regolatorio in aggiornamento;
3. il capitale investito netto, di seguito CIN, e' determinato in 629,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019;
4. il TIR determinato secondo il sistema tariffario previgente e' pari al 6,27%;
5. il tasso di remunerazione del capitale investito nominale (WACC) applicabile ai nuovi investimenti e' pari a 5,73%, come individuato dalla delibera ART, n. 106 del 18 giugno 2020;
6. il valore di subentro risulta essere nullo;
7. il fattore di efficientamento complessivo, quantificato da ART nel 2,18%, viene conseguito nell'arco di due periodi regolatori con un valore di 0,22% annuale;
8. il tasso di inflazione utilizzato nel PEF e' pari allo 0,3% annuo per tutta la durata della concessione;
9. l'incremento tariffario annuo e' determinato nella misura dello 0,8% nel 2020, nullo per il 2021 e il 2022 e dell'1,51% annuo nel 2023 e nel 2024 e successivamente del 2,35% annuo dal 2025 al 2060;
10. le stime di traffico prevedono un aumento dai 286.866 veicoli-km/anno nel 2019 a 1.363.744 veicoli-km/anno nel 2059 (+475%) e risultano essere fortemente influenzate dall'aperture delle nuove tratte, previste per il 2025, relativamente alle tratte B2 e C, e per il 2030 relativamente alla tratta D;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota del 29 marzo 2023, n. 3356, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato e' presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;
Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro Antonio Tajani risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

1. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, e' formulato parere favorevole in ordine allo schema di terzo atto aggiuntivo alla convenzione tra Concessioni autostradali lombarde S.p.a. (concedente) e la societa' Autostrada pedemontana lombarda S.p.a. (concessionario) e al relativo Piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2020-2024, con le prescrizioni, le raccomandazioni e osservazioni di cui al parere NARS n. 1 del 2023, che il Comitato fa proprio e che si intende integralmente richiamato e del quale si riportano le conclusioni:
1.1. con riguardo all'articolato dello schema di atto aggiuntivo n. 3 alla convenzione unica:
1.1.1. si rimette al concedente e al Ministero proponente l'adeguamento della convenzione unica alle osservazioni di ART in ordine alla definizione dei fatti non imputabili al concessionario idonei ad avviare la procedura di riequilibrio del PEF e alle conseguenze del mancato accordo sul riequilibrio tenuto conto della normativa regolante la convenzione unica (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE» e successive modificazioni)) e della norma transitoria di cui all'art. 216, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
1.1.2. si raccomanda: (i) di aggiornare i richiami al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS) con la attuale denominazione «Ministero delle infrastrutture» o «MIT», salvo il caso in cui il richiamo al MIMS riguardi atti e provvedimenti storicamente imputabili al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; (ii) di sostituire, nella lettera (BB) delle premesse, «premessa (Z)» con «premessa (AA)»; (iii) di correggere i riferimenti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dal 1° gennaio 2021 con quelli al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); (iv) di correggere all'art. 3.bis.1 il riferimento al cronoprogramma aggiornato, da allegato sub B in allegato sub C; (v) di sostituire il richiamo al «presente atto aggiuntivo» con quello all'«atto aggiuntivo n. 3», come indicato al punto 2.2.6;
1.1.3. si raccomanda di rivedere l'art. 12 della Convenzione nel suo complesso, al fine di una sua completa riscrittura ad opera dell'art. 4.1;
1.1.4. nel punto 12.1. undicies (rectius «undecies») dell'art. 4.1: si suggerisce di eliminare l'espresso richiamo alla delibera CIPE n. 1/2007, come sostituita dalla delibera CIPE n. 39/2007 (l'incipit del comma potra' essere: «Si intende:»); si raccomanda inoltre di eliminare la definizione di revisione in quanto gia' disciplinata, anche nei presupposti, nei punti 12.5 e 12.6;
1.1.5. per chiarezza espositiva, si raccomanda di riportare nei punti 12.3, 12.4, 12.6-quater, 12.7 e 12.8 dell'art. 4.1 le previsioni della convenzione unica che si intende mantenere;
1.1.6. con riguardo al punto 12.4-bis. dell'art. 4.1 si prescrive di inserire l'espressa previsione che il concedente trasmetta la proposta di aggiornamento quinquennale al Ministero competente ai fini della sottoposizione al parere del CIPESS; si raccomanda inoltre di introdurre il termine dell'ultimo anno di ogni periodo regolatorio entro cui il concedente, sentita l'ART, deve trasmettere la proposta di aggiornamento al CIPESS;
1.1.7. si raccomanda di unificare le previsioni dei punti 12.5, primo periodo, e 12.6 dell'art. 4.1, anteponendo la previsione del punto 12.6 rispetto alle previsioni concernenti la procedura di riequilibrio di cui al punto 12.5 (similmente alla proposta di riformulazione di cui sopra); in ogni caso, si prescrive di integrare l'incipit del punto 12.5 specificando che gli eventi straordinari che determinano un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario non devono essere riconducibili alle parti;
1.1.8. si raccomanda di specificare il preciso richiamo pattizio nel terzo periodo del punto 12.5 dell'art. 4.1 (cause «di cui al precedente comma»);
1.1.9. si prescrive di richiamare nell'art. 4.5, punto 19.7 i termini di legge stabiliti dall'art. 21, comma 5 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
1.1.10. in relazione all'art. 5.1 relativo alla quantificazione a consuntivo degli eventuali minori ricavi derivanti dai minori volumi di traffico determinati dall'epidemia COVID-19 e dalle relative misure di contenimento, si prescrive l'integrazione del testo convenzionale prevedendo che tale quantificazione dovra' essere opportunamente coerente con gli indirizzi generali assunti dalla Autorita' di regolazione dei trasporti e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
1.1.11. al punto 19.co.2 dell'art. 4.10 si prescrive la sostituzione «dell'art. 16 della Convenzione» con «all'art. 16 della Convenzione»;
1.1.12. rispetto all'art. 5.2 si raccomanda di verificare il richiamo convenzionale all'art. 12.5-bis della convenzione unica;
1.2. si raccomanda inoltre al Ministero istruttore e per suo tramite al concedente CAL che il necessario adeguamento della convenzione unica alla normativa vigente (art. 35 comma 1 del citato decreto-legge n. 162 del 2019) avvenga in accordo con il concessionario e gli istituti finanziatori, rimettendo al concedente stesso il recepimento delle relative indicazioni imperative;
1.3. con riferimento alla futura variazione dell'assetto delle attivita' inerenti alla gestione operativa che saranno esternalizzate, si raccomanda, al Ministero istruttore e per suo tramite al concedente, l'opportuna valutazione di tali aspetti nell'ambito delle attivita' propedeutica all'aggiornamento relativo al successivo periodo regolatorio;
1.4. inoltre, in considerazione della difficile ricostruzione dei contenuti convenzionali per effetto della tecnica di intervento operata mediante la sostituzione e/o l'integrazione di alcune previsioni della convenzione unica da parte degli atti aggiuntivi, si raccomanda al concedente di redigere un atto ricognitivo della convenzione unica per come vigente;
1.5. nell'adottare le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui al presente parere si raccomanda infine di garantire la coerenza interna degli atti modificati.
2. Il concessionario, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 218/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'intero comma 1 dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici, e' tenuto all'osservanza delle disposizioni normative di futura emanazione.
3. Il MIT provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.
4. Il suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 richiamata in premessa.

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
con funzioni di Presidente
Tajani Il segretario
Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 807