IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva il completamento del processo di revisione delle tariffe elettriche demandando ad apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate; Visto l'art. 3 del decreto 28 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 41 del 18 febbraio 2008, il quale prevede che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; Visto l'art. 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge; Visto il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 56 del 9 marzo 2011, recante «Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute»; Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», il quale prevede che, al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del medesimo articolo, finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022 e triennio 2022 - 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-25; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, n. 708/Bil, con il quale, nel bilancio di previsione dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022, e' istituito il capitolo 875 «Somma assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita» e, nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022, e' istituito il capitolo 856 «Sostegno ai costi energetici per le persone che utilizzano apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita», con una dotazione finanziaria di 500.000,00 euro; Vista la deliberazione ARERA 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R/COM e, in particolare, l'allegato D che disciplina le modalita' applicative del regime di riconoscimento dei bonus sociali per disagio fisico; Vista la deliberazione ARERA 22 giugno 2021 n. 257/2021/R/COM, con cui l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente ha specificato l'ammontare del bonus da applicare ai clienti in condizioni di disagio fisico e con livelli di potenza pari a 3,5 kW e a 4 kW e stabilito che il bonus e' calcolato in modo da considerare i costi ulteriori indotti dall'utilizzo di apparecchiature elettromedicali rispetto alla spesa media di una famiglia tipo di quattro componenti e che, per questi motivi, l'agevolazione e' articolata sia in base alla potenza contrattuale, sia in base all'extra consumo medio stimato sulla base dell'intensita' di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali; Vista la deliberazione ARERA 29 dicembre 2022 n. 735/2022/R/COM con cui sono stati aggiornati i valori dei bonus sociali per il primo trimestre 2023 e, in particolare, la Tabella 11 relativa all'ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che il sopracitato art. 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che le modalita' di attuazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del fondo di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pari a 500.000,00 euro per l'annualita' 2022. 2. Le risorse sono destinate a incrementare il bonus per punto di prelievo dei clienti in condizioni di disagio fisico e con livelli di potenza pari a 3,5 kW, 4 kW e 4,5 kW e inseriti nelle fasce media (fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh) di consumo. 3. L'ARERA provvede con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad integrare l'ammontare della compensazione, per punto di prelievo, per i clienti in stato di disagio fisico individuati al comma 2. 4. L' Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla comunicazione della deliberazione ARERA di cui al comma 3, provvede a trasferire in una unica soluzione la somma di 500.000,00 euro sul conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a 500.000,00 euro, si provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n. 856 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio». Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2023
p. il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 981 |