Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2023 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
COMUNICATO
Modifica del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure


Con delibera dell'Assemblea del CNEL dell'11 maggio 2023, e' stato modificato l'art. 34 del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue:
Art. 34. Struttura di diretta collaborazione del Presidente.
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente del CNEL puo' avvalersi di una struttura di diretta collaborazione sino ad un massimo di quattordici unita', avente competenze di supporto del Presidente e di raccordo con il Segretario generale. 2. Il personale della struttura e' scelto dal presidente del CNEL intuitu personae, per una durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del Presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza. Il trattamento economico e' in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.
Introduzione dell'art. 12-bis del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
Con delibera dell'Assemblea del CNEL dell'11 maggio 2023, e' stato introdotto l'art. 12-bis del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue:
Art. 12-bis - personale in comando.
Qualora ai fini dell'attuazione di attivita' del programma di cui al precedente art. 12 il Presidente, d'intesa con il Segretario generale, ritenga necessaria la partecipazione ad uno o piu' organi del CNEL di personale di amministrazioni diverse, i medesimi Organi possono essere coadiuvati da un contingente di personale in comando obbligatorio fino ad un massimo di otto unita', ai sensi dell'art. 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022, e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.