Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2023 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 65 |
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20, 32-bis e 32-quater; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e' il seguente: «Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»
Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto: Art. 20 - Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione. Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.» |
| Art. 2
Disposizioni per il gruppo linguistico ladino
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca. |
| Art. 3
Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto: «Art. 32-bis. - 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle societa', negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione. 2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle societa' o degli enti interessati. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano. 4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi. 5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo. 6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge. 7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni, ai sensi dell'articolo 20. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e geografia locali. 8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42. 9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4. 10. L'entita' del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le societa' o gli enti di cui al comma 1 e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o societa' di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse. 11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o societa' di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane. 12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta societa' mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura e' proposto un dirigente. 13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' dell'ente o societa' di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano. 14. Le societa' o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.» |
| Art. 4
Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. All'articolo 32-quater, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 32-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto: «Art. 32-quater. - 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformita' ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa. 2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresi' ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilita'. 4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine puo' essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto. 5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano. 6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi. 7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo. 8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge. 9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni, ai sensi dell'articolo 20. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e della geografia locali. 10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42. 11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4. 12. L'entita' del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata. 13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse. 14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarita' relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse. 15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano. 16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali. 17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in societa' per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del presente decreto. 18. Le disposizioni del presente articolo sono altresi' applicate all'INPDAP. 19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP e' soppressa.» |
| Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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