Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 65
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20, 32-bis e 32-quater;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1972, n. 301.
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
e' il seguente:
«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.»

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
come modificato dal presente decreto:
Art. 20 - Gli aspiranti ad assunzioni comunque
strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della
pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano
o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di
servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa
hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia
nella lingua italiana che in quella tedesca secondo
l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione.
Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e
comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del
gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o
sono aggregati.»
 
Art. 2

Disposizioni per il gruppo linguistico ladino

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.
 
Art. 3

Modifica dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32-bis. - 1. Le assunzioni di personale, a
qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato,
eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni
non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del
comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di
carattere eccezionale debitamente motivate, nelle societa',
negli enti pubblici economici o negli enti comunque
denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano
funzioni delle disciolte aziende delle Poste e
telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono
realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di
ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino,
in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della
popolazione.
2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui
posti destinati di volta in volta alle procedure di
reclutamento distinti per profili professionali o aree
funzionali e sulla base della ripartizione del personale in
servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo
13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del
comitato di cui al quarto comma di detto articolo i
rappresentanti delle societa' o degli enti interessati.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici
situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in
provincia di Bolzano.
4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi
linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere
gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al
fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la
copertura della quota ad esso spettante, le frazioni
inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee
procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per
il raggiungimento di quozienti interi.
5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli
appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero
inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo
all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine
di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti
complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo
professionale o aree funzionali cui l'assunzione si
riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di
servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere
superato per un numero di assunzioni non superiore ai
cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo
professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel
riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene
certificata nei modi di legge.
7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a
Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove
tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta'
di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca
secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di
assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o
selezioni, ai sensi dell'articolo 20. Le prove di esame o
di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o
di staff, qualora previste, terranno conto anche
dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e
geografia locali.
8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte
pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua
italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le
disposizioni di legge relative alle categorie protette,
compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della
lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il
trasferimento di personale di cui al presente articolo, per
l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e'
richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle
due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n.
4.
10. L'entita' del personale in servizio nella provincia
di Bolzano presso le societa' o gli enti di cui al comma 1
e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri
e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale
ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali
determinate dagli enti o societa' di cui al comma 1. Tutte
le determinazioni del fabbisogno di personale sono
tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del
comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle
assunzioni da effettuare, disaggregate per profili
professionali o aree professionali, nonche' i tempi
previsti per le assunzioni stesse.
11. Le funzioni di direzione dei servizi e
l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste
italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente
o societa' di cui al comma 1 mediante una struttura con
sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi
centrali dell'Ente Poste italiane.
12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del
personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in
provincia di Bolzano sono esercitate da detta societa'
mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e
direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta
struttura e' proposto un dirigente.
13. Il personale di cui al presente articolo rimane in
servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta'
dell'ente o societa' di concedere il trasferimento a
domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto
personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno
composizione paritetica e siedono a Bolzano.
14. Le societa' o gli enti interessati alla presente
disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla
provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti
nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.»
 
Art. 4

Modifica dell'articolo 32-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. All'articolo 32-quater, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo le parole: «concorsi o selezioni» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 32-quater del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32-quater. - 1. Nel territorio della provincia
di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo
effettuate, nelle agenzie comunque denominate e
strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto
costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi ordinamenti del
personale, nel rispetto delle quote proporzionali di
ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino,
in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della
popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del
presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle
agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.
2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui
posti destinati di volta in volta alle procedure del
reclutamento distinti per profili professionali o aree
funzionali e sulla base della ripartizione del personale in
servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo
13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del
comitato di cui al quarto comma del detto articolo i
rappresentanti dell'agenzia interessata.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano
altresi' ai trasferimenti di personale da sedi o uffici
situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o
servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati
mediante le procedure di mobilita'.
4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei
trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio,
d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del
presente decreto, le agenzie interessate possono comandare
in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli
generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della
lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito
nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso
vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale
termine puo' essere derogato per il personale dirigente
d'intesa con il comitato predetto.
5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del
presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario
del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione
provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in
provincia di Bolzano.
6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi
linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere
gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al
fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la
copertura della quota ad esso spettante, le frazioni
inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee
procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per
il raggiungimento di quozienti interi.
7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli
appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero
inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo
all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine
di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti
complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo
professionale o aree funzionali cui l'assunzione si
riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di
servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere
superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5
decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e
di cio' si deve tenere gradualmente conto nel riparto di
successive assunzioni nello stesso profilo.
8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene
certificata nei modi di legge.
9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a
Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche
ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare
nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo
indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o
partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni, ai sensi
dell'articolo 20. Le prove di esame o di selezione per
l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora
previste, terranno conto anche dell'ordinamento della
provincia, nonche' della storia e della geografia locali.
10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte
pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua
italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le
disposizioni di legge relative alle categorie protette,
compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della
lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il
trasferimento di personale di cui al presente articolo, per
l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e'
richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle
due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.
12. L'entita' del personale in servizio nella provincia
di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e
strutturate di cui al comma 1, e' costituita dal fabbisogno
individuato in base ai criteri e parametri medi
eventualmente adottati al livello nazionale ed, in
mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle
agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il
comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta
d'intesa, questa si intende accordata.
13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del
personale sono tempestivamente comunicate alla provincia
autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13
del presente decreto, ivi compreso il numero delle
assunzioni da effettuare, disaggregate per profili
professionali o aree funzionali, nonche' i tempi previsti
per le assunzioni stesse.
14. Le funzioni di direzione dei servizi e
l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la
contrattazione di raccordo per le peculiarita' relative
all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto
Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie
di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture
provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia
di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi
centrali delle agenzie stesse.
15. Il personale di cui al presente articolo rimane in
servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' delle
agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la
propria normativa interna. Per detto personale i collegi di
conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a
Bolzano.
16. Le agenzie interessate alla presente disciplina
riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia
autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti
nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.
17. Qualora le agenzie comunque denominate o
strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in
societa' per azioni o in altra forma rese soggette
all'applicazione del diritto privato, alle stesse si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del
presente decreto.
18. Le disposizioni del presente articolo sono altresi'
applicate all'INPDAP.
19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione
del presente articolo, l'espressione INPDAP e' soppressa.»
 
Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio