Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 64
Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello
Stato

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 - 1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalita' di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della
regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni
regionali», come modificato dall'articolo 1 del presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
1973, n. 84.
- Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
e' il seguente:
«Art. 107 (Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino). - In seno alla commissione
di cui al precedente comma e' istituita una speciale
commissione per le norme di attuazione relative alle
materie attribuite alla competenza della provincia di
Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in
rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei
membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al
gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri
provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo'
rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante
in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.