Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 aprile 2023
Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2022/C 485/01);
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario - n. 49), che all'art. 1, comma 528, cosi' come modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg. 01), e' destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;
Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n. 7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad euro. 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR), determinate con l'attivita' di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie;
Visto il decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» registrato con numero di aiuto SA 105319;
Visto il decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.» registrato con numero di aiuto SA 105319;
Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'influenza aviaria consultabile al link: https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Considerato che non e' stata data attuazione al decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 e si ritiene pertanto di poter procedere al suo annullamento e sostituzione senza che questo comporti pregiudizio alcuno;
Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo e' necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa per il periodo di restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022;
Preso atto altresi' che le organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo hanno manifestato la necessita' e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della filiera le quali, benche' non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria;
Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo e che occorre quindi definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa;
Vista la lettera del 9 febbraio 2023, registrata dalla Commissione in pari data, con la quale l'Italia ha notificato il regime d'aiuto in favore delle aziende avicole conformemente all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE;
Vista la decisione della Commissione UE C(2023) 1726 final, del 15 marzo 2023, che ha considerato compatibile l'aiuto notificato dall'Italia con il mercato interno in virtu' dell'art. 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 22 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.
2. Per il sostegno alle aziende avicole di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse di cui al decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, e' complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 528, della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021. Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».
3. Il danno subito dalle aziende di cui al comma 1 e' calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia. I costi non sostenuti sono citati all'art. 3, comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all'art. 3, comma 1 h).
4. Le risorse di cui al comma 2 sono state appostate per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo n. 7098 pg. 01 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e sono state trasferite all'AGEA mediante decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022, cosi' come rappresentato nelle premesse.
 
Tabella A

PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo
23/10/2021- 31/05/2022

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le PMI, cosi' come definite all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 e le grandi imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria cosi' come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. Possono altresi' concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.
2. Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
Le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea.
Le PMI e le grandi imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.
3. Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
a) pollo;
b) faraona;
c) anatra;
d) oca;
e) gallina ovaiola;
f) pollastra;
g) cappone;
h) pulcino delle specie elencate;
i) tacchino;
j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»;
k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
4. E' considerata produzione agricola primaria qualsiasi attivita', svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
5. I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:
a) incubatoi;
b) allevamenti riproduzione;
c) allevamenti da ingrasso;
d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;
e) svezzatori;
f) centri imballaggio uova;
g) mattatoi e trasformatori.
6. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui al punto (33) 63 della sezione 2.4. degli orientamenti o dell'art. 2, (59) del regolamento 2022/2472 a meno che la situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi.
Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
7. Gli aiuti non sono concessi alle PMI ammesse ai benefici previsti dal decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.» di cui al regime SA 105319.
8. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e' dovuta a negligenza del beneficiario.
 
Art. 3

Interventi ammessi

1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);
b) distruzione di uova da cova;
c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;
d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;
e) soppressione dei pulcini;
f) soppressione pollastre;
g) macellazione anticipata riproduttori;
h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento);
i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard;
k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;
l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata;
m) riduzione dell'attivita' di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.
2. Il sostegno e' limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subita dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che e' parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 3, lettera k ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.
3. Dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di Fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensita' di aiuto prevista al precedente punto. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonche' eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorita' competente.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
 
Art. 4

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.
2. Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'art. 3, comma 2, possono cumulare tali sostegni con gli aiuti previsti all'art. 220 del regolamento n. 1308/2013, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal presente decreto.
3. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art. 26 del regolamento (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
 
Art. 5

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita', nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3, comma 3.
3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.
4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate. La documentazione da fornire da parte delle imprese, a titolo esemplificativo, puo' essere la seguente: registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni; registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente; certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali; registri contabili-amministrativi. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione del danno di cui all'art. 3, comma 2, mediante i coefficienti determinati nella tabella A, per le fattispecie di danno elencate dal punto 1 al punto 12 della predetta tabella.
5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'art. 2, comma 3, con riferimento:
a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
b) al numero di pulcini soppressi;
c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento;
g) alla perdita di valore dei prodotti per trattamento termico;
h) alla riduzione dell'attivita' di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova;
i) alla riduzione della produzione di uova per il ritardato accasamento delle pollastre.
 
Art. 6

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. Le attivita' di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. In alternativa, il pagamento potra' essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all'art. 5, comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.
3. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.
4. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, paragrafo 2. In tali casi, AGEA - Coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicche' il predetto massimale non sia superato, fatto salvo che i sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori di cui all'art. 2, comma 3, lettera k, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza non sono soggetti alla riduzione di cui al presente comma.
 
Art. 7

Trasparenza

1. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle PMI nel settore dell'agricoltura primaria:
a) una sintesi delle informazioni sara' inviata alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472;
b) il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni sul proprio sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/202 - fornendo le informazioni previste nell'allegato II e III al regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso.
2. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alle grandi imprese nel settore dell'agricoltura primaria:
a) il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it - che contiene le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4, punto (112) degli orientamenti: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attivita' (a livello di gruppo NACE). Si puo' derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;
b) le informazioni sono pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto e sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4, punto (114) degli orientamenti.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 533745 del 19 ottobre 2022 «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.».
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le agevolazioni concesse alle grandi imprese di produzione primaria in applicazione del presente decreto sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 693