Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 maggio 2023
Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'edilizia statale, le politiche abitative,
la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022;
Visto, in particolare, l'art. 26, del citato decreto-legge n. 50/22 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
Considerato che il medesimo art. 26 comma 4 alla lettera a), prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato articolo 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi , si provvede, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 26.2;
Atteso, altresi', che il medesimo comma 4 prevede che le istanze di accesso al Fondo sono presentate entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
Visto che sempre il comma 4 prevede, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, che le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente l'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite con decreto del ministero medesimo, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del gia' citato decreto-legge n. 50/2022;
Visto il decreto del direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali n. 54 del 27 gennaio 2023 che assegna al dirigente pro tempore della divisione 6, il capitolo di bilancio n. 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», e conseguentemente lo svolgimento delle attivita' connesse agli adempimenti di cui al citato art. 26, comma 4, lettera a) del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto il decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2022 al n. 2209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 2 agosto 2022 e sul sito del Ministero, «Sezione trasparenza», in data 28 luglio 2022, che ha stabilito le «Modalita' di utilizzo del Fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1 agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;
Visto il decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022 al n. 3744 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2022 n. 299, con il quale e' stato approvato l'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili (n. 319 istanze ammissibili, di cui finanziabili n. 316) per un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del Fondo pari a euro 56.600.278,19, comprensivo dell'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022;
Visto il decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2023 al n. 813 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2023, n. 74, con il quale e' stato approvato l'elenco delle n. 419 istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del Fondo pari a euro 113.937.918,65, comprensivo dell'elenco delle istanze delle stazioni appaltanti ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre;
Visto, in particolare, che e' stato realizzato un applicativo informatico ad hoc per l'inoltro delle istanze relative alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 e delle lavorazioni eseguite dal 1 agosto al 31 dicembre 2022 alla competente DG edilizia delle richieste di contributo in modalita' telematica, da effettuarsi, a termini di legge, rispettivamente dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022 e dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023;
Preso atto che la piu' ampia diffusione dello strumento in parola e' stata fornita anche attraverso l'utilizzo delle piu' moderne tecnologie di comunicazione e che, in particolare, in data 27 luglio 2022 si e' tenuto un webinar per tutte le stazioni appaltanti interessate, cui si sono collegati oltre milleseicento utenti;
Preso atto che le somme disponibili nel cap. 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», sono pari a euro 1.650.000.000 (competenza) ed euro 1.520.780.126,40 (cassa) per l'annualita' corrente, al lordo dei pagamenti in corso in esecuzione del decreto direttoriale n. 63 del 27 aprile 2023 ammontanti ad euro 17.397.650,09;
Considerato che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa amministrazione ha formulato all'Agenzia delle entrate il seguente quesito: «se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25 novembre 2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta»;
Considerato che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore «le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalita' e l'aliquota gia' previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensivita' del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali»;
Considerato che con nota prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa amministrazione ha altresi' richiesto parere all'Avvocatura generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell'art. 26, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalita' e l'aliquota gia' previste per l'originario contratto di appalto.
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 31619/22 sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale «andra' ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell'adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo dell'IVA il cui onere non puo' che gravare sulle stazioni stesse al momento in cui provvederanno alla corresponsione dei maggiori corrispettivi»;
Visto il decreto direttoriale n. 164 del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022 al n. 3740 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con il quale in considerazione dell'errore in cui sono incorse numerose stazioni appaltanti nella presentazione delle istanze relative alla prima finestra (dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2022), a una piattaforma diversa da quella pertinente, benche' si trattasse di finanziamenti del PNRR, e' stato previsto un recupero «d'ufficio» che consentisse di ritenerle comunque ammissibili, previo il trasferimento informatico dalla piattaforma di cui alla lettera b), del comma 4, dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, alla piattaforma di cui alla lettera a) del medesimo comma 4, dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022;
Viste le note del 24 novembre 2022 prot. n. 6676, nelle more della registrazione del citato decreto, e del 31 gennaio 2023 prot. n. 2940 e del 7 marzo 2023 prot.n. 6676 con le quali la Direzione generale ha interessato le competenti Direzioni per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici per procedere al trasferimento delle istanze;
Visto il decreto direttoriale n. 8950 del 30 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2023 al n. 1371 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio 2023 n. 102, con il quale e' stato approvato l'elenco delle n. 362 istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del Fondo pari a euro 17.397.650,09, trasferite dalla piattaforma di cui alla lettera b), del comma 4, dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 alla piattaforma di cui alla lettera a) del medesimo comma 4, dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, in esecuzione del citato decreto direttoriale n. 164 del 22 novembre 2002, relative alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022;
Vista la nota della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del 4 aprile 2023 prot.n. 41281 con la quale e' stato comunicato l'elenco delle n. 156 istanze di adeguamento prezzi (n. 109 richieste monoCIG e n. 47 richieste multiCIG) interessate dal predetto trasferimento e la mail della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici per i sistemi informativi del 9 aprile 2023 con la quale e' stato comunicato l'avvenuto trasferimento delle istanze nella nuova piattaforma;
Visti gli esiti dell'istruttoria svolta da questa direzione con riferimento alle istanze trasferite dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere con la nota del 4 aprile 2023 prot. n. 41281 in premessa, relative alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2002, ed a seguito della quale ne sono risultate ammissibili n. 155 (l'istanza del Comune di Tarano, ID 5768, CUP: D95F2100174001 non e' stata ammessa in quanto il contributo richiesto per detto intervento e' stato gia' riconosciuto con il decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023 in premessa con riguardo all'istanza ID 866 presentata dallo stesso comune), da cui consegue un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle risorse del Fondo pari a euro 11.221.314,66, come riportato all'art. 1 del presente decreto;
Vista la nota dell'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana in data 12 aprile 2023 - prot. n. 17639 con la quale e' stata segnalata l'erronea esclusione dell'istanza ID 520, CUP: D51B06000560008, con motivazione clausola A «intervento non finanziato dal PNRR» operata dal decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023 in premessa, in considerazione del fatto che detto intervento e' invece regolarmente registrato in REGIS, come peraltro documentato e accertato, e come confermato dall'avvenuto riconoscimento, nella precedente finestra temporale, della richiesta di contributo per il medesimo intervento operata dal decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022, da cui consegue, a seguito della nuova istruttoria, il riconoscimento all'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana di un importo, comprensivo di IVA, di euro 12.279.147,33;
Vista la nota MIT del 18 gennaio 2023 - prot. n. 1397 indirizza al Comune di Bulciago che ha quantificato un maggior importo di euro 18.000,00 riconosciuto relativamente al 1° semestre 2022 da restituire da parte del medesimo comune;
Vista la nota del Comune di Bulciago acquisita in data 28 aprile 2023 prot. n. 12013 con la quale e' stato segnalato che mentre con decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023 in premessa e' stata operato un «Conguaglio istanze relative alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022» con detrazione di euro 18.000,00 sulle istanze ID 306, ID 307 e ID 414, il medesimo comune nell'istanza ID 414, CUP: B68E18000070006, ha operato la stessa detrazione, di importo di euro 17.999,14, qualificandola come «Risorse finanziarie disponibili utilizzate dalla S.A.», da cui consegue, a seguito della nuova istruttoria, il riconoscimento al Comune di Bulciago di un importo di euro 17.999,14;
Considerato che il decreto direttoriale n. 8950 del 30 marzo 2023 in premessa ha riconosciuto al Comune di Cugnoli per l'istanza ID 5768, CUP: C97H1800220001 di adeguamento prezzi a valere sulle risorse del fondo un importo di euro 74.008,84, mentre l'importo richiesto comprensivo di IVA risulta di euro 87.453,02, come documentato ed accertato, da cui consegue, a seguito della nuova istruttoria, il riconoscimento al Comune di Cugnoli di un importo di euro 13.444,18;
Considerato che nel decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022 in premessa l'istanza del Comune di Casella ID 1503, CUP: G87B20002880001 non risulta presente ne' tra quelle finanziate ne' tra quelle escluse, in quanto non visualizzata nella piattaforma informatica per mancata associazione al protocollo corrispondente mentre, per quanto segnalato da detto comune in data 28 aprile 2023 - prot. n. 12062 e per le successive verifiche effettuate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e statistici, l'istanza risulta confermata in data 12 agosto 2022 ed associata al protocollo n. 12052 di pari data e resa visibile nella piattaforma a seguito di comunicazione mail della medesima direzione generale in data 5 maggio 2023, da cui consegue, a seguito dell'istruttoria, il riconoscimento al Comune di Casella di un importo di euro 14.669,84;
Vista la nota MIT del 19 gennaio 2023 - prot. n. 1655 indirizzata al Comune di Treia con la quale, in riferimento all'istanza ID 1235, CUP: I37H19002930008 ritenuta ammissibile con il decreto direttoriale n. 164 del 22 novembre 2022 in premessa per un importo di euro 49.980,11, e' stato quantificato a rettifica un contributo di euro 60.865,93, con una differenza di importo di euro 10.885,82 da riconoscere al Comune di Treia nel 2° semestre 2022;
Considerato che il Comune di Treia con nota acquisita in data 5 maggio 2023 prot. n. 12933 ha segnalato di non aver presentato istanza nel 2° semestre 2022, in quanto non necessaria, consegue, in ottemperanza alla predetta ministeriale del 19 gennaio 2023 - prot. n. 1655, il riconoscimento al Comune di Treia di un importo di euro 10.885,82;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra menzionato decreto direttoriale il quale prevede da parte del Ministero l'adozione di un decreto di riconoscimento delle somme spettanti con riferimento alle istanze presentate;
Atteso che nella fattispecie non si applica la disciplina del c.d. preavviso di rigetto, considerato quanto espressamente indicato dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 nella parte in cui prevede che «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali», intendendosi per procedura concorsuale anche quella riferita a tutti i procedimenti connotati dalla concorsualita' e dalla comparazione, comprese le procedure ad evidenza pubblica (Cons. St., Ad. plen. 6/2016);

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2023, si approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per i rispettivi importi, come di seguito evidenziate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2023, a rettifica del decreto direttoriale n. 6241 del 2 marzo 2023, si approva un contributo a conguaglio di euro 12.279.147,33 all'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana (ID 520, CUP: D51B06000560008) e di euro 17.999,14 al Comune di Bulciago (ID 414, CUP: B68E18000070006).
 
Art. 3

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizio finanziario 2023, a rettifica del decreto direttoriale n. 8950 del 30 marzo 2023, si approva un contributo a conguaglio di euro 13.444,18 al Comune di Cugnoli (ID 5768, CUP: C97H1800220001).
 
Art. 4

Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul capitolo 7007 «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- esercizio finanziario 2023, a rettifica del decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022, si approva l'istanza del Comune di Casella (ID 1503, CUP: G87B20002880001) ritenuta ammissibile per un importo di euro 14.669,84 e si approva un contributo a conguaglio di euro 10.885,82 al Comune di Treia (ID 1235, CUP: I37H19002930008).
 
Art. 5

Alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate si provvedera' con successivi decreti di pagamento.
 
Art. 6

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2023

Il direttore generale: Quinzi

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1852