Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
INTESA 10 maggio 2023 |
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento UE n. 2017/625. (Rep. atti n. 103/CSR del 10 maggio 2023). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 10 maggio 2023: Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi delle norme sulla salute e sul benessere degli animali sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005 (CE) n. 1069 /2009 (CE) n. 1107/2009 (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto, in particolare, l'art. 115 del citato regolamento 2017/625, il quale prevede che, per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborino piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorche' risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali direttamente o mediante l'ambiente; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Viste: la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero; la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce, a norma della decisione 1082/2013/UE; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE e che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002; Visto, in particolare, l'art. 5 della citata decisione 2019/300, che prevede la designazione da parte di ciascuno Stato membro di un Coordinatore di crisi come punto di contatto unico presso la Commissione europea, definendone, tra i compiti, il coordinamento nazionale in caso di incidenti o crisi derivanti da alimenti e mangimi; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR); Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, «Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)»; Ritenuto che non tutte le situazioni di emergenza richiedono necessariamente l'istituzione di un'unita' di crisi, ma potrebbero comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello nazionale o dell'Unione europea; Considerato che la citata intesa rep. atti n. 61/CSR, all'art. 1, comma 5, prevede che il Piano sia aggiornato su base triennale; Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021, che designa come autorita' competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali; Vista la nota acquisita in data 20 aprile 2023 (prot. DAR n. 10328), con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa ed il relativo Piano indicato in oggetto; Vista la nota dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di questa Conferenza del 21 aprile 2023 (prot. DAR n. 10469) di diramazione alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della suddetta documentazione; Visto l'assenso tecnico comunicato in data 4 maggio 2023 (prot. DAR n. 11091) dal Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento in parola; Acquisito l'assenso del Governo;
Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'adozione del «Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'art. 115 del regolamento UE n. 2017/625, nei seguenti termini:
Adozione del Piano di emergenza nazionale per alimenti e mangimi
1. Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il «Piano di emergenza nazionale per gli alimenti e mangimi» (di seguito denominato Piano) di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto. 2. L'aggiornamento del Piano avviene su base quinquennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, a cura della Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del Ministero della salute, d'intesa con le altre Autorita' competenti. 3. Con decreto del Ministro della salute sono aggiornate, ove necessario, le denominazioni delle Direzioni generali e degli uffici del Ministero della salute.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del Piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.
Disposizioni finali
1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta dell'8 aprile 2020, concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi» (rep. atti n. 61/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente intesa. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente intesa, Piani regionali/provinciali in coerenza con la medesima, informandone la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute. Roma, 10 maggio 2023
Il Presidente: Calderoli Il Segretario: D'Avena |
| Allegato 1
Piano di emergenza nazionale per alimenti e mangimi
SOMMARIO 1. Obiettivi e finalita' del Piano 2. Contesto normativo 3. Ambito di applicazione 4. Il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli alimenti e dei mangimi 5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI 5.1 Unita' di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione 5.2 Unita' di' crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB - UCPAT) 5.3 Unita' di crisi locale (UCL) 5.4 Punti di contatto 6. Laboratori 7. Attivazione del Piano a seguito di attivazione del Piano U.E. 8. Attivazione del Piano sulla base di segnalazione nazionale 9. Valutazione rapida del rischio (Rapid Risk Assessment) 10. Termine della crisi e valutazione post-crisi 11. Esercizi di simulazione 12. Trasparenza e comunicazione 13. Aggiornamento del Piano Appendice I 1. OBIETTIVI E FINALITA' DEL PIANO Il presente Piano nazionale definisce le azioni da attuarsi per garantire misure rapide a livello centrale, regionale e locale, per reagire ad eventi che non possano essere adeguatamente affrontati mediante le consuete misure di gestione nel settore alimentare e/o dei mangimi. Tali azioni, al fine di ridurre al minimo l'impatto degli incidenti sulla salute pubblica e la salute animale, dovranno essere seguite da tutti i livelli coinvolti. Il Piano e' adottato in concordanza alle disposizioni europee e tiene conto della necessita' di aggiornare il Piano precedentemente approvato con Intesa Rep. Atti n. 61/CSR dell'8 aprile 2020. Il Piano, nello specifico, stabilisce le azioni da attuare, volte a garantire: a) procedure chiare di comando e controllo; b) meccanismi efficaci di intervento; c) una comunicazione efficace, tra tutte le parti, conforme al principio di trasparenza; d) la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e/o simulazioni; e) la gestione uniforme delle emergenze sul territorio nazionale; f) il coordinamento: tra i diversi livelli delle autorita' competenti nazionali; tra l'Autorita' competente nazionale e la Commissione europea; tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per condividere le informazioni; tra i punti di contatto nazionali per il sistema di' allarme rapido e di reazione e il sistema di allena rapido per gli alimenti e i mangimi. Il Piano definisce inoltre la risposta che il Ministero della salute e' tenuto a fornire in considerazione della responsabilita' derivante dal suo ruolo di Autorita' competente a livello nazionale ed internazionale a seguito di una emergenza o di una minaccia per la sicurezza di alimenti e/o mangimi. 2. CONTESTO NORMATIVO Con il regolamento (CE) n. 178/2002, il legislatore comunitario ha previsto che la Commissione europea elabori un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi da applicarsi alle situazioni. per cui le disposizioni in vigore non consentono di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana o animale. Con la decisione di esecuzione (LTE) n. 2019/300, che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la Commissione, per tener conto dell'esperienza acquisita nel corso degli armi nella gestione di alcune emergenze, ha rivisto il Piano europeo abrogando la precedente decisione (CE) n. 2004/478. Inoltre, la decisione 300, individua le situazioni che possono essere gestite attraverso il coordinamento rafforzato e quelle che richiedono l'istituzione dell'Unita' di crisi. Nel contempo l'art. 115 del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali, ha previsto che i Paesi membri si dotino di Piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui siano stabilite le misure da applicare allorche' risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente. Si riportano di seguito gli articoli 55, 56 e 57 del reg. (CE) 178/2002 e l'art. 115 del reg. (UE) 2017/625. +------------------------+------------------------------------------+ | |1. La Commissione elabora, in stretta | | |collaborazione con l'Autorita' e gli Stati| | |membri, un piano generale per la gestione | | |delle crisi riguardanti la sicurezza degli| | |alimenti e dei mangimi (in prosieguo: «il | | |piano generale»). | | |2. Il piano generale indica i tipi di | | |situazione che comportano per la salute | | |umana rischi diretti o indiretti derivanti| | |da alimenti e mangimi, che verosimilmente | | |le disposizioni in vigore non sono in | | |grado di prevenire, eliminare o ridurre a | | |un livello accettabile o che non possono | | |essere gestiti in maniera adeguata | | |mediante la sola applicazione degli | | |articoli 53 e 54. | | |Il piano generale determina inoltre le | |Reg. (CE) 178/2002. |procedure pratiche necessarie per la | |Articolo 55 |gestione di una crisi, compresi i principi| |Piano generale per la |di trasparenza da applicare ed una | |gestione delle crisi |strategia di comunicazione. | +------------------------+------------------------------------------+ | |1. Nel rispetto della sua funzione di | | |garante dell'applicazione del diritto | | |comunitario, la Commissione, qualora | | |identifichi una situazione che comporti un| | |grave rischio diretto o indiretto per la | | |salute umana derivante da alimenti e | | |mangimi e non sia possibile prevenire, | | |eliminare o ridurre tale rischio | | |attraverso le disposizioni vigenti o non | | |sia possibile gestirlo adeguatamente | | |mediante la sola applicazione degli | | |articoli 53 e 54, notifica immediatamente | | |la situazione agli Stati membri e | | |all'Autorita'. | | |2. La Commissione istituisce | | |immediatamente un'unita' di crisi alla | |Reg. (CE) 178/2002 |quale partecipa l'Autorita', la quale se | |Articolo 56 |necessario fornisce assistenza scientifica| |Unita' di crisi |e tecnica | +------------------------+------------------------------------------+ | |1. L'unita' di crisi provvede alla | | |raccolta e alla valutazione di tutte le | | |informazioni pertinenti e | | |all'individuazione delle possibilita' | | |offerte per prevenire, eliminare o ridurre| | |a un livello accettabile il rischio per la| | |salute umana nella maniera piu' rapida ed | | |efficace possibile. | | |2. L'unita' di crisi puo' chiedere | | |l'assistenza di qualsiasi soggetto | | |pubblico o privato le cuicompetenze essa | | |giudichi necessarie per gestire la crisi | |Reg. (CE) 178/2002 |con efficacia. | |Articolo 57 |3. L'unita' di crisi tiene informato il | |Compiti dell'unita' di |pubblico dei rischi in gioco e delle | |crisi |misure adottate. | +------------------------+------------------------------------------+ +--------------------------+----------------------------------------+ | |1. Per l'applicazione del piano generale| | |per la gestione delle crisi di cui | | |all'articolo 55, paragrafo 1, del | | |regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati | | |membri elaborano piani di emergenza per | | |i mangimi e gli alimenti in cui | | |stabiliscono le misure da applicare | | |senza indugio allorche' risulti che | | |mangimi o alimenti comportano un serio | | |rischio sanitario per l'uomo o gli | | |animali, direttamente o mediante | | |l'ambiente. | | |2. I piani di emergenza per gli alimenti| | |e i mangimi di cui al | | |paragrafo 1 indicano: | | |a) le autorita' competenti da | | |interpellare; | | |b) le competenze e le responsabilita' | | |delle autorita' di cui alla | | |lettera a); e | | |c) i canali e le procedure di | | |condivisione delle informazioni tra le | | |autorita' competenti e le altre parti | | |interessate, a seconda dei casi. | | |3. Gli Stati membri rivedono | | |periodicamente i loro piani di emergenza| | |per gli alimenti e i mangimi per tener | | |conto dei cambiamenti | | |nell'organizzazione delle autorita' | | |competenti e dell'esperienza acquisita | | |con l'attuazione del piano e degli | | |esercizi di simulazione. | | |4. La Commissione puo' adottare atti di | | |esecuzione per quanto riguarda: | | |a) le norme per la definizione dei piani| | |di emergenza di cui al paragrafo 1 del | | |presente articolo, nella misura | | |necessaria ad assicurare l'uso coerente | | |ed efficace del piano generale per la | | |gestione delle crisi di cui all'articolo| | |55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.| | |178/2002; e | | |b) il ruolo delle parti interessate | | |nell'elaborazione e gestione dei piani | |Reg. (UE) 2017/625 |di emergenza. Tali atti di esecuzione | |Articolo 115 |sono adottati secondo la procedura di | |Piani di emergenza per |esame di cui all'articolo 145, | |alimenti e mangimi |paragrafo 2. | +--------------------------+----------------------------------------+ 3. AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Piano si applica alle situazioni di emergenza in cui sia stato individuato un pericolo (biologico, chimico o fisico) negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo, che puo' comportare un rischio, anche attraverso l'ambiente, per la salute umana e/o animale, o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante le consuete misure di gestione. Si sottolinea che il presupposto per l'attivazione del Piano non e' la sola presenza di situazioni con conseguenze gravi per la salute pubblica o animale, quanto la valutazione dell'inadeguatezza delle misure di gestione, anche per assenza di previsioni normative. Ad ogni buon fine si riportano di seguito alcune definizioni presenti nella normativa vigente:
===================================================================== | Incidente | Situazione di emergenza | | Decisione (UE) 2019/300 art. 4 | Reg. (CE) 178/2002 art. 53 | +======================================+============================+ |l'individuazione di un pericolo | | |biologico, chimico o fisico negli | | |alimenti, nei mangimi o nell'uomo che | | |potrebbe comportare o indicare un |1. Quando sia manifesto che | |possibile rischio per la salute |alimenti o mangimi di | |pubblica in caso di esposizione allo |origine comunitaria a | |stesso pericolo di piu' di una |importati da un paese terzo | |persona, o una situazione in cui |possono comportare un grave | |numero di casi nell'uomo o di |rischio per la salute degli | |rilevamenti di un pericolo sia |animali o per l'ambiente che| |superiore al numero prevedibile in cui|non possa essere | |l'origine dei casi abbia una |adeguatamente affrontato | |correlazione, o una correlazione |mediante misure adottate | |probabile, con gli stessi alimenti o |dallo Stato membro o dagli | |mangimi. |Stati membri interessati ...| +--------------------------------------+----------------------------+
L'attuazione del presente Piano dovra' interagire coerentemente ed avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani nazionali (come ad es. Piani nazionali per le emergenze epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali, Piani di reazione a emergenze ambientali, Piano per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari ecc.). Il Coordinatore di crisi nazionale viene opportunatamente coinvolto qualora le emergenze gestite tramite gli altri Piani abbiano un impatto diretto o indiretto sul settore degli alimenti e/o dei mangimi. Il Piano, come previsto dalla norma comunitaria, tiene conto di un approccio graduale per la gestione delle emergenze prevedendo due modalita' di intervento: il coordinamento rafforzato a livello nazionale e l'attivazione dell'Unita' di crisi. Si riportano di seguito le situazioni di emergenza che prevedono gli interventi succitati cosi' come indicate nella decisione di esecuzione (UE) n. 300/2019:
===================================================================== | Dec. di esecuzione (UE) | Dec. di esecuzione (UE) n. | | n. 300/2019 | 300/2019 | | Art. 10.2 - Situazioni che | Art. 12.2 - Situazioni che | | richiedono un coordinamento | richiedono l'istituzione di | | rafforzato | Unita' di crisi | +=================================+=================================+ |[...] a) qualora: sia stato | | |individuato in due o piu' Stati | | |membri un rischio diretto o | | |indiretto per la salute pubblica,| | |dovuto a un pericolo rilevato | | |negli alimenti o nei mangimi, ed | | |esista una correlazione | | |epidemiologica (ad esempio casi | | |nell'uomo e/o decessi in Stati | | |membri differenti con prove | | |analitiche o epidemiologiche | | |attendibili di tale correlazione)| | |e/o una correlazione sul piano |[...] a) qualora sia stato | |della rintracciabilita' (ad |individuato in due o piu' Stati | |esempio distribuzione di alimenti|membri un rischio diretto o | |o mangimi potenzialmente |indiretto per la salute pubblica | |contaminati in Stati membri |che comporti una situazione | |differenti); o |particolarmente sensibile sul | |il pericolo rilevato possa avere |piano politico, della percezione | |un grave impatto potenziale sul |o dell'immagine; | |funzionamento del mercato interno|e | |nel settore degli alimenti o dei |in presenza di: un grave rischio | |mangimi; |per la salute umana, in | |e |particolare qualora si sia | |b) in presenza di: un impatto |verificato, o si possa prevedere,| |elevato sulla salute connesso al |un numero elevato di decessi; | |pericolo rilevato; |oppure un ripetersi di incidenti | |o |che comporti un grave rischio per| |un disaccordo tra gli Stati |la salute umana; oppure | |membri sui provvedimenti da |iii. sospetti o indicazioni di | |adottare; o difficolta' |terrorismo biologico o chimico o | |nell'individuare la fonte del |di forte contaminazione | |rischio. |radioattiva. | +---------------------------------+---------------------------------+
A livello nazionale, le situazioni individuate dalla norma comunitaria, sono declinate con la sostituzione di «Stati membri» con «Regioni/Province Autonome». Per la gestione delle situazioni di emergenia succitate il Piano individua il Coordinatore di crisi nazionale e le strutture che, ai vari livelli, centrale, regionale e locale, devono essere pronte ad attivarsi in caso di necessita'. Fornisce inoltre, in Appendice 1, lo IESS Score: uno strumento di ausilio alle Autorita' competenti, per individuare le situazioni di emergenza,. legate agli alimenti, che richiedono un coordinamento rafforzato piuttosto che l'attivazione dell'Unita' di crisi. 4. IL COORDINATORE DI CRISI NAZIONALE NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI Il Coordinatore di crisi nazionale, tenendo conto delle funzioni previste all'interno dell'organizzazione nazionale, e' il Direttore generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute. Il Coordinatore di crisi nazionale e' punto di contatto unico presso le istituzioni europee e le Autorita' competenti degli Stati membri al fine di assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del Piano generale nonche' l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati nell'ambito di competenza della propria organizzazione. Il Coordinatore di crisi nazionale assicura: la cooperazione tra l'Unita' di crisi nazionale e l'Unita' di crisi della Commissione europea, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni; il coordinamento tra il lavoro dell'Unita' di crisi ed il processo decisionale; la cooperazione con i partner internazionali per la gestione degli aspetti che ricadono negli ambiti di competenza di prevenzione umana, sicurezza degli alimenti e sanita' animale; la coerenza di quanto comunicato con le valutazioni del rischio effettuate dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), da Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nella situazione di crisi rispetto alle misure intraprese; l'aggiornamento costante del Ministro della salute; il coordinamento a livello nazionale delle attivita' in caso di situazioni di emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi anche attraverso la presidenza dell'Unita' di crisi nazionale; la presentazione del Piano nazionale su richiesta della Commissione; la partecipazione a conferenze audio/video organizzate dalla Commissione durante un coordinamento rafforzato o situazione di crisi in termini di disponibilita', competenza e livello di responsabilita'; il follow-up quando una crisi si e' conclusa, su possibili lacune e aree di miglioramento; la creazione di una relazione diretta tra i Coordinatori di crisi; la partecipazione agli esercizi di simulazione nazionali ed europei; l'organizzazione di attivita' di' formazione ed esercizi di simulazione per la verifica dell'effettiva operativita' del Piano nazionale; la condivisione delle informazioni con le parti interessate. Il Coordinatore di crisi nazionale, interviene in accordo con l'Ufficio stampa e la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) del Ministero della salute, anche nei seguenti aspetti di comunicazione: nel monitoraggio delle reazioni dei media e dell'opinione pubblica; nell'aggiornamento costante e in maniera diretta del Ministro per consentire allo stesso di stabilire interventi mirati ed eventualmente la modalita' di presentazione al pubblico delle misure sanitarie adottate; nella preparazione e/o nel lancio della strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico e, in particolare, nella gestione di tutti gli aspetti della comunicazione, sia assicurando la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione e alla gestione del rischio sia garantendo la comunicazione ai partner commerciali e ad altri portatori di interesse (in collaborazione con gli uffici competenti delle direzioni generali del Ministero della salute); nella definizione e condivisione con la Commissione europea e con i Paesi membri coinvolti, in tempo reale di messaggi chiave/linee da adottare basati su dati concreti, in particolare nei confronti dei mass media; nel coordinamento degli strumenti di comunicazione (ad es. FAQ, linee di assistenza telefonica ecc.). 5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione delle emergenze nel settore degli alimenti e dei mangimi si avvalgono delle Unita' di crisi istituite dal presente Piano: Unita' di crisi nazionale (UCN), Unita' di crisi regionale (UCR), Unita' di crisi della Provincia autonoma di' Trento (UCPAT) e della Provincia autonoma di Bolzano (UCPAB), Unita' di crisi locale (UCL). 5.1 Unita' di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione L'Unita' di crisi nazionale e' cosi' composta: Direttore generale della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute in qualita' di Coordinatore di crisi nazionale con funzioni di Presidente o suo sostituto; Direttore generale della Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) o suo sostituto; Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPREV) o suo sostituto; Direttore generale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) o suo sostituto; Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) o suo sostituto; Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute o suo sostituto; Coordinatore/i dell'/delle Unita' di crisi regionali e delle province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i; Presidente dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) o suo sostituto; Coordinatore degli II.ZZ.SS. o suo sostituto. Alle riunioni dell'Unita' di crisi partecipano: Direttore ufficio 3 Segretariato Generale o suo sostituto; Direttore ufficio 8 DGISAN o suo sostituto; Direttore ufficio 2 DGISAN o suo sostituto; Direttore ufficio 2 DGOCTS o suo sostituto; Direttore ufficio 3 DGCOREI o suo sostituto; Direttore uffico 4 DGCOREI o suo sostituto; Capo Ufficio stampa Ministero o suo sostituto; Direttori di altri settori o dirigenti di altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti dall'emergenza. L'Unita' di crisi nazionale si avvale di: Istituti zooprofilattici sperimentali e Agenzie regionali protezione ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i; Centro di referenza per le malattie emergenti; Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio; Centro di referenza nazionale per sequenze genomiche di microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica; Centri di referenza/Laboratori nazionali di riferimento competente/i per materia. Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Unita' di crisi nazionale puo' essere integrata con: - Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nell'emergenza a vario titolo; - Esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico; - Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare; - Organizzazioni competenti ex art. 36 reg. (CE) 178/2022. Il Coordinatore di crisi nazionale provvede ad istituire la Segreteria dell'Unita' di crisi nazionale che dispone degli elenchi dei punti di contatto delle unita' di crisi regionali e delle Province autonome. Inoltre garantisce un servizio di contattabilita' 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato. L'Amministrazione e' tenuta ad assicurare la disponibilita', delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.). L'Unita' di crisi nazionale svolge le seguenti funzioni: Elabora la strategia operativa per garantire una rapida risposta all'emergenza; Valuta l'evolversi della situazione e, sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili, aggiorna la strategia operativa; Controlla l'effettiva operativita' del Piano, anche attraverso l'attuazione di esercizi di simulazione; Svolge anche un ruolo di promozione delle attivita' di informazione per l'opinione pubblica, riguardo ai rischi in questione e alle misure prese a riguardo. 5.2 Unita' di crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB- UCPAT) L'Unita' di crisi regionale (UCR) e' cosi' composta: Responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di veterinaria e di igiene degli alimenti, in qualita' di Coordinatore di crisi a livello regionale con funzioni di Presidente o suo sostituto; Direttori sanitari delle AA.SS.LL. coinvolte; - Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. competenti per territorio o loro sostituti - I dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro sostituti: Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), igiene e sanita' pubblica (SISP), lgiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Sanita' animale (SSA) coinvolti per competenza. L'Unita' di crisi regionale avvale di: Direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente; Rappresentante del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute; Direttore/i laboratorio/i di sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali ove presenti; Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile consultare. Le Unita' di Crisi delle Province autonome di Trento e di Bolzano (UCPAB - UCPAT) sono cosi' composte: - Direttore/Responsabile del Servizio veterinario provinciale, coordinatore anche dell'Unita' di crisi provinciale con funzioni di Presidente o suo delegato; - Direttore /Responsabile dell'Ufficio provinciale competente in materia di igiene, salute e sanita' pubblica o suo delegato; - Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria o suo delegato. L'Unita' di crisi provinciale si avvale di: - Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti; - Centro/i nazionali di riferimento competente/i per materia; - Rappresentante dei Carabinieri per la tutela della salute territorialmente competenti; - Direttore laboratorio di sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali ove presenti; - Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile consultare. E' prevista la presenza di una Unita' di crisi per ciascuna regione/provincia autonoma. L'Unita' di crisi regionale e' fisicamente ubicata presso un ufficio dell'Assessorato alla sanita' e l'unita' di crisi provinciale presso un ufficio delle competenti strutture provinciali o, se preferibile, presso l'Azienda sanitaria provinciale. L'ufficio deve essere chiaramente individuato e dotato di: elenchi aggiornati delle unita' di crisi locali e dei loro punti di contatto di cui al punto 5.4 del territorio di competenza, delle forze pubbliche e della protezione civile localmente competente; elenchi aggiornati dei Coordinatori di crisi regionali/provinciali; database aggiornati degli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria; ogni altro elenco di persone o strutture utili; qualsiasi supporto tecnico e gestionale ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attivita'. Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilita' 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato, che puo' essere la linea per l'allerta. L'Unita' di crisi regionale/provinciale svolge le seguenti funzioni: Coordina e verifica le attivita' previste sul territorio; Assicura l'invio tempestivo, in via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza; Promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed esercizi di simulazione per personale competente in materia di gestione delle emergenze in alimenti e mangimi avvalendosi della collaborazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali e del Centro di referenza compente sulla materia dell'emergenza. L' UCR agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi e' regionale. Il Coordinatore delle crisi regionale/provinciale ha il ruolo di assicurare il coordinamento dell'Unita' di crisi regionale/provinciale da lui presieduta con l'Unita' di crisi nazionale. 5.3 Unita' di crisi locale (UCL). L'Unita' di crisi locale di ciascuna Azienda sanitaria locale e' cosi' composta: - Direttore sanitario in qualita' di Coordinatore di crisi locale, con funzione di Presidente o suo sostituto; - Direttore del Dipartimento di prevenzione o suo sostituto; - Dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro sostituti: Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), Servizio igiene e sanita' pubblica (SISP), Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Servizio sanita' animale (SSA); - Qualsiasi soggetto pubblico o privato si ritenga utile consultare. La ASL competente per territorio identifica una sede per la UCL e assicura l'adeguato supporto tecnico e gestionale, database degli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture necessarie per lo svolgimento della sua attivita'. Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilita' 24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato, che puo' essere la linea per l'allerta. L'Amministrazione e' tenuta ad assicurare la disponibilita' delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.). L'Unita' di crisi locale (UCL) svolge le seguenti attivita': verifica che i riferimenti telefonici con le strutture territoriali, che potrebbero essere coinvolte nelle emergenze, siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente; attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale; si adopera per assicurare, in caso di necessita', la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e distruzione delle partite; fornisce per il tramite dell'Unita' di crisi regionale/provinciale i dati e gli elementi richiesti dall' Unita' di crisi nazionale; in particolare, il Coordinatore dell'Unita' di' crisi locale per tutta la durata dell'emergenza assume la responsabilita' della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali dei Servizi veterinari dell'ASL e del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione e del servizio di igiene e salute/sanita' pubblica. L'UCL agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi e' locale. 5.4 Punti di contatto Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascun Coordinatore di crisi locale predispone l'organigramma dell'Unita' stessa, completo di tutti i recapiti telefonici (telefoni cellulari e fissi), e lo trasmette al Coordinatore di crisi regionale. Quest'ultimo aggrega i dati e li trasmette ai coordinatori di crisi locali appartenenti alla regione. Analogamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno o ogni qualvolta si renda necessario, le regioni/province autonome trasmettono, al Coordinatore di crisi nazionale, il nominativo ed il recapito cellulare del Coordinatore di crisi regionale nonche' i riferimenti del servizio di contattabilita' 24/7. Il Coordinatore di crisi nazionale raccoglie tali informazioni e le trasmette, integrate con i propri riferimenti, ai Coordinatori delle crisi regionali/delle province autonome. Tali elenchi devono essere aggiornati, da parte dei Coordinatori delle crisi ogniqualvolta subentrino variazioni. L'elenco dei coordinatori di crisi e' reso disponibile sul portale Internet del Ministero della Salute alla pagina dedicata al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=115 0&area=sicurezzAlimentare&menu=sistema ._ 6. LABORATORI I laboratori ufficiali coinvolti nel Piano sono quelli individuati dall'art. 9 del D.Igs 2 febbraio 2021, n. 27, di seguito elencati: a) Istituto superiore di sanita' (ISS); b) Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.); c) Laboratori di sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali; d) Laboratori delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); e) Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR). Inoltre sono coinvolti nel Piano i laboratori di riferimento regionali per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) e ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere. Ciascun laboratorio individua i punti di contatto, che assicurano assistenza tramite un servizio di pronta disponibilita' (telefono cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano, e li comunica alle Unita' di crisi regionali e delle province autonome. Nei casi in cui l'emergenza sia dovuta alla presenza di microrganismi patogeni e' opportuna la corretta applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell'Art. 10, laboratori nazionali di riferimento, del succitato decreto legislativo per quanto riguarda il sequenziamento genomico dei ceppi isolati.
+----------------------------+--------------------------------------+ | |3. I laboratori ufficiali trasmettono | | |al relativo laboratorio nazionale di | | |riferimento o al Centro di referenza | | |nazionale i ceppi di microrganismi | | |patogeni isolati nell'ambito del | | |controllo ufficiale e delle altre | | |attivita' ufficiali o le sequenze | | |dell'intero genoma. | | |Le stesse sequenze sono trasmesse | | |anche al Centro di referenza nazionale| | |per le sequenze genomiche di | | |microrganismi patogeni. | | |4. Il Ministero della salute, in | | |accordo con i Laboratori Nazionali di | | |riferimento o i Centri di referenza | | |nazionale, sulla base dell'evoluzione | | |tecnico scientifica e di particolari | | |situazioni epidemiologiche, individui'| | |i criteri con cui vengono selezionati | | |gli isolati dei microrganismi per i | | |quali e' necessario effettuare il | | |sequenziamento genomico. | | |5. I laboratori ufficiali che isolano | | |i microrganismi di cui al precedente | | |comma 4, sottopongono a sequenziamento| | |genomico completo microrganismi | | |isolati e provvedono a inviare le | | |relative sequenze e i relativi | |D.Lgs 2 febbraio 2021, |metadati al laboratorio nazionale di | |n. 27 Art. 10 commi 3, 4 e 5|riferimento e al Centro di referenza | |Laboratori nazionali di |nazionale per le sequenze genomiche di| |riferimento |microrganismi patogeni. | +----------------------------+--------------------------------------+
I laboratori di riferimento per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) individuati dalle regioni e dalle province autonome trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento i ceppi di microrganismi patogeni isolati o le sequenze dell'intero genoma e i relativi metadati. Il Ministero della salute, in accordo con i laboratori nazionali di riferimento, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali e' necessario effettuare il sequenziamento genomico. 7. ATTIVAZIONE DEL PIANO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO U.E. Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione decida di utilizzare per la gestione di una emergenza lo strumento del coordinamento rafforzato a livello europeo: 1. Il Coordinatore di crisi nazionale: Partecipa alle riunioni' convocate dalla Commissione europea; Riporta le indicazioni della Commissione ai coordinatori regionali delle crisi; Provvede ad aggiornare la Commissione sulla situazione nazionale. 2. I Coordinatori di crisi regionali: forniscono al Coordinatore di crisi nazionale tutte le informazioni utili avvalendosi del supporto dei coordinatori locali; verificano la corretta applicazione delle indicazioni comunitarie. Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione attivi l'Unita' di crisi europea il Coordinatore di crisi nazionale, membro dell'Unita' di crisi europea: 1. informa immediatamente il Ministro, il Segretario generale, e i competenti direttori generali del. Ministero della salute e i coordinatori delle crisi regionali/provinciali; 2. convoca, entro le 24 ore, la prima riunione dell'Unita' di crisi, a seguito della quale l'Unita' diventa effettivamente operativa per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 5.1. Per garantire la massima rapidita', le comunicazioni fra i soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo di posta elettronica e telefono cellulare. 8. ATTIVAZIONE DEL PIANO SULLA BASE DI SEGNALAZIONE NAZIONALE Qualora sia individuato un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti e/o nei mangimi o nell'uomo che puo' comportare un rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e ci sia il dubbio che possa non essere adeguatamente affrontato mediante le consuete misure di gestione: 1. le strutture locali territorialmente competenti oltre ad attivare, ove previsto, il sistema di allerta (RASFF), informano il Coordinatore di crisi locale. Nel caso in cui la struttura locale sia un ospedale o un centro di sorveglianza epidemiologica, la presenza di casi clinici correlatili al consumo di alimenti deve essere prontamente segnalata al dipartimento di prevenzione della ASL per gli aspetti di sicurezza alimentare; 2. il Coordinatore di crisi attiva l'Unita' di crisi locale che provvede senza indebito ritardo ad una valutazione della situazione al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione delle disposizioni vigenti e informa, contestualmente, il Coordinatore di crisi regionale. Qualora la segnalazione pervenisse da una sola ASL il Coordinatore di crisi regionale puo' attendere la valutazione della situazione da parte della UCL e successivamente valutare se attivare l'UCR. Nell'eventualita' fossero coinvolte 2 o piu' AA.SS.LL., per la valutazione della situazione, il coordinatore di crisi regionale attiva senza indebito ritardo, l'Unita' di crisi regionale; 3. Se attivata, l'Unita' di crisi regionale o delle province autonome provvede ad una valutazione della situazione generale, al fine di stabilire se procedere mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti e avvisa immediatamente, il Coordinatore di crisi nazionale tramite email all'indirizzo crisi.sicurezzaalimenti@sanita.it e comunicazione telefonica al numero dedicato; 4. il Coordinatore di crisi nazionale, se del caso, convoca la riunione dell'Unita' di crisi nazionale ed eventualmente dichiara lo stato di crisi nazionale attivando le procedure previste dal Piano. Il Coordinatore di crisi nazionale informa immediatamente il Ministro della salute assicurando il coordinamento tra il lavoro dell'Unita' di crisi ed il processo decisionale e notifica la crisi alla Commissione europea. In tutti i casi, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica e/o telefono cellulare. Le segnalazioni iniziali non sempre comportano l'attivazione dell'unita' di crisi ma, in alcuni casi, comportano la necessita' di un coordinamento rafforzato a livello centrale. Per agevolare la classificazione degli interventi da attuare, nei casi di problematiche di salute pubblica legate agli aspetti di sicurezza alimentare, le autorita' competenti possono avvalersi dell'indirizzo fornito dallo IESS score riportato in Appendice I, di cui alle «Linee guida per la gestione e la comunicazione durante gli incidenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi» dell'EFSA e proposto dall'ISS. Nel caso in cui il Coordinatore di crisi nazionale o l'Unita' di crisi centrale reputino adeguato l'utilizzo dello strumento del coordinamento rafforzato, le strutture competenti del Ministero della salute provvedono ad istituire un gruppo tecnico ad hoc al fine di favorire lo scambio di informazioni e la gestione omogenea della problematica. La composizione del gruppo deve tener conto delle regioni interessate, sia per parte di sanita' umana che di alimenti/mangimi, nonche' dell'ISS e dei Centri di referenza. Occorre ricordare che le segnalazioni iniziali di incidenti possono pervenire, direttamente al Coordinatore di crisi nazionale, da diverse fonti ufficiali tra cui il Centro di referenza per i rischi emergenti in sicurezza alimentare, l'Istituto superiore di sanita', ma anche attraverso le segnalazioni presenti nei sistemi europei ed internazionali quali il sistema di allarme rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF), il sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS), la rete internazionali delle autorita' preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN), il Sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). In particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento tra i punti di contatto nazionale per il RASFF ed EWRS al fine di garantire opportune forme di collegamento delle informazioni. Il riscontro di un'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo o negli animali aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, nonche' l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione deve essere prontamente portato a conoscenza del Coordinatore di crisi nazionale. Si ricorda che le malattie di origine alimentare sono Soggette a notifica secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2022" Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL). (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 82 del 7 aprile 2022). Inoltre il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 riporta:
+------------------------+------------------------------------------+ | |" ...Nel caso di malattie trasmissibili | | |con gli alimenti deve essere assicurata | | |una accurata raccolta dei dati anamnestici| | |ai fini dell'individuazione dell'alimento.| | |A tal riguardo e' necessario che il | | |Dipartimento di Prevenzione coordini le | | |azioni ed i flussi informativi nell'ambito| | |dell'indagine epidemiologica e dei | | |successivi provvedimenti, Risulta | | |fondamentale la cooperazione tra i | | |laboratori ospedalieri e quelli di | | |riferimento per il controllo sugli | | |alimenti al fine di individuare possibili | | |correlazioni tra i ceppi isolati nell'uomo| | |e quelli intercettati negli alimenti, | | |nell'ambiente, nelle attrezzature e nel | | |personale che ne e' venuto a contatto | | |nelle fasi di produzione e distribuzione. | | |...Omissis ... e' necessario che vi sia | | |cooperazione tra i laboratori ospedalieri | | |e quelli di riferimento per il controllo | | |sugli alimenti per il confronto dei ceppi | | |isolati nell'uomo con quelli riscontrati a| | |seguito di controllo sugli alimenti. Gli | | |alimenti individuati o sospetti come causa| | |della tossinfezione alimentare devono | |pag 94 PNP5.6 Malattie |essere tempestivamente segnalati ai | |infettiveprioritarie, |servizi SIAN o SIAOA della Azienda | |zoonosi |Sanitaria. | +------------------------+------------------------------------------+
Ad ogni buon fine si riporta la definizione di «focolaio di tossinfezione alimentare» prevista dalla normativa comunitaria a cui rinvia l'art. 4 par. 2 della decisione (UE) 2019/300:
+---------------------------+---------------------------------------+ | |«focolaio di tossinfezione alimentare»:| | |un'incidenza, osservata in determinate | | |circostanze, di due o piu' casi di | | |persone colpite dalla stessa malattia | | |e/o infezione, oppure la situazione in | | |cui il numero di casi di malattia | | |osservato sia superiore al numero | | |prevedibile e i casi abbiano una | | |correlazione, od una correlazione | |Direttiva 2003/99/CE |probabile, con la stessa fonte | |Art. 2, punto 2, lettera d)|alimentare | +---------------------------+---------------------------------------+ 9. VALUTAZIONE RAPIDA DEL RISCHIO (RAPID RISK ASSESSMENT) (1) Nelle situazioni di emergenza si attiva il processo di valutazione rapida del rischio, che consente di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura. Il quadro descrittivo dovra' essere valutato, aggiornato e monitorato a partire dai riscontri iniziali e, successivamente, sulla base di ulteriori prove e delle informazioni che saranno disponibili. Prove e riscontri dovranno essere costantemente valutati, aggiornati e monitorati secondo seguenti indicatori: a) Effetti sulla salute; b) Rischio per l'integrita' della catena alimentare e/o dei mangimi; c) Numero e categorie dei consumatori coinvolti; d) Quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione; e) Percezione del rischio; f) Tracciabilita' e ritiro di' prodotti; g) Tipologia di incidente (noto o sconosciuto). La valutazione rapida del rischio e' coordinata dall'autorita' competente interessata e viene eseguita a cura delle istituzioni scientifiche di riferimento (Istituto superiore di sanita' laboratori nazionali di riferimento, Centri di referenza, Istituti zooprofilattici sperimenta/i, Consiglio nazionale della ricerca, etc....) 10. TERMINE DELLA CRISI E VALUTAZIONE POST-CRISI In concordanza con l'Unita' di crisi a livello dell'UE, se l'Unita' di crisi nazionale ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi. Il termine di una situazione di crisi di dimensione locale, regionale o interregionale, e' dichiarata dal/dai Coordinatore/i della/e crisi e in accordo con il Coordinatore di crisi nazionale. Quest'ultimo avvia, quindi, una valutazione post-crisi, costituita da tre componenti: 1. valutazione del rischio (risk assesment) a posteriori svolta dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) - Sezione per la Sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla situazione nazionale, alla luce della relazione dell'UC e di tutti i dati e le informazioni correlati alla gestione della crisi e da essa generati; 2. valutazione dell'attuazione delle procedure per la gestione della crisi in alimenti e mangimi e dello svolgimento delle attivita' di gestione del rischio svolta dal Ministero della salute anche con il supporto delle Istituzioni scientifiche pertinenti; 3. valutazione delle attivita' di comunicazione del rischio svolta dal Ministero della salute (UCN) in collaborazione con l'Ufficio 2 della DGOCTS che coinvolge il CNSA - Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Gli esiti della valutazione post-crisi, nelle sue tre componenti, vengono trasmessi e illustrati ai componenti delle Unita' di crisi nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento a quelle coinvolte nel caso specifico, per identificare quanto sia stato eventualmente appreso e per evidenziare, se del caso, gli eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi. 11. ESERCIZI DI SIMULAZIONE L'attivita' di formazione per l'aggiornamento professionale e gli esercizi di simulazione di gestione delle emergenze in conformita' al presente Piano, sono fondamentali per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e la corretta applicazione delle procedure previste nella gestione delle emergenze alimentari e nel settore dei mangimi. Il personale coinvolto nelle emergenze deve essere formato al fine di avere contezza delle proprie responsabilita' ed essere pronto ad attivare rapidamente tutte le misure previste dal Piano. Le regioni promuovono eventi formativi ed esercizi di simulazione sulle situazioni di emergenza, incoraggiando un approccio «One Health» con riferimento particolare agli aspetti di epidemio-sorveglianza, alla sorveglianza integrata delle zoonosi a trasmissione alimentare, alla strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, alla gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche, alla comunicazione del rischio, all'utilizzo delle analisi di tipizzazioni molecolare degli agenti patogeni (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) ed alle contaminazioni chimiche in alimenti e mangimi. Tali eventi devono essere coerenti con le iniziative della Commissione che offre moduli di formazione avanzata nell'ambito del programma Better training for safer food - BTSF -(https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_jsp?area=formazione%20vet erinaria&menu=btsf_ ) e di EFSA programma EU-FORA EU-FORA_- The European Food Risk Assessment Fellowship Programme EFSA (europa.eu) Il Ministero delta salute organizza corsi di formazione ed esercizi di simulazione redigendo una relazione finale sulle criticita' emerse. Gli esercizi di simulazione sono programmati ed effettuati avvalendosi delle competenze dell'Istituto superiore di sanita', degli Istituti zooprofilattici sperimentali, e se del caso delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Universita' sulla base delle specifiche competenze coinvolgendo le regioni e le province autonome. Le simulazioni sono organizzate anche sulla base degli esercizi di preparazione che la Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri. 12. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE Come indicato nel reg. (CE) n. 178/2002, sezione 2, Principi di trasparenza, art. 10, e fermo restando il corretto trattamento dei dati, nelle situazioni che comportano l'attivazione del Piano occorre garantire l'informazione ai cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare il rischio. Nel caso di attivazione della Unita' di crisi europea e' la stessa Unita' che mette a punto la strategia specifica di comunicazione e la Commissione elabora un modello standard per tale strategia definendo i messaggi chiave per i principali gruppi di popolazione destinatari e i principali mezzi di comunicazione per diffonderli. La strategia di comunicazione mira ad informare il pubblico e gli operatori economici, compresi i partner commerciali nel settore alimentare, tramite: a) messaggi coordinati e coerenti; b) una comunicazione efficace in merito ai rischi; c) la messa in evidenza delle indagini in corso e delle misure precauzionali adottate qualora la fonte sia incerta; d) la fornitura di prove attendibili (risultati di analisi, prove epidemiologiche ecc.), a sostegno delle posizioni e delle misure adottate; e) la fornitura garanzie sulla sicurezza dei prodotti non coinvolti dalla crisi, anche grazie ad informazioni chiare sui tipi di prodotti interessati e su quelli che non 10 sono; f) la diffusione di messaggi sulle misure adottate con successo e sui risultati ottenuti, sulla base di prove attendibili: ad esempio l'individuazione e il ritiro delle partite/lotti interessati a seguito di attivita' di indagine efficaci. Il Coordinatore di crisi nazionale si adopera affinche' le azioni di comunicazione siano coerenti con la strategia di comunicazione adottata dall'unita' di crisi europea. Il Coordinatore di crisi nazionale e l'Ufficio Stampa del Ministero della salute, in stretta collaborazione con la DGCOREI e la DGOCTS, e, qualora istituita, con l'Unita' di crisi nazionale, provvedono a definire contenuti e modalita' di diffusione dei messaggi istituzionali, che vengono trasmessi anche agli uffici stampa delle regioni e delle province autonome. Il Ministero della salute aggiorna il Comitato permanente per i vegetali, gli animali, l'alimentazione e i mangimi e il Comitato per la sicurezza sanitaria sulla gestione degli incidenti della Commissione europea circa la strategia di comunicazione nazionale. Tale strategia deve tener conto anche della necessita' di attivare adeguati contatti con i Paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'evoluzione e la gestione della crisi. Il medesimo approccio va perseguito nelle situazioni che richiedono il coordinamento rafforzato in modo da garantire che vi sia una corretta informazione dei consumatori e degli stakeholders, anche nelle situazioni di incertezza, in merito alla valutazione ed alla gestione del rischio. Nell'ambito del coordinamento rafforzato, le Autorita' competenti regionali e locali coinvolte nel processo vengono informate dei comunicati previsti attraverso audio o videoconferenze. Le Autorita' locali, a loro volta, tenendo conto di eventuali indicazioni da parte dell'Autorita' giudiziaria, provvedono ad informare tempestivamente gli operatori del settore alimentare e/o dei mangimi interessati quando sono state raccolte prove attendibili sulla possibile origine di un pericolo. Al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione dei rischi, risulta di fondamentale importanza la condivisione delle informazioni sulla gestione degli incidenti da parte delle Autorita' competenti regionali e locali. E' opportuno inoltre che il Coordinatore di crisi nazionale informi costantemente, attraverso l'Ufficio 2 della DGOCTS, la Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare del CNSA. II Ministero della salute, fatta salva la necessita' di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e le autorita' competenti dei Paesi terzi, utilizza la rete internazionale delle autorita' di sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando gli scambi da o verso Paesi terzi sono interessati dal rischio in questione. A seconda dei casi le informazioni vengono fornite anche alle organizzazioni internazionali competenti, quali l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), l'Organizzazione mondiale della salute degli animali (WOAH gia' OlE) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO). 13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO Il Piano deve essere regolarmente testato per assicurare che le relazioni organizzative siano corrette e funzionali e aggiornato su base quinquennale. Il ciclo si articola, di massima, attraverso: 1. L'adozione di Piani regionali/provinciali coerenti con quanto previsto dalla presente Intesa ed entro un anno dalla sua pubblicazione, in grado di assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra le strutture ospedaliere ed i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., nel caso di coinvolgimento di alimenti. 2. Attivita' di formazione ed esercizi di simulazione di situazioni di emergenza con il coinvolgimento dei coordinatori delle crisi Regionali/Provinciali con relazione finale sulle criticita' emerse. 3. Revisione del Piano nazionale di emergenza anche sulla base delle risultanze degli eventi formativi e delle simulazioni regionali e nazionali. APPENDICE I IESS Score per la classificazione delle emergenze
Parte di provvedimento in formato grafico (1) Cfr. ECDC e in coerenza con Intesa n. 201 /CSR 8 novembre 2018 laddove distingue l'attivita' di risk assessment e risk evaluation. |
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