Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 giugno 2023
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali Valore, con godimento 13 giugno 2023 e scadenza 13 giugno 2027, tramite consorzio di collocamento.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «testo unico della finanza»);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto l'art. 226 «Abrogazioni e disposizioni finali» del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove si stabilisce che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i relativi allegati, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2023 e, fatto salvo quanto disposto al comma 2, continua a produrre effetti fino alla data del 1° luglio 2023;
Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 62.759 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;
Ritenuto opportuno disporre una prima emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (meccanismo step-up), con godimento 13 giugno 2023 e scadenza 13 giugno 2027, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;
Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2023;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di dealers, nonche' a Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., nella qualita' di co-dealers, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'Information memorandum del 1° giugno 2023;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico», nonche' del «decreto cornice», e' disposta una prima emissione di BTP Valore con le seguenti caratteristiche:


===========================================================
|  decorrenza: |  13 giugno 2023; |
+===========================+=============================+
| scadenza: | 13 giugno 2027; |
+---------------------------+-----------------------------+
| | cedole nominali semestrali, |
| |pagabili il 13 giugno ed il |
| |13 dicembre di ogni anno di |
| |durata del prestito, |
| |calcolate in base ad un tasso|
| |di rendimento fisso per i |
| |primi due anni e crescente |
| |nel tempo. Tale tasso aumenta|
| |una sola volta per i restanti|
| |due anni di vita del titolo |
| interessi: |(meccanismo step-up); |
+---------------------------+-----------------------------+
| | interessi corrisposti ad un |
| |tasso annuale con livelli |
| |prefissati crescenti. La |
| |sequenza di tassi cedolari |
| |definitivi sara' annunciata |
| |alla chiusura del |
| |collocamento, il giorno 9 |
| |giugno, salvo chiusura |
| |anticipata, ed i medesimi non|
| |potranno essere inferiori ai |
| |tassi cedolari minimi |
| |garantiti pari al 3,25% per i|
| |primi due anni e al 4,00% per|
| tasso cedolare annuo: |i successivi due anni; |
+---------------------------+-----------------------------+
| | pari allo 0,5% del capitale |
| |nominale sottoscritto |
| |riconosciuto all'acquirente |
| |del titolo all'emissione che |
| |detenga lo stesso fino alla |
| extra premio finale di |scadenza finale (13 giugno |
|fedelta': |2027); |
+---------------------------+-----------------------------+
| prezzo di emissione: | 100% del valore nominale; |
+---------------------------+-----------------------------+
| taglio unitario: | 1.000 euro; |
+---------------------------+-----------------------------+
| regolamento: | 13 giugno 2023. |
+---------------------------+-----------------------------+

Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei BTP Valore in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'Information memorandum del 1° giugno 2023.
 
Art. 2

Il periodo di collocamento avra' inizio alle ore 9,00 del 5 giugno 2023 e terminera' alle ore 13,00 del 9 giugno 2023, salvo chiusura anticipata.
Il collocamento non prevede eventuali riparti, ne' sara' applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facolta' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.
Tale chiusura anticipata, che comunque non potra' avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (7 giugno), verra' comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (6 giugno) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (7 giugno). Dell'eventuale chiusura anticipata verra' data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.
Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (8 giugno), la medesima avra' luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verra' effettuata al termine del giorno precedente (7 giugno) dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.
L'emissione verra' poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 9 giugno 2023, con il quale sara' accertato il quantitativo dei titoli emessi durante il periodo di collocamento nonche' i tassi cedolari annui definitivi fissati sulla base dell'andamento del mercato.
Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (7 giugno) o del quarto giorno di collocamento (8 giugno), il decreto di accertamento verra' emanato, all'apertura della giornata successiva.
I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.
Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, cosi' come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo - BTP Valore - prima emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato Information memorandum del 1° giugno 2023, sono: a) persone fisiche comunque classificate; b) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; c) societa' di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b); d) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b); e) societa' fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b).
La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., e' affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di dealers, e ai co-dealers Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.
Con i medesimi istituti e' concluso un accordo di sottoscrizione in data 1° giugno 2023, al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli.
Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attivita' di quotazione sul mercato secondario, verra' corrisposta una Commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa:
0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.;
0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a.
La commissione da attribuire ai co-dealers verra' corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., in conformita' all'accordo di sottoscrizione.
Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Valore viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,5% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.
Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attivita' di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della Finanza, in conformita' con le disposizioni del «decreto trasparenza».
Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le societa' fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.
La responsabilita' di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimita' rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.
Tale ordine potra' essere effettuato allo sportello o mediante il sistema home banking, abilitato al trading on-line.
Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.
Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 15 giugno 2023 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a..
Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.
Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a..
I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT, prima della data di regolamento dei titoli, mediante l'abbinamento di proposte di vendita, immesse dai dealers nel corso del periodo di distribuzione, e di proposte di acquisto immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i dealers, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 13 giugno 2023.
Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e all'«extra premio finale di fedelta'» di cui all'Information memorandum, i dealers ed i co-dealers, al fine di adempiere agli impegni di quotazione a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali, immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun dealer e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun co-dealer. Nella specifica ipotesi ai dealers e co-dealers non verra' corrisposta alcuna commissione. I titoli cosi' acquistati dai dealers e dai co-dealers non attribuiscono alcun «extra premio finale di fedelta'» in conformita' a quanto indicato nell'Information memorandum stesso.
Inoltre, i dealers ed i co-dealers, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con «extra premio finale di fedelta'» al codice senza «extra premio finale di fedelta'»), in conformita' alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan).
Ai BTP Valore verra' assegnato un codice ISIN con l'«extra premio finale di fedelta'» durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza «extra premio finale di fedelta'», che sara' quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con «extra premio finale di fedelta'» verra' sostituito dal codice ISIN senza «extra premio finale di fedelta'» al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Lo stesso verra' corrisposto esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con «extra premio finale di fedelta'», da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.
Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con «extra premio finale di fedelta'» sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantita' alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan), che a sua volta comunichera' mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.
 
Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Valore e' di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 
Art. 4

Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti («tasso cedolare annuo»). Le cedole verranno calcolate in base ad un tasso cedolare fisso per i primi due anni e ad un tasso cedolare fisso superiore per i successivi due anni. I tassi cedolari definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.
Il tasso cedolare annuo per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 13 dicembre 2023 sino al 13 giugno 2025) e il tasso cedolare annuo per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 13 dicembre 2025 sino al 13 giugno 2027), fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata.
In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo e quello applicabile al secondo periodo, fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo sara' non inferiore al 3,25% e quello applicabile al secondo periodo sara' non inferiore al 4,00%.
Per ogni periodo l'importo di ciascuna cedola semestrale («cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, e' calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro).
In formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
Cedolat indica una cedola;
Tasso cedolare annuo ha il significato dianzi specificato.
 
Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, dell'«extra premio finale di fedelta'» e del rimborso del capitale, ai BTP Valore si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonche' quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
 
Art. 6

Il giorno 13 giugno 2023 la Banca d'Italia ricevera', dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.
Il medesimo giorno 13 giugno 2023 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.
Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 15 giugno 2023.
L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023.
 
Art. 7

Il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
 
Art. 8

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'onere per il pagamento dell'«extra premio finale di fedelta'» di cui all'art. 1 del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027 e corrispondente al capitolo 2224 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni