IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicate al tabacco lavorato, con il quale si stabilisce che l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non puo' essere inferiore al 7,5 per cento o superiore al 76,5 per cento dell'importo dell'onere fiscale totale calcolato come la somma del predetto elemento specifico, dell'accisa ad valorem e dell'IVA applicate alle sigarette aventi un prezzo di vendita corrispondente al prezzo medio ponderato di vendita al minuto calcolato con riferimento all'anno precedente; Visto l'art. 39-octies, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: comma 3, lettera a), con il quale e' stabilito, in relazione all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, un importo specifico fisso, per l'anno 2023, di euro 28 per 1.000 sigarette; comma 10-bis, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, e' determinata l'incidenza percentuale del predetto importo specifico fisso sull'importo dell'onere fiscale totale, calcolato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto rilevato in relazione all'anno precedente prevedendo, altresi', che qualora l'anzidetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui al predetto art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, con il medesimo decreto si provvede a rideterminare, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, il valore dell'importo specifico in modo da garantire che, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, dalla medesima rideterminazione, non derivino minori entrate erariali rispetto all'anno solare precedente; Vista la comunicazione n. 54912 RU del 30 gennaio 2023 con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rilevato che il valore del predetto prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette, per l'anno 2022, e' risultato essere pari a euro 260,00 per 1.000 sigarette; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2022, con il quale sono state delegate all'on. prof. Maurizio Leo le competenze in materia tributaria e fiscale, inclusa la firma di atti e provvedimenti ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera a) del citato decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Determinazione dell'incidenza percentuale dell'importo fisso sull'importo dell'onere fiscale totale
1. L'incidenza percentuale dell'importo di cui all'art. 39-octies, comma 3, lettera a), del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sull'importo dell'onere fiscale totale, calcolato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette per chilogrammo convenzionale riferito all'anno 2022, risulta pari al 13,75 per cento. 2. Il valore dell'incidenza percentuale di cui al comma 1 risulta compreso nell'intervallo di cui all'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2023
Il Vice Ministro: Leo |