Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2023 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 4 maggio 2023 |
Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2023/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Nell'adunanza del 4 maggio 2023; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del TUEL, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul rendiconto 2022 e' stato previamente trasmesso con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 465 del 14 aprile 2023; Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento n. 481, 480 e 482 del 21 aprile 2023, con le quali le bozze delle linee guida e del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2022 sono state trasmesse ai Presidenti dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; Esaminate le argomentazioni esposte dall'UPI, con nota acquisita al protocollo n. 493 del 2 maggio 2023 e dall'ANCI - IFEL, con nota acquisita al protocollo n. 491 del 28 aprile 2023; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 487 del 27 aprile 2023 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 489 del 27 aprile 2023, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto; Udito il relatore, Consigliere Luigi Di Marco;
Delibera: di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 4 maggio 2023.
Il Presidente: Carlino Il relatore: Di Marco Depositata in segreteria il 16 maggio 2023 Il dirigente: Galli |
| Allegato Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul rendiconto 2022 per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
1. Le «Linee guida», con l'unito questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, che gli organi di revisione economico-finanziaria devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, costituiscono un essenziale strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilita' dell'indebitamento da parte di comuni, province e citta' metropolitane. Rappresentano, quindi, un riferimento per le attivita' di controllo demandate ai revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una piu' efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno, oltre che per le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata a esse applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale. Le presenti linee guida, in ogni caso, non limitano la facolta' di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte. La proposta di questionario e' stata elaborata dal gruppo di lavoro con la fattiva partecipazione dei rappresentanti delle sezioni territoriali e di esperti in materia di contabilita' territoriale e di revisione legale. E' stata poi trasmessa alle sezioni regionali, oltre che alle maggiori associazioni rappresentative di enti territoriali (ANCI e UPI) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In tal modo e' stata realizzata una proficua interlocuzione che ha consentito di contemperare le esigenze istruttorie con quelle della semplificazione. In tal senso sono stati adeguatamente valutati i suggerimenti espressi compatibilmente con le esigenze di carattere generale e di coordinamento. I criteri forniti mirano infatti ad assicurare, tra l'altro, l'uniformita' nell'esercizio delle attivita' di competenza per l'unitarieta' d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte. 2. Le presenti «Linee guida» intervengono in un quadro di finanza pubblica fortemente caratterizzato da due aspetti: da un lato, per la parte corrente, il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilita' disposte dalla legislazione emergenziale; dall'altro, l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), programma, come noto, di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali. 3. A proposito dell'auspicato superamento della fase emergenziale, sono stati formulati quesiti volti a verificare gli effetti connessi all'emergenza sanitaria, al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive «non ordinarie» annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di «mascheramento» di potenziali criticita' strutturali di bilancio. Si ricordano in proposito le previsioni del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (applicazione degli avanzi liberi, in parziale deroga alle priorita' delle finalita' prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e utilizzo integrale dei proventi da concessioni e sanzioni in materia edilizia per spesa corrente emergenziale) e del decreto milleproroghe che ha esteso la facolta', prevista dall'art. 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di liberare quote di avanzo vincolate, individuate dall'ente, da destinare a spesa necessaria per attenuare gli effetti della crisi del sistema economico causati dalla pandemia. Sono state poi riproposte le domande volte a constatare il rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' la concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo. E' stata focalizzata l'attenzione sui ristori specifici di spesa, confluiti al 31 dicembre 2021 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2022 o conservati nell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2022. Altra misura di flessibilizzazione del bilancio osservata e' quella relativa all'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni del Testo unico dell'edilizia (cit. art. 109, comma 2, ultimo capoverso, decreto-legge n. 18/2020). Ulteriore profilo d'interesse afferisce all'eventuale sostegno da parte dell'ente dei propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico delle societa' partecipate (TUSP). In tal senso le domande sono rivolte a quantificare eventuali finanziamenti aggiuntivi a organismi partecipati in conseguenza dell'incremento dei costi di materie prime ed energia, nonche' le modalita' di copertura delle maggiori spese. 4. Per altro verso, sono state considerate le misure derogatorie alla specifica disciplina di settore in materia di spesa per il personale, introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal PNRR. Tra queste vanno ricordate: le deroghe, previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai limiti di spesa, di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Misure funzionali al potenziamento amministrativo degli enti, per le assunzioni a tempo determinato, utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari, oppure in procedura di predissesto o anche in dissesto (art. 31-bis, decreto-legge n. 152/2021). Analogamente, nell'ambito della gestione in conto capitale rilevano le misure derogatorie, in relazione alle esigenze di sviluppo tempestivo delle previsioni del PNRR, che consentono, fino al 2026, di iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella gestione provvisoria; la possibilita' di accertamento delle entrate da risorse PNRR e PNC sulla base della delibera di riparto senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante (art. 15, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77/2021); la possibilita' di ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualita' di soggetto attuatore (art. 15, comma 4-bis, decreto-legge n. 77/2021; la possibilita' di utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145/2018 (art. 15, comma 3, decreto-legge n. 77/2021). 5. Il questionario, nell'ambito dell'analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare, in continuita' con la precedente versione, la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle nuove modalita' di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidita' (FAL). In particolare, e' indagata la corretta applicazione, da parte degli enti locali delle previsioni di cui all'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), attraverso l'aggiornamento dei vecchi quesiti, incentrati sui seguenti quattro profili: ricostituzione del FAL in sede di rendiconto 2019 ed eventuale emersione del disavanzo da ripianare secondo le nuove modalita' previste dall'art. 52, comma 1-bis (ripiano in quote costanti entro il termine massimo decennale); nuove modalita' di contabilizzazione del FAL, come previste dall'art. 52, comma 1-ter; indicazione nella nota integrativa allegata al bilancio e nelle relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalita' di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione; accesso al Fondo istituito, nell'anno 2021, dall'art. 52, comma 1, nonche' facolta' di rimodulazione del ripiano del disavanzo da FAL prevista dal successivo comma 1-quater. Al riguardo va, infine, segnalata la disposizione di cui all'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) che modifica l'art. 255, comma 10, del TUEL, imputando alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto l'onere relativo al rimborso delle anticipazioni di liquidita'. Tale disposizione si pone in linea con quanto previsto dal decreto aiuti-bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022) che all'art. 16 ha introdotto, per gli enti in dissesto, l'obbligo di reiscrivere il Fondo anticipazioni di liquidita' (FAL) nel rendiconto 2022 e di utilizzarlo secondo le modalita' previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 73/2021. 6. Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarita' del calcolo, a rendiconto, dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita'. L'evoluzione del fondo viene indagata verificando se e' stata esercitata la facolta' di cui all'art. 107-bis, decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, del decreto-legge 22 maggio 2021, n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Ulteriori informazioni sono acquisite in relazione alla difficolta' di esazione dei crediti e allo stralcio dei residui attivi ultratriennali. Peculiare attenzione al FCDE e' stata dedicata anche nelle tabelle che evidenziano la scomposizione dell'eventuale disavanzo d'amministrazione ripianabile in piu' esercizi. In continuita' con il precedente questionario e' stato sottoposto a osservazione anche l'eventuale maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019, derivante dal passaggio dal metodo di calcolo semplificato del FCDE al metodo ordinario, che «puo' essere ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti» (art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162). 7. Come per i precedenti questionari una particolare attenzione e' stata riservata al monitoraggio dei flussi di cassa con specifico approfondimento sulla cassa vincolata, sull'utilizzo per cassa di somme a specifica destinazione ex art. 195 del TUEL e sull'anticipazione di tesoreria. 8. Resta monitorata la verifica sulla tempestivita' dei pagamenti e sulla corretta esposizione e determinazione, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, dell'accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, commi 859 e seguenti, legge n. 145/2018, e secondo le modalita' ivi indicate. 9. L'analisi dei suddetti aspetti consente di disporre di elementi informativi di rilievo che accompagnano l'osservazione dell'evoluzione del risultato d'amministrazione e il correlato utilizzo delle risorse, che non puo' prescindere, nell'ipotesi di «disavanzo da ripianare», dalla verifica della composizione dello stesso e delle connesse modalita' di copertura. In tale contesto, l'organo di revisione e' chiamato a verificare la correttezza delle operazioni di annullamento automatico dei debiti, tributari e patrimoniali (c.d. stralcio delle mini-cartelle) e delle correlate movimentazioni in occasione della predisposizione delle scritture di contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniali. Resta centrale l'analisi delle modalita' di riscossione delle entrate proprie e dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle principali voci di entrata dei comuni. La descrizione della gestione finanziaria e dei relativi equilibri si completa con l'osservazione dell'alimentazione del Fondo pluriennale vincolato e l'analisi del fondo cassa, con particolare riguardo alla consistenza di quella vincolata al 31 dicembre 2022. 10. Una ricognizione attenta delle partecipazioni, dei relativi adempimenti e oneri e' riproposta, in continuita' con le precedenti edizioni del questionario, nella sezione IV relativa agli organismi partecipati. Una prima serie di domande e' volta a verificare l'adempimento delle prescrizioni (anche di carattere informativo) in materia di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni (con particolare riferimento al rispetto dei vincoli in materia di acquisto e mantenimento di partecipazioni e dei relativi oneri motivazionali, cosi' come ai profili inerenti al personale) in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale disamina e' effettuata anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), come novellato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, in virtu' del quale la scelta dell'amministrazione di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una societa' gia' esistente e' sottoposto, nella fase ex ante, allo scrutinio della Corte dei conti, con riguardo ai presupposti giuridici ed economici che devono motivare la scelta amministrativa (deliberazione n. 16/SSRR/QMIG/2022). Segue un approfondimento in ordine al rispetto della disciplina in materia di divieto di soccorso finanziario (art. 14, comma 5, TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art. 21, comma 3, TUSP), al netto di quelle relative al 2020 (in virtu' di quanto previsto ex decreto-legge n. 77/2021). Il revisore dovra' poi specificare se le societa' partecipate dall'ente abbiano registrato perdite nel triennio 2020-2022 e, in caso affermativo, se dette societa' si siano avvalse della facolta' prevista dall'art. 6, comma 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni (il quale consente il congelamento, per il successivo quinquennio, delle perdite significative emerse, con conseguente sterilizzazione degli obblighi consequenziali, in primo luogo in termini di ricapitalizzazione o, alternativamente, trasformazione o messa in liquidazione). Nel caso in cui la societa' sia stata ricapitalizzata a seguito di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, occorrera' specificare se l'ente, nel procedere in tal senso, abbia avuto cura di valutare la futura redditivita' della societa' (cio' evidentemente al fine di far emergere interventi estemporanei di soccorso, non giustificabili, se non in caso di societa' in grado di assicurare risultati operativi positivi anche in assenza di apporti straordinari) e se sia stato adottato un adeguato piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del TUSP. Il focus e' esteso anche a organismi diversi da quelli societari, con articolate richieste al revisore di riferire su aziende speciali o istituzioni riferibili all'ente. Sono state poi riproposte le domande in ordine ai servizi pubblici locali e ai relativi affidamenti in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, nonche' quelle volte ad appurare se l'ente abbia implementato un sistema informativo idoneo a rilevare correttamente i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati e/o a far emergere (e correggere) eventuali difetti di riconciliazione e incongruenze (art. 147-quater, comma 2, TUEL). Infine, una domanda e' dedicata a rilevare eventuali ritardi di pagamento dell'ente nei confronti di organismi partecipati, chiedendo conto degli eventuali interessi di mora addebitati a tale titolo. 11. I rapporti debito/credito tra enti e loro organismi partecipati rilevano anche ai fini della verifica della capacita' d'indebitamento e della sua sostenibilita', tema in relazione al quale sono indagate le tipologie di garanzia e di finanziamento connesse. La sezione III del questionario ripropone la verifica dei parametri di capacita' e sostenibilita' dell'indebitamento e si chiude con il riscontro del rispetto del limite ex art. 204 Tuel e dello stato dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati in essere. 12. Lo schema di relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2022 e' volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai dati contabili analitici e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili. Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. E' compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, va ribadita la necessita' che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci armonizzati (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'organo di revisione (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home-page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/ Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della home-page. Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario l'organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/ - Nella home-page della nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti › Interrogazione questionari esterni». Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso. Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza». Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifica comunicazione sul portale FiTNet/Con.Te. il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione. |
| QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022
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