Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2023 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 4 maggio 2023 |
Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 5/SEZAUT/2023/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Nell'adunanza del 4 maggio 2023; Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2023-2025 delle regioni e province autonome, comprensivo della tabella PNRR e della relativa nota metodologica, e' stato previamente trasmesso, con nota del presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della sezione delle autonomie n. 465 del 14 aprile 2023; Vista la nota del medesimo presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 483 del 21 aprile 2023, con la quale lo schema del suddetto questionario, comprensivo della tabella PNRR e della nota metodologica, e' stato, altresi', trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nonche' al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; Vista la nota prot. n. 2705 in data 27 aprile 2023, a firma del segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale si comunica l'assenza di osservazioni sullo schema del suddetto questionario, comprensivo della tabella PNRR e della nota metodologica, allegato alle linee guida in argomento; Vista la nota in data 4 maggio 2023, a firma del direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con la quale si comunica la condivisione da parte dei rappresentanti della Conferenza sullo schema del suddetto questionario, comprensivo della tabella PNRR e della nota metodologica, allegato alle linee guida in argomento; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti prot. n. 487 del 27 aprile 2023 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Vista la nota del presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 489 del 27 aprile 2023, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto; Udito il relatore, Consigliere Stefania Fusaro;
Delibera: di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il questionario, comprensivo della tabella PNRR e della nota metodologica, per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2023-2025 delle regioni e delle province autonome, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La presente deliberazione sara' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato nell'adunanza del 4 maggio 2023.
Il Presidente: Carlino Il relatore: Fusaro Depositata in segreteria il 16 maggio 2023 Il dirigente: Galli |
| Allegato Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2023-2025 Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 1. Le presenti linee guida sono finalizzate alla predisposizione, da parte del Collegio dei revisori dei conti, della relazione sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La recata disposizione richiama la disciplina prevista, per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario, dall'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza della quale gli organi di revisione sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformita' ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie. Le linee guida rappresentano uno strumento di raccordo tra l'ambito dei controlli interni e quelli esterni, connotati dai caratteri di neutralita' e indipendenza, esercitati dalla magistratura contabile (Corte costituzionale, sentenze n. 198/2012, n. 23/2014). Attraverso le verifiche sui bilanci di previsione e sullo stato di attuazione dei programmi regionali si mira ad assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei principi contabili e delle compatibilita' economico-patrimoniali degli enti. L'armonizzazione dei bilanci pubblici e' volta a realizzare l'omogeneita' dei sistemi contabili per rendere le rendicontazioni delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse agli obiettivi della programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza pubblica, della gestione del federalismo fiscale e delle verifiche sul rispetto delle regole comunitarie (Corte costituzionale, sentenza n. 80/2017). Alla Corte dei conti e' devoluto il compito di accertare che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalita' finanziaria, trasparenza, economicita', efficacia, efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango costituzionale, per la tutela dell'unita' economica della Repubblica. Con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attivita' che l'amministrazione deve realizzare. Il principio di continuita' degli esercizi finanziari richiede che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi siano soluzioni di continuita', sicche' le risultanze del rendiconto costituiscono le necessarie premesse della programmazione successiva. L'attendibilita', la congruita' e la coerenza dei singoli documenti di programmazione condizionano il grado di affidabilita' dell'intero sistema di bilancio, che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e di spesa, in virtu' di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita', evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste. In tale cornice ordinamentale, si colloca il ruolo del Collegio dei revisori delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto-legge, alle autonomie speciali nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione. Il puntuale, obbligatorio, adempimento alla compilazione del questionario da parte del Collegio dei revisori, che e' organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo. n. 118/2011), e' funzionale alle verifiche da parte delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario. Le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario del Collegio dei revisori rappresentano, altresi', un ausilio per l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131). 2. Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato ai necessari aggiornamenti e, nel contempo, alla semplificazione degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente. Permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilita' finanziaria dell'ente, con riferimento alle verifiche sulle voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura, anche attraverso l'esame dell'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie di rischio. Oltre alle ricorrenti analisi sulla regolarita' della gestione amministrativa, della gestione contabile, sulla sostenibilita' dell'indebitamento e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, specifici ambiti di indagine riguardano, per il riflesso che hanno sull'equilibrio del bilancio regionale, le gestioni delle societa' partecipate e del servizio sanitario regionale, con verifiche sul disavanzo sanitario. Analogamente a quanto previsto nelle precedenti linee guida sul bilancio di previsione (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR), un ambito del questionario e' dedicato alle verifiche sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR). L'obiettivo e' dare evidenza all'avanzamento degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e delle eventuali difficolta' riscontrate. Le regioni e le province autonome risultano aver gia' adottato una struttura di governance per conseguire gli obiettivi nei termini previsti (deliberazione n. 3/SEZAUT/2023/FRG, recante «Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, decreto-legge n. 77/2021»). Per gli enti, nel triennio ora considerato, rileva la capacita' di programmazione, la disponibilita' finanziaria ed il possesso di adeguate risorse professionali per la gestione di complessi programmi di spesa. Il necessario rafforzamento delle strutture amministrative e' stato preso in esame dal Legislatore statale nelle disposizioni del decreto-legge n. 80/2021 e nei successivi decreti-legge n. 36/2022 e n. 13/2023. In virtu' dell'art. 11, decreto-legge n. 36/2022, al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti del PNRR, le regioni che provvedono alla realizzazione degli interventi possono programmare anche assunzioni a tempo determinato, aggiuntive rispetto a quelle finanziate con risorse del PNRR, previa asseverazione da parte del Collegio dei revisori dell'equilibrio pluriennale di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa. Le linee di investimento attivate dal PNRR coinvolgono, per una quota rilevante, le autonomie territoriali e il decreto-legge n. 13/2023, per evitare che eventuali carenze di liquidita' possano inficiare il rispetto del cronoprogramma degli investimenti, ha anche previsto che gli enti territoriali possano chiedere direttamente al Mef le anticipazioni di liquidita', a valere sulle risorse del PNRR, (art. 9, comma 6, decreto-legge n. 152/2021 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 13/2023), con obbligo di restituzione nell'ipotesi di mancata realizzazione degli investimenti. I ricordati profili vengono presi in esame nella sezione PNRR del questionario, che prevede una nuova tabella, con l'intento di fornire un adeguato ausilio all'organo di revisione, nonche' alle Sezioni regionali, ai fini di un efficace e tempestivo monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti collegati al PNRR. Per ottenere un quadro omogeneo degli interventi attivati e verificarne lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico, la tabella dovra' essere compilata con riferimento ai dati aggiornati alla data del 30 giugno 2023. Come meglio specificato nella nota metodologica, anch'essa allegata alle presenti linee guida, i termini per la trasmissione della tabella saranno indipendenti rispetto a quelli per l'invio del questionario stesso. In particolare, l'organo di revisione sara' tenuto a compilare e trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30 giugno 2023). Al fine di monitorare l'avanzamento dei progetti alla data del 31 dicembre 2023, la tabella verra' nuovamente sottoposta al Collegio dei revisori, secondo le modalita' che saranno, successivamente, indicate da questa sezione. Per semplificare l'attivita' del Collegio dei revisori, la tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e corredata da una nota metodologica esplicativa. In particolare, i dati gia' inseriti riguardano i CUP, riferiti ad ogni singola regione o provincia autonoma, registrati nella banca dati «PCM-DIPE» nonche' quelli presenti, per ogni ente, nella piattaforma ReGiS. Come e' stato evidenziato da questa sezione (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG), nella banca dati «PCM-DIPE» sono classificati i progetti candidati a essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perche' correlati ad investimenti pubblici associati dall'ente a tale linea di finanziamento gia' in fase di generazione del codice unico progetto. Il Collegio dei revisori e' tenuto a segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso della regione/provincia autonoma. Nello specifico, devono essere valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i dati dell'ente, rispetto a quelli gia' inseriti. Tale riscontro da parte dell'organo di revisione, oltre a fornire possibili indizi di criticita' alla Sezione regionale di controllo sul panorama degli interventi, sara' anche di impulso agli enti per il corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella piattaforma ReGiS (cfr. circolare 27 aprile 2023 n. 19, Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU», in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema ReGiS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR, nonche' ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o integrazioni delle informazioni gia' registrate). Il complesso quadro regolatorio del PNRR prevede una serie di momenti di verifica e monitoraggio nell'ambito dei soggetti titolari degli interventi e di quelli preposti alla sua attuazione e affida alle diverse articolazioni (territoriali e centrali) della Corte dei conti il controllo circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR. I controlli gestionali sull'attuazione del PNRR si alimentano anche delle risultanze dei controlli finanziari (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR), pertanto nella tabella sono richieste, secondo il ricordato schema temporale, anche le principali informazioni sui dati finanziari e quelle relative allo stato del cronoprogramma dell'investimento. L'acquisizione di tali elementi assolve ad una esigenza di coordinamento delle attivita' di verifica sull'attuazione del PNRR svolte sul territorio dalle Sezioni regionali. In particolare, questa iniziativa, persegue il duplice obiettivo di consentire la piena omogeneita' e quindi sovrapponibilita' dei dati acquisiti e di evitare ulteriori appesantimenti da adempimenti informativi, in quanto la tabella rappresenta l'unico strumento di acquisizione massiva di informazioni sull'avanzamento procedurale, finanziario e fisico dei progetti PNRR/PNC da parte delle Sezioni regionali di controllo, mentre non e' preclusa la possibilita' di richiedere ulteriori elementi informativi nell'ambito dei controlli gestionali su specifiche amministrazioni. 3. Di seguito si illustrano, in modo sintetico, le aree di verifica per il Collegio dei revisori: la prima sezione (Domande preliminari) realizza una ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario correlati alla programmazione e prevede la conferma anche di alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale in relazione ai diciassette obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile. Infatti, l'analisi delle risposte pervenute con riferimento al precedente questionario del bilancio di previsione 2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR) denota una crescente attenzione delle regioni sulla necessita' di declinare la politica di bilancio in modo coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma tale prospettiva non appare sviluppata in modo omogeneo nelle diverse realta' territoriali; la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) affronta, in diversi quesiti, le problematiche gestionali riguardanti la spesa del personale, con particolare attenzione ai profili attuativi della disciplina di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Per le assunzioni a tempo indeterminato, la disposizione in esame ha introdotto una nuova disciplina di determinazione delle capacita' assunzionali delle regioni a statuto ordinario, secondo un articolato sistema basato sul concetto di «sostenibilita' finanziaria» della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, parametrata alla media delle entrate correnti nell'ultimo triennio, e su valori soglia, differenziati per fasce demografiche, che consentono determinate percentuali di incremento massimo annuale della spesa del personale. In materia e' intervenuta la disposizione dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 176/2022, convertito dalla legge n. 6/2023 che ha interpretato l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai fini del computo dell'incidenza della spesa di personale sulla media delle entrate correnti. La spesa di personale continua a rappresentare un aggregato significativo e il Collegio dei revisori e' tenuto ad asseverare che le relative previsioni per le assunzioni a tempo indeterminato, programmate nell'apposita sezione del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), garantiscano il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Come e' noto, il nuovo documento unico di programmazione e governance introdotto dall'art. 6 del decreto-legge n. 80/2021 e regolamentato dal decreto n. 132/2022, ingloba i precedenti piani (sui fabbisogni del personale nonche' delle performance, del lavoro agile, della parita' di genere, dell'anticorruzione), con l'obiettivo di semplificare l'attivita' amministrativa e di perseguire una maggiore qualita' e trasparenza nei servizi resi ai cittadini. Nella sezione in esame, si rammenta, infine, la necessita' di verificare la correttezza della quantificazione e dell'accantonamento delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo. n. 118/2011); la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in ordine alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, nonche' al ripiano del disavanzo, le cui regole sono subordinate al progressivo e coerente risanamento in relazione alle responsabilita' di mandato assunte dagli amministratori, con riferimento alla sostenibilita', in termini di proporzioni tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 235/2021). Le novita' prese in esame in questa sezione riguardano la facolta' prevista per le regioni e le province autonome dall'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 824, della legge n. 197/2022, di utilizzare, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, per finanziare spese correnti connesse all'emergenza energetica in corso. Va evidenziato che sempre con riferimento alla copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali e dalle aziende del servizio sanitario, la legge di bilancio 2023 (art.1, comma 822, legge n. 197/2022) ha autorizzato gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo. n. 118/2011, tra cui le regioni, a utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate possono essere usate anche per la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario, derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonche' per contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche e per le altre finalita' previste dalla citata disciplina. Peraltro, il comma 823 del richiamato art. 1 della legge di bilancio 2023 ha rinviato per le modalita' attuative della disciplina ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, poi adottato in data 27 aprile 2023, all'esito del parere favorevole (intervenuto in data 19 aprile 2023) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ulteriore profilo oggetto di indagine nel questionario attiene alla scelta operata dall'ente con riferimento all'utilizzo delle facolta' previste dall'art. 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022, concernente l'annullamento automatico («stralcio») dei carichi di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione (periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015), potendo la regione adottare, nelle forme previste dalla legge, il provvedimento con il quale stabilisce di non applicare lo stralcio di sanzioni e interessi (disciplina di cui all'art. 1, commi 227 e 228), oppure optare per la scelta opposta e deliberare l'annullamento completo del debito di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni (art. 1, comma 222). In quest'ultima ipotesi, l'eventuale disavanzo causato dalla decisione operata deve essere ripianato in non piu' di cinque anni. Nella medesima sezione sono contenute, altresi', verifiche per le voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura, attraverso le informazioni sull'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie di rischio (contenzioso, altre passivita' potenziali, perdite di societa' partecipate, garanzia debiti commerciali); la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) e' intesa, tradizionalmente, a valutare il rispetto delle norme in tema di indebitamento, considerando gli accantonamenti anche in relazione ad eventuali garanzie prestate a favore di enti o di altri soggetti, nonche' gli oneri per strumenti finanziari derivati; la quinta sezione (Organismi partecipati) pone l'accento sulle verifiche volte ad accertare se nel bilancio di previsione l'ente abbia debitamente tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni societarie, aumenti di capitale o altre operazioni straordinarie, indicandone l'impatto. E' richiesto al Collegio dei revisori uno specifico controllo sulla presenza di societa' in perdita nel periodo 2020-2022, al fine di accertare se i risultati negativi di esercizio siano ascrivibili, specificamente, agli effetti della pandemia, nonche' se il ripiano delle perdite sia stato posticipato ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 23/2020, tenuto conto che, in relazione alla pandemia, per le perdite 2020 l'accantonamento non e' dovuto ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, decreto-legge n. 77/2021 (cfr. terza sezione «Gestione contabile»). Infine, il quesito concernente eventuali trasferimenti straordinari agli organismi partecipati per fronteggiare le difficolta' economico-patrimoniali indotte dalla pandemia e' stato integrato con riguardo all'ipotesi che i finanziamenti aggiuntivi siano connessi all'incremento dei costi energetici o per compensare i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei prezzari in materia di appalti pubblici di lavori, in virtu' dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022; la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) si sofferma sul rispetto degli equilibri, previsti dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonche' sulla coerenza della gestione del bilancio con gli obiettivi dell'equilibrio di competenza. Prevede uno scrutinio di conformita' degli stanziamenti a titolo di FPV secondo quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, decreto legislativo. n. 118/2011; la settima sezione (Servizio sanitario regionale), oggetto di semplificazione, e' intesa a raccogliere le principali informazioni sul bilancio economico consolidato, sul finanziamento del Servizio sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti pregressi. Di interesse gli effetti delle recenti disposizioni della legge di bilancio 2023, con riferimento all'adozione dei piani regionali di potenziamento delle cure palliative (art. 5, comma 4-bis, legge n. 38/2010, inserito dall'art. 1, comma 83, della legge n. 197/2022), la cui presentazione e relativa attuazione costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato; l'ottava sezione (Piano nazionale di ripresa e resilienza) contiene anche alcuni quesiti di interesse per l'ambito della sanita' regionale, strettamente correlati alla Missione n. 6 del PNRR. A tal riguardo, e' stata prevista una verifica sull'adozione del provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77. Inoltre, e' stato posto uno specifico focus sull'adeguamento dell'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al citato decreto n. 77 del 23 maggio 2022, in coerenza anche con gli investimenti previsti dalla Missione 6, Componente 1, del PNRR e tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 274, legge n. 234/2021. Infine, e' stato inserito un quesito per verificare se l'aggiudicazione dei progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1, intervento 1.1 (Case delle comunita') ed 1.3 (Ospedali di comunita') sia intervenuta nei termini previsti da target ITA del 31 marzo 2023. Sotto un profilo generale, la sezione in esame e' stata decisamente snellita, rispetto a quella contenuta nel precedente questionario. In particolare, sono state espunte tutte le richieste correlate alle prime misure organizzative coeve alla fase di avvio del PNRR anche perche', dall'esame delle risposte fornite al precedente questionario, emerge un quadro sostanzialmente positivo, in forza del quale la maggior parte delle regioni e delle province autonome risultano aver dato seguito alle preliminari misure di governance richieste in qualita' di enti attuatori. Le ulteriori e attuali informazioni necessarie per il monitoraggio dell'andamento in sede territoriale del PNRR, nel periodo considerato, sono, come gia' evidenziato, prevalentemente ricavabili dalla compilazione, secondo le modalita' descritte nella nota metodologica, della nuova tabella allegata al questionario (vedi quesito n. 12 della sezione in esame). In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono essere inserite delle note per integrare la relazione con circostanziati elementi informativi aggiuntivi. 4. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2023-2025 e' volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo. n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1). Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. E' compito specifico dei revisori dei conti presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home-page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/ Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della home-page. Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/. Nella home-page della nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti › Interrogazione questionari esterni». Per quanto attiene alla compilazione dell'allegata tabella, nel portale «Questionari Enti Territoriali», sara' presente la voce «Tabella PNRR 2023», con riferimento ad ogni singola regione/provincia autonoma, con la possibilita' di essere indirizzati ad una pagina dedicata contenente la «Nota metodologica» con le istruzioni per la compilazione e il successivo invio tramite la piattaforma Con.Te., compresa la data di inizio e di termine per la compilazione e il link per scaricare il file in formato excel. Una volta terminata la compilazione, il file excel dovra' essere caricato sul sistema Con.Te. dal menu «Documenti › Invio da EETT» inserendo i seguenti parametri: esercizio: «2023»; fase: «Preventivo»; adempimento normativo: «Questionari Regioni/P.A.»; tipo documento: «Elenco interventi PNRR o PNC Regioni/P.A.». Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione per il questionario e l'allegata tabella. I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso. Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza». Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione. |
| LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2023-2025 (ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)
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