Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 maggio 2023 |
Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata; Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, recante le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, concernente «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni, recante le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilita' del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture; Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 70, che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di infermiere pediatrico; Visto l'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, che ha previsto, tra l'altro, che i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia sono trasformati in ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche e che l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri e l'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; Considerato che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, risulta necessario che i soggetti iscritti al predetto albo degli infermieri pediatrici trasmettano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, il quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, prevede: all'art. 1, comma 1, lettere i) e s), che gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista e gli iscritti all'albo dei biologi, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; all'art. 2, comma 3, lettera a), che la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli iscritti all'albo dei fisioterapisti; all'art. 2, comma 3, lettera b), che l'Ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli iscritti all'albo dei biologi; Visto il decreto del Ministero della salute 8 settembre 2022, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022, ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2022, il quale prevede: l'istituzione degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista; al comma 4 dell'art. 1, che gli albi professionali della professione sanitaria di fisioterapista, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista come costituiti dallo stesso decreto; Visto il decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, il quale prevede al comma 1 dell'art. 1, tra l'altro, che, a decorrere dal 4 dicembre 2022: l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei biologi; i rapporti giuridici attivi e passivi, definitivi e in corso, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, dell'Ordine nazionale dei biologi proseguono, senza soluzione di continuita', in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi; Considerato che, per effetto di quanto previsto nei predetti decreti del Ministero della salute dell'8 settembre 2022, risulta necessario procedere alla modifica del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019, al fine di prevedere: che la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista renda disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli iscritti all'albo dei fisioterapisti; che la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, nella sua nuova denominazione, prosegua, senza soluzione di continuita', all'invio degli elenchi dei soggetti iscritti all'albo dei biologi; Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso con il provvedimento n. 161 del 27 aprile 2023, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreta:
Art. 1 Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70. 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera g) viene aggiunta la seguente: «h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.»; b) all'art. 3, comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b. le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h);»; c) all'art. 3, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) e' effettuata entro la scadenza prevista dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'intero anno 2023, la medesima trasmissione dei dati e' effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni.». |
| Art. 2 Modalita' di trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo. 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, le parole «e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018.» sono sostituite dalle seguenti «e successive modificazioni e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.»; b) all'art. 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto. A partire dall'anno 2023, la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del presente decreto; b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, lettera s), del presente decreto e, a partire dall'anno 2023, senza soluzione di continuita', tale trasmissione prosegue in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi.». |
| Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2023
Il Vice Ministro: Leo |
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