Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2023 (vai al sommario)
LEGGE 24 maggio 2023, n. 60
Norme in materia di procedibilita' d'ufficio e di arresto in flagranza.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli
270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice
penale)

1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».
2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 270-bis.1 e
416-bis.1 del codice penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti).
- Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, punibili con pena
diversa dall'ergastolo, la pena e' aumentata della meta',
salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del
reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si
applica per primo l'aumento di pena previsto per la
circostanza aggravante di cui al primo comma. Le
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al
primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
o ne determina la misura in modo indipendente da quella
ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente
alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto
nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che,
dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un
terzo alla meta'.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non
si applica l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo
56, non e' punibile il colpevole di un delitto commesso per
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico che volontariamente impedisce l'evento e
fornisce elementi di prova determinanti per la esatta
ricostruzione del fatto e per la individuazione degli
eventuali concorrenti.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al
primo comma si procede sempre d'ufficio.»
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti
per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti
punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previstedall'articolo
416-bisovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagliarticoli 98 e 114concorrenti con l'aggravante di cui
al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cuiall'articolo 416-bis e per quelli
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato
che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo e'
sostituita da quella della reclusione da dodici a venti
anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le
disposizioni di cui al primo e secondo comma.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al
primo comma si procede sempre d'ufficio.».
 
Art. 2

Modifica all'articolo 71 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo la parola: «575,» e' inserita la seguente: «582,».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla presente legge:
«Art. 71 (Circostanza aggravante). - 1. Le pene
stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,
270-ter, 270-quater,270-quater.1,
270-quinquies,314,316,316-bis,316-ter,317,318,319,319-ter,3
19-quater,320,321,322,322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo
comma, 378, 379, 416, 416-bis,416-ter,418, 424, 435,
513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628,
629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis,
648-bis, 648-ter, del codice penale, nonche' per i delitti
commessi con le finalita' di terrorismo di cuiall'articolo
270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo
alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui
agliarticoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del
codice penalesono aumentate nella misura di cui al secondo
commadell'articolo 99 del codice penalese il fatto e'
commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in
cui ne e' cessata l'esecuzione.
2.In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti
di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in
flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura
di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3.Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.».
 
Art. 3

Modifiche al codice di procedura penale
in materia di arresto in flagranza

1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non e' contestualmente proposta, quando la persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito anche in mancanza della querela che puo' ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».
2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».
3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 380, 381, 449 e
558 del codice di procedura penale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arrestodi chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu'
previstodall'articolo 600, delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma,
delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo
600-ter,commi primo e secondo, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e
delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquiesdel codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale
previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del
codice penale;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la
querela non e' contestualmente proposta, quando la persona
offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto in
flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona
offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi dei periodi
precedenti, la querela puo' essere proposta anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di
polizia giudiziaria, ferma restando la necessita' di
rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le
informazioni di cui all'articolo 90-bis.»
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranzadi un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio previstadall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo
635comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo
646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quaterdel codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis)
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice
penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali
gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmenteall'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere
alla persona offesa, anche con atto successivo, le
informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente
diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e'
posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.»
«Art.449 (Casi e modi del giudizio direttissimo). - 1.
Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un
reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover
procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato
di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la
convalidae il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto e' convalidato, si procede
immediatamente al giudizio. Nel caso di arresto effettuato
ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se
l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e questa
puo' ancora sopravvenire, sospende il processo. La
sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta la
querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso,
decorso il termine previsto dalla legge per la
proposizione.
4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza
e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo
presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo
giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente
le indagini.
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le
indagini, nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorioha reso confessione. L'imputato libero
e' citato a comparire a una udienza non successiva al
trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare
per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza
entro il medesimo termine. Quando una persona e' stata
allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi
dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo'
provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla
sua citazione per il giudizio direttissimo e per la
contestuale convalida dell'arresto entro le successive
quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le
indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede
comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per
l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.
6. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio
direttissimo risulta connessocon altri reati per i quali
mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale
rito, si procede separatamenteper gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi
gravemente le indagini. Se la riunione risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.»
«Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla
base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in
mancanza, quello designato di ufficio a normadell'articolo
97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto. Non si applica la disposizione
previstadall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a
una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la
convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizionidell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi
di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel
comma 1dell'articolo 284. In caso di mancanza,
indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando
essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita'
dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia
custodito presso idonee strutture nella disponibilita'
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o
inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre
specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico
ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia
condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto
e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2,
lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui
al comma 4-bis, terzo periodo.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso
di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3,
il giudice, se l'arresto e' convalidato, quando manca la
querela e questa puo' ancora sopravvenire, sospende il
processo. La sospensione e' revocata non appena risulti
sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in
ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la
proposizione.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e'
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo'
formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449,
commi 4 e 5.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio