Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/852, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 12 ottobre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, effettuata con nota del 23 settembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2022;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni
generali.

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza di parte,» sono soppresse e dopo le parole «responsabilita' estesa del produttore» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»;
2) al secondo periodo, le parole «l'accettazione dei prodotti restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le parole «che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dagli stessi nonche'», e le parole «nonche' misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;
b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto.».
2. All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno una relazione», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno un piano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita'» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno l'entita'».
3. All'articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «del» e' sostituita dalle seguenti: «derivanti dal».
4. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) le parole «recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione» sono soppresse;
2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»;
3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti: «se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione»;
b) la lettera c) e' soppressa.
5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» e' sostituita dalle seguenti: «nonche' quelli»;
b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»;
c) alla lettera b-sexies), le parole «o i rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «e i rifiuti» e dopo le parole «e demolizione» sono inserite le seguenti: «prodotti nell'ambito di attivita' di impresa»;
d) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente:
«d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;».
6. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-sexies, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»;
b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate» e' inserita la seguente: «(RECER)».
7. All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso» sono inserite le seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo».
8. All'articolo 188, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o».
9. All'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti e' gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.»;
3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono aggiunte le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»;
c) al comma 4:
1) alla lettera b), le parole «comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e la parola «partecipazione» e' sostituita dalla seguente: «iscrizione»;
2) alla lettera c), le parole «nonche' dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d),»;
d) al comma 5, le parole «comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»;
e) al comma 6, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
g) al comma 7, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
10. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «quantita' prodotta» sono inserite le seguenti: «o trattata» e dopo le parole «preparazione per» e' inserita la seguente: «il»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel suddetto decreto»
c) al comma 3, lettera a), la parola «iniziali» e' sostituita dalle seguenti: «di rifiuti»;
d) al comma 6:
1) all'alinea, dopo le parole «delle seguenti modalita'» sono inserite le seguenti: «, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»;
2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso.
11. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.».
12. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
b) al comma 4, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
c) al comma 5, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
d) al comma 6, le parole «alle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti», e dopo le parole «in materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza».
13. All'articolo 193-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «di deposito».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni d legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117 Cost. stabilisce che la potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302, S.O.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001,
n. L 197.
- La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/ CE relativa ai rifiuti, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/ CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245:
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva
(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/ CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio). - 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art.1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del
produttore, in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'art.1 della
direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di
riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della
tutela della concorrenza nonche' del ruolo degli enti
locali;
2) definire i modelli ammissibili di
responsabilita' estesa per i sistemi di gestione delle
diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il
riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni
soggetto obbligato della filiera;
4) definire la natura del contributo ambientale,
l'ambito di applicazione e le modalita' di determinazione
in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonche'
prevedere adeguati sistemi di garanzia;
5) nel rispetto del principio di concorrenza,
promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta
differenziata e selezione da parte dei sistemi di
responsabilita' estesa autorizzati, in condizioni di
parita' tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta
all'intero anno di riferimento, indipendentemente
dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
6) prevedere, nell'ambito della responsabilita'
estesa, l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione
e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini
della promozione e dello sviluppo delle attivita' di
raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei
rifiuti;
7) disciplinare le attivita' di vigilanza e
controllo sui sistemi di gestione;
8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione
agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e
dell'Unione europea;
b) modificare ed estendere il sistema di
tracciabilita' informatica dei rifiuti assolvendo alle
seguenti funzioni:
1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un
Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte
degli enti e delle imprese che producono, trasportano e
gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati
ambientali inerenti alle quantita', alla natura e
all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali
ottenuti dalle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre
operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a
carico degli operatori;
2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei
dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in
formato digitale dei registri di carico e scarico, dei
formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la
trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico
nazionale, anche al fine di conseguire una maggior
efficacia delle attivita' di controllo;
3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e
di analisi di sostenibilita' ambientale ed economica per
migliorare le strategie di economia circolare e
l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla
gestione dei rifiuti;
4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli
oneri amministrativi a carico delle imprese in una
prospettiva di semplificazione e di proporzionalita';
5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle
autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel
Registro elettronico nazionale;
6) procedere alla revisione del sistema
sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilita',
secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalita' in
funzione dell'attivita' svolta, della pericolosita' dei
rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
7) garantire l'accesso al Registro elettronico in
tempo reale da parte di tutte le autorita' preposte ai
controlli;
c) riformare il sistema delle definizioni e delle
classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, numero 3), della
direttiva (UE) 2018/851 e all'art. 1, numero 2), della
direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina
dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
in modo tale da garantire uniformita' sul piano nazionale;
d) razionalizzare e disciplinare il sistema
tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della
gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3,
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni
di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (UE)
2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1,
numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto
delle seguenti indicazioni:
1) prevenire la formazione dei rifiuti,
incentivando comunque una gestione piu' oculata degli
stessi da parte degli utenti;
2) individuare uno o piu' sistemi di misurazione
puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano
la definizione di una tariffa correlata al principio «chi
inquina paga»;
3) riformare il tributo per il conferimento in
discarica di cui all'art. 3, commi 24 e seguenti, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
e) riformare la disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni
dell'art. 6 della direttiva 2008/98/ CE, come modificato
dall'art. 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
1) disporre che le autorizzazioni in essere alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte
salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al
fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili
(BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia
stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data,
nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei
criteri generali di cui all'art. 184 -ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' nel rispetto
delle condizioni di cui all'art. 6 della direttiva
2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un registro
nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle
di cui al titolo III -bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) al fine di garantire la corretta applicazione
della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare
l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il
mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di
beni riutilizzabili;
g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi
obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti
urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 1,
numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, numero 19), della
medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020
i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su
tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a
favorire la qualita' dei rifiuti organici raccolti e di
quelli consegnati agli impianti di trattamento nonche' lo
sviluppo di sistemi di controllo della qualita' dei
processi di compostaggio e di digestione anaerobica,
predisponendo altresi' sistemi di promozione e di sostegno
per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo
dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di
idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di
pratiche di compostaggio di prossimita' come quello
domestico e di comunita' e l'attuazione delle disposizioni
dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164;
h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprieta'
di biodegradabilita' e compostabilita', che rispettano gli
standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai
rifiuti organici, assicurando la tracciabilita' di tali
flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il
relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di
riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;
i) riformare la disciplina della prevenzione della
formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851,
e all'art. 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE)
2018/852, disciplinando anche la modalita' di raccolta dei
rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la
gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra;
disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come
attivita' non soggetta ad autorizzazione ambientale e
definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle
caratteristiche di pericolo in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 1, numero 7), della direttiva
(UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18
dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della
Commissione, del 18 dicembre 2014;
m) in considerazione delle numerose innovazioni al
sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal
recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere
a una razionalizzazione complessiva del sistema delle
funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro
riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) semplificare i procedimenti amministrativi, in
particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
2) rendere esplicito se si tratta di funzioni
normative o non normative;
3) assicurare il rispetto del principio di leale
collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli
enti territoriali titolari di funzioni connesse, con
garanzia della certezza e della tempestivita' della
decisione finale;
4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli
atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista
l'emanazione di atti dei quali non sia certa la
vincolativita' del contenuto o sia comunque incerta la
misura della vincolativita';
5) con riferimento alle competenze dello Stato:
5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le
funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio
unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza
dei livelli di Governo territorialmente piu' circoscritti a
raggiungere efficacemente gli obiettivi;
5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le
funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi
o criteri di calcolo che devono essere necessariamente
uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in
riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva
dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei
rifiuti;
5.3) provvedere alla definizione di linee guida
sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
5.4) istituire una funzione di pianificazione
nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia
conformativa della pianificazione regionale, con
l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonche' di
casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni
interregionali in base a specifici criteri, tra i quali
devono essere considerate la conformazione del territorio e
le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al
fine di ridurre quanto piu' possibile la movimentazione di
rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialita' degli
impianti esistenti;
5.5) assegnare allo Stato la funzione di
monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani
regionali nonche' della loro attuazione;
5.6) disciplinare il ruolo di supporto
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con
riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro
adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla legge;
6) con riferimento alle competenze delle regioni:
6.1) configurare la programmazione e la
pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve
eccezioni determinate, come specifica responsabilita'
regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto
da parte degli enti territoriali minori, comunque nel
rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da
assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello
regionale;
6.2) prevedere idonei strumenti, anche
sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni
sul riparto in ambiti ottimali nonche' sull'istituzione e
sulla concreta operativita' dei relativi enti di Governo,
fatta salva la facolta' di cui all'art. 200, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6.3) assegnare alle regioni la funzione di
individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della
pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi,
tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del
carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture
d'accesso;
7) con riferimento alle competenze delle province e
delle citta' metropolitane:
7.1) prevedere la possibilita' che
l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o
alla citta' metropolitana, se l'ambito ottimale e'
individuato con riferimento al suo territorio;
7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle
della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente
specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono
essere considerate fondamentali;
8) con riferimento alle competenze dei comuni:
8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente
adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei
rifiuti;
8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni
in materia di rifiuti devono essere considerate
fondamentali, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di
controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali
e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni
interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una
funzione da parte di un ente di minori dimensioni non
pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di
maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi
in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei
comuni e degli enti di Governo d'ambito determina la
sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art.
120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresi'
la possibilita' di giovarsi di strutture amministrative per
i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri
adeguati allo scopo;
10) rispettare le competenze delle autonomie
speciali, come risultano dai rispettivi statuti e
dall'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie
di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di
costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di
prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno
origine a tali rifiuti.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive
(UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto
riguarda il recepimento della direttiva in materia di
imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente
alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente
articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza
unificata, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.».
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini
del SEE) , e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015,
n. L 241.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 178-bis, 178-ter, 182-bis,
182-ter, 183, 184-ter, 185, 188, 188-bis, 190, 191, 193 e
193-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificati dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore) -
1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o piu'
decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata, sono istituiti regimi di responsabilita' estesa
del produttore di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
g-bis) del presente decreto. Con il medesimo decreto sono
definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa del
produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo
178-ter, e sono altresi' determinate le misure che
includono un sistema di restituzione dei prodotti dopo
l'utilizzo e dei rifiuti derivanti dagli stessi nonche' la
successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita'
finanziaria per tali attivita'.
2. Sono fatte salve le discipline di responsabilita'
estesa del produttore di cui al Titolo II eal Titolo III
del presente decreto. La responsabilita' estesa del
produttore del prodotto e' applicabile fatta salva la
responsabilita' della gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti
specifici.
3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure
appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti
ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare
che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita'
di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4
dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo,
contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e
facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti,
sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e
riciclati per favorire la corretta attuazione della
gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto
dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei
rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di riciclaggio
multiplo.
4. I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi
sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo
dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che ne
derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione
del pubblico le informazioni relative alla modalita' di
riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al
sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di
responsabilita' estesa del produttore sono istituiti e
disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata.»
«Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di
responsabilita' estesa del produttore) - 1. I regimi di
responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di
tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere
di riferimento, compresi i produttori che immettono
prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che
attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi, i
gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali
e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la
preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia
sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti
degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire
almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime
di responsabilita' estesa del produttore e per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto
ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e
2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi
e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di
responsabilita' estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle
informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di
rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera
b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al
comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico
dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del
principio di equita' e proporzionalita' in relazione alla
quota di mercato e indipendentemente dalla loro
provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto
garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai
regimi di responsabilita' estesa del produttore circa le
misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il
riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi
di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della
dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi
esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta
dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della
distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono
piu' proficue e fornendo un'adeguata disponibilita' dei
sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone piu'
svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e
organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati
da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto
di cui al comma 4, per valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto
degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in
conformita' del comma 1, lettera c) e delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento
degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1,
lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli
obblighi in materia di responsabilita' estesa del
produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di
prodotti per unita' venduta o per tonnellata di prodotto
immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi
derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore,
versano un contributo finanziario affinche' lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il
produttore immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e
del loro successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento necessario
per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di
gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati
dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai
propri prodotti, dalla vendita delle materie prime
secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di
deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e
obiettivi di cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli
utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei
dati a norma del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi
in materia di responsabilita' estesa del produttore, sia
modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di
prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro
durevolezza, riparabilita', riutilizzabilita' e
riciclabilita' e della presenza di sostanze pericolose,
adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita
e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente
normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri
armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del
mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per fornire
servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in
termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai
regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
alla lettera a) del comma 3 puo' essere derogato, previa
autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ove ricorra la necessita' di
garantire la corretta gestione dei rifiuti e la
sostenibilita' economica del regime di responsabilita'
estesa, a condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere
gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i
produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per
raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei
rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano
sostenuti da produttori originali di rifiuti o
distributori.
5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre la
quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti
nell'ambito dei regimi di responsabilita' estesa del
produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e
controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore e, in particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al
comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne
verifica la correttezza e la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua
analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi
evidenziando eventuali anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo
ambientale di cui al comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi
previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi
di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni
del presente articolo per ciascun sistema istituito e per
tutti i soggetti responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
di vigilanza e controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di
vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' istituito il Registro nazionale dei produttori al
quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro
dell'Unione che immettono prodotti sul territorio
nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti
dall'istituzione di un regime di responsabilita' estesa,
questi designano una persona giuridica o fisica stabilita
sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato
per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al
Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al
Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato
nazionale dei propri prodotti e le modalita' con cui
intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi
attraverso i quali i produttori adempiono ai propri
obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e
annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro
il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi
collettivi, il rendiconto dell'attivita' di gestione in
caso di sistemi individuali; entro il 31 maggio di ogni
anno una relazione sulla gestione relativa all'anno
precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le
ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le
relative soluzioni, le modalita' di raccolta e di
trattamento implementate, le voci di costo relative alle
diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i
ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal
riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il
30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione
e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio
di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
successivo dettagliando le voci di costo che lo
compongono.»
«Art. 182-bis (Principi di autosufficienza e
prossimita') . - 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il
recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati
con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili
e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al
fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento
dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti
dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b)
permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei
piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del
contesto geografico o della necessita' di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti; c)
utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire
un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio
nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati
come impianti di recupero, qualora sia accertato che
l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i
rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei
rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di
cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri
Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel
regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati
alla Commissione europea.»
«Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il
compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo
da rispettare un elevato livello di protezione
dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che
soddisfi pertinenti standard di elevata qualita'.
L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti
in uscita conformi alla normativa vigente sui
fertilizzanti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31
dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e
riciclati alla fonte, anche mediante attivita' di
compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in
modo differenziato, con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a
norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di
rifiuti.
3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione
comprendono oltre all'autocompostaggio anche il
compostaggio di comunita' realizzato secondo i criteri
operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con
decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro della
salute.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i
Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione, anche
attraverso gli strumenti di pianificazione di cui
all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali
ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe
proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita' rispetto
ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a
questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi
accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli
imballaggi, o allo standard europeo EN 14995 per i
manufatti diversi dagli imballaggi, se in materiale
plastico, recuperabili mediante compostaggio
ebiodegradazione;
b) siano opportunamente etichettati e riportino,
oltre alla menzione della conformita' ai predetti standard
europei, elementi identificativi del produttore e del
certificatore nonche' idonee istruzioni per i consumatori
di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta
differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) Abrogato;
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la
raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua
precisi criteri da applicare ai controlli di qualita' delle
raccolte nonche' degli impianti di riciclaggio di predetti
rifiuti.»
«Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte quarta
del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non
contemplato dalla lettera b);
b-ter) «rifiuti urbani»:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonche'
quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne
di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i
rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di
cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo edi riciclaggio nonche'
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la
ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione
dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e
degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso
eirifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito
di attivita' di impresa;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;
d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di
cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati
rifiuti;
d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti
raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) «regime di responsabilita' estesa del
produttore»: le misure volte ad assicurare che ai
produttori di prodotti spetti la responsabilita'
finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti;
n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il
trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni
di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione
di recupero diversa dal recupero di energia e dal
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e il riempimento; (778)
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di
recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi
della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei
ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini; (779)
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio,
o da processi integrati di digestione anaerobica e
compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente,
di altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;
ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque
reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all' articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico
escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all' articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'
articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti;
qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico
aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato
alla produzione di compost dai rifiuti organici
differenziati alla fonte, da altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri
rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle
disposizioni della parte quarta del presente decreto
relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio
sul luogo di produzione.»
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).
- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure
semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente delegata dal
predetto Istituto, controlla a campione, sentita
l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3.quater. - 3.quinquies.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
(RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le
autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per
la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -1.
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta
del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato
non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e
ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove
riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno
di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei
rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con
materiale esplosivo edei rifiuti da «articoli pirotecnici»,
intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di
pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici
che abbiano cessato il periodo della loro validita', che
siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere
impiegati per il loro fine originario;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche' la
posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo
ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in
sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse
dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del
regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come
materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo
2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono
costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale
allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai
sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera
a), 184-bis e 184-ter.
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in
disuso equalunque tipologia di rifiuto prodotto dai
materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo
sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui
all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29
luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente
capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita'
di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o
all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative
sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e
recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle
finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da
articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e
importatori di articoli pirotecnici di provvedere,
singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato
nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo
237 del presente decreto.»
«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti).
- 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti
provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante
l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla
loro consegna a un ente o impresa che effettua le
operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto
addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico
o privato, nel rispetto della Parte IV del presente
decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti
all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui
all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e
trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori
che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di
gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento,
dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica
della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del
produttore o del detentore per il recupero o smaltimento
dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione
che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla
Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento,
quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita'
per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al
soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica sino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in cui sono definite, altresi', le modalita' per la
verifica ed invio della comunicazione dell'avvio arecupero
osmaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da
attribuire all'intermediario dei rifiuti.»
«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei
rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti. Il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti egestito
direttamente dal Ministero dell'ambiente edella sicurezza
energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo
nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per
consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti
relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del
registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita'
dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali,sentita la Conferenza permanente per irapporti
tra lo Stato, le Regioni ele Province autonome di Trento
eBolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono
determinati gli importi dovuti atitolo di diritti di
segreteria edi contributo, da aggiornare ogni tre anni,
nonche' le modalita' di versamento.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente
struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle informazioni relative alle
specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per
l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli
190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di
trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
3-bis. Gli enti ele imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, iproduttori di rifiuti pericolosi
egli enti ele imprese che raccolgono otrasportano rifiuti
pericolosi atitolo professionale oche operano in qualita'
di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
iConsorzi istituiti per il recupero eil riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti, nonche', con riferimento
ai rifiuti non pericolosi, isoggetti di cui all'articolo
189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro
elettronico nazionale di cui al comma 3del presente
articolo.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di
tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il
colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la
semplificazione amministrativa, garantendo un periodo
preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in
particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione,
vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico
nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di
criteri di gradualita' per la progressiva iscrizione degli
operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico
nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei
dati relativi ai documenti di cui alla lettera a),
comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1,
lettera d) relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del
Registro elettronico con l'Istituto superiore per la
ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalita' di interoperabilita' per
l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento
(CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da
parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro
elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della
comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei
rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193
sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo;
negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere
assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la
modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro
elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei
modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di
intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un
contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale
copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i
decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo,
da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di
versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i
proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il
contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.»;
7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel
decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i
decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e
1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di
carico e scarico e di formulario di identificazione del
rifiuto.»
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). -
1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti
per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di
particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha
l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e
scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
la quantita' prodotta otrattata, la natura e l'origine di
tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali
ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di
recupero nonche', laddove previsto, gli estremi del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e
scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei
modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei
registri da parte delle Camere di commercio
territorialmente competenti con le procedure e le modalita'
fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel
registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna
dei rifiuti all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi
dalla presa in carico dei rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli
221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e
236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1
tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita'
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,
96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai
sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una
delle seguenti modalita' che sono valide anche ai fini
della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti
sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della
tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei
rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia
delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente
disponibile su richiesta degli organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti
da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di
acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita'
fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del
presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e
dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al
momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di
raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice
dell'elenco dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso
ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i
commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.
I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo
193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per
tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e
consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri
relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono
essere tenuti presso la sede legale del soggetto che
gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono
essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi'
come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
registri possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui
all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono
utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al
Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
che ne faccia richiesta.»
«Art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni
sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
della protezione civile, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono
emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto,
comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive
dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente. Non ecomunque
consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice
dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di
servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro della salute, al
Ministro delle attivita' produttive, al Presidente della
regione e all'autorita' d'ambito di cui all'articolo 201
entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un
periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione
dell'inerzia, puo' adottare in via sostitutiva tutte le
iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano
comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni,
le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare alla Commissione
dell'Unione europea.»
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto
dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
sono disciplinati il modello del formulario di
identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione,
vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico
nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo
Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli
contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli
uffici regionali e provinciali competenti in materia di
rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e'
gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
4. Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel
decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario
in formato cartaceo e' redatto in quattro esemplari,
compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,
sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve
rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre,
sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
La trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita
dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre
che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente,
all'invio dello stesso al produttore. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei modelli
contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in alternativa alle modalita' di vidimazione di cui al
comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto e'
prodotto in format esemplare, conforme al decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato
da un numero univoco, tramite apposita applicazione
raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle
Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice
copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro
che utilizzano propri sistemi gestionali per la
compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalita' telematica al fine di consentire
l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una
copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il
rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una
fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del
formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' atutte le norme vigenti in materia,comprese, in
particolare, le disposizioni in materia di trasporto di
merci pericolose su strada equelle di pubblica sicurezza.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli
stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai
trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta
chilogrammi o di trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal
produttore in modo occasionale e saltuario, come definito
al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio
nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1,
con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura, puo' sostituire il documento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99 e successive modificazioni, a condizione che siano
espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le
specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le
sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel
modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
fini della Parte quarta del presente decreto e non
necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi
agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190
sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le
modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
(REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti
da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso
piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso
automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di
48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,
nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e
dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che
proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche'
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui
al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di
cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la
scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di
identificazione, ogni operatore e' responsabile delle
informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita'
tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
consistenza, fatta eccezione per le difformita'
riscontrabili in base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito
all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai
fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture
sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o
domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo
dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non
comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione
all'Albo ai sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e
piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti
presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che
svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati
che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e'
svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva
produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione,
tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
colli o una stima del peso o volume, il luogo di
destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e
3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto
d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune
valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali
riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando
il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo
di destinazione.»
«Art. 193-bis (Trasporto intermodale). - 1. Fermi
restando gli obblighi in materia di tracciabilita' e le
eventuali responsabilita' del trasportatore,
dell'intermediario, nonche' degli altri soggetti ad esso
equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei
confronti del produttore, il deposito di rifiuti
nell'ambito di attivita' intermodale di carico e scarico,
trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali
ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e
scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono
affidati in attesa della presa in carico degli stessi da
parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il
successivo trasporto, non rientra nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a
condizione che non superi il termine finale di trenta
giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il
successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio
dell'attivita' di deposito.
2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in
carico entro sei giorni dall'inizio dell'attivita' di
deposito, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve
darne comunicazione formale, non oltre le successive 24
ore, all'autorita' competente ed al produttore nonche', se
esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso
equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore,
entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della
comunicazione e' tenuto a provvedere alla presa in carico
dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta
gestione dei rifiuti stessi.
3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei
rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2
escludono la responsabilita' per attivita' di stoccaggio di
rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256, fermo
restando l'obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono
affidati in attesa della presa in carico, di garantire che
il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di
tutela ambientale e sanitaria.
4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti
sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi
da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa
per il successivo trasporto, sono posti a carico dei
precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in
solido tra loro.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.

1. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «dell'articolo 178, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 177, comma 6»;
b) alla lettera r), la parola «istallazione» e' sostituita dalla seguente: «installazione».
2. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «lettere d e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d e l)».

Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 195 e 197 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme restando
le ulteriori competenze statali previste da speciali
disposizioni, anche contenute nella parte quarta del
presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione della parte quarta del presente
decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito
dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
b-bis) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208,
215 e 216; (875)
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivita' di
recupero energetico dei rifiuti;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la
pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di
piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e
di smaltimento di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e inserito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel
disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei
contributi compensativi a favore degli enti locali, che
integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di
comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
di rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche
ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
maggio 2003, n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali,
differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti
speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di
cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla
determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti
territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi
dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione
della concessione del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, delle linee guida per la definizione delle gare
d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione
delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con
riferimento agli elementi economici relativi agli impianti
esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita';
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa
l'emanazione di specifiche linee guida, per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e
la definizione di materiale riciclato per l'attuazione
dell'articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente
decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti
dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo
177, comma 6;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive;
e);
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie in favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei
soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9
dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'articolo 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta
del presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di
qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si
trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui
parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie ed anche in deroga alle
disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi
per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente
dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono
attivita' di installazione e manutenzione presso le utenze
domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6
e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per
l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni
di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti
autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in
conformita' a quanto disciplinato in materia dalla
direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da
inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli
articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per
l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e
delle metodologie per la classificazione dei rifiuti
pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del
presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1
sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, sentite
la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche',
quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo'
altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato.
5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato
delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di
adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6
mesi.»
«Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In
attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea
generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da
esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di
bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di
gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti,
ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
per l'applicazione delle procedure semplificate, con le
modalita' di cui agli articoli 214, 215 e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'articolo
199, comma 3, lettere d) el), nonche' sentiti l'Autorita'
d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle
zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le
province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni,
di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di
procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni
all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che
producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti.
Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti
al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo
della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le
ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le
province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo
professionale, gli stabilimenti e le imprese che
smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare,
che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle
attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui
agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti
la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei
rifiuti.
5-bis. Le province, nella programmazione delle
ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono
tenere conto, nella determinazione della frequenza degli
stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari
nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS).
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in
materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni
speciali.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di
gestione integrata dei rifiuti.

1. All'articolo 205, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole «operazioni di recupero» sono inserite le seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 205 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 205 (Misure per incrementare la raccolta
differenziata). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma
1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito,
ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31
dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31
dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31
dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,
ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere
gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo' richiedere
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al
medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti
stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare la
predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma
tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che
stabilisca:
a) le modalita' attraverso le quali il comune
richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'
articolo 181, comma 1. Le predette modalita' possono
consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in
altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota
di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta
differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di
trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non
destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune
richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. L'accordo di programma di cui al comma
precedente puo' stabilire obblighi, in linea con le
disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati
al perseguimento delle finalita' di cui alla parte quarta,
titolo I, del presente decreto nonche' stabilire modalita'
di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti
nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una
disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali
si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma
di cui al presente articolo.
2.
3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale
ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano
conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente
articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per cento al
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali
previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta
differenziata raggiunte nei singoli comuni.
3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di
rifiuti urbani, la misura del tributo di cui all'articolo
3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
modulata in base alla quota percentuale di superamento del
livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo
l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3
della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella
seguente:
Omissis.
3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come
riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.
Il grado di efficienza della RD e' calcolato annualmente
sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto
tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei
rifiuti o di altro organismo pubblico che gia' svolge tale
attivita', definisce, con apposita deliberazione, il metodo
standard per calcolare e verificare le percentuali di RD
dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla
base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. La regione individua i formati, i
termini e le modalita' di rilevamento e trasmissione dei
dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della
certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonche'
le modalita' di eventuale compensazione o di conguaglio dei
versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da
applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma
3-quater e' effettuata annualmente dai comuni attraverso
l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta
del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o
inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del
comune dall'applicazione della modulazione del tributo di
cui al comma 3-bis.
3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater
provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro
trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il
livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito
territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del
tributo.
3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si
applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al
comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di
riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come
risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a
quella media dell'ambito territoriale ottimale di
appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di
interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta
alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale
destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della
produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui
all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti
e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e
206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e
attivita' di informazione ai cittadini in materia di
prevenzione e di raccolta differenziata.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la
metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui
ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del
coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al
conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4
continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui
all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181,
comma 1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata
secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi della
decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre
2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo
e recupero.
6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non
sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne
possano compromettere le operazioni di preparazione per il
riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di
recupero e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti
derivanti da successive operazioni di trattamento dei
rifiuti raccolti separatamente per iquali l'incenerimento
produca il miglior risultato ambientale conformemente
all'articolo 179.
6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo'
derogare nel caso di raccolta congiunta di piu' materiali
purche' cio' sia economicamente sostenibile e non
pregiudichi la possibilita' che siano preparati per il
riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e
offra, al termine di tali operazioni, un risultato di
qualita' comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta
differenziata delle singole frazioni.
6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata
almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove
possibile per il legno, nonche' per i tessili entro il 1°
gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi,
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,
rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi
compresi materassi e mobili.
6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare promuove, previa consultazione
con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva,
onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle
sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il
riciclaggio di alta qualita', di quanto residua dalle
attivita' di costruzione e demolizione tramite la rimozione
selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e
demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento,
mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro,
plastica e gesso.»
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni
e iscrizioni.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, dopo le parole «deposito temporaneo» sono inserite le seguenti: «prima della raccolta» e le parole «183, comma 1, lettera m)» sono sostituite dalla seguente: «185-bis»;
b) al comma 17-bis, alinea:
1) dopo le parole «della stessa, al» sono inserite le seguenti «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il»;
2) le parole «attraverso il Catasto telematico» e «che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse;
3) le parole «dei seguenti elementi» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i seguenti elementi»;
c) al comma 17-ter, le parole «Catasto telematico» sono sostituite dalla seguente «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER)».
2. All'articolo 211, comma 1, alinea, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «agli articoli 208 e 210» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 208».

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 208 e 211 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'
articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le
installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis.
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al registro nazionale
per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate edelle
procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma
3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 e secondo gli
standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico,
indicandoiseguenti elementi identificativi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti,e il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate edelle procedure semplificate
concluse (RECER) secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.».
20.»
«Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione). - 1. I termini di cui all'articolo 208
sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla
realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non
superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe
giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere
limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo'
comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
cui al comma 1, l'interessato puo' presentare istanza al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello
Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze
sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.».
 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure
semplificate.

1. All'articolo 214, comma 9, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico» sono sostituite dalle seguenti: «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter», le parole «che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse, e le parole «dei seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti».
2. All'articolo 214-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti «e' avviato»;
2) le parole «successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216» sono sostituite dalle seguenti «decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita', entro i quali le province o le citta' metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalita' indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.».
3. All'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2016, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 214, 214-ter e 216 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 214 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate di cui al
presente capo devono garantire in ogni caso un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai
sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177,
comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le
procedure semplificate devono garantire che i tipi o le
quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di
smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono,
inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,
commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2
relativamente alle attivita' di recupero continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno
2002, n. 161.
5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al
comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento
(CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione
del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n.
350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita'
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti
industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme
restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti
dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico
di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
che hanno una capacita' di trattamento non eccedente 80
tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti
rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
una convenzione di associazione per la gestione congiunta
del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa
predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
ambito comunale, possono essere realizzati e posti in
esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole,
nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza,
antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative
all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande
disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita'
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia.
9. Le province comunicano al registro nazionale per la
raccolta delle autorizzazioni rilasciate edelle procedure
semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies
dell'articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con
ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti
elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri
di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa;
c) sede dell'impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione;
e) relative quantita';
f) attivita' di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve
avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei
combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al
regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di
certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177,
comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale,
con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro
prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente
necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'
autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il
regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.»
«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata). - 1. L'esercizio delle
operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera q), e' avviato, a
partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio
attivita', entro iquali le province o le citta'
metropolitane territorialmente competenti verificano,
secondo le modalita' indicate dall'articolo 216, il
possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma
2 del presente articolo. Gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle
autorita' competenti al Ministero della transizione
ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle
suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al
comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216,
comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita'
operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori necessari per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi
in base alle quali prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di
preparazione per il riutilizzo.»
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.».
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni .
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.».
 
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi.

1. All'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola "«rifiuto»," sono inserite le seguenti: "«regime di responsabilita' estesa del produttore»,".
2. All'articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «I» e' sostituita dalle seguenti: «Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i» e le parole «, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,» sono soppresse.
3. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»,
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformita' al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore puo' provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.»;
c) il quarto periodo e' soppresso.
4. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «riferibili ai propri prodotti» ed il segno di interpunzione «.» e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai produttori e agli utilizzatori e' attribuita la responsabilita' finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole "nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 198, comma 2-bis»;
c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.
5. All'articolo 221-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «aderire» sono inserite le seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 223, comma 2»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) alla lettera a), il segno di interpunzione «,» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite le seguenti: «comprensivo di progetto di fattibilita' tecnica ed economica,»;
c) al comma 6, la parola «collettivo» e' sostituita dalle seguenti «di gestione»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.»;
e) al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»;
f) al comma 12, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 2023».
6. All'articolo 222, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)», e la parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita' estesa del produttore».
7. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225»;
d) i commi 5 e 6 sono abrogati.
8. All'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy . Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3:
1) alla lettera c), le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera e), primo periodo, le parole «, anche eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina, eventualmente,» e, dopo le parole «ai consorzi» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 223,»;
3) alla lettera e), le parole «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»;
4) alla lettera h), le parole «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita' estesa del produttore»;
e) al comma 8:
1) al primo periodo, dopo la parola «Conai» sono inserite le seguenti: «, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «nell'anno precedente», sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonche' da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima e' determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»;
f) al comma 12:
1) al primo periodo, le parole «il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «all'articolo 223», sono inserite le seguenti: «e dai competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»;
g) il comma 9 e' soppresso:
9. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
2) alla lettera a) e' premessa la parola «la» e, dopo la parola «imballaggio», sono inserite le seguenti: «attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili»;
3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;»;
4) alla lettera b) e' premessa la parola «l'»;
5) alla lettera c) e' premessa la parola «l'»:
6) alla lettera d) e' premessa la parola «il»;
7) alla lettera e) e' premessa la parola «la».
b) al comma 3, dopo le parole «programma generale di prevenzione e gestione» sono inserite le seguenti: «, nonche' la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.»;
c) il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 218, 219, 220, 221, 221-bis, 222,
223, 224 e 225, del decreto citato legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o
componente di imballaggio che e' stato concepito,
progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso
del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni
all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse
finalita' per le quali e' stato concepito;
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio
costituito da due o piu' strati di materiali diversi che
non possono essere separati manualmente e formano una
singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito, immagazzinato,
trasportato e svuotato in quanto tale;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a),
esclusi i residui della produzione;
g) - p);
q) operatori economici: i produttori, gli
utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti
finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e
gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio
della sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio
di una attivita' professionale acquista o importa per
proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso
tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva
che svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti urbani di cui all'articolo
183, comma 1, lettera b-ter, punto 2, gestita dagli
operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo
3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere
stati aggiunti additivi o altre sostanze e che puo'
funzionare come componente strutturale principale delle
borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici,
in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di
merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete
inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale
ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della
singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti
sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse
di plastica composte da materie plastiche contenenti
additivi che catalizzano la scomposizione della materia
plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e
compostabili: borse di plastica certificate da organismi
accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo
di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432
recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo
gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di
merci o prodotti.
1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le
definizioni di «rifiuto», «regime di responsabilita' estesa
del produttore,» «gestione dei rifiuti», «raccolta»,
«raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo»,
«trattamento», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento» di
cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n),
o), p), r), s), t), u) e z).
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da
a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri
interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva
94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.».
«Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1. L'attivita' di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla
fonte della quantita' e della pericolosita' nella
fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di
natura economica in conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie
pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di
imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione consistenti
in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi
previa consultazione degli operatori economici interessati;
d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure
volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei
rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri
strumenti e misure appropriate.
2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia
circolare conformemente al principio «chi inquina paga»,
gli operatori economici cooperano secondo il principio di
responsabilita' condivisa, promuovendo misure atte a
garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e
il recupero dei rifiuti di imballaggio.
3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di
imballaggio rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221,
comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a
tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi
di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del
principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di
raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e
che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito
territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti,
organizzino la raccolta differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i
soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi
ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni
riguardano:
1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e
di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
3) il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di
gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi
delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali
ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente
e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di
plastica biodegradabili e compostabili;
g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.
3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3
sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di
informazione ai consumatori e di consentire il
riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili,
i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e
226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi,
nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte
rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle
borse biodegradabili e compostabili si applica il
disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla
Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva
94/62/CE.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione
delle disposizioni del presente titolo, con particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti
sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con
il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche UNI applicabili e in conformita' alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per
dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini della
identificazione e classificazione dell'imballaggio,
iproduttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base
della decisione 97/129/CE della Commissione.
5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro della
transizione ecologica adotta, con decreto di natura non
regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura
di cui al comma 5.
5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1°
gennaio 2023.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico puo' stabilire un livello rettificato
degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni
precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili
immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati
nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi,
nel rispetto dei criteri ivi definiti.»
«Art. 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio). -
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i
produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio in conformita' alla disciplina comunitaria
indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente
decreto.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli
obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio
nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224
acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati
relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e
comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei
rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di
cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i
dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per
tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per
ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette
comunicazioni sono presentate dai soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i
quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed
inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi.
I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono
considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di
recupero ericiclaggio di cui all'allegato E soltanto se
irequisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se,
in conformita' al regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
l'esportatore puo' provare che la spedizione di rifiuti sia
conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento
dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto
luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli
obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.
3.
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori
incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da
rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di
imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per
tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono
l'uso di tali materiali.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224,
comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come
fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza
prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle attivita'
produttive, alle diverse tipologie di materiali di
imballaggi sono applicate misure di carattere economico,
proporzionate al mancato raggiungimento di singoli
obiettivi, il cui introito e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la
prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti di imballaggio.
6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 e'
effettuato su base nazionale con le seguenti modalita':
a) e' calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio
prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La
quantita' di rifiuti di imballaggio prodotti puo' essere
considerata equivalente alla quantita' di imballaggi
immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;
b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati e'
calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti
che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie
operazioni di controllo, cernita e altre operazioni
preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non
sono interessati dal successivo ritrattamento e per
garantire un riciclaggio di elevata qualita', sono immessi
nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente
ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;
c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di
imballaggio riciclati e' misurato all'atto dell'immissione
dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il
peso dei rifiuti di imballaggio riciclati puo' essere
misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a
condizione che:
1) tali rifiuti in uscita siano successivamente
riciclati;
2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono
rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di
riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non
sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
Il controllo della qualita' e di tracciabilita' dei rifiuti
di imballaggio e' assicurato dal sistema previsto
dall'articolo 188-bis.
6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo la quantita' di rifiuti di imballaggio
biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o
anaerobico puo' essere considerata come riciclata se il
trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in
uscita con analoga quantita' di contenuto riciclato
rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato
come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il
prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno, puo' essere
considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta
benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano
ecologico.
6-ter. La quantita' di materiali dei rifiuti di
imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito
di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati
puo' essere considerata riciclata, purche' tali materiali
siano destinati al successivo ritrattamento al fine di
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per
la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i
materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono
essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per
produrre energia o devono essere inceneriti, usati per
operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non
possono essere considerati ai fini del conseguimento degli
obiettivi di riciclaggio.
6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al
comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo
l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota
di rifiuti di imballaggio inceneriti, puo' essere computato
ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli
riciclati soddisfino determinati criteri di qualita'
stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della
Commissione del 17 aprile 2019.
6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un
altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso
Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo
Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di
imballaggio.
6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori
dell'Unione europea sono considerati ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte
dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto
se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti
e se, in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore puo'
provare che la spedizione di rifiuti e' conforme agli
obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti
di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto
luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli
obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale
dell'Unione.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle attivita'
produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea,
ai sensi e secondo le modalita' di cui agli articoli 12 e
16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994 , la relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo
accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i
progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito
del titolo medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle attivita'
produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e
agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi
adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la
decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.»
«Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori). - 1. I produttori e gli utilizzatori sono
responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai
propri prodotti definiti in proporzione alla quantita' di
imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e
agli utilizzatori eattribuita la responsabilita'
finanziaria oquella finanziaria eorganizzativa della
gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto
diventa un rifiuto.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori
e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui
all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro
dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al
servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario
raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata
organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre
finalita' indicate nell'articolo 224, i produttori e gli
utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui
al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari su superfici private, e
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i
produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma
collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo
223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che e'
stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri
imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri
l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e
delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono
tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e
terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli
stessi concordato. Gli utilizzatori possono conferire al
servizio pubblico i suddetti imballaggi usati e rifiuti di
imballaggio, ovvero secondo le modalita' di cui
all'articolo 198, comma 2-bis.
5. - 9. Abrogati.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori,
in linea con i criteri di priorita' nella gestione rifiuti:
a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli
imballaggi secondari e terziari usati;
b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari
e terziari;
c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai
servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b);
d) i costi del successivo trasporto, nonche' delle
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di
cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;
e) i costi per il trattamento dei rifiuti di
imballaggio;
f) i costi per un'adeguata attivita' di informazione
ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di
riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti
anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
g) i costi relativi alla raccolta e alla
comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato
nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui
quantitativi recuperati e riciclati.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
per il consumatore.»
«Art. 221-bis (Sistemi autonomi). - 1. I produttori che
non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi ead
uno dei consorzi di cui all'articolo 223, presentano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un'istanza di riconoscimento per la costituzione di un
sistema autonomo in forma individuale ovvero collettiva,
avente personalita' giuridica di diritto privato senza
scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi
del presente decreto, nonche' allo «statuto tipo» di cui
all'articolo 223, comma 2.
2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata
entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r),
ovvero prima del recesso da uno dei sistemi collettivi gia'
esistenti. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal
momento in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare emette il provvedimento di
dichiarazione di idoneita' del progetto e ne da'
comunicazione ai suddetti sistemi collettivi dell'articolo
223.
3. Il progetto e' redatto secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita' e contiene:
a) un piano di raccolta che prevede una rete
articolata sull'intero territorio nazionale;
b) un piano industriale, comprensivo di progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, volto a garantire
l'effettivo funzionamento in grado di conseguire gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme
europee o dalle norme di settore nazionali. Lo statuto deve
essere conforme ai principi di cui alle disposizioni del
presente titolo. I proponenti determinano il contributo
ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 237.
Nel progetto sono altresi' individuate modalita' di
gestione idonee a garantire che i commercianti, i
distributori, gli utenti finali e i consumatori, siano
informati sulle modalita' di funzionamento del sistema
adottato e sui metodi di raccolta, nonche' sul contributo
applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.
4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento,
una fase di confronto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare al fine di definire
la portata delle informazioni e il relativo livello di
dettaglio della documentazione di cui al comma 3.
5. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla
presentazione della istanza, verificato che il progetto
contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3,
con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio
della successiva istruttoria, comunica al proponente
l'avvio del procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora
gli elaborati progettuali non presentano un livello di
dettaglio adeguato, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare comunica al proponente il
provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non
idoneita' del progetto.
6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione
forniti dall'ISPRA e la fidejussione prevista al comma 11,
entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento,
conclusa l'istruttoria amministrativa attestante
l'idoneita' del progetto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
riconosciuto il sistema di gestione.
7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di
idoneita' del progetto, viene effettuata apposita attivita'
di monitoraggio a cura del Ministero con il supporto
dell'Ispra, anche attraverso un congruo numero di controlli
in loco, per la durata indicata nel provvedimento stesso,
volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema, e
la conformita' alle eventuali prescrizioni dettate.
All'esito del monitoraggio effettuato, viene adottato
provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero
provvedimento motivato di diniego che attesta il mancato
funzionamento del sistema.
7-bis. I produttori che hanno ottenuto il
riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono
tenuti apresentare annualmente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di
cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di
prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio eil
piano specifico di prevenzione egestione relativo all'anno
solare successivo, sono inseriti nel programma generale di
prevenzione edi gestione di cui all'articolo 225.
8. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale
ad uno dei sistemi collettivi gia' esistenti, e' sospeso a
seguito dell'intervenuta dichiarazione di idoneita' del
progetto e sino al provvedimento definitivo di cui al comma
7. La sospensione e' comunicata al sistema collettivo di
provenienza.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' revocare il riconoscimento nei
casi in cui:
a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di
efficienza, efficacia ed economicita';
b) i risultati ottenuti siano insufficienti per
conseguire gli obiettivi di riciclaggio ove previsti;
c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di
gestione;
d) siano stati violati gli obblighi previsti
dall'articolo 237, comma 6.
10. A seguito della comunicazione di non idoneita' del
progetto di cui al comma 5, di mancato riconoscimento del
sistema ai sensi del comma 7, ovvero di revoca del
riconoscimento di cui al comma 9, i produttori hanno
l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi gia'
esistenti. Ove, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, i produttori non provvedono ad aderire ai
sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a
essi dovute a decorrere dalla data della stessa
comunicazione, si applicano le sanzioni previste al Titolo
VI.
11. I proponenti, al fine di garantire la continuita'
della raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di
cui al comma 7, sono tenuti alla presentazione di una
fideiussione bancaria a prima richiesta in favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pari all'importo delle entrate previste
dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma
3. Detta garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento
definitivo di cui al comma 7.
12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai
sensi della previgente normativa. Tali sistemi si adeguano
alle disposizioni di cui al presente Titolo entro il
5gennaio 2023.»
«Art. 222 (Raccolta differenziata e obblighi della
pubblica amministrazione). - 1. Gli Enti di governo
d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti,
ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati
nell'allegato E, e da consentire al consumatore di
conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e
le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di
imballaggio. In particolare:
a) garantiscono la copertura della raccolta
differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito
territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero
in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo
per i produttori e i relativi sistemi di responsabilita'
estesa del produttore, nel rispetto del principio di
concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in
condizioni di parita' tra loro;
b) garantiscono la gestione della raccolta
differenziata, del trasporto, nonche' delle operazioni di
cernita o di altre operazioni preliminari di cui
all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonche' il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel
territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove
costituito ed operante, ovvero i Comuni.
2. I servizi di cui alla lettera b) sono prestati
secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicita',
nonche' dell'effettiva riciclabilita', sulla base delle
determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I
costi necessari per fornire tali servizi di gestione di
rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli
utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali
somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti
di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e
operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al
fine di essere impiegate nel piano economico finanziario
relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti
(TARI).
3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale,
ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono
annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per
ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche' per
ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo
riciclo, nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita'
dei servizi resi.
4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale,
ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono
la gestione completa della raccolta differenziata relativa
a tutte le categorie di rifiuti di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera b-ter), tramite specifici accordi di
programma, da sottoscrivere con i sistemi di
responsabilita' estesa del produttore.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive cura la pubblicazione delle norme
nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui
all'articolo 226, comma 3, e ne da' comunicazione alla
Commissione dell'Unione europea.
5-bis. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e
della tutela e del territorio e del mare accerti che le
pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi
adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205,
ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di
cui all'articolo 220, puo' attivare azioni sostitutive ai
gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche
avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi
o Consorzi, o privati individuati mediante procedure
trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza,
comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,
sempre che cio' avvenga all'interno di ambiti ottimali
opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o
integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai
Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli
obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo
220, e' riconosciuto il valore della tariffa applicata per
la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei
ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del
corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio
e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti
privati, selezionati per comprovata e documentata
affidabilita' e capacita', a cui e' affidata la raccolta
differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio in via
temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle
procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e
comunque per un periodo non superiore a dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di
impossibilita' oggettiva e documentata di aggiudicazione,
e' riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori,
oggetto dell'azione sostitutiva.».
5-ter. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove
opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da
rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di
imballaggi e altri prodotti.
5-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo
economico curano la pubblicazione delle misure e degli
obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera g).»
«Art. 223 (Consorzi). - 1. I produttori che non
provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a)
e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di
imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del
presente decreto, operante su tutto il territorio
nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori,
ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei
produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed
unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalita'
giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono
retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema
tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 dicembre 2008, conformemente ai
principi del presente decreto e, in particolare, a quelli
di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza,
nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore.
Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare che lo approva nei successivi
novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive. Ove il Ministro
ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi
di legittimita' o di merito, lo ritrasmette al consorzio
richiedente con le relative osservazioni. Nei consigli di
amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei
recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie
prime di imballaggio. Qualora i Consorzi non ottemperino
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale
di approvazione dello statuto dei consorzi e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine
i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti
consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai
versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai
sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le
modalita' indicate dall'articolo 224, comma 8, dai proventi
della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza
e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati,
nonche' da altri eventuali proventi e contributi di
consorziati o di terzi.
4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a
presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui
all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di
prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il
piano specifico di prevenzione egestione relativo all'anno
solare successivo sono inseriti nel programma generale di
prevenzione egestione di cui all'articolo 225.
5. - 6. Abrogati.»
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento
dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e
gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria
al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato
CONAI, che ha personalita' giuridica di diritto privato
senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto adeguato ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare
aquelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed
economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita'
di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici
giorni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro delle imprese edel Made in Italy.
Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate
motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono
disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
imprese e del Made in Italy.
2. abrogato.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis,
comma 7-bis e 223, comma 4, il Programma generale per la
prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio di cui all'articolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori
economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori
economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo
ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi, di
cui all'articolo 223, che realizzano percentuali di
recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate
nel Programma generale, al fine del conseguimento degli
obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta
del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i
singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta la
quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal
Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra
le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale nonche'
campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione
dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione
delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3,
lettere e), f) e g);
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il
corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma
10, lettera c), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per
il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla
quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale
di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto
delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine
determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita'
individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni
e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato
contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri
rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b),
anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di
accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti
di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con
soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi
alla gestione ambientale della medesima tipologia di
materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo
agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste
dall'Autorita' di cui all'articolo 207 e assicura
l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o
esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in
entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati
al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli
stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione
accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo
223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che
sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi
forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori
e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di
cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e
stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge
241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra
tutti gli operatori del comparto di riferimento,
intendendosi i sistemi di responsabilita' estesa del
produttore operanti, con l'Associazione nazionale Comuni
italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI)
o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale.
In particolare, tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222,
commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da
imballaggio ai fini delle attivita' di riciclaggio e di
recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle
parti contraenti.
5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
costituito da una parte generale e dai relativi allegati
tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E. Gli
allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati
secondo le fasce di qualita', tenendo conto delle
operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari,
che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate
da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai
soggetti sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo
d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti,
ovvero dai Comuni con oneri posti a carico dei sistemi
collettivi.
5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma
5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che
aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui
all'articolo 223 assicurano la copertura dei costi di
raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro
prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta
differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e
riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la
raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi
di cui al precedente periodo, i produttori e gli
utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei
consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi
connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti
dai consorzi medesimi.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e'
trasmesso all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo'
richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al
comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli
imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa
cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai, determinato ai
sensi dell'articolo 237, comma 4, e' utilizzato in via
prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico e, in via
accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta,
recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari. A tali fini, tale contributo e' attribuito dal
Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di
cui all'articolo 223, in proporzione alla quantita' totale,
al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio
immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente e degli
introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti
dai propri prodotti, nonche' da quelli derivanti da
eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per ciascuna
tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi
finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie
funzioni con iproventi dell'attivita', con icontributi dei
consorziati, con altri contributi eproventi di consorziati
ed i terzi, compresi quelli dei soggetti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) ec), per le attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di
legge e con una quota del contributo ambientale CONAI.
Quest'ultima edeterminata, nel rispetto dei criteri di
contenimento dei costi e di efficienza della gestione,
nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti
dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente
titolo.
9. soppresso.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI
partecipa con diritto di voto un rappresentante dei
consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle
attivita' produttive.
11.
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare invita le parti a trovare
un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza
esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, a definire la copertura
dei costi di cui al punto 1 del comma 5. L'accordo di cui
al comma 5 e' sottoscritto, per le specifiche condizioni
tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di
ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente
Consorzio di cui all'articolo 223 e dai competenti sistemi
autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva
e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali
per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra
nella conclusione delle convenzioni locali al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e
di riciclaggio previsti dall'articolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli
obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio indicati nel programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo
225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie
disponibilita' finanziarie, forme particolari di incentivo
per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi
di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1,
entro i limiti massimi di riciclaggio previsti
dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.»
«Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). -
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 221-bis, comma 7-bis e 223, comma 4, il CONAI
elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) la prevenzione della formazione dei rifiuti di
imballaggio attraverso modelli di produzione econsumo
sostenibili;
a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di
imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse,
durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili,
riutilizzabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti
dai rifiuti nella loro produzione;
a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di
sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi
irequisiti giuridici armonizzati relativi atali materiali
eprodotti stabiliti alivello dell'Unione;
b) l'accrescimento della proporzione della quantita'
di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla
quantita' di imballaggi non riciclabili;
c) l'accrescimento della proporzione della quantita'
di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla
quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
d) il miglioramento delle caratteristiche
dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di
sopportare piu' tragitti orotazioni nelle condizioni di
utilizzo normalmente prevedibili;
e) la realizzazione degli obiettivi di recupero e
riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina,
inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di
rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e,
nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della
stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
singole tipologie di materiali di imballaggio, con un
minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, che sara' inserito nel
programma generale di prevenzione e gestione, nonche' la
relazione generale consuntiva relativa all'anno solare
precedente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del
Made in Italy, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione
e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma
generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
4. abrogato.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto, lo stesso e' elaborato in via sostitutiva
dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In tal caso gli
obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente
decreto.
6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono
integrati con specifiche previsioni per la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del
programma di cui al presente articolo. ».
 
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di
rifiuti.

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, secondo periodo, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre».
2. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «24 giugno 2003, n. 182», sono sostituite dalle seguenti: «8 novembre 2021, n. 197».
3. All'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «nelle aree» sono sostituite dalle seguenti: «alle aree»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «riutilizzo,» sono inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»;
c) al comma 6, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite le seguenti: «e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche', entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantita' di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantita' di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantita' di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta»;
d) al comma 8, dopo la parola «versato» sono aggiunte le seguenti: «in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo», e dopo le parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,».

Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 230, 232 e 237 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 230 (Rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione delle infrastrutture). - 1. Il luogo di
produzione dei rifiuti derivanti da attivita' di
manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente
dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede locale del
gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra
il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di
manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il
materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del
materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun
trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta
e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione
di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di
forniture e servizi di interesse pubblico o da altre
attivita' economiche, sono raccolti direttamente dal
gestore della infrastruttura a rete che provvede alla
consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
2. La valutazione tecnica del gestore della
infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre
sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La
documentazione relativa alla valutazione tecnica e'
conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
tre anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai rifiuti derivanti da attivita' manutentiva, effettuata
direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o
tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle
infrastrutture di cui al comma 1.
4.
5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le
fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi
individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni
mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il
trasporto sono accompagnati da un unico documento di
trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui
modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale
gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di
smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere
raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale
del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva,
nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di
pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi
dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di
rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'
articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.»
«Art. 232 (Rifiuti prodotti dalle navi e residui di
carico). - 1. La disciplina di carattere nazionale relativa
ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e'
contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.
2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia'
sottoposte a un trattamento preliminare in impianti
autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono
accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17
novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime
e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche
indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto
decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3
del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: «e»
e' sostituita dalla disgiunzione: «o».»
«Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione).
- 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'ambiente e per
contribuire alla transizione verso un'economia circolare, i
sistemi di gestione adottati favoriscono misure intese, in
via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti
tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonche' a
incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre
forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento
finale di tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui
all'articolo 178 e dei criteri di cui all'articolo 179 del
presente decreto legislativo. I Consorzi ovvero i sistemi
di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai
titoli II e III della parte quarta del presente decreto
legislativo, gia' istituiti ovvero riconosciuti ovvero in
corso di riconoscimento, operano sull'intero territorio
nazionale senza generare distorsioni della concorrenza,
curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti
provenienti dai prodotti che immettono sul mercato
nazionale e dai prodotti importati in condizioni non
discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio,
adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni
di raccolta e di gestione alle aree piu' proficue.
2. I sistemi di gestione adottati devono essere aperti
alla partecipazione degli operatori economici interessati,
assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di
non discriminazione, garantiscono la continuita' dei
servizi di gestione dei rifiuti sull'anno solare di
riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli obiettivi
generali e specifici ad essi applicabili, nonche' adeguata
attivita' di informazione ai detentori di rifiuti sulle
misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di
ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire
la dispersione degli stessi.
3. I produttori del prodotto, dispongono dei mezzi
finanziari ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi
della gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa
rifiuto; tale responsabilita' finanziaria non supera i
costi necessari per la prestazione di tali servizi; i costi
sono determinati in modo trasparente tra gli attori
interessati, inclusi i produttori di prodotti, i sistemi
collettivi che operano per loro conto e le autorita'
pubbliche; a tal fine, i produttori del prodotto, ovvero i
sistemi collettivi, determinano il contributo ambientale
secondo le modalita' di cui al comma 4.
4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia,
per unita' o per peso del prodotto immesso sul mercato
nazionale, assicura la copertura dei costi di gestione del
rifiuto da esso generato in conformita' ai principi di cui
all'articolo 178, al netto degli introiti ricavati dal
riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri
prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie
ottenute dai propri prodotti, nonche' da eventuali cauzioni
di deposito non reclamate. Esso e' modulato, ove possibile,
per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, tenuto
conto della loro durevolezza, riparabilita',
riutilizzabilita' e riciclabilita', nonche' della presenza
di sostanze pericolose, garantendo un approccio basato sul
ciclo di vita del prodotto e il buon funzionamento del
mercato interno.
5. Il contributo e' inoltre impiegato per accrescere
l'efficienza della filiera, mediante attivita' di ricerca
scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo
studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la
gestione dei relativi rifiuti.
6. Annualmente, entro il 30 settembre, i sistemi di
gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e all'Ispra un
programma pluriennale di prevenzione della produzione dei
rifiuti eun piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo, nonche', entro il 31
maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione
relativo all'anno solare precedente, comprensivo della
relazione sulla gestione edel bilancio. I documenti
contengono le misure atte aconseguire almeno i seguenti
obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti,
attraverso modelli di produzione econsumo sostenibili; la
progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti
efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche
in termini di durata di vita edi assenza di obsolescenza
programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e
aggiornabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai
rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign
per iprodotti che contengono materie prime critiche onde
evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione
della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in
materiali eprodotti, fatti salvi irequisiti giuridici
armonizzati relativi atali materiali eprodotti stabiliti
alivello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione
della quantita' di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla
quantita' di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento
della proporzione della quantita' di rifiuti sottoposti
alle operazioni di preparazione per il riutilizzo
ericiclabili rispetto alla quantita' di rifiuti non
sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo
enon riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di
recupero ericiclaggio. La relazione sulla gestione relativa
all'anno solare precedente, inoltre, riporta:
a) l'indicazione nominativa degli operatori economici
che partecipano al sistema;
b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale,
sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi
recuperati e riciclati;
c) le modalita' di determinazione del contributo
ambientale;
d) le finalita' per le quali e' utilizzato il
contributo ambientale;
e) l'indicazione delle procedure di selezione dei
gestori di rifiuti di filiera, secondo la normativa
vigente, nonche' dell'elenco degli stessi gestori
individuati per area geografica e che operano sull'intero
territorio nazionale;
f) le eventuali ragioni che impediscono il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo
previsti, con le relative misure e interventi correttivi
finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli stessi.
In presenza di piu' attivita' produttive, il centro di
costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del
prodotto e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale
da mostrare tutte le componenti di costo associate al
contributo ambientale effettivamente sostenute. Eventuali
avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale non
concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di
distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati.
L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale
costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne
determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio
successivo.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ove non ritenga congruo il
contributo determinato, provvede a nuova determinazione. I
sistemi collettivi si conformano alle indicazioni del
Ministero ed applicano il contributo come determinato
nell'esercizio finanziario successivo.
8. Il contributo ambientale versato in conformita' alle
disposizioni di cui ai titoli II e III della parte quarta
del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo,
ovvero ad un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,
esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle
materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo
ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto
legislativo. La presente disposizione si applica con
efficacia retroattiva.
9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai
principi e criteri contenuti negli articoli 178-bis e
178-ter entro il 5 gennaio 2023.
10. I produttori che non intendono aderire ai sistemi
collettivi esistenti di cui al Titolo III, presentano al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare una apposita istanza di riconoscimento per la
costituzione di un sistema autonomo in forma individuale
ovvero collettiva, avente personalita' giuridica di diritto
privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto
conforme ai principi del presente decreto, nonche' allo
statuto tipo. Il riconoscimento e' effettuato secondo le
modalita' contenute nell'articolo 221-bis, in quanto
compatibili con il regime specifico applicabile.».
 
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti.

1. All'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Indice. Capitoli dell'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «Classificazione dei rifiuti.
Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosita' dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
Valutazione e classificazione.
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza e' presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto e' stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», e' opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo puo' essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantita' superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata voce di pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
Elenco dei rifiuti.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che e' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attivita' in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase.
Indice. Capitoli dell'elenco.
«01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali;
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
07 Rifiuti dei processi chimici organici;
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;
09 Rifiuti dell'industria fotografica;
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)»;
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.».

Note all'art. 8:
- Il testo dell'Allegato D, parte Quarta, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato D (Elenco dei rifiuti. Classificazione dei
rifiuti.). - Definizioni. Ai fini del presente allegato, si
intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata
come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle
parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n.
1272/2008;
2. «metallo pesante», qualunque composto di
antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo,
mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche
quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella
misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i
PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2,
lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione», uno dei metalli
seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese,
cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio,
cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e
tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme
metalliche, nella misura in cui questi sono classificati
come pericolosi;
5. «stabilizzazione», i processi che modificano la
pericolosita' dei componenti dei rifiuti e trasformano i
rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono
esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di
appositi additivi, senza modificare le proprieta' chimiche
dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto
che contiene, dopo il processo di stabilizzazione,
componenti pericolosi, che non sono stati completamente
trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero
essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo
periodo.
Valutazione e classificazione.
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei
rifiuti.
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei
rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla
Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le
caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini
della valutazione si applicano i valori soglia per le
singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte
IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una
sostanza e' presente nei rifiuti in quantita' inferiori al
suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il
calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una
caratteristica di pericolo di un rifiuto e' stata valutata
sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di
sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla
Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,
prevalgono i risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*)
nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi
a meno che non si applichino le esclusioni di cui
all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le
seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elenco
armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con
un riferimento specifico o generico a «sostanze
pericolose», e' opportuna solo quando questo rifiuto
contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel
rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP
1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla
Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La
valutazione della caratteristica di pericolo HP 9
«infettivo» e' effettuata conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una
caratteristica di pericolo puo' essere valutata utilizzando
la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato
nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel
regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova
conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri
metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la
sperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti
dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati
(PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4- clorofenil)
etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano),
dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone,
aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile
e/o PCB in quantita' superiori ai limiti di concentrazione
di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere
classificati come pericolosi; i limiti di concentrazione di
cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n.
152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli
puri in forma massiva (non contaminati da sostanze
pericolose). I residui di leghe che sono considerati
rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel
presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se
del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di
pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione
le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento
(CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative
all'identificazione, alla classificazione e
all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P,
Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e
all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la
valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di
rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata
voce di pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei
rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di
rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
Elenco dei rifiuti.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono
definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre
per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a
quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di
conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco
occorre procedere come segue: identificare la fonte che
genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17
a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto
in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli
che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che e'
possibile che un determinato impianto o stabilimento debba
classificare le proprie attivita' in capitoli diversi. Per
esempio, un costruttore di automobili puo' reperire i
rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla
lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che
nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli
provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o
ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in
funzione delle varie fasi della produzione; se nessuno dei
codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per
la classificazione di un determinato rifiuto, occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice
corretto; se nessuno di questi codici risulta adeguato,
occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al
capitolo 16; se un determinato rifiuto non e'
classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16,
occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati
altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che
corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase.
Classificazione dei rifiuti.
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da
miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di
minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura,
acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della
produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e
dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio,
purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del
carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed
uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico
superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri
materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento
fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi
(tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di
scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci,
materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e
demolizione (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario
o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di
cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da
trattamento terapeutico)"
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei
rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori
sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua
preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili
prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche'
dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata.
Omissis.»
 
Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5.1 e' inserito il seguente:
«5.2 Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1° gennaio 2023.».
2. All'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosita', per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»:
3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Enti di gestione territoriale ottimale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 219 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio).- 1. L'attivita' di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla
fonte dellaquantita' e della pericolosita' nella
fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di
natura economica in conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie
pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di
imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione consistenti
in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi
previa consultazione degli operatori economici interessati;
d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure
volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei
rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri
strumenti e misure appropriate.
2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia
circolare conformemente al principio «chi inquina paga»,
gli operatori economici cooperano secondo il principio di
responsabilita' condivisa, promuovendo misure atte a
garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e
il recupero dei rifiuti di imballaggio.
3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di
imballaggio rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221,
comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a
tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi
di responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del
principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di
raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e
che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito
territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti,
organizzino la raccolta differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i
soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi
ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni
riguardano:
1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e
di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
3) il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di
gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di
cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi
delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali
ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente
e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
f) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di
plastica biodegradabili e compostabili;
g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.
3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3
sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale.
3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di
informazione ai consumatori e di consentire il
riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili,
i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e
226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi,
nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte
rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle
borse biodegradabili e compostabili si applica il
disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla
Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva
94/62/CE.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione
delle disposizioni del presente titolo, con particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti
sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con
il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme
tecniche UNI applicabili e in conformita' alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per
dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno,
altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della
identificazione e classificazione dell'imballaggio, la
natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base
della decisione 97/129/CE della Commissione.
5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro della
transizione ecologica adotta, con decreto di natura non
regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura
di cui al comma 5.
5.2. Gli obblighi di cui al comma 5 decorrono dal 1°
gennaio 2023.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico puo' stabilire un livello rettificato
degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni
precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili
immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati
nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi,
nel rispetto dei criteri ivi definiti.»
- Il testo dell'articolo 265, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 265 (Disposizioni transitorie) - 1. Le vigenti
norme regolamentari e tecniche che disciplinano la
raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle
corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione
della parte quarta del presente decreto. Al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita'
nel passaggio dalla preesistente normativa a quella
prevista dalla parte quarta del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione
alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente
decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti
tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti
pericolosi.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 193-bis
e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine
di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle
autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e'
ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui di carico alle merci, anche ai fini della
pericolosita', per quanto concerne il regime normativo in
materia di trasporti via mare, sino al termine di 180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito
decreto le forme di promozione e di incentivazione per la
ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
presso le universita', nonche' presso le imprese e i loro
consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
entro centottanta giorni da tale data, puo' essere
presentata all'autorita' competente adeguata relazione
tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica
gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla
parte quarta del presente decreto. L'autorita' competente
esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
necessarie.
5.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti
alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
autorizzate in via transitoria, previa presentazione della
relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo
diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare,
impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami
ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II
(lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio
1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici
equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto svolgono attivita' di recupero di
rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi
escluse dal campo di applicazione della parte quarta del
medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le
attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette
attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di
autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.»
 
Art. 10

Abrogazioni

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 3-quater il primo, il secondo e il quarto periodo sono soppressi.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Disposizioni in merito alla tracciabilita' dei
dati ambientali inerenti rifiuti). - 1. Dal 1° gennaio 2019
e' soppresso il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e,
conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30
marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8,
9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter,
12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013
n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018,
compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31
dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3. Abrogato.
3-bis. - 3-ter.
3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico
nazionale comporta il versamento di un diritto di
segreteria e di un contributo annuale, al fine di
assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento
del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis,
da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo
nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri derivanti
dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a
1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a
1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3-quinquies.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2022

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio