Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 4 aprile 2023, n. 59
Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilita' dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che rinvia, tra l'altro, ad uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione della disciplina del Registro elettronico nazionale, dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonche' le modalita' di tenuta degli stessi in formato digitale e di trasmissione dei dati al Registro e le modalita' di svolgimento delle funzioni di gestione e supporto da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 188-bis;
Visto l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 6, comma 1, relativi al modello unico di dichiarazione in tema di rifiuti, riguardo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e relative norme di attuazione, quali funzionali alle attivita' di segnalazione e rapporto (reporting) all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;
Viste le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la determinazione AGID n. 406/2020, Adozione della Circolare recante la linea di indirizzo sull'interoperabilita' tecnica e la circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo sull'interoperabilita' tecnica e relativi allegati;
Vista la determinazione AGID n. 547/2021, Adozione delle «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Rilevato che in base al nuovo quadro normativo il «sistema di tracciabilita' dei rifiuti» si compone delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilita' dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonche' della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel RENTRI;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;
Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 Strategia nazionale per l'economia circolare dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ed in particolare il traguardo M2C1- previsto per il secondo trimestre - rappresentato dall'approvazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, che adotta la Strategia nazionale per l'economia circolare;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, con il quale e' stato approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;
Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare ed il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso il nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti, nonche' quello di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilita' dei rifiuti;
Considerato che l'introduzione della modalita' digitale per gli adempimenti ambientali risulta funzionale al RENTRI, consentendo la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi;
Dato atto che e' stata effettuata la procedura partecipata con gli stakeholders;
Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. n. 4090 del 31 gennaio 2023;
Sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, acquisiti con nota prot. n. 2733 del 3 febbraio 2023;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 287 del 22 agosto 2022;
Vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535, giusta notifica 2022/656/I del 29 settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2022;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 4855 del 1° marzo 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita', definendo:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
d) le modalita' per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) le modalita' di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.
3. Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente regolamento.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La direttiva 2008/98/CE del 22 novembre 2008,
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22
novembre 2008, n. L 312.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n. 290, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 6 (Disposizioni in merito alla tracciabilita'
dei dati ambientali inerenti rifiuti). - 1. Dal 1° gennaio
2019 e' soppresso il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e,
conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30
marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8,
9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter,
12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013
n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018,
compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31
dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' istituito il
Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei
rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad
iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di
cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in
qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti
pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche',
con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di
cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
3-bis. - 3-ter.
3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico
nazionale comporta il versamento di un diritto di
segreteria e di un contributo annuale, al fine di
assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento
del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis,
da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo
nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri derivanti
dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a
1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a
1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A
decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria
e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3-quinquies.
3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo degli articoli 188-bis, 189, 190,
193, 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei
rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo
dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.
Per consentire la lettura integrata dei dati, gli
adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e
tenuta del registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita'
dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali.
2. In relazione alle esigenze organizzative e
operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse
rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello
Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e
le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti si applica alle corrispondenti amministrazioni
centrali sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente
struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle informazioni relative alle
specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per
l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli
190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di
trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di
tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il
colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la
semplificazione amministrativa, garantendo un periodo
preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in
particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione,
vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro
elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei
soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano
volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3,
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
con la previsione di criteri di gradualita' per la
progressiva partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico
nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei
dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonche'
dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del
Registro elettronico con l'Istituto superiore per la
ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalita' di interoperabilita' per
l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento
(CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da
parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro
elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della
comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei
rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193
sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i
suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il
formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e'
scaricabile direttamente dal Registro elettronico
nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei
modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di
intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al
comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n.
148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di
formulario di identificazione del rifiuto.»
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei
rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento
e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e
delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le
norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, un
quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato,
dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui alla
presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista
dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli
istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e
di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalita' previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita',
dei materiali prodotti all'esito delle attivita' di
recupero nonche' i dati relativi alle autorizzazioni ed
alle comunicazioni inerenti le attivita' di gestione dei
rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per
i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio, ovvero ad un circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione
e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantita' conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione
dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le
tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali,
in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro
trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e
provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia
condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione
nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle
informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche attraverso
la pubblicazione di un rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,
comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il
Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati,
anche al fine di consentire un'opportuna pubblicita' alle
informazioni.
9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
disciplina le modalita' di coordinamento tra le
comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti
trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone
la precompilazione automatica.»
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico).
- 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti
per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di
particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha
l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e
scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
la quantita' prodotta, la natura e l'origine di tali
rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali ottenuti
dalle operazioni di trattamento quali preparazione per
riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero
nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario di
identificazione di cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e
scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 148, nonche' le disposizioni relative alla
numerazione e vidimazione dei registri da parte delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le
procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui
registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel
registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i
consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi
dalla presa in carico dei rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli
articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1
tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita'
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,
96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai
sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una
delle seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni
del formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti
sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento
di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale
modalita' e' valida anche ai fini della comunicazione al
catasto di cui all'articolo 189.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della
tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei
rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia
delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente
disponibile su richiesta degli organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti
costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi
connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si
intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA
di acquisto e di vendita secondo le procedure e le
modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta
di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del
presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e
dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al
momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di
raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice
dell'elenco dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili,
presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese
che effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i
commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.
I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo
193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per
tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e
consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri
relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono
essere tenuti presso la sede legale del soggetto che
gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono
essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi'
come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
registri possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui
all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono
utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al
Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
che ne faccia richiesta.»
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto
dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma
1, sono disciplinati il modello del formulario di
identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione,
vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico
nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo
Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi
il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.
145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e
vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia
di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione
e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato
cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati
e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi'
dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il
produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al produttore o al detentore. La
trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita
dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre
che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente,
all'invio dello stesso al produttore. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle
modalita' di vidimazione di cui al comma 3, il formulario
di identificazione del rifiuto e' prodotto in format
esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente
1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco,
tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i
portali istituzionali delle Camere di Commercio, da
stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima
applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano
propri sistemi gestionali per la compilazione dei
formulari, un accesso dedicato al servizio anche in
modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione
del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane
presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a
destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del
formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri
soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario
completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario
devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli
stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai
trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta
chilogrammi o di trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal
produttore in modo occasionale e saltuario, come definito
al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio
nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma
1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99 e successive modificazioni, a condizione che siano
espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le
specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le
sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel
modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
fini della Parte quarta del presente decreto e non
necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi
agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190
sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le
modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
(REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore
presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso
automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di
48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,
nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e
dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che
proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche'
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di
cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la
scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di
identificazione, ogni operatore e' responsabile delle
informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita'
tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
consistenza, fatta eccezione per le difformita'
riscontrabili in base alla Comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito
all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai
fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture
sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o
domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo
dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non
comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione
all'Albo ai sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione
e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti
presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che
svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati
che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e'
svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva
produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione,
tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
colli o una stima del peso o volume, il luogo di
destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale
tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune
valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali
riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando
il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo
di destinazione.»
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma
3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta
ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
a diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se
il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di
unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni
sono quantificate nelle misure minime e massime da
millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il
numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unita'
lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in
considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale
ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso
di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le
informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano
rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri cronologici di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte,
ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le
informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi
di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma
1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione
ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla
omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di
carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere
dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti
stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti
dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 della legge
25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1994, n. 24:
«Art. 1 (Modello unico di dichiarazione). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' e il
Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
norme finalizzate a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un
modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e
le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del
modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che
sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione
di cui alla lettera a).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta
con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni
successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico
di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone
con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni
individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.»
«Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. In attesa
dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1,
il modello unico di dichiarazione, in sede di prima
applicazione della presente legge, e' adottato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con riferimento
agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai
decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla
tabella A allegata alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di
presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso
di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, fermi restando i
termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere
non periodico.
2-bis. Qualora si renda necessario apportare,
nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed
integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale,
le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º
marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del
modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del predetto decreto.».
- Il regolamento (CE) n. 919/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28
agosto 2014, n. L 257.
- Il regolamento (UE) n. 2016/679/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati -
Testo rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
205.
- Il decreto ministeriale n. 259 del 24 giugno 2022
(Strategia nazionale per l'economia circolare), e'
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
- Il decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022
(Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei
rifiuti), e' pubblicato nel sito internet del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 188-bis, 189, 190 e 193, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge n. 135
del 2018, e' riportato nelle note alle premesse.
- Per il riferimento alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 12
luglio 2006, n. L 190.
- Per i riferimenti al decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato

ALLEGATO I
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
(Articolo 4, comma 1)

ALLEGATO II
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
(Articolo 5, comma 1)

ALLEGATO III
CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA
(Articolo 14)

1. I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella I al presente allegato.
Tabella I

===================================================================== | | | |CONTRIBUTO ANNUALE| | CLASSI DI | DIRITTO DI |CONTRIBUTO ANNUALE | (anni successivi | | UTENTI | SEGRETERIA | (primo anno)  | al primo) | +============+===============+===================+==================+ |Articolo 13,| | | | |comma 1, | | | | |lettera a) | € 10,00 | € 100,00 | € 60,00 | +------------+---------------+-------------------+------------------+ |Articolo 13,| | | | |comma 1, | | | | |lettera b) | € 10,00 | € 50,00 | € 30,00 | +------------+---------------+-------------------+------------------+ |Articolo 13,| | | | |comma 1, | | | | |lettera c) | € 10,00 | € 15,00 | € 10,00 | +------------+---------------+-------------------+------------------+

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) - enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).
3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) - enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).
4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).
5. Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A.
6. I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalita' di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Aggiornamento delle disposizioni tecniche
e dei contributi

1. Gli allegati di cui all'articolo 1, comma 3, in caso di intervenute novita' tecniche o operative, sono aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica secondo le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 188-bis, del decreto
legislativo n. 15 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonche' le seguenti:
a) «unita' locale»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche e dove sono realizzate le attivita' da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;
b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI;
c) «sistema gestionale»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale e' possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti;
d) «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

Note all'art. 3:
- La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle
note alle premesse.
- La direttiva 2008/98/CE del 22 novembre 2008,
relativa ai rifiuti e che abroga talune direttive, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22
novembre 2008, n. L 312.
- La direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
novembre 1995, n. L 281.
 
Art. 4

Disposizioni generali sul registro cronologico
di carico e scarico

1. E' approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.
2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
3. Il registro cronologico di carico e scarico e' tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:
a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' previste dalla normativa sui registri IVA;
b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalita' digitale e' effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilita' dell'utente;
3) qualunque rettifica alle registrazioni e' memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;
4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 190, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Disposizioni generali sul formulario
di identificazione del rifiuto

1. E' approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
4. Il formulario di identificazione del rifiuto e' vidimato digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.
5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 188-bis e 193, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 6

Formulario di identificazione del rifiuto
in formato cartaceo

1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo e' generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed e' identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresi' dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti puo' avvenire:
a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.
 
Art. 7

Formulario di identificazione del rifiuto
in formato digitale

1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale e' un documento informatico il cui formato e' definito con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
2. Il formulario e' vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.
3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e' effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto e' accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalita' indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto e' garantita la possibilita' di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unita' locale, sono garantite in qualunque momento la possibilita' di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario e' cosi' reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
8. Il formulario di identificazione del rifiuto e' emesso e gestito in modalita' digitale secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c).
9. Prima della scadenza di cui al comma 8 il formulario di identificazione del rifiuto puo' essere volontariamente emesso in formato digitale.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 188, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei
rifiuti). - 1. Il produttore iniziale, o altro detentore,
di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero
mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un
commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti,
pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del
presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta
o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono
tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di
cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e
trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori
che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di
gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento,
dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica
della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del
produttore o del detentore per il recupero o smaltimento
dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione
che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla
Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento,
quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto, la responsabilita'
per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita al
soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di
cui al presente comma si applica sino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in cui sono definite, altresi', le modalita' per la
verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto
smaltimento dei rifiuti, nonche' le responsabilita' da
attribuire all'intermediario dei rifiuti.»
 
Art. 8

Specifiche tecniche

1. Al fine di assicurare la conformita' ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal presente regolamento, la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei citati modelli.
2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione.
 
Art. 9

Applicabilita' dei nuovi modelli

1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalita' di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 190 e 193, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 10

Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale

1. Il RENTRI e' gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
2. Il RENTRI e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione e' inserita l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16.
3. Il RENTRI e' integrato con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Note all'art. 10:
- Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo degli articoli 190 e 193, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 11
Funzioni di supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori
ambientali

1. L'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:
a) la gestione dei rapporti con l'utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l'informazione e la comunicazione;
b) gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilita' descritti nel presente regolamento;
c) la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.
2. Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l'organizzazione di adeguate attivita' di formazione ed informazione. Le sezioni regionali di cui al primo periodo assicurano altresi' la gestione delle procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.
3. I costi sostenuti per le attivita' di supporto fornito dalla segreteria del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e dalle sezioni regionali di cui al comma 2, da riconoscersi ai fini del rimborso delle spese di gestione e funzionamento del RENTRI, sono rendicontati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Unioncamere.
 
Art. 12

Iscrizione al RENTRI

1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al RENTRI con le tempistiche riportate all'articolo 13 e con le modalita' indicate dall'articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con il Registro delle imprese, con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.
3. Nel caso in cui un operatore avvii l'attivita' soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
4. I soggetti che svolgono attivita' di trattamento dei rifiuti al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalita' indicate all'articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalita', ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Per l'iscrizione al RENTRI e' dovuto un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unita' locale soggetta all'obbligo di iscrizione, nella misura indicata alla voce 36.1 della tabella A allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012.
6. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. E' data facolta' in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.
7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o piu' unita' locale in ragione del venir meno nell'anno solare precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall'anno solare successivo.
8. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:
a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo;
b) mettono a disposizione della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite della piattaforma telematica, apposita reportistica al fine del monitoraggio dell'andamento del RENTRI;
c) accreditano le iscrizioni dei soggetti delegati di cui all'articolo 18 nell'apposita sezione del RENTRI.
9. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge n. 135
del 2018, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 189, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 216, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. - 15.»
- Si riporta il testo dell'articolo 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
- Il testo dell'articolo 258, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 71, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
di certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»
 
Art. 13

Tempistiche di iscrizione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e' calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 212, comma 8, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). -
(omissis).
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
(omissis).»
 
Art. 14

Contributo annuale e diritto di segreteria

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI e' assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unita' locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il contributo annuale per il primo anno e' versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale e' versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.
4. Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato III.

Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge n. 135
del 2018, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalita' di cui all'articolo 21.
2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non e' dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione.
3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'articolo 21.
4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore puo' richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l'interoperabilita' del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21.
6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica.

Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 188-bis, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 16

Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalita' e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note
all'articolo 13.
- Il testo dell'articolo 188-bis, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle
note alle premesse.
 
Art. 17

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilita' delle tecnologie di cui all'articolo 16 e' requisito di idoneita' tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere.
 
Art. 18

Deleghe

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo sono tenuti a:
a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21;
b) trasmettere i dati con le modalita' e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.
3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.
4. Le modalita' per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalita' semplificate, anche in considerazione delle deleghe gia' rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Note all'art. 18:
- Il testo dell'articolo 183, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 189 e 190, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 19

Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI

1. Il RENTRI e' interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilita' fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.
2. Le modalita' di interoperabilita' di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21.
3. A partire dalla prima annualita' successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

Note all'art. 19:
- Il testo dell'articolo 189, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 1, della legge n. 70 del 1994,
e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della citata
legge n. 70 del 1994:
«Art. 2 (Presentazione del modello unico di
dichiarazione). - 1. Il modello unico di dichiarazione e'
presentato alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio, entro il termine
stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a
trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse
amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e
all'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla
presente legge, comprensivi degli oneri derivanti
dall'attuazione degli articoli 3 e 4.
4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce
ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o
notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di
legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1.
5. Sui dati contenuti nel modello unico di
dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni
e' esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.»
 
Art. 20

Servizi di supporto alla transizione digitale

1. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.
2. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili i servizi per l'utilizzo in interoperabilita' degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall'AgID.
3. Le modalita' operative di cui all'articolo 21 disciplinano la fruizione dei servizi di cui al presente articolo.
 
Art. 21

Modalita' operative

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti direttoriali:
a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche' il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita' perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita' del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;
e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
g) le modalita' di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20.
2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI.

Note all'art. 21:
- Il regolamento (UE) n. 679/2016, e' riportato nelle
note alle premesse.
 
Art. 22

Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE

1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonche' del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalita' di interoperabilita' sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Note all'art. 22:
- Il regolamento (UE) n. 1013/2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 «regolamento sui
sottoprodotti di origine animale», e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
 
Art. 23

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

Note all'art. 23:
- Il decreto ministeriale n. 145 del 1° aprile 1998
(Regolamento recante la definizione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai
sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma
4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
- Il decreto ministeriale n. 148 del 1° aprile 1998
(Regolamento recante approvazione del modello dei registri
di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12,
18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio
1998, n. 110.
 
Art. 24

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2023

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 1798