Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 21 dicembre 2021
Realizzazione di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari. (Decreto n. 521/2021).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante «Attuazione della direttiva n. 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante «Attuazione della direttiva n. 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio», dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed in particolare:
il comma 1, con cui e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
il comma 2, lettera c), punto 4, che destina al rinnovo del materiale rotabile e alle infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci complessivi 200 milioni, articolati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
il comma 2-quater, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 4, destinate, fra l'altro, al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
il comma 6, che stabilisce che «Agli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
il comma 7-bis, ed in particolare i periodi da 1 a 3 che stabiliscono che «Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo art. 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.»;
il comma 8, che prevede che «l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;
Vista la scheda progetto «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci» - allegata al sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 - che prevede, tra l'altro, la destinazione a Rete ferroviaria italiana di un contributo di 30 milioni di euro per l'elettrificazione, con eventuale installazione di impianti di controllo da remoto, dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio, al fine di ridurre i tempi di manovra e l'utilizzo di mezzi di smistamento ad alimentazione diesel e, di conseguenza, le emissioni inquinanti;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Decreta:

Art. 1

Assegnazione contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed in coerenza con la scheda progetto relativa al «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci», di cui in premessa, e' assegnato a Rete ferroviaria italiana S.p.a. - di seguito: RFI un contributo di 30 milioni di euro per la realizzazione di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari per un totale complessivo di 30 chilometri, a valere sulle risorse autorizzate per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 2, lettera c), punto 4, del medesimo decreto-legge 59 del 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 e' previsto quale contribuzione al 100 per cento per la realizzazione dell'intervento.
 
Art. 2
Individuazione degli interventi da realizzare ed erogazione del
contributo

1. Entro il mese di dicembre 2021 avvia la progettazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, gia' inclusi nel Contratto di programma parte investimenti ed elencati nell'allegato al presente decreto con indicazione dei relativi CUP, da realizzarsi secondo le tempistiche ivi indicate.
2. Entro il mese di giugno 2022, il contributo di cui all'art. 1 viene trasferito a RFI, previa autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101.
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette trimestralmente al MEF Ministero dell'economia e delle finanze una rendicontazione sullo stato di avanzamento dei lavori secondo le tempistiche individuate nell'allegato al presente decreto e sulla base di quanto rilevato attraverso il sistema di cui al comma precedente.
3. Sono a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili gli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti (RNA).
 
Art. 4

Sistema di monitoraggio
sullo stato di attuazione degli interventi

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto si applica il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
2. Il monitoraggio degli interventi finanziati e' effettuato da RFI che, a tal fine, classifica gli interventi, accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del citato sistema, sotto la voce: «C.4.1.2 - PNIC - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari - Raccordi ferroviari».
 
Art. 5

Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento

1. Il soggetto attuatore rispetta il cronoprogramma procedurale di cui all'art. 2, comma 1. Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonche' la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comportano, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante e' quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, cosi' come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
 
Art. 6

Entrata in vigore

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Roma, 21 dicembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1564

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Avvertenza:
il testo integrale del decreto 21 dicembre 2021, n. 521 e dei relativi allegati e' consultabile sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla pagina «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione», link: https://trasparenza.mit.gov.it/archivio38_sovvenzioni-e-vantaggi-econ omici_0_110335_48_1.html