Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2023, n. 35
Testo del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 58 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.

1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano ((le societa' R.F.I. S.p.a. e)) ANAS S.p.a., ((la Regione siciliana e la Regione Calabria)), nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»;
2) il secondo periodo e' abrogato;
((a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: «delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;))
b) all'articolo 2:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla ((Regione siciliana)) e un membro designato congiuntamente ((dalle societa' R.F.I. S.p.a.)) e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo e' designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla ((Regione siciliana)); un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente ((dalle societa' R.F.I. S.p.a.)) e ANAS S.p.a.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale e' determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.»;
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «((alla societa' R.F.I.)) S.p.a.»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ((ad eccezione)) delle spese relative agli impianti ferroviari, che sono a carico ((della societa' R.F.I.)) S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente»;
d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Lo statuto della societa' prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attivita' della societa' e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3, ((del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo)) 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture ((e dei trasporti)) sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi ((dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190)). All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico ((della finanza pubblica)).
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessita', tenuto conto dell'attivita' di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. ((Il commissario opera)) secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della societa' concessionaria, nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della societa' concessionaria, ((nel limite massimo di 500.000 euro annui,)) di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita' tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della societa' in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico e' composto da 9 membri, scelti, ((d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria,)) tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza. ((La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita»;))
f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4
e 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 8,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. Alla realizzazione di un collegamento stabile viario
e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e
il continente - opera di preminente interesse nazionale -
si provvede mediante affidamento dello studio, della
progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio
del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al
cui capitale sociale partecipano le societa' R.F.I. S.p.a.
e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria,
nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono
attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza
tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita'
oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto
all'articolo 3-bis.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri
per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione
civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per il tesoro, per le
partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito
il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i
consigli di amministrazione delle societa' R.F.I. S.p.a. e
ANAS S.p.a e previo parere del Consiglio di Stato, la
convenzione che disciplina la concessione.».
«Art. 2.
La societa' concessionaria dovra' avere come scopo
sociale:
lo studio, la progettazione e la costruzione di una
opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e
dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;
l'esercizio del collegamento e la manutenzione
dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto
previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio
ferroviario, nonche' lo svolgimento di ogni connessa
attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte
di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita'
connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi
contabili.
Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque
membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e
delle finanze d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono
rispettivamente la carica di presidente e di amministratore
delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un
membro designato dalla Regione siciliana e un membro
designato congiuntamente dalle societa' R.F.I. S.p.a. e
ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque
membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un
membro effettivo, in qualita' di presidente del collegio
sindacale, e un membro supplente sono designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro
effettivo e' designato dalla Regione Calabria
congiuntamente alla Regione siciliana; un membro effettivo
e un membro supplente sono designati congiuntamente dalle
societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.
La remunerazione dei componenti del Consiglio di
amministrazione e' determinata ai sensi dell'articolo 2389
del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio
sindacale e' determinata ai sensi dell'articolo 2402 del
codice civile.
La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga
alle limitazioni di cui all'articolo 2410 del codice
civile, ad emettere obbligazioni per un importo superiore
al capitale versato.».
«Art. 3.
Alla societa' concessionaria e' affidato lo esercizio,
la gestione e la manutenzione del collegamento sullo
stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli
impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo
definitivo dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e
manutenzione alla societa' R.F.I. S.p.a., secondo il
vigente ordinamento.
Le spese generali di gestione dell'opera e della
relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a
carico della societa' concessionaria, ad eccezione delle
spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico
della societaR.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal
quadro legislativo e regolatorio vigente.».
«Art. 3-bis.
1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce societa' in
house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica, di cui aldecreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2.Lo statuto della societa' prevede che oltre l'ottanta
per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento
dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo
statuto definisce particolari prerogative e diritti
spettanti agli amministratori designati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede alla vigilanza sull'attivita' della societa' e
definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente
con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c),
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del
2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni
significative della medesima sia esercitata una influenza
determinante da parte del medesimo Ministero. Per le
predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e
l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
All'attuazione del presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la
necessita', tenuto conto dell'attivita' di vigilanza svolta
ai sensi del comma 4. Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
commissario opera secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e
quinto periodo, comma 6, terzo e quarto
periodo,deldecreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dallalegge 29 luglio 2021, n. 108. Il
commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie
funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie
della societa' concessionaria, nonche' di quelle della
Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico,
lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 4.
1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di
altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la
Sicilia e il continente e' opera di preminente interesse
nazionale. Al finanziamento dei relativi interventi e alla
loro realizzazione si provvede secondo le previsioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.
2. All'approvazione del progetto preliminare e del
progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il
consiglio di amministrazione della societa' concessionaria,
sentito il comitato scientifico di cui al comma 6.
4. In caso di mancata approvazione del progetto
preliminare resteranno a carico della societa'
concessionaria le relative spese ivi comprese quelle per
gli studi e lavori preparatori.
5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale
che risultino necessarie in corso d'opera sono autorizzate
dal consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria, sentito il comitato scientifico di cui al
comma 6.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico
della societa' concessionaria,nel limite massimo di 500.000
euro annui, di un Comitato scientifico, con compiti di
consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e
dell'indirizzo delle attivita' tecniche progettuali. Il
Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e
indipendenza ed esprime, in particolare, parere al
Consiglio di amministrazione della societa' in ordine al
progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle
varianti. Il Comitato scientifico e' composto da 9 membri,
scelti, d'intesa con la Regione siciliana e la Regione
Calabria, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione
ed esperienza. La Regione Calabria e la Regione siciliana
si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta
dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine,
l'intesa si intende acquisita.
7. In considerazione del carattere eccezionale
dell'opera e della entita' dei mezzi finanziari occorrenti
per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico
di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario
facente capo alla societa' concessionaria, nei primi 7 anni
di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra le
immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un
periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo
2426 del codice civile, per tutta la durata della
concessione e con determinazione del consiglio di
amministrazione della societa', con il consenso del
collegio sindacale.».
«Art. 5.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assume la funzione di concedente della societa' Stretto di
Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS
e a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei rapporti con
la societa' concessionaria di cui alla convenzione in data
27 dicembre 1985.
2. (abrogato)
3. La societa' concessionaria provvede direttamente,
ovvero mediante contraenti generali o concessionario di
costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle
aree necessarie, alla costruzione degli interventi
affidatigli.
4. Gli interventi relativi al collegamento stabile
viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti
il collegamento tra la Sicilia ed il continente sono
dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli
interventi relativi alla realizzazione del collegamento
stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici
pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente
si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e
successive modificazioni.».
 
Art. 2

Rapporto di concessione

1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., ((di seguito denominata: «societa' concessionaria»)), di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ((riacquista efficacia)) la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ((di seguito denominato: «opera»)), comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra.
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di liquidazione della societa' concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge.
3. ((La societa' ANAS S.p.a.)) e' autorizzata a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della societa' concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ((provvede)) a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze ((e' autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,)) aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.
5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «((le societa')) Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di ((partecipazione,))» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato»
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la societa' concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, ((come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.))
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre n. 1158, ((come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto,)) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con i soci ((di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto,)) un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della societa' concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, disciplinano, tra l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e' approvato entro il 31 luglio 2024;
c) il nuovo ((piano economico-finanziario)) della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di ((pedaggio)) per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa' concessionaria, ((riscosso dalla societa' R.F.I. S.p.a.,)) determinato in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla societa' concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi ((sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.));
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo ((dell'opera e le)) singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.
((8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonche' dei commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, e' riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attivita' diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza e' subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE.))
((8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, e' pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo.))
((8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale e' calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorita' determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:
a) il valore ottenuto applicando alle quantita' previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023;
b) il valore ottenuto applicando alle quantita' previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.))

((8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-quater.))

Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 491 e 492 dell'art. 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«491. Alla scadenza del termine di cui al comma 490,
indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al
medesimo comma 490, e' revocato lo stato di liquidazione
della societa' di cui al comma 489 con effetto dalla
medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo
comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta
in carica in qualita' di Commissario straordinario del
Governo per la gestione ordinaria della societa' nelle more
della nomina degli organi sociali ai sensi del primo
periodo del comma 492. A tal fine, il Commissario
straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di
personale della societa'.
492. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma
491, e' convocata l'assemblea dei soci della societa' di
cui al comma 489 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364
del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla
nomina degli organi sociali decade il Commissario
straordinario di cui al comma 491.»
- Si riporta il comma 493 dell'art. 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dalla
presente legge:
«493. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e
il rafforzamento patrimoniale della societa' di cui al
comma 489, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti
diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale,
anche nella forma di finanziamento dei soci in conto
aumento di capitale, fino a un importo complessivo non
superiore a 50 milioni di euro. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.»
- Per gli articoli 1, 3-bis e 4 della legge 17 dicembre
1971, n. 1158, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 7 della citata legge 17
dicembre 1971, n. 1158:
«Art. 7.
1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' concessionaria
relativi alla costruzione del collegamento viario e
ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra
la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita
convenzione, da stipularsi entro sessanta giorni
dall'approvazione del progetto preliminare.
2. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le Regioni Sicilia e Calabria;
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle
previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina,
tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere,
fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di
avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo
standard dei servizi;
c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da
parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le
disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione
delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o
piu' contraenti generali o mediante concessione di
costruzione e gestione;
d) le modalita' ed i termini per il collaudo delle
opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per
l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che
ferroviario;
e) le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza
da parte del concedente, ferma restando la responsabilita'
a carico della concessionaria sia della progettazione che
dell'esecuzione dei lavori;
f) le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione
statale dell'opera e relative pertinenze al termine della
concessione;
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla
concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e
le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e
degli impianti;
h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto
anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente
legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del
riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di
tutti i costi di progettazione, costruzione e di
manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonche'
delle spese di esercizio del collegamento stradale per
l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della
concessione e l'eventuale contributo da accordare in
stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano
economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di
corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina
prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione
del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in
esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato
il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza,
l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla
societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti
da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti
da richieste del concedente; l'eventuale contributo
integrativo sara' determinato in stretta osservanza del
piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara'
fronte con le risorse stanziate annualmente per le
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle
previsioni contenute nel piano economico finanziario, con
la indicazione del valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione; le modalita'
finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
pertinenze al termine della concessione e le modalita' di
revisione periodica del piano economico finanziario;
n) le modalita' di reperimento, da parte della
societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti
per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo
conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto
di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla
legge 1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti
pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le
conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
p) le modalita' e i termini per la manutenzione e
gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del
concedente sulla gestione stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria
degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento
stradale;
r) l'entita' e le modalita' di versamento del canone
da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti
ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonche' i
criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del
canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e
relative modalita' di versamento. Sono devolute alla
concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio
ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri
di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia,
nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente
alla stipula della convenzione, con gli eventuali
aggiornamenti;
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento
delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da
favorire una giusta politica di valorizzazione economica
del Mezzogiorno;
t) la possibilita' di deferire al giudizio di un
collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, le eventuali controversie tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa'
concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione,
interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di
affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal
contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo
l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere
ovvero aumenti di prezzo.».
- Si riporta l'articolo 34-decies del citato
decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 34-decies (Disposizioni in materia di
collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e
continente). - 1. In considerazione dell'attuale condizione
di tensione dei mercati finanziari internazionali che
impone, a tutela della finanza pubblica, particolari
esigenze di cautela nella verifica della sostenibilita' del
piano economico-finanziario del collegamento stabile viario
e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte),
anche in relazione alle modalita' di finanziamento
previste, la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed il
contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al
contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente
comma, l'atto aggiuntivo e' trasmesso entro trenta giorni
dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.
2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto
aggiuntivo la societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta
al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del
progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati
tecnici nonche' ai necessari pareri e autorizzazioni, i
piani economico-finanziari accompagnati da una completa e
dettagliata analisi dell'intervento che attesti la
sostenibilita' dell'investimento, con riguardo sia alle
condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle
varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di
esame tecnico puo' valutare parti progettuali dotate di
autonoma funzionalita' alla cui effettiva realizzazione si
potra' procedere sentite le regioni interessate. I piani
economici e finanziari e le relative analisi che attestano
la sostenibilita' dell'investimento sono, altresi',
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto
definitivo dell'intervento, la societa' Stretto di Messina
S.p.A. avvia le necessarie iniziative per la selezione
della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura
con capitali privati, senza che cio' dia luogo ad impegni
contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di
mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il
termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma
4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di
concessione, nonche' le convenzioni ed ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria. In
tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di
ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei
vincoli contrattuali comportano esclusivamente il
riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento
delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e
direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore
somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2
novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto
definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate
dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al
completamento dell'esame del progetto in linea tecnica,
tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla societa'
Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli
altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla
realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di
sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti
pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.
Sono altresi' sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi
titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal
CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con
le modalita' sopra indicate, fino al reperimento della
integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno
improntare il loro comportamento secondo i principi della
buona fede.
5. La mancata approvazione del progetto definitivo
dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4,
comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i
rapporti di concessione, nonche' le convenzioni ed ogni
altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa'
concessionaria, secondo le modalita' e per gli effetti di
cui al comma 3.
6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo' essere
autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da
parte del CIPE e di intesa con le regioni interessate, ad
eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza
dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata
realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo
generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti
delle risorse che saranno individuate con successivi
provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive
finalizzate all'immediato contenimento dei costi di
gestione e di personale della societa' Stretto di Messina
S.p.A.
8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1
non venga stipulato entro il termine perentorio del 1°
marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti
gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonche' le
convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato
dalla societa' concessionaria secondo le modalita' e per
gli effetti di cui al comma 3.
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la
societa' Stretto di Messina S.p.A. e' posta in liquidazione
e, per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, e'
nominato un commissario liquidatore che dovra' concludere
le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi
conseguenti all'attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo
sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo
sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle
assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione
del presente articolo sono preventivamente comunicati alle
competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei
destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con
l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali
previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo
per ciascuno dei predetti soggetti.».
- La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e' pubblicata nella
GUUE del 28.3.2014 n. L 94.
 
Art. 3
Riavvio delle attivita' di programmazione e progettazione dell'opera

1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera e' inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio 2011, e' integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresi' indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle ((norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla)) Gazzetta Ufficiale ((n. 42 del 20 febbraio 2018,)) e alle conseguenti modifiche ((alla modellazione geologica)) e alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, ((salve)) deroghe;
d) alla compatibilita' ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge ((17 dicembre 1971, n. 1158,)) sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.
3. La relazione di cui al comma 2, ((corredata degli)) eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, e' trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.
4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la societa' concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione e' contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) ((del medesimo comma)), all'autorita' competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalita' di cui al comma 6 ((del presente articolo)).
5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalita' istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresi' trasmessi gli atti e i documenti gia' acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte ((di adeguamento e le)) richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano ((gia' espressi)), di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture ((e dei trasporti)) e' in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 7.
6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorita' competente provvede con le modalita' previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali e' limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente puo' richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al primo periodo ed e' in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ((ai sensi del)) comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al ((Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS))) per l'approvazione i seguenti atti e documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ((ritenute)) assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;
d) il ((piano economico-finanziario)) di cui all'articolo 2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41)).
10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).
11. All'approvazione del progetto esecutivo ((e delle relative varianti)) si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 487 dell'art. 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese
attraverso il completamento della rete infrastrutturale
primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione
europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di
cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il
collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e
continente ed opere connesse e' opera prioritaria e di
preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera sono
reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con
l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e
successivamente prorogati.
488. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al termine di cui al comma 490 sono sospesi i
giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli
altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla
realizzazione dell'opera.»
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
(Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 174.
- Per l'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito
pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica
semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter)».
- Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente
adotta la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle
amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
(Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199,
S.O e successivamente abrogato dall'art. 256 del D.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Uffficiale 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
- Si riporta l'articolo 48, comma 5-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - (Omissis)
5-ter. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali
prescrizioni relative alle attivita' di assistenza
archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un
interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine
di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la
data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalita' di
svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi
8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
del citato articolo 25, comma 13.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis)
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto
dal quinto periodo, nonche' di quello, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni
e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di
cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che
il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui
al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
societa' in house dello Stato. Nelle more del
perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa,
senza diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dagli articoli
20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I
commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al
termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 30 giugno 2024.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 48, comma 5-quater del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della
sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
in relazione agli interventi finanziati con le risorse del
PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994».
- Si riporta l'articolo 14, commi 6 e 7, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 14 (Ulteriori misure di semplificazione in
materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e
in materia di procedimenti amministrativi). - (Omissis)
6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma
degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le
risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla meta', ad eccezione
del termine di cinque anni del vincolo preordinato
all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo
unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3,
lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14,
dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma
4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24,
dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10,
dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e
7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del
medesimo testo unico.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, in caso
di emissione di decreto di occupazione d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso si procede, omesso ogni altro
adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli altri enti
territoriali interessati.
(Omissis).».
- Per l'articolo 4, comma 3, della legge 17 dicembre
1971, n. 1158, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
((Art. 3-bis))

((Procedure espropriative relative all'opera))

((1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorita' espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato «cassetto virtuale», finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonche' uno spazio internet a libero accesso, denominato «fascicolo virtuale», finalizzato a incrementare la pubblicita' e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.
2. Le modalita' operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalita' di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonche' il flusso informativo fra l'autorita' espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:
a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilita';
c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;
d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;
f) le comunicazioni di avvio del procedimento;
g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;
h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O n.
211:
«Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la
dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La dichiarazione
di pubblica utilita' si intende disposta:
a) quando l'autorita' espropriante approva a tale
fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di
pubblica utilita', ovvero quando sono approvati il piano
particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di
recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da
destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e'
approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa
vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita'
l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di
settore o attuativo, la definizione di una conferenza di
servizi o il perfezionamento di un accordo di programma,
ovvero il rilascio di una concessione, di una
autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della
conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro
atto di cui all'articolo 10, nonche' le successive varianti
in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino
variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto
previste ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai sensi del
decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate
dall'autorita' espropriante ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita' e non richiedono nuova apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa
efficace al momento di tale apposizione a norma degli
articoli 9 e 10. (L).».
- Gli articoli da 136 a 151 sono compresi nella Sezione
IV (Delle comunicazioni e delle notificazioni), Capo I
(Delle forme degli atti e dei provvedimenti), Titolo VI
(Degli atti processuali), Libro I (Disposizioni generali)
del Codice di Procedura Civile.
- Si riportano gli articoli 3 e 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:
«Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto,
pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende,
l'autorita' amministrativa titolare del potere di
espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il
soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale
potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si
intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e'
emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende
il soggetto, pubblico o privato, che chiede
l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi
incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono
disposti nei confronti del soggetto che risulti
proprietario secondo i registri catastali, salvo che
l'autorita' espropriante non abbia tempestiva notizia
dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in
cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura
espropriativa dopo la comunicazione dell'indennita'
provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i
registri catastali, il proprietario effettivo puo', nei
trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi
dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri
catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti
del procedimento espropriativo, ove non sia piu'
proprietario e' tenuto di comunicarlo all'amministrazione
procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione,
indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il nuovo
proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo
possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
(L).».
«Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza). - 1.
L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo
che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia'
esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario
e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla
cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di
delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o
in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica piu' elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, e' designato un
responsabile che dirige, coordina e cura tutte le
operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di
singole fasi di esso, anche se non predisposto dal
responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che
emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di
pubblica utilita'. (L)
9-bis. L'autorita' espropriante, nel caso di opere di
minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al
soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A
questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi di societa' controllate
nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita'
preparatorie. (L).».
- Si riporta l'articolo 16, commi 1 e 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327:
«Art. 16 (L) (Le modalita' che precedono
l'approvazione del progetto definitivo). - 1. Il soggetto,
anche privato, diverso da quello titolare del potere di
approvazione del progetto di un'opera pubblica o di
pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che
dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tale fine, egli
deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto
dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad
una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla
osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso,
previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione
del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la
descrizione dei terreni e degli edifici di cui e' prevista
l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei
confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi
catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari
iscritti nei registri catastali. (L)
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 26 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:
«Art. 26 (R) (Pagamento o deposito dell'indennita'
provvisoria). - 1. Trascorso il termine di trenta giorni
dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennita'
provvisoria, l'autorita' espropriante ordina che il
promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle
indennita' che siano state accettate, ovvero il deposito
delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti.
(R)
1-bis. L'autorita' espropriante ordina il pagamento
diretto dell'indennita' al proprietario nei casi di cui
all'articolo 20, comma 8. (R)
2. L'autorita' espropriante puo' ordinare altresi' il
pagamento diretto dell'indennita' al proprietario, qualora
questi abbia assunto ogni responsabilita' in ordine ad
eventuali diritti dei terzi, e puo' disporre che sia
prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo
stabilito. (R)
3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e'
corrisposta l'indennita' previa esibizione di una
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con
firma autenticata, che autorizza la riscossione della
somma. (R)
4. Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero
se sono presentate opposizioni al pagamento della
indennita', in assenza di accordo sulle modalita' della sua
riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita
la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso,
l'effettivo pagamento ha luogo in conformita' alla
pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di
chi vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il
proprietario puo' in qualunque momento percepire la somma
depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale
l'importo effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento
delle somme ricevute a titolo di indennita' di
espropriazione e in relazione alle quali non vi sono
opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una
dichiarazione in cui assume ogni responsabilita' in
relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data
immediata notizia al terzo che risulti titolare di un
diritto ed e' curata la pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa
esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle
relative formalita', se non e' proposta dai terzi
l'opposizione per l'ammontare dell'indennita' o per la
garanzia. (R)
9. Se e' proposta una tempestiva opposizione,
l'autorita' espropriante dispone il deposito delle
indennita' accettate o convenute presso la Cassa depositi e
prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il
pagamento dell'indennita' accettata o determinata dai
tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il
pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro
lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva
della indennita'. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del
promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti
l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di
espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro
il decreto di esproprio. (R).».
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. L'articolo 9 della legge ((17 dicembre 1971, n. 1158,)) e' abrogato.
2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge» sono soppresse.
3. La societa' concessionaria e il contraente ((generale nonche')) gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie ((e condizioni)):
a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa ((maturati));
b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi;
((b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies;))
((b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalita' di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge.))
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' concessionaria e' autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:
a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ((corredata degli)) eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.
5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del ((piano economico-finanziario)) della concessione.
7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma ((con la societa' R.F.I. S.p.a.)) e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma ((con la societa' ANAS S.p.a.)) sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operativita' dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario.
((7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operativita' dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o piu' interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari nominati possono avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilita' derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
((7-quater. L'Autorita' di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorita' di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo.))
8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del personale ((delle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.)) in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui al presente decreto fino a un contingente massimo di cento unita' di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della medesima legge e' autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo ((del presente comma)) protocolli di intesa per l'individuazione delle unita' di personale e la definizione delle modalita' del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a carico della societa' concessionaria. ((La societa' concessionaria, con oneri a proprio carico, puo' altresi' stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo.))
((8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.))
((9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede)) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e ((delle finanze delle)) risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
((9-bis. La societa' concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un «Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto» volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalita' attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.))
((9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((9-quater. Per le attivita' di cui all'articolo 3-bis e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10 della citata legge 17
dicembre 1971, n. 1158, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10.
La regione Calabria e la regione Sicilia provvederanno
alla nomina dei rispettivi rappresentanti all'atto della
nomina del consiglio di amministrazione.
L'eventuale ritardata nomina da parte delle regioni
interessate non invalida le deliberazioni del consiglio di
amministrazione stesso.».
- Per l'articolo 34-decies del citato decreto-legge 16
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella
GUUE 28.3.2014 n. L 94.
- Si riporta l'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
(Omissis)
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.».
- Si riporta l'articolo 30 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
«Art. 30 (Distacco). - 1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva
sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione,
la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell'articolo 27, comma 2.
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra
aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di
impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte
distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice
civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la
codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole
stabilite attraverso il contratto di rete stesso.».
- Per l'articolo 1, commi 491 e 492, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025), si veda nelle note alle premesse.
-Si riportano gli articoli 1, comma 2, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - (Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi
gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,
e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi
consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa
la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi
e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni, e' rinnovabile per una sola volta e
non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due
anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere
impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino
l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del
comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10.».
- Si riporta l'articolo 39, comma 9, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 39 (Programmazione e progettazione delle
infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale). - (Omissis)
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un
Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero
dell'interno, secondo procedure approvate con delibera
CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.
Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
- Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.