Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34
Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Rafforzamento del ((bonus)) sociale per elettricita' e gas

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorita' in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.
2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della ((Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA))) per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 27 aprile 2022, n. 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010 (31), e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita'
delle previsioni tariffarie contenute negli atti
convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30
aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio
2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole «alla data di entrata in vigore del presente
decreto» e' aggiunto il seguente periodo:
«Le societa' concessionarie, ove ne facciano
richiesta, possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo
sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c).
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi
economica internazionale e dei suoi effetti anche sul
mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di
ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai
seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al
termine del processo di adeguamento disciplinato dalle
lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna
azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati
regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e
finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti,
anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un
corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia di
dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 17 e 18,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-16. Omissis
17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni
relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente
svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione
per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno
2023 fino a 15.000 euro.
18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici
economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi
condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche' la
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400
milioni di euro complessivamente tra elettricita' e gas,
con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina
le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del
valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre
2016, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della
necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le
famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 2-bis (Rendicontazione dell'utilizzo delle
risorse destinate al contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi dell'energia). - 1. L'ARERA effettua la
rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei
settori elettrico e del gas naturale, con particolare
riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite
alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
3) articolo 2 del presente decreto.
2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la
rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della
transizione ecologica e alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure
di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei
settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la
rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a
tali misure, con particolare riferimento alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA,
distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il
comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia
e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e
alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al
Ministero della transizione ecologica e alle competenti
Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo
utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e
del gas naturale per l'anno in corso, con particolare
riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite
alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto
elettrico e il comparto del gas.»
 
Tabella A (Articolo 8, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B (Articolo 11, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il
secondo trimestre dell'anno 2023

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
((5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.))

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
in tutte le attivita' industriali produttive di beni e
servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche'
gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose
di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
gas naturale ai consumatori finali comprese le societa'
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate
presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede
nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo
di denunciare preventivamente la propria attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per
territorio e di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo
Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua
che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in
possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio,
effettuati i controlli di competenza e verificata la
completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
a contabilizzare, in un apposito registro di carico e
scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta
dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve
risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta
nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione
della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo'
essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata
o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene
effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del
debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da
versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme
eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono
detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
e contabili disponibili. Per la detenzione e la
circolazione del gas naturale non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria
attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di
vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano
una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati
relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle
stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a
rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i
dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE):
«Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici). - Omissis.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali».
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.»
 
Art. 3

Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito ((del piano REPowerEU)), a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di ((bonus)) sociale e' riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce le modalita' applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412
(Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10):
«Art. 2 (Individuazione della zona climatica e dei
gradi - giorno). - 1. Il territorio nazionale e' suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi -
giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e
province, riporta per ciascun comune l'altitudine della
casa comunale, i gradi - giorno e la zona climatica di
appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed
integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche
dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie che
verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o
nelle sue successive modificazioni ed integrazioni
adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi - giorno
riportati nella tabella suddetta per il comune piu' vicino
in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in
aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni
metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno
rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento e' reso
noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici
avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento
stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed
all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato
A.
4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio
territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta
circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3,
comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a
dette porzioni del territorio una zona climatica differente
da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve
essere notificato al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo
qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non
pervenga un provvedimento di diniego ovvero un
provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte
del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento
viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.»
 
Art. 4
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
((nonche' garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di
pesca))


1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
((10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi. L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.))
((10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«1. - 52. Omissis
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.:
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente
decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di
utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al
fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel
limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i
crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al
predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il
cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo'
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita'
applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la
disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo
restando il divieto di acquisto di cui all'articolo
122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai
sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai
cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di
imposta e che siano in possesso della seguente
documentazione, relativa alle opere che hanno originato il
credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto
delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica
dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di
immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti
le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge,
dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita'
delle relative spese, corredate di tutti gli allegati
previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
relative ricevute di presentazione e deposito presso i
competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di
edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica
diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o
una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi
controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione
a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del
rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6
agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, recante «Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti
d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca o da una societa'
quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della
medesima societa' quotata facendosi rilasciare
un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione
e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma
1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
«Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in
materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei
controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate, entro
cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli
articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai
fini del relativo controllo preventivo. I profili di
rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla
diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al
presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria
o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza
dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni
di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al
soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la comunicazione si considera
non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi
restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei dati
esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del
comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e
l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente Art. relativamente alle dichiarazioni da loro
predisposte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni
presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni
riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da
esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'Art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di
istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
12-quater. Omissis
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 20 (Garanzie sui mutui in favore delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito
un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia
di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e
patrimoniali indisponibili). - 1. Previa autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono
ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura
al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli
altri soggetti abilitati alla concessione di credito in
favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca
che abbiano registrato un incremento dei costi per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel
corso del 2022, attestato mediante dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione
e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo
non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo
degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio
depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata
alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e,
comunque, non superiore a 62.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad
euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad
euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'
ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui
al presente articolo.
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile, attraverso la
salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni
demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di
qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile
appartenenti a enti pubblici, territoriali o non
territoriali, compresi i terreni golenali, che siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa,
l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui
all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203,
qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente
articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla
concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli,
di eta' compresa tra diciotto e quaranta anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di
pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti,
fermo restando il canone base, si procede mediante
sorteggio tra gli stessi".»
 
Art. 4 bis
((Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel
settore sportivo))


((1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro per l'anno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e societa' sportive iscritte nel registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
recante ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35
milioni di euro per l'anno 2023, da destinare
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le
discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e
per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il
Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
e Salute S.p.A. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata
all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa' sportive iscritte nel registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che
gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per
attivita' di base e sportiva.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 43.»
 
Art. 5

Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta' temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 ((dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)), non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244)), nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 115 a 119
dell'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-114. Omissis
115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento
dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le
imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un
contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel
territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti
rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di
produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai
soggetti che, per la successiva rivendita, importano a
titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas
metano o prodotti petroliferi o che introducono nel
territorio dello Stato detti beni provenienti da altri
Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai
soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e
gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle
microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal
codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita'
indicate nei periodi precedenti.
116. Il contributo di solidarieta' e' determinato
applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare
della quota del reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei
redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul
reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di
imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022;
nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia
negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del
contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere
superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
117. Il contributo di solidarieta' dovuto,
determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il
sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I
soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il
bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. I
soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
possono effettuare il versamento del contributo entro il 30
giugno 2023.
118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e
della riscossione del contributo di solidarieta', nonche'
del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 109, del decreto del
Presidente della Repubblica Italiana del 22 dicembre 1986,
n. 917, e' riportato nei riferimenti nomativi all'articolo
4.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 33, della
legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008:
«1. - 32. Omissis
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non
dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli
articoli 61 e 109, comma 5» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma
2 dell'articolo 8»;
b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» e'
soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di attivita' che fruiscono di
regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi»;
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai
sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite
dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109,
comma 5»;
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole:
«del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal
2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;
i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo
d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica. La quota del risultato operativo
lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non
utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad
incremento del risultato operativo lordo dei successivi
periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e alle societa' costituite per la realizzazione e
l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240, e successive modificazioni, nonche' alle societa'
il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente da
enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per
la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle
regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo
90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del
presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su
titoli obbligazionari, e dall' articolo 1, comma 465, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui
prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra
i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato
nazionale possono essere incluse anche le societa' estere
per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni
previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2,
lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato devono essere indicati i dati relativi agli
interessi passivi e al risultato operativo lordo della
societa' estera corrispondenti a quelli indicati nel comma
2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite»;
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili,
qualora l'applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
se la durata del contratto non e', rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di
interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle
regole dell'articolo 96»;
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo
al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50»;
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli
ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno
concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;
3) il comma 6 e' abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la
parola: «ventesimo» e' sostituita dalla seguente:
«sedicesimo»;
s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi»;
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e'
abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni
dell'articolo 101, comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
«Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). -
1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del
consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze
derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni
nelle societa' consolidate, percepiti o realizzate
dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la
parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della
differenza tra le perdite della societa' estera che si
considerano dedotte e i redditi della stessa societa'
inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica
durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione
della percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono
stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del
presente articolo, anche per il coordinamento con gli
articoli 137 e 138»;
aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente
comma si applicano anche agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96".»
 
Art. 6

Tassazione ((dell'agroenergia))

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per energia, ((reti e ambiente)) in attuazione dell'articolo 19 ((del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla)) Gazzetta Ufficiale ((n. 159 del 10 luglio 2012)), e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 423, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006):
«1. - 422. Omissis
423. Ferme restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa, la produzione e la cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali,
sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000
kWh anno, nonche' di carburanti e prodotti chimici di
origine agroforestale provenienti prevalentemente dal
fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario. Per la produzione di
energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone
fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES,
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo, il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari, previa
comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
Omissis.»
 
Art. 7
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di
risparmio energetico

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico ((previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)), si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. ((Le disposizioni del presente comma si applicano)) con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella
misura del 50 per cento, anche per interventi di
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente
con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la
detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte
nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e'
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 344 a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«1. - 343. Omissis
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o unita' immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive
di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale):
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2024.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta
al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di
30.000 euro.
2-ter.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017
al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui
al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.»
 
Art. 7 bis
((Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti
fotovoltaici))


((1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) al primo periodo, dopo le parole: «collocati a terra» sono inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;))
((b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure
autorizzative per gli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio
del potere di cui al terzo periodo.";
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al
periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al primo periodo";
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono
sostituite dalle seguenti: "8 MWh";
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole:
"esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con
moduli a terra," sono inserite le seguenti: "e per gli
impianti di produzione di biometano,";
2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la
seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si
applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle
infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle
necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti
rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la competente Direzione
generale del Ministero della cultura stabilisce, con
proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni
negative dia adeguata evidenza della sussistenza di
stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli
interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della
specificita' delle caratteristiche dei diversi territori.
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione
idroelettrica» sono inserite le seguenti: «e di
coltivazione di risorse geotermiche».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero della transizione ecologica
istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti
locali interessati al fine di aggiornare la normativa in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge
23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere
annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo
pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico della
coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono
finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per
lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei
cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' di erogazione, ripartizione e
utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma
4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si
applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche
geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica,
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza
non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree
nella disponibilita' di strutture turistiche o termali,
finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia
autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture,
purche' le aree siano situate fuori dei centri storici e
non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le
modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ove detti impianti
siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette
a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le
modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che
la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo
6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti
che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici
esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono
realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali
della tradizione locale.»
 
Art. 7 ter
((Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234))


((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) al comma 581, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2023»;))
((b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 581 e 582,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 580. Omissis
581. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2022 e di 9 milioni di euro per
l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati
da:
a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal
censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al
2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre
3.000 euro rispetto alla media nazionale;
c) IVSM superiore alla media nazionale.
582. Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito
in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019
risultante dal censimento, disponibile al seguente
indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php
?anno=2019&lingua=ita, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28
febbraio 2022 per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023
per l'anno 2023.
Omissis.»
 
Art. 7 quater
((Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori
dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita'))


((1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita' e' concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attivita' di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilita' ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale lo stesso e' riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonche' le modalita' di verifica e di controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Il testo degli articoli 61 e 109, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4.
- Il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Il testo dell'articolo 34, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Il regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea a agli aiuti «de minimis», e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
 
Art. 7 quinquies
((Contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»))


((1. Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 732 a
734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 731. Omissis
732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita'
della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in
Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
733. La fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di seguito
denominata "Tecnopolo", e' istituita per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca,
tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di
valorizzazione delle innovazioni e della proprieta'
intellettuale generata, nel campo dello studio e
dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti
energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia
circolare, strumentali alla promozione della crescita
sostenibile del Paese e al miglioramento della
competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le
finalita' di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura
rapporti con organismi omologhi, nazionali e
internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori
italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di
eccellenza.
734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi
della fondazione e il modello organizzativo, individua gli
organi, stabilendone la composizione, ed e' approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca svolge
compiti di vigilanza sul Tecnopolo.
Omissis.»
 
Art. 8
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa
dei dispositivi medici

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna ((regione e provincia autonoma)) possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso ((o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti)), versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, ((del citato decreto-legge n. 78 del 2015)) nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che ((non si avvalgono della facolta' di cui al primo periodo)), resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. ((L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.)) In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:
a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attivita' poste in essere ((per la sua attuazione.))
6. Per esigenze di liquidita' connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b)
ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute
in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura
elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e
servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla
finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere
pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui,
rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8,
del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta
la revisione del piano economico finanziario dell'opera,
fatta salva la possibilita' per il concessionario di
recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari
dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori,
nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il
termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta
in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi
del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale
hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga
all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a
carico degli stessi. E' fatta salva la facolta' del
fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni
dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di
operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del
comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di
appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per
l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo
esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle
aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del
successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo
le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le
informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse
mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con
successivo protocollo d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture
elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati
dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile
dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il
servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei
dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le
stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a
base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema
informativo sanitario.
8. Il superamento del tetto di spesa a livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per
l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del
fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e'
dichiarato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per
gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente
a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti
dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in
essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione
elettronica in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa
regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo
periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome definiscono con proprio
provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per
ciascun anno, previa verifica della documentazione
contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo
periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le
regioni e le province autonome effettuano le conseguenti
iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in
sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono
ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore
delle singole regioni e province autonome entro il 30
aprile 2023. Nel caso in cui le aziende fornitrici di
dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
medici delle singole regioni e province autonome, anche per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti
sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
tal fine le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione
attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude
le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa,
ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa
dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il
comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33".»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«1. - 99. Omissis
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»
 
Art. 9
((Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai)) dispositivi
medici

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati ((al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA))), i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalita' indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.
((1-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.))
((1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio.))
2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 26, 27 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e'
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma
3-bis, lettera a).
5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi
di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al
comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di
legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74
del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
11.
12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una
procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva
per eccessiva onerosita'.»
«Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Se
dal calcolo risulta una differenza a favore del
contribuente, il relativo importo e' computato in
detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o
da riportare al mese successivo e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro.»
«Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). - I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e
numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili
secondo modalita' previamente approvate
dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del
contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a
condizione che nei registri previsti da tali articoli siano
indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della
pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati,
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le
fatture elettroniche sono conservate in modalita'
elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico
e quelle cartacee possono essere conservate
elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica
delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti
previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo
stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la
reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato assicura, per finalita' di
controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti
i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli
che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle
fatture di cui all'articolo 21, comma 3,, siano stampabili
e trasferibili su altro supporto informatico.
I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta
tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi
analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a
partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e'
stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo
54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni
o prestazioni. La documentazione e' fornita per via
elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria
e alle autorita' fiscali degli Stati membri dell'Unione
europea nei quali le operazioni si considerano
effettuate.».
- Il testo dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 8.
 
Art. 10
Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei
servizi sanitari e di equita' retributiva a parita' di prestazioni
lavorative, nonche' di avvio di procedure selettive comprensive
della valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta

1. Le aziende e gli enti del Servizio ((sanitario nazionale)), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessita' e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, ((sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)), di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore ((relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna)), nonche' di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.
2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi, ((anche nei casi di proroga di contratti gia' in corso di esecuzione)), ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio ((sanitario nazionale)) e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al fine di favorire l'economicita' dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equita' retributiva a parita' di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita ((l'Autorita' nazionale anticorruzione)), da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualita' dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. La stazione appaltante, nella ((decisione di contrarre)), motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.
5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e' valutata anche ai fini della responsabilita' del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non puo' in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
((5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attivita' e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici.))
6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attivita' presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non puo' chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio ((sanitario nazionale.))
7. Le aziende ((e gli enti)) di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il ((Servizio sanitario nazionale)), si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2003, n. 66, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle
regioni e delle province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato.
4-bis.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco
automatico del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato;
d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.»
 
Art. 11
Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e
anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio ((sanitario nazionale)), per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di ((emergenza-urgenza)) ospedalieri del Servizio ((sanitario nazionale)) e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del ((contratto collettivo nazionale di lavoro)) dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo ((contratto collettivo nazionale di lavoro)), in deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonche' per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del ((contratto collettivo nazionale di lavoro))-triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.))
2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ((dopo le parole)): «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del ((comparto sanita', e,».))
4. Alla copertura degli oneri di cui ((ai commi 1, 1-bis e 3)) si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 24 e 115, del CCNL
dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019:
«Art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti). - 1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente,
i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed
il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento
dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti
all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la
fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le
procedure previste dal presente C.C.N.L. in materia di
assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di
ciascuna unita' operativa, anche ai fini dell'erogazione
dei premi correlati alla performance, stabilendo la
previsione oraria per la realizzazione di detti programmi.
L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento
degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di
cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art.
15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, e' negoziato con le medesime
procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma
5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto
ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e
di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello
di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire
lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o
professionali, correlate all'incarico affidato e
conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello
aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed
aggiornamento.
3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto
per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono
destinate ad attivita' non assistenziali, quali
l'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita'
previste, la partecipazione ad attivita' didattiche, la
ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere
oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va
utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in
ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in
aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1,
lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo
titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e
non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione
dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra',
con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il
direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal
riserva e successivamente fornire idonea certificazione che
attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la
relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di
lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento
sono dimezzate.
5. L'azienda o ente, con le procedure di budget del
comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti
settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale
massimo di ventisei ore annue, prioritariamente, per
contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per
il perseguimento di obiettivi assistenziali e di
prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi
1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o
ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove
ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare
con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle
prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2
(Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria)
in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La
misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni
e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione
dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra'
essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero
professionale relativo all'istituto delle prestazioni
aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di
attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile
solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali
negoziati.
7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni
legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su
cinque o sei giorni, con orario convenzionale
rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei
ore e venti minuti.
8. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto
conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di
lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti
criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti
gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione
di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove
le esigenze del servizio richiedano la presenza del
personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della
lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari
di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 66/2003;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema
di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto
il personale necessario in determinate fasce orarie al fine
di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione di periodi di riposo conformi alle
previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003
tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle
dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche'
compatibile con la organizzazione del lavoro delle
strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in
attivita' di volontariato in base alle disposizioni di
legge vigenti.
9. La presenza del dirigente sanitario nei servizi
ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari
servizi del territorio individuati in sede aziendale nel
piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve
essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per
tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione
degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle
disposizioni del presente C.C.N.L. in materia di servizio
di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in
caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione
del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle
esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel
medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i
servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso
una turnazione per la copertura dell'intero arco delle
ventiquattro ore.
10. La presenza del dirigente veterinario nei
relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle
dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari, individuata in sede
aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di
emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro
nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza
medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le
emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della
pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve
altre eventuali necessita' da individuare in sede
aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne
feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo
svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori
dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente
veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto
disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie
di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto
conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art.
114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria
dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla
riscossione delle tariffe previste dalla normativa
comunitaria e nazionale vigenti.
11. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo
consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il
recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 15.
12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da
valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la
responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei
propri compiti istituzionali.
13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del
dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo
automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e
controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed
enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio
delle strutture interessate. In caso di mancato recupero,
si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e
del trattamento economico accessorio, come determinato
dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo
quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72
(Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che
prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di
servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente
tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di
tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di
prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla
sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da
considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
14. Con riferimento all'art. 4 del decreto
legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi
previsto come periodo di riferimento per il calcolo della
durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di
lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e'
elevato a sei mesi.
15. Al fine di garantire la continuita'
assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai
servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle
cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi
territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla
partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative
di formazione obbligatoria determina la sospensione del
riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non
fruito, per il completamento delle undici ore di riposo,
deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il
servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali,
non sia possibile applicare la disciplina di cui al
precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le
ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette
giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le
ore dedicate allo svolgimento della libera professione
intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di cui al comma 2
dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale
intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di
riposo non potra' comunque superare la misura di tre ore,
purche' siano garantite almeno otto ore continuative di
riposo, al fine di garantire il recupero psicofisico. I
dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano
la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia
e responsabilita', attenendosi al principio di cui al
periodo precedente, al fine di garantire il recupero
psico-fisico.
16. Ai soli fini del computo del debito orario,
l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata
lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente
all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente
articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal
presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti.
17. Sono definibili dalle aziende ed enti le
regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel
presente articolo.
18. La programmazione oraria della turnistica deve
essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese
precedente.»
«Art. 115 (Tipologie di attivita' libero
professionale intramuraria). - 1. L'esercizio
dell'attivita' libero professionale avviene al di fuori
dell'impegno di servizio e si puo' svolgere nelle seguenti
forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata
dalla scelta diretta -da parte dell'utente - del singolo
professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi
dell'art. 114, comma 4, (Attivita' libero professionale
intramuraria dei dirigenti);
b) attivita' libero professionale a pagamento, ai
sensi dell'art. 114, comma 4, (Attivita' libero
professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in equipe
all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla
richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o
associato anche attraverso forme di rappresentanza,
all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita'
orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attivita'
professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e
svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra
azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attivita'
professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti
singoli, associati, aziende o enti) all'azienda o ente
anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di
attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le equipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di
cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni
richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
dell'attivita' istituzionale, dalle aziende o enti ai
propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o
di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in
presenza di carenza di organico ed impossibilita' anche
momentanea di coprire i relativi posti con personale in
possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes
interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e
regionali in materia.
2-bis. Qualora tra i servizi istituzionali da
assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui
all'art. 24 comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) -
rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del
comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operativita' ivi
previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di
indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle
guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
a) sia razionalizzata la rete dei servizi
ospedalieri interni dell'azienda o ente per
l'ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita'
assistenziale;
b) siano le aziende a richiedere al dirigente le
prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di
altri strumenti retributivi contrattuali;
c) sia definito un tetto massimo delle guardie
retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12%
delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda o
ente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo
disponibile;
d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna e'
fissata in euro 480,00 lordi.
3. La presente disciplina e' soggetta a verifiche e
monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di
indirizzo regionale.
4. L'attivita' libero professionale e' prestata con
le modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.
L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche nei casi di
esercizio di attivita' professionali svolte in qualita' di
specialista in medicina del lavoro o medico competente
nell'ambito delle attivita' previste dal decreto
legislativo n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che
versino in condizioni di incompatibilita' in quanto
direttamente addetti alle attivita' di prevenzione di cui
all'art. 118 (Attivita' professionale dei dirigenti dei
dipartimenti di prevenzione).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del CCNL
dell'Area sanita' triennio 2019-2021, del 2 novembre 2022:
«Art. 7 (Confronto regionale). - 1. Ferma rimanendo
l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto
dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, previo confronto con le organizzazioni
sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee
generali di indirizzo per lo svolgimento della
contrattazione integrativa, nelle seguenti materie
relative:
a. all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali
di cui all'art. 103, comma 5, lettera a) (Fondo premialita'
e condizioni di lavoro) e, in particolare, a quelle
destinate all'istituto della premialita' che dovra' essere
sempre piu' orientata ai risultati in conformita' degli
obiettivi aziendali e regionali;
b. alle metodologie di utilizzo da parte delle
aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale;
c. alla modalita' di incremento dei fondi in caso
di aumento della dotazione organica del personale o dei
servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa;
d. alle linee di indirizzo in materia di
prestazioni aggiuntive del personale;
e. ai progetti di riorganizzazione collegati ai
fondi del PNRR;
f. piano di riparto tra le aziende e gli enti del
territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma
293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che
prevedano modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di
confronto di cui al presente articolo trattera' le seguenti
materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei
casi di modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di
mobilita' e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c)
rimangono, comunque, ferme tutte le disposizioni
contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui
agli articoli 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche
e indennita' professionali) e 103 (Fondo premialita' e
condizioni di lavoro), nonche' le modalita' di incremento
ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto
in sede regionale valutera', sotto il profilo delle diverse
implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche
connesse al lavoro precario e ai processi di
stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuita'
nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce
l'art. 6 (Confronto regionale) del CCNL del 21 maggio
2018.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 526, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«1. - 525. Omissis
526. Ai fini del riconoscimento delle particolari
condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza
medica e dal personale del comparto sanita', dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di
spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione
della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati,
dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di
euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la
dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del
comparto sanita', e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di
complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di
euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il
personale del comparto sanita'.
Omissis.»
 
Art. 12

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del ((Servizio sanitario nazionale)) a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, e' ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del ((Servizio sanitario nazionale)) nella disciplina di ((Medicina d'emergenza-urgenza)), ancorche' non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma e' certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale e' stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del ((Servizio sanitario nazionale)), per un massimo di 8 ore settimanali.
((2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione puo' prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attivita' e' prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.))
3. L'attivita' libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e' coerente con ((il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.)) Per ((tale attivita')) e' corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.
4. L'attivita' svolta ai sensi del comma 3 e' valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario ((nazionale, in possesso)) dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, puo' chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di eta' previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, e' riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'eta' anagrafica ((per l'applicazione del)) coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attivita' effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso ((le aziende e gli enti)) del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 40.
1. Per la durata della formazione a tempo pieno al
medico e' inibito l'esercizio di attivita'
libero-professionale all'esterno delle strutture
assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni
rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
a quello previsto per il personale medico del Servizio
sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta'
dell'esercizio della libera professione intramuraria.
2. Il medico in formazione specialistica, ove
sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione
di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni
legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della formazione, e
non devono essere recuperate, le assenze per motivi
personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza
maggiore, che non superino trenta giorni complessivi
nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento
degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e'
sospensione del trattamento economico di cui all'articolo
39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della formazione
di cui al comma 3, al medico in formazione compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico
limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del
corso.
6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione
didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti
Paesi, in conformita' al programma formativo personale del
medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
- Il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 19 (Assunzioni di personale). - 1. Per l'anno
2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai
comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti
locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto
di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
i singoli enti locali in caso di assunzione del personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere
mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto
degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo'
ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione
di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti
locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione delle unita' di
personale. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a
figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle
relative alle categorie protette e quelle relative ai
vincitori del secondo corso-concorso di formazione
dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il
divieto non si applica al personale della carriera
diplomatica. Il divieto non si applica altresi' ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al
divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con
riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce
per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni
nel limite di 500 unita' di personale appartenente alle
figure professionali strettamente necessarie ad assicurare
la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero
della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno
2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del
personale assunto a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto
2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di
validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il
Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il
personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi
con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da
bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu'
razionale impiego delle risorse umane, con particolare
riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente
in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni
che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di
incremento di organico per le quali sia indicata apposita
copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le
cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze
armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri
gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n.
331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva
approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni
procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche
indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei
volontari in servizio permanente e in ferma volontaria
delle Forze armate non si applicano le disposizioni del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21
aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con
almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono,
a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti, essere
inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati,
anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato
medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica ma occupati solo in caso di carente
disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica
turistica. Fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresi'
prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione
specialistica e fermo restando l'assolvimento degli
obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a
titolo gratuito ed occasionale agli enti e alle
associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita'
di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di
convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del
Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i limiti per
la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo
sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, puo' partecipare ai concorsi per le
scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il
medico che si iscrive alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea puo' partecipare ai concorsi per i
corsi di formazione specifica in medicina generale. E'
esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di
formazione specifica in medicina generale e alle scuole di
specializzazione universitaria di area sanitaria.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si
applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono
iniziative di alta formazione del proprio personale, anche
ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la
partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche
triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse
alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni
interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie
risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla
formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le
relative Scuole o strutture di formazione, sentite le
organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di
studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai
suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al
31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si
applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti
pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi
previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di
tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza
di personale e superare il precariato, nonche' per
garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il conseguimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2,
lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022,
fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - 1. - 5. Omissis
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Omissis.»
 
Art. 13
Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo».))
((1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e professionale».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-quater del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 (Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di
personale sanitario). - 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli
operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al
personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di
servizio non si applicano le incompatibilita' di cui all'
articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Ministero della salute effettua periodicamente, e
comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione
della disposizione di cui al primo periodo.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per
i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire
prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio
sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della
normativa sull'orario di lavoro, dal vertice
dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che
la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo
aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa,
nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle
predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza
pandemica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
1 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
1. - 9-sexiesdecies. Omissis
9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, si applicano, previo espletamento di apposita
procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e
non dirigenziale sanitario, socio-sanitario,
amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti
di lavoro flessibile, anche qualora non piu' in servizio,
nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Omissis.»
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre
2018, n. 145

1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((al primo periodo, le parole)): «fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contratto non puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.».
((b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «I suddetti accordi con le universita' sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 548-bis, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 548. Omissis
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonche' le strutture sanitarie private
accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale
in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che
sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma
547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al
possesso del titolo di formazione specialistica. Per le
strutture private accreditate di cui al primo periodo, la
facolta' assunzionale e' limitata agli specializzandi che
svolgono l'attivita' formativa presso le medesime
strutture. Il contratto non puo' avere durata superiore
alla durata residua del corso di formazione specialistica,
fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di
sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo
periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di
formazione specialistica. L'interruzione definitiva del
percorso di formazione specialistica comporta la
risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i
medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti
ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato
alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle
attivita' assistenziali svolte, si applicano, per quanto
riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, le disposizioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e,
per quanto riguarda le strutture sanitarie private
accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi
svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di
competenze e di autonomia raggiunto e correlato
all'ordinamento didattico di corso, alle attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito
e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi,
per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato,
restano iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e la formazione specialistica e' a tempo
parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22
della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005. I suddetti accordi con le
universita' sono adottati entro novanta giorni dalla
richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In
mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione
specialistica a tempo parziale sono definite sulla base
dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo. Con
specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
le modalita' di svolgimento della formazione specialistica
a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici
della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione
pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio
esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di
formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del
relativo titolo di formazione specialistica, coloro che
sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a
tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.»
 
Art. 15
Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attivita'
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie conseguite all'estero

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie ((o socio-sanitarie)), pubbliche o private ((o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o)) sanitaria o l'attivita' prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
((2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e' definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1.
3. ((Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonche' dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)), si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis ((del decreto-legge)) 23 luglio 2021, n. 105, ((convertito)), con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie ((o socio-sanitarie)), pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
((5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286):
«Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3,
comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento
ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi
o dipendenti delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto
d'ingresso per studio, per il periodo necessario
all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.»
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti
le professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della
sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella
negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte
previo accertamento della conoscenza della lingua Italiana
e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli
interessati.
5.
6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 49, il Ministero della sanita' provvede
altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non
appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.».
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 1°
febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali):
«Art. 1 (Definizione). - 1. Sono professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29
marzo 2001 del Ministro della sanita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui
operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante
rilasciato dallo Stato, attivita' di prevenzione,
assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori
di interesse sanitario non riconducibili alle professioni
sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme di attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita'
sociali ed economiche):
«Art. 6-bis (Proroga delle deroghe alle norme in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza
di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra
nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 e'
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle
norme sul riconoscimento delle predette qualifiche
professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il
professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento
del riconoscimento in deroga da parte della regione
interessata, la denominazione della struttura sanitaria a
contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la
quale presta l'attivita' nonche' ogni successiva
variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte
del professionista determina la sospensione del
riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta
ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo
periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e
27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al personale
medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie
pubbliche e private, con contratto libero-professionale di
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro
subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi
e rinnovabili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 13 (Deroga alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e
in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
della pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre
2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito
l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali
sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o
dipendente, nel territorio nazionale, anche presso
strutture sanitarie private o accreditate, interessate
direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19,
una professione sanitaria o la professione di operatore
socio-sanitario in base a una qualifica professionale
conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza,
corredata di un certificato di iscrizione all'albo del
Paese di provenienza, alle regioni e alle province
autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo
di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma
1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del
presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1,
l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o
accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19,
per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno
che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo
restando ogni altro limite di legge.»
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 27-quater del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica
presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a) e c), e' sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta
di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera
q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono
attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di
lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa
anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita' in
Italia, non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il
permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto
d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un
anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilita'
di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i
rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono
beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del
richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea e'
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.»
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che
attesti il completamento di un percorso di istruzione
superiore di durata almeno triennale e di una qualifica
professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e
3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e
successive modificazioni, attestata dal paese di
provenienza e riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale riconosciuta ai sensi della
direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi'
come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1°
dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero
hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori
stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g) ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata
dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio
del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni
previste dal presente articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione
della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto
della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta
di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il
possesso di una qualifica professionale superiore, come
indicata al comma 1, lettera a);
b) il titolo di istruzione e la qualifica
professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera
a), posseduti dallo straniero;
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta
vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del
livello minimo previsto per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il
datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non
oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di
lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al
comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla
procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a
prescindere dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero.
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e'
subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 22, comma 4.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di
contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa,
con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di
cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le
revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e'
rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu
UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato
concesso, e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni
di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri
familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai
primi due anni di occupazione legale sul territorio
nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative
conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1
e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel
corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione
preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione
della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro
o offerta vincolante, il parere della Direzione
territoriale competente si intende acquisito.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale
l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente
alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita'
dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini,
conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come
previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE.
17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un
altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE,
rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare
un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste dal
presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il
nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni. La
domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal
datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE
soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al
lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al
lavoro dallo sportello unico e' rilasciato dal Questore il
permesso secondo le modalita' ed alle condizioni previste
dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e' informato
lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero
questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la
Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta
blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma
11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE
in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e del documento di
viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato
membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 22, in quanto compatibili.».
- Il testo dell'articolo 7, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Proroga di termini in materia di
personale sanitario). - 1. Al fine di rispondere alla
domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie:
a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2025";
b):
1);
2) (abrogato).»
 
Art. 15 bis
((Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di
interesse sanitario))


((1. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:))
((«4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attivita' professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attivita' professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,
n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o
che siano previsti dalla normativa concorsuale del
personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , allo stato giuridico dei dipendenti degli altri
comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e
durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una
pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione
dei profili professionali. I criteri e le modalita'
definiti dal decreto di cui al presente comma possono
prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un
esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma
non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato ne' degli enti di cui agli articoli 25 e 27
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui
al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei
titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o
privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base per
i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni.
4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi
delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei
titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle
professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006,
n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo,
per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a
svolgere le attivita' professionali previste dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, purche' si
iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali
ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019,
possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento
coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il
31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di
massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attivita'
professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi.
L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023,
avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del
comprovato svolgimento di un'attivita' professionale per un
periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi,
da completare entro il 30 giugno 2026.»
 
Art. 15 ter
((Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per
dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista
odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonche'
di attivita' di medicina estetica))


((1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, e' abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.))
((2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.))
((3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».))
((4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;))
((b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato.))

Riferimenti normativi



- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
(Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Concorso, per titoli ed esami, per il primo
livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di
ammissione). - 1. I requisiti specifici di ammissione al
concorso sono i seguenti:
a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
nonche' laurea in medicina per i laureati in medicina e
chirurgia legittimati all'esercizio della professione di
odontoiatra;
b) (abrogata);
c) iscrizione secondo le modalita' indicate dalla
legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
2. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione
delle prestazioni assistenziali). - 1. - 1. h-bis).
Omissis.
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di
specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito
l'accesso esclusivamente al professionista fornito del
titolo di specializzazione inerente alla branca
d'interesse. Il requisito della specializzazione non e'
richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista
odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione
sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri
delle Comunita' europee), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2.
Formano oggetto della professione di odontoiatra le
attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle
malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i
medicamenti necessari all'esercizio della loro professione
e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non
invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e
terzo inferiore del viso.»
«Art. 4.
Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito
un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro
che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale
conseguita a seguito di superamento di apposito esame di
Stato.
A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti
indicati al successivo articolo 20.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.»
 
Art. 16
Disposizioni in materia di ((contrasto degli atti di violenza)) nei
confronti del personale sanitario

1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
b) ((il secondo comma)) e' sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.».
((1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonche' di assicurare l'incolumita' degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 583-quater del
codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie ad essa funzionali). - Nell'ipotesi di
lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa
di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque
anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si
applicano le pene di cui al comma primo.»
 
Art. 17
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto.))
2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate.
3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione e' in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza ((presentata dal contribuente)) entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni gia' versate.

Riferimenti normativi



- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 180, 181 e
182, e da 206 a 211 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 179. Omissis
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate
successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in
acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi
previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle
sanzioni irrogate.
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano
anche agli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il
pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo
delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro
il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e
181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo
di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo
giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della
prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non
derogate.
183. - 205. Omissis
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
207. In deroga a quanto previsto dall'articolo
48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del
presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un
diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi
e gli eventuali accessori.
208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il
versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di
pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al
termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute
o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal
beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
210. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
211. Si applica, in quanto compatibile con la
presente disposizione, l'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale):
«Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2,
commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a
impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della
decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2-bis.»
 
Art. 17 bis
((Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate
regionali e degli enti locali))


((1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
((2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:))
((a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;))
((b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;))
((c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;))
((d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.))
((3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.))
((4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.))
((5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.))
((6. Per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.))
((7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonche', nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. - 7.»
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 227,
229-bis, 231, 240, 246 e 247 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025):
«1. - 226. Omissis
227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225,
226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore della presente legge, fino a
mille euro, comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e
dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento
automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle
somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per
ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di
mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale
annullamento non opera con riferimento al capitale e alle
somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notificazione
della cartella di pagamento, che restano integralmente
dovuti.
228. - 229. Omissis
229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227
che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il
provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro
il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono
adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un
provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma
226, stabiliscono l'integrale applicazione delle
disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Il provvedimento e' pubblicato nel sito internet
istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31
marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalita'
che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet
entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali,
in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito
internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini
statistici.
229-ter. - 230. Omissis
231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222
a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30
giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le
somme affidate all'agente della riscossione a titolo di
interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e
le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le
somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a
titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notificazione della cartella di pagamento.
232. - 239. Omissis
240. A seguito della presentazione della
dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne
costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo
54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
241. - 245. Omissis
246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma
231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti
della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna.
247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle
irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si
applicano limitatamente agli interessi, comunque
denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. - 14-quater. Omissis
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle citta' metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.
Omissis.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1°(gradi) dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1,
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di cui al periodo precedente entro i quindici
giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel
portale del federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191):
«Art. 1
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999,
l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base
dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale,
le province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria
del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione
vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione
di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma
5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche'
dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in
attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.
omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 766. Omissis
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a
decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del
prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo,
in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al
presente comma, si applicano le aliquote di base previste
dai commi da 748 a 755.
Omissis.»
 
Art. 18
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e
conciliazione giudiziale

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «e per le quali» sono aggiunte le seguenti: «, alla medesima data,»;
b) alla lettera b), dopo le parole «e per i quali» sono aggiunte le seguenti: «, alla medesima data,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 219 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 218. Omissis
219. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, e' possibile regolarizzare
l'omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle
somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di
acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o
mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla
data di entrata in vigore della presente legge e per le
quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata
la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione,
mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle
conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla
medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella
di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il
versamento integrale della sola imposta.
Omissis.»
 
Art. 19
Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali
e del ravvedimento speciale

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 167 le parole «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 174:
1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» e' soppressa e le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2023»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»;
c) al comma 175, le parole «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 167, 174 e
175 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come
modificato dalla presente legge:
«1. - 166. Omissis
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e'
eseguito in due rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo
2024.
168. - 173. Omissis
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
Omissis.»
 
Art. 20
Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle
controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia
agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 194, il primo periodo ((e' sostituito dai seguenti)): «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti ((superino l'ammontare di)) mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. ((A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese».)) Al quarto periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023»;
c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le seguenti: «10 ottobre 2023»;
d) al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2023»;
e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2024»;
f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023»;
g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».
2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di procedura civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391 del codice di procedura civile».
3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2)), valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 194, 195,
197, 199, 200, 206 e 213 della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025) come modificato dalla presente legge:
«1. - 193. Omissis
194. La definizione agevolata si perfeziona con la
presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a
191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi
dovuti superino l'ammontare di mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,
delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari
importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente,
entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20
dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del
contribuente, le rate di cui al primo periodo successive
alle prime tre possono essere versate in un massimo di
cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere
dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di
dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di
versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi legali
calcolati dalla data del versamento della prima rata. E'
esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di
versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona
con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e
con il pagamento degli importi dovuti con il versamento
della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre
2023. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.
195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed
effettuato un distinto versamento. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.
Omissis.
197. Le controversie definibili non sono sospese,
salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione
agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10
ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha
l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale
innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o
della prima rata.
Omissis.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per
undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche'
per la proposizione del controricorso in cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore della presente
legge e il 31 ottobre 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata
deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le
modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
201. - 205. Omissis
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
207. - 212. Omissis
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30
settembre 2023, puo' rinunciare al ricorso principale o
incidentale a seguito dell'intervenuta definizione
transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del
comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura
di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale della procedura di interpello»;
b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. In sede di prima applicazione della presente
legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:
«3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi
notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione
del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di
Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria"
della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per
la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita'
ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando
gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a
depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria
della Corte di cassazione un elenco delle controversie per
le quali e' stata presentata domanda di definizione, con
l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma
197 del medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui
al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai
sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto
2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui
al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare,
entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte
di cassazione un elenco delle controversie per le quali e'
stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione
dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di
provvedimento di diniego.
4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi
in essere all'atto del definitivo transito, se svolti
presso amministrazioni che realizzano o autorizzano
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso
ultimabili sino alla scadenza naturale, previa
autorizzazione del relativo organo di auto-governo.
5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
 
Art. 21
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si interpretano nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre ((2022, n. 197));
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui ((all'articolo 4 del)) decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attivita' finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del ((Presidente della Repubblica)) 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Riferimenti normativi


- Il testo dell'articolo 1, comma 174, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 19.
- Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in
misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in
misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 166 a
173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 165. Omissis
166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza
di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e sul
pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre
2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento
di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta
cui si riferiscono le violazioni.
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e'
eseguito in due rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo
2024.
168. La regolarizzazione si perfeziona con il
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con
la rimozione delle irregolarita' od omissioni.
169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di
contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
170. La procedura non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni
formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un
processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
172. Sono escluse dalla regolarizzazione le
violazioni di cui al comma 166 gia' contestate in atti
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione
dei commi da 166 a 172.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13. (Ravvedimento). - 1. La sanzione e'
ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 176 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 175. Omissis
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
d'imposta, detengono investimenti all'estero, attivita'
estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita',
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,
devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i
soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle
attivita' estere di natura finanziaria e delle
cripto-attivita', siano titolari effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione
dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da 13 a
17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo
su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero). - 1. - 12. Omissis
13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13
sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto
reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti
dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167
del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e
versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo
apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui
il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari
sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative
all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di
dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta
e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai
mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto
per almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella
misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai
sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di
imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
quello di cui al periodo precedente.
15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica
al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per
gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al
comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla
predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle
eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale
gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi
dell'articolo 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Per il versamento, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi
nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di
cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese
quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta
in acconto e a saldo.
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti
residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
parte prima della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si
applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita'
detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato
senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del
presente articolo.
18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma
18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per
mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal
2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita
in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro
14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i
conti correnti e i libretti di risparmio.
22. Per il versamento, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi
nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di
cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle
modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 178. Omissis
179. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con
adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di
constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31
marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad
avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e
ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati successivamente, entro
il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella
misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli
atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di
cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
Omissis.»
 
Art. 22
Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia
tributaria

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «, nonche' ((all'Agenzia delle entrate-Riscossione»)).

Riferimenti normativi



- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Contenzioso in materia tributaria e
riscossione). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per
la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,
e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia
doganale approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma
7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Aggiornamento degli atti catastali). -
1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o
parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi
alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma
2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la
segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di
passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento
degli atti catastali.».
3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le
seguenti: «ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario,»;
b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono
sostituite dalle seguenti: «e amministrativa».
3-ter.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti
titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti
catastali con le modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente:
«39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel
ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori
ruolo, i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nonche' i componenti della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. I componenti delle commissioni tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
effettuata dai candidati in funzione delle sedi di
commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto
disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di
servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel
ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si
applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,
del territorio e del demanio, nonche' all'Agenzia delle
entrate-Riscossione.
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso
obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e
nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti
approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte
dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che
risulteranno averne diritto, nonche' le spese e gli
interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilita', indicata nei decreti medesimi,
producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995
sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui
al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del
codice di procedura civile.
8. La Regione Campania e' autorizzata ad utilizzare
le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto
del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le
risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono
trasferite alla stessa Regione.
9.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della
regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto
effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto
proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del
predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private
e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la
seguente:
«n-ter) delle spese sostenute dalla regione
Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per
l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della
depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle
entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di
ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa
Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel
limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di
affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale
contributo dello Stato.».
11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le
somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al
contributo di cui al comma 9, nonche', previa adozione da
parte della regione Campania della deliberazione semestrale
di preventiva quantificazione degli importi delle somme
destinate alle relative finalita', alle spese di cui
all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12
novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di
entrate a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti
alla regolarita' della gestione del termovalorizzatore di
Acerra puo' essere mantenuto, su richiesta della regione
Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con
oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota
spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le
parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o
pro solvendo». La forma della cessione e la modalita' della
sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di
forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma
11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano
anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici
nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla
lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con
utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle
risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di
euro, e' assegnata agli enti locali, con priorita' ai
comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente
comma. L'utilizzo» e le parole: «al periodo precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e
regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti
alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come
complessivamente rideterminate in base alle riduzioni
apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai
sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al
finanziamento degli interventi regionali in materia di
edilizia sanitaria, secondo le modalita' stabilite dalla
proposta regionale di riparto funzionale di cui la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione
di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al
rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto
ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico
locale ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine
di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte
della societa' Trenitalia Spa, sono ripartite, per i
contratti di servizio ferroviario in essere al 2011,
secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nella
seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non
ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa. Al relativo
versamento si provvede con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
 
Art. 23

Causa speciale di non punibilita' dei reati tributari

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purche' le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
2. Il contribuente da' immediata comunicazione, all'Autorita' giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
3. Il processo di merito e' sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e' informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 10-ter e
10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205):
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
di imposta ritenute dovute sulla base della stessa
dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a
centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.»
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto
relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale,
per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per
ciascun periodo d'imposta.»
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 153 a
158 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 152. Omissis
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
tale data, possono essere definite con il pagamento delle
imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e
delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella
misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
non versate o versate in ritardo.
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153
avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli
articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
155. Le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere definite con il
pagamento del debito residuo a titolo di imposte e
contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza
alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o
versate in ritardo.
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma
155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche
anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
Omissis.»
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.
303, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 392 del codice di
procedura penale:
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una
persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la
stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per
infermita' o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo
210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l'atto al
dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.»
 
Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Per l'anno 2023 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche che hanno contratto patologie ((asbesto-correlate)) durante l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche', in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo ((a carico del Fondo di cui al primo periodo)) da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonche' i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili ((nel medesimo Fondo)).
3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di ((4,5 milioni)) di euro per l'anno 2023.
4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.
5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ((della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017)), localizzate nelle Regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro ((delle imprese)) e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' ((con la disciplina in materia di aiuti di Stato)).
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 4- bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai ((commi da 1 a 5)) del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2021 e 2022»;
c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a ((0,79 milioni)) di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo ((di quota parte)) delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi



- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 21
luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali):
«Art. 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni
internazionali). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, destinato al finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo
2, la cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di
stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati
alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono
impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n.
125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione
degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,
le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli
importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni
internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo
3, comma 1, come risultante a seguito delle relative
deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui
al precedente periodo, corredati di relazione tecnica
esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che e'
reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3,
per la prosecuzione delle missioni in atto le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse
da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A
tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti,
sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da
estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle
risorse di cui al comma 3.
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in
corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di
cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data
di adozione di tali deliberazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
somma non superiore al 75 per cento delle spese
quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3,
comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al
comma 1 del presente articolo.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo
di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto):
«Art. 13 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato). - 1. Ai lavoratori
occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e
riconversione produttiva, e' concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente anche se il requisito occupazionale sia
pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori
occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso
di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno
trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli
effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, hanno facolta' di richiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la
disciplina di cui al medesimo articolo 22 della L. 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1
e determina, entro il limite di seicento unita', il numero
massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di
appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che
intendano avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, presentano programmi di ristrutturazione e
riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facolta' di pensionamento anticipato puo'
essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore
a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati sono tenuti a presentare all'impresa di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della
facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro
trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al
gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di
anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine
trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo
22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero
dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento
anticipato sia superiore a quello delle eccedenze
accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese
in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di
amianto il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5.
8. Per i lavoratori che siano stati esposti
all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di
amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di
eta' e anzianita' contributiva previsti dal comma 2 presso
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto
medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di
lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23
aprile 1981, n. 155 . L'anzianita' contributiva dei
dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e'
aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque
anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione
una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata,
ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro
trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta
a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per ciascun dipendente
che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un
contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi
di cui al presente comma, con facolta' di optare per il
pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi
nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a
quello dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni, nonche'
nelle zone industriali in declino, individuate dalla
decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21
marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di
cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti
per cento. La medesima percentuale ridotta si applica
altresi' nei confronti delle imprese assoggettate alle
procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al
relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma,
n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60
miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento
di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e
il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi
occupazionale».
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica):
«Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine di
adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo
determinato gia' stipulati con le agenzie di
somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo
103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno
2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e'
autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno
2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite
entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto
l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
115 del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023,
453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno
2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e
72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato
all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una
quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500
milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla
vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo
5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,
3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del
presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro
per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023,
532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno
2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di
euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032,
72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro
per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni
di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per
l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431
milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno
e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024
e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di
competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per
gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023,
513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di
euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno
2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di
euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029,
65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3
milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione
dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e
45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022,
115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di
euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro
per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e
19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 2, 3 e 14;
f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e
5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli
articoli 2 e 3;
g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26;
l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale
per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1,
comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233;
o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
p) mediante il ricorso all'indebitamento
autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei
deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di
approvazione della relazione presentata al Parlamento ai
sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto
in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di
cui al comma 6, lettera p).
8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «e 2022»
sono aggiunte le seguenti: «e in via definitiva dall'anno
2023»;
b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le
lettere b) e c);
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario
2023 la facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere
utilizzata una sola volta per le medesime risorse».
9. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,
puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei
contratti di supplenza breve e saltuaria del personale
scolastico e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il
medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili
di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 868, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 867. Omissis
868. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze
della ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di
valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico
italiano, anche mediante interventi che incentivino la
valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e
indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari
italiane, gli investimenti in macchinari professionali e
altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in
favore dei giovani diplomati nei servizi
dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera, sono
istituiti presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali due fondi denominati,
rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno
delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare
italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo
di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della
gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una
dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31
milioni di euro per l'anno 2023.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 2 a 5
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per
cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche
in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta
dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal
caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia
elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre
dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura
pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la
componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di
cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 131, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«1. - 130. Omissis
131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, e' concesso, per i periodi d'imposta 2021 e 2022,
alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o
riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «
strade del vino » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la
realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio
elettronico, con particolare riferimento al miglioramento
delle potenzialita' di vendita a distanza a clienti finali
residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione,
ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri,
gestiti dagli organismi associativi di cui al presente
periodo, per favorire la stipula di accordi con gli
spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento
degli oneri fiscali, e per le attivita' e i progetti legati
all'incremento delle esportazioni. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 24 bis

((Clausola di salvaguardia))

((1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

Riferimenti normativi


- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.