Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2023 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 22 maggio 2023 |
Inserimento del biosimilare della teriparatide Sondelbay nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996 come terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. (Determina n. 65889/2023). |
|
|
IL DIRIGENTE dell'area pre-autorizzazione
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2023, in virtu' della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Vista la determina AIFA n. 507 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, cosi' come modificata dalla determina AIFA n. 1469 del 4 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, e successivamente dalla determina AIFA n. 100011 del 24 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 agosto 2021, di inserimento del medicinale «Teriparatide (Paratormone - PTH)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave; Vista la determina AIFA n. 114911 del 10 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 di inserimento dei medicinali «Terrosa», «Movymia», «Livogiva» e «Teriparatide Teva» nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996, come terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave; Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni dell'8, 9 e 10 novembre 2017, in cui sono stati stabiliti i criteri generali per la valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni; Tenuto conto dei dati disponibili, inclusa la composizione qualitativa e quantitativa, relativi al medicinale biosimilare «Sondelbay» a base di teriparatide; Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 6, 8, 9 e 10 febbraio 2023 - stralcio verbale n. 84; Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 29 marzo 2023, n. 8; Ritenuto, pertanto, di includere anche il medicinale «Sondelbay» (teriparatide) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave;
Determina:
Art. 1
1. Il medicinale SONDELBAY (teriparatide) e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, come terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| Allegato 1
Denominazione: «Teriparatide (Paratormone-PTH)» («Forsteo», «Terrosa», «Movymia», «Livogiva» e «Teriparatide Teva», «Sondelbay»). Indicazione terapeutica: terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. Criteri di inclusione. Pazienti di eta' > 18 anni che rientrano in una o piu' delle seguenti categorie: 1. pazienti divenuti ipoparatiroidei permanenti dopo tiroidectomia totale e che sviluppano durante l'utilizzo della terapia convenzionale con calcio e vitamina D la formazione di calcoli o la deposizione di calcio a livello del parenchima renale (nefrocalcinosi); 2. pazienti che gia' in partenza presentano un difetto della funzionalita' renale che potrebbe aggravarsi con l'uso del calcio e della vitamina D; 3. pazienti affetti da ipoparatiroidismo post-chirurgico non responder alla terapia convenzionale con calcio e vitamina D, ossia che abbiano manifestato gravi episodi di ipocalcemia e ipomagnesemia nonostante vari regimi posologici di terapia convenzionale; 4. pazienti affetti da mutazioni attivanti del calcium-sensing receptor (CaR) che, in quanto affetti da questa mutazione, non sono adeguatamente responsivi alla terapia con calcio e vitamina D; 5. pazienti affetti da forme congenite di insufficienza delle ghiandole paratiroidee come ad esempio dalla sindrome di DiGeorge o le forme di ipoparatiroidismo autoimmune nell'ambito delle sindromi polighiandolari autoimmuni, le condizioni di ipoparatiroidismo da distruzione ghiandolare per invasione da parte di cellule tumorali o per accumuli intraghiandolari di ferro o rame (emocromatosi e malattia di Wilson). «Teriparatide» deve essere usato con cautela in giovani adulti con epifisi aperte poiche' questi pazienti possono essere ad aumentato rischio di osteosarcoma. Criteri di esclusione: 1. pazienti con eta' inferiore ai 18 anni; 2. pazienti ben compensati dalla terapia con calcio e vitamina D, che non manifestano alterazioni della funzionalita' renale e che non hanno mai presentato sviluppo di calcolosi renale o nefrocalcinosi; 3. pazienti con insufficienza renale grave; cautela in pazienti con insufficienza renale di grado moderato; 4. donne incinte o che allattano; 5. pazienti attualmente in trattamento o precedentemente trattati con radioterapia allo scheletro; 6. pazienti con neoplasie maligne a carico dello scheletro o metastasi ossee; 7. pazienti con aumentato rischio basale di osteosarcoma come i pazienti con malattia ossea di Paget o disturbi ereditari; 8. pazienti con innalzamenti inspiegati della fosfatasi alcalina ossea; 9. pazienti con pseudoipoparatiroidismo. L'uso di «Teriparatide» nei pazienti con insufficienza epatica grave non e' consigliato in quanto non sono disponibili dati relativi a tale categoria di pazienti. Il farmaco non e' stato studiato in pazienti con urolitiasi in fase attiva. Pertanto, il medicinale deve essere usato con cautela nei pazienti con urolitiasi in fase attiva o recente perche' puo' potenzialmente peggiorare questa condizione. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico. La posologia utilizzabile inizialmente e che ha dimostrato di ottenere i migliori risultati in termini di correzione dei parametri ionici (calcemia, fosforemia, magnesiemia, calciuria), a fronte di scarsi e ben tollerabili effetti collaterali, e' di 0.5-0.7 mcg\kg\die, in doppia somministrazione sottocutanea, collocandosi orientativamente tra i 20 e gli 80 mcg/die, da calibrare in base alla risposta del paziente in corso di follow-up. Tuttavia, considerando che il dispositivo di somministrazione del teriparatide eroga una quantita' fissa e non modificabile, di 20 mcg/pro-dose, in alcuni casi, la dose iniziale da somministrare potrebbe essere aggiustata lievemente in eccesso o in difetto, rispetto alla dose calcolata, per ottenere la precisa erogazione prevista (tra una e quattro dosi). Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000, citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale. Parametri per il monitoraggio clinico.
Parte di provvedimento in formato grafico
In considerazione del riscontro di aumentato rischio di osteosarcoma in studi animali, si raccomanda aderenza ai programmi di screening raccomandati in base al sesso e all'eta' e di informare i pazienti sulla necessita' di contattare il medico prescrittore in caso di dolore intenso, di nuova insorgenza, in assenza di altra causa nota, non responsivo ai comuni trattamenti antalgici, eventualmente associato a gonfiore locale. |
| Art. 2
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2023
Il dirigente: Petraglia |
|
|
|