Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 18 maggio 2023
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cozza di Scardovari» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Serie L 315 del 26 novembre 2013, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Cozza di Scardovari»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2022;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2023, con cui lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione alla situazione di deficit idrico e' stato prorogato di dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 20 del 14 marzo 2023 «Carenza di disponibilita' idrica nel territorio della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della risorsa idrica», pubblicata nel Bollettino regionale n. 35 del 14 marzo 2023;
Considerato che la Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP «Cozza di Scardovari», ha visto, nel corso del tempo, una costante riduzione del flusso idrico proveniente dagli affluenti rami del fiume Po - Po di Tolle a nord-est e del Po di Gnocca a sud-ovest - e la conseguente diminuzione del ricambio dell'acqua nella stessa Sacca;
Visti i resoconti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto - ARPAV riguardanti il monitoraggio delle acque di transizione del Veneto - luglio, agosto-settembre 2022, febbraio e aprile 2023 - ed i bollettini ordinari n. 2/2023 e n. 3/2023 dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che evidenziano la presenza di situazioni di criticita' di alcuni parametri chimico-fisici dell'acqua nella Sacca di Scardovari e dello stato idrologico complessivo del bacino del Po;
Considerato che la citata riduzione del flusso idrico comporta una diminuzione della disponibilita' di fitoplancton, alimento che le cozze traggono attraverso la filtrazione dell'acqua, provocando un loro accrescimento inferiore, nel corso del ciclo biologico;
Considerato che la diminuzione del ricambio dell'acqua nella Sacca di Scardovari provoca anche l'innalzamento della sua temperatura e, con esso, la riduzione della capacita' di accrescimento della «Cozza di Scardovari»;
Considerato che il disciplinare di produzione della «Cozza di Scardovari» DOP riporta, fra le caratteristiche del prodotto, l'indice di condizione, parametro che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo;
Visto che il disciplinare di produzione della DOP in parola stabilisce, attualmente, che detto indice deve essere maggiore del 25%, per poter utilizzare legittimamente il nome registrato «Cozza di Scardovari»;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della «Cozza di Scardovari», riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, del 21 marzo 2023 e delle sue note integrative del 14 aprile 2023, del 9 maggio 2023 e del 16 maggio 2023, di modifica temporanea, dell'art. 2 del disciplinare di produzione - caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, con la quale si chiede una riduzione dell'indice di condizione dall'attuale 25% al 20%, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticita' della Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP;
Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti e alle stime fornite alla data del presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per la campagna di raccolta 2023, una riduzione del flusso idrico degli affluenti nella zona di produzione della DOP, con i suoi effetti sul ciclo biologico della «Cozza di Scardovari», con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della situazione, per effetto dell'andamento del deficit idrico e dell'innalzamento delle temperature delle acque;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente alla riduzione dell'indice di condizione dal 25% al 20%;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita' della modifica temporanea di che trattasi;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto, acquisita al protocollo n. 0250141 del 15 maggio 2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela, fornendo dati relativi all'andamento del flusso degli affluenti nella Sacca di Scardovari, zona di produzione della DOP «Cozza di Scardovari»;
Considerato che, con la stessa comunicazione sopra citata la Regione Veneto ha espresso, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-quinquies del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Cozza di Scardovari» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Serie L 315 del 26 novembre 2013.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cozza di Scardovari» sara' in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare delle foreste, per la campagna di raccolta 2023, fino al 30 settembre 2023.
Roma, 18 maggio 2023

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione d'origine protetta «Cozza di Scardovari» ai sensi
dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Cozza di Scardovari» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013,
e' cosi' modificato:
Articolo 2 del disciplinare di produzione,
caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche,
La «Cozza di Scardovari» presenta le seguenti peculiarita' derivanti dall'ambiente di produzione quali:
indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo, maggiore di 25%;
e' sostituita dalla frase seguente:
indice di condizione, che misura lo stato di pienezza della parte edibile del mollusco rispetto all'intero organismo, maggiore di 20%;
La presente modifica sara' in vigore per la campagna di raccolta 2023 fino al 30 settembre 2023, dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.