Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2023 (vai al sommario)
LEGGE 15 maggio 2023, n. 55
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
 
CONVENZIONE SUL CONTROLLO
E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI
IN METALLI PREZIOSI

Firmata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993)
- 9 gennaio 2001* (con entrata in vigore il 27 febbraio 2010) * basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3)


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|© Convenzione sulla marcatura di garanzia |
|Febbraio 2010 |
|Riproduzione vietata per scopi commerciali. |
|La riproduzione per uso interno e' |
|consentita, purche' sia citata la fonte. |
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Testo unico in inglese e francese

Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia
e-mail: info@hallmarkingconvention.org
sito web: http://www.hallmarkingconvention.org

PREAMBOLO

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1) ;
Desiderando facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore richiesta dalla particolare natura di questi prodotti;
Ritenendo che l'armonizzazione a livello internazionale delle norme, dei regolamenti tecnici e delle linee guida in materia di metodi e procedure per il controllo e la marcatara degli oggetti in metalli preziosi sia un importante contributo alla libera circolazione di tali prodotti;
Considerando che detta armonizzazione debba essere integrata con il mutuo riconoscimento del controllo e della marcatura e desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione tra i loro uffici del saggio e le autorita' competenti;
Tenuto conto che non e' richiesta la marcatura di garanzia obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura degli oggetti in metalli preziosi con i marchi della Convenzione e' volontaria;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Gli oggetti controllati e marchiati in da un ufficio del saggio autorizzato, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, non devono essere sottoposti a ulteriori controlli o marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Cio' non impedisce allo Stato contraente importatore di effettuare prove di controllo ai sensi dell'articolo 6.
2. La presente Convenzione non puo' in alcun modo imporre ad uno Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale.
(1) I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la
data di entrata in vigore): Irlanda (08.l1.1983), Danimarca
(17.01.1988) Repubblica Ceca (02.11.1994), Paesi Bassi
(16.07.1999), Lettonia (29.07.2004), Lituania (04.08.2004),
Israele (01.06.2005), Polonia (22.11.2005), Ungheria
(01.03.2006), Cipro (17.01.2007), Slovacchia (06.05.2007) e
Slovenia (05.03.2009).
 
AMENDMENT TO THE TEXT OF
THE CONVENTION ON THE
CONTROL AND MARKING OF
ARTICLES OF PRECIOUS METALS

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.
 
Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, per «oggetti in metalli preziosi» si intendono gli oggetti realizzati in platino, oro, palladio, argento o loro leghe, come precisato nell'Allegato I.

 
Art. 3

Uffici del saggio e loro marchio

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 3

1. Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli oggetti in metalli preziosi devono:
(a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato nominato ai sensi dell'articolo 5;
(b) soddisfare i requisiti tecnici della presente Convenzione indicati nell'Allegato I;
(c) essere verificati in conformita' alle regole e alle procedure indicate nell'Allegato II;
(d) essere marchiati con i marchi come stabilito nell'Allegato II.
2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere applicati agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati marchiati come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi alterati o cancellati.

 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 4

Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati presentati ad un ufficio del saggio autorizzato ed essere stati controllati e marchiati come previsto dall'articolo 3, siano stati alterati mediante aggiunte o in qualsiasi altro modo.

 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 5

l. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o piu' uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi come previsto nell'Allegato II.
2. Gli uffici del saggio autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni:
- disponibilita' di personale e dei necessari mezzi e apparecchiature;
- competenza tecnica e integrita' professionale del personale;
- nell'esecuzione dei compiti previsti dalla Convenzione, la dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente, gruppo o persone che abbiano un interesse, diretto o indiretto, nel settore considerato;
- il personale deve essere vincolato dal segreto professionale.
3. Ciascuno Stato contraente deve informare il depositario in merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro marchi e a qualsiasi revoca di tale autorizzazione ad un ufficio del saggio precedentemente designato. Il depositario, conseguentemente, deve darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.

 
Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 6

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a uno Stato contraente di effettuare prove di controllo su oggetti in metalli preziosi recanti marchi previsti dalla presente Convenzione. Tali prove non potranno essere svolte in modo tale da ostacolare indebitamente l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi marchiati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

 
Articolo 7

Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il depositario a registrare presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprieta' Industriale, il Marchio Comune di Controllo descritto nell'Allegato II, quale marchio nazionale ufficiale di garanzia di ciascun Stato contraente. Il depositario e' autorizzato anche a fare cio' nel caso di uno Stato contraente in cui la Convenzione entrera' in vigore in data posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.

 
Articolo 8

1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione, modifica non autorizzata o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici del saggio autorizzati che siano stati notificati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonche' qualsiasi alterazione non autorizzata all'oggetto o modifica o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilita' avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo.
2. Ciascuno Stato contraente si impegna ad avviare procedimenti legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente rilevi o porti alla sua attenzione sufficienti prove di contraffazione o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici dei saggio autorizzati o di alterazione non autorizzata dell'oggetto o alterazione o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilita' avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo o laddove piu' appropriato ad adottare altri provvedimenti adeguati.

 
Articolo 9

1. Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici del saggio autorizzati abbia motivo di ritenere che un ufficio del saggio in mio Stato contraente esportatore abbia apposto il Marchio Comune di Controllo senza aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, l'ufficio del saggio, che si presume abbia marchiato gli oggetti, deve essere immediatamente interpellato e deve prontamente fornire tutta l'opportuna collaborazione per gli accertamenti del caso. Nel caso in non si dovesse trovare una soluzione soddisfacente, ciascuna delle parti potra' sottoporre il caso al Comitato Permanente, notificandolo al suo Presidente. In tale ipotesi, il Presidente dovra' convocare una riunione del Comitato Permanente.
2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, sia stata sottoposta al Comitato Permanente una qualsiasi questione, il Comitato Permanente puo', dopo aver concesso alle parti in causa l'opportunita' di essere sentite, formulare delle raccomandazioni in merito agli opportuni provvedimenti da prendere.
3. Nel caso in cui, trascorso un ragionevole lasso di tempo, non siano state osservate le raccomandazioni di cui al comma 2, o il Comitato Permanente non abbia formulato alcuna raccomandazione, lo Stato Contraente importatore puo', quindi, introdurre gli ulteriori controlli che riterra' necessari sugli oggetti in metalli preziosi marcati da quello specifico ufficio del saggio e in ingresso nel proprio territorio, incluso il diritto a rifiutare di accettare, temporaneamente, tali oggetti. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati a tutti gli Stati contraenti e devono essere riesaminati, di quando in quando, dal Comitato Permanente.
4. Qualora vi sia la prova di un ripetuto e grave uso improprio del Marchio Comune di Controllo, lo Stato contraente importatore puo' temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti che rechino il marchio dell'ufficio del saggio coinvolto, che siano stati o meno controllati e marchiati secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. In tale evenienza, lo Stato contraente importatore deve darne immediata comunicazione a tutti gli Stati contraenti ed il Comitato Permanente deve riunirsi entro un mese per esaminare la questione.

 
Articolo 10

1. Con la presente, e' istituito un Comitato Permanente, in cui e' rappresentato ogni Stato contraente. Ogni Stato contraente ha un voto.
2. I compiti del Comitato Permanente sono:
valutare ed esaminare la funzione della presente Convenzione;
rivedere e, ove necessario, proporre modifiche agli Allegati della presente Convenzione;
assumere decisioni su argomenti tecnici, come previsto negli Allegati;
promuovere e mantenere la cooperazione tecnica e amministrativa tra gli Stati contraenti nelle materie oggetto della presente Convenzione;
studiare azioni per assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
favorire un'adeguata tutela dei marchi contro contraffazioni ed usi illeciti;
formulare raccomandazioni sulle questioni che gli vengono sottoposte ai sensi dell'art. 9, comma 2, o per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla funzione della presente Convenzione che sia presentata al Comitato Permanente;
esaminare se le disposizioni di uno Stato interessato ad aderire alla presente Convenzione soddisfino le condizioni previste dalla Convenzione e dai suoi Allegati e riferire in merito agli Stati contraenti per le loro valutazioni.
3. Il Comitato Permanente puo' adottare un regolamento procedurale per le proprie riunioni, ivi comprese le regole per la convocazione di tali riunioni. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta l'anno.
4. Ai sensi del precedente comma 2, il Comitato Permanente deve prendere decisioni su materie tecniche, come previsto negli Allegati, all'unanimita'.
5. Il Comitato Permanente puo' formulare raccomandazioni su qualsiasi questione connessa all'attuazione della presente Convenzione, nonche' avanzare proposte di modifica della stessa. Tali raccomandazioni o proposte devono essere trasmesse al depositario che dovra' comunicarle a tutti gli Stati contraenti.

 
Articolo 11

Modifica alla Convenzione

1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente per la modifica degli Articoli della Convenzione o nel caso di una proposta di modifica della Convenzione ricevuta da uno Stato contraente, il depositario dovra' sottoporre tali proposte a tutti gli Stati contraenti per l'approvazione.
2. Qualora, entro tre mesi dalla data della presentazione di una proposta di modifica, ai sensi del comma 1, uno Stato contraente richieda che siano aperti negoziati su tale proposta, il depositario deve provvedere affinche' tali negoziati abbiano luogo.
3. Nel caso in cui venga approvata da tutti gli Stati contraenti, una modifica alla presente Convenzione entra in vigore un mese dopo il deposito dell'ultimo documento di accettazione, a meno che non sia indicata un'altra data nella modifica. I documenti di accettazione devono essere depositati presso il depositario che ne dara' comunicazione a tutti gli Stati contraenti.

Modifica agli Allegati

4. Qualora il Comitato Permanente abbia proposto una modifica agli Allegati alla Convenzione, il depositario dovra' comunicarlo a tutti gli Stati contraenti.
5. Le modifiche agli Allegati entreranno in vigore dopo sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del depositario, a meno che non sia stata ricevuta una obiezione dal Governo di uno Stato contraente o non sia prevista nella modifica una data successiva di entrata in vigore.

 
Articolo 12

1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura di oggetti in metalli preziosi necessari a soddisfare i requisiti della Convenzione e dei suoi Allegati puo', su invito degli Stati contraenti trasmessogli dal depositario, aderire alla presente Convenzione.
2. I Governi degli Stati contraenti devono comunicare la loro risposta al depositario entro quattro mesi dalla ricezione della domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto a loro se siano o meno d'accordo sull'invito. Se il Governo non dovesse rispondere entro tale termine, sara' considerato come favorevole all'invito.
3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se invitare o meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Lo Stato invitato puo' aderire alla presente Convenzione depositando un documento di adesione presso il depositario che dovra' notificarlo a tutti gli Stati contraenti. L'adesione diverra' effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.

 
Articolo 13

1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente puo', al momento del deposito del proprio documento di ratifica o adesione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare per iscritto al depositario che la presente Convenzione si applichera' in tutti o in una parte dei territori, indicati in tale dichiarazione, per le relazioni esterne delle quali e' responsabile. Il depositario dovra' trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli altri Stati contraenti.
2. Se la dichiarazione e' stata fatta al momento del deposito del documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore in tali territori nella medesima data in cui la Convenzione entrera' in vigore nello Stato che ha fatto la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entrera' in vigore in tali territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del depositario.
3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al comma 1, puo' porre termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti o in una parte di tali territori, a condizione che dia un preavviso scritto di tre mesi al depositario che dovra' informare tutti gli altri Stati contraenti.

 
Articolo 14

Ogni Stato contraente puo' recedere dalla presente Convenzione purche' dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovra' informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.

 
Articolo 15

l. La presente Convenzione dovra' essere ratificata dagli Stati firmatari. I documenti di ratifica dovranno essere depositati presso il depositario che dovra' informare tutti gli alti Stati firmatari.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto documento di ratifica. Per quanto riguarda eventuali altri Stati firmatari che depositeranno il loro documento di ratifica successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore due mesi dopo la data di deposito, ma, comunque, non prima dello scadere del periodo di quattro mesi sopra indicato.
A testimonianza di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Stipulata a Vienna il giorno 15 novembre 1972, in un'unica copia in inglese e francese, in cui entrambi i testi fanno ugualmente fede, che sara' depositata presso il Governo della Svezia il quale trasmettera' le copie certificate a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.
Seguono le firme dei rappresentanti di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

 

ALLEGATI I E II

ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA
DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

Approvata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 23 maggio 1978 (con entrata in vigore il 14 luglio 1980)
- 24 novembre 1988 (con entrata in vigore il 13 dicembre 1989)
- 25 e 26 maggio 1998 (con entrata in vigore 10 marzo 2000)
- 15 ottobre 2002 (con entrata in vigore il 10 agosto 2004)
- 11 ottobre 2010 (con entrata in vigore il 3 agosto 2011)
- 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il l° gennaio 2019)


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Testo in inglese e francese

Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi
e-mail: info@hallmarkingconvention.org
sito web: www.hallmarkingconvention.org

ALLEGATO I

Definizioni e Requisiti tecnici

1. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:
1.1 Metalli preziosi
I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino e' il metallo piu' prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento.
1.2 Lega di metallo prezioso
Una lega di metallo prezioso e' una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.
1.3 Oggetto in metallo prezioso
Un oggetto in metallo prezioso e' un qualsiasi prodotto di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto realizzato, in tutto o in parte, utilizzando metalli preziosi o loro leghe. «In parte» significa che un oggetto in metallo prezioso puo' contenere:
i. parti non metalliche;
ii. parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. il successivo articolo 1.5).
1.4 Oggetto in metallo prezioso misto
Un oggetto metallo preziose misto e' un oggetto costituito da due o piu' leghe di metallo prezioso.
1.5 Oggetto multimetallo
Un oggetto multimetallo e' composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso.
1.6 Titolo
Il titolo e' il contenuto del metallo prezioso in questione misurato millesimi rispetto al peso della lega.
1.7 Grado di purezza
Il grado di purezza e' la quantita' minima di metallo prezioso in questione misurata in millesimi rispetto al peso della lega.
1.8 Rivestimento/placcatura
Il rivestimento o la placcatura consiste in uno o piu' strati di un materiale, permesso dal Comitato Permanente, applicato/i sulla totalita' o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio mediante un processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.
1.9 Metalli comuni
I metalli comuni sono tutti metalli tranne il platino, l'oro, il palladio e l'argento.
1.10 Saggio
Un saggio e' un'analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo indicato all'articolo 3.2 dell'Allegato II.
1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli
Il Comitato Permanente puo' stabilire altre definizioni e ulteriori dettagli.
2. Requisiti tecnici
2.1 Oggetti non disciplinati dalla Convenzione
La Convenzione non si applica a:
a) oggetti realizzati con leghe non definite dal Comitato Permanente;
b) qualsiasi oggetto destinato ad usi medici, odontoiatrici, veterinari, scientifici o tecnici;
c) monete aventi corso legale;
d) componenti o semilavorati (ad esempio componenti metalliche o rivestimenti di superficie);
e) materie prime come barre, lastre, fili e tubi;
f) oggetti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso;
g) qualsiasi altro prodotto stabilito dal Comitato Permanente.
Pertanto, sugli oggetti indicati alle lettere da a) a g) non si puo' apporre il Marchio Comune di Controllo.
2.2 Gradi di purezza ammessi dalla Convenzione
Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Convenzione, gradi di purezza ammessi dalla Convenzione sono quelli stabiliti dal Comitato Permanente.
2.3 Tolleranza
Non e' ammessa alcuna tolleranza negativa rispetto al grado di purezza indicato sull'oggetto.
2.4 Utilizzo della lega per saldature
2.4.1 I principi sono:
a) la lega per saldature puo' essere utilizzata esclusivamente a scopi di giunzione;
b) il grado di purezza della lega per saldature dove essere lo stesso dell'oggetto;
c) se si utilizza una lega per saldature a un grado di purezza inferiore, l'intero oggetto deve essere di un grado di purezza permesso.
2.4.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire eccezioni pratiche a questi principi, nonche' disciplinare altri metodi di giunzione.
2.5 Utilizzo di parti in metallo comune e parti non metalliche negli oggetti in metalli preziosi
2.5.1 Negli oggetti in metallo prezioso sono permesse parti in metallo comune e parti non metalliche per il funzionamento meccanico per il quale i metalli preziosi risultano inadatti per resistenza o per durata, fatte salve le seguenti condizioni:
a) qualora visibili, le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili per colore da quelle in metallo prezioso,
b) non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso,
c) non devono essere utilizzate allo scopo di rafforzare, appesantire o riempire,
d) ove possibile, le parti in metallo comune devono riportare il marchio «METALLO».
2.5.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori dettagli o eccezioni sulle parti in metallo comune e sulle parti e sostanze non metalliche.
2.6 Oggetti multimetallo
2.6.1 Negli oggetti in metalli prezioso e' consentito l'utilizzo di parti in metallo comune e di parti non metalliche per fini decorativi, alle seguenti condizioni:
a) le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente visibili nella loro estensione;
b) devono essere distinguibili per colore dal metallo prezioso (cioe' non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso);
c) le parti in metallo comune devono riportare il marchio «METALLO».
2.6.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.
2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi
Il Comitato Permanente decide in merito ai rivestimenti consentiti e alle eccezioni per motivi tecnici.

 
ALLEGATO II

Controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati

1. Generalita'
1.1 L'ufficio del saggio autorizzato (in seguito denominato «ufficio del saggio») deve soddisfare le condizioni e i requisiti di cui all'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, non solo al momento della notifica al Depositario, ma per tutta la durata del relativo periodo di attivita'.
1.2 L'ufficio del saggio deve valutare se gli oggetti in metallo prezioso che gli vengono presentati per essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I alla Convenzione.
1.3 Per esaminare gli oggetti in metalli preziosi, l'ufficio del saggio deve, in linea di massima, essere dotato di un competente laboratorio d'analisi. Il laboratorio, in linea di principio, deve essere in grado di analizzare gli oggetti in metalli preziosi che devono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo in linea con i metodi di test approvati (v. il seguente Articolo 3.2). Un Ufficio del Saggio puo' subappaltare le analisi. Il Comitato Permanente stabilisce le condizioni per il subappalto delle analisi e, inoltre, redige delle linee guida per i requisiti di valutazione dei laboratori d'analisi.
1.4 Al fine di comprovare la propria competenza, il laboratorio deve essere accreditato ai sensi della norma ISO 17025 o dimostrare un equivalente livello di competenza.
1.5 Un livello di competenza equivalente si raggiunge quando l'ufficio del saggio adotta un sistema di gestione che soddisfi i requisiti principali della norma ISO 17025 e partecipi con esito positivo al programma internazionale di valutazione della competenza nel campo dei metalli preziosi denominato «Round Robin». Il Round Robin e' gestito dal Comitato Permanente o da un altro ente designato dal Comitato Permanente. Il Comitato Permanente deve definire come possa essere raggiunto e verificato un livello di competenza equivalente. Esso redige inoltre delle linee guida sul Round Robin, inclusi il livello di partecipazione e i criteri delle prestazioni.
1.6 Il Comitato Permanente puo' disporre ulteriori indicazioni circa i requisiti previsti dall'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, in particolare per quanto attiene l'indipendenza del personale dell'ufficio del saggio.
2. Analisi
2.1 Se l'ufficio del saggio constata che un oggetto e' completo in tutte le sue parti metalliche e soddisfa i requisiti di cui all'Allegato I della presente Convenzione, puo', a richiesta, apporvi il proprio marchio e il Marchio Comune di Controllo. Nei casi in cui venga apposto il Marchio Comune di Controllo, l'ufficio del saggio deve assicurarsi, prima che l'oggetto esca dalla sua competenza, che esso sia correttamente marchiato in ottemperanza alle disposizioni degli articoli che seguono.
2.2 La verifica degli oggetti in metalli preziosi, presentati per l'apposizione del Marchio Comune di Controllo, consiste nelle seguenti due fasi:
a) valutazione dell'omogeneita' del lotto, e
b) determinazione del titolo della lega (saggio).
2.3 Lo scopo di un saggio e' quello di valutare la conformita' di una lega o di un oggetto in metallo prezioso.
3. Metodi di verifica e metodi di analisi
3.1 L'ufficio del saggio puo' utilizzare qualsiasi metodo di verifica per valutare l'omogeneita' di un lotto secondo quanto definito dal Comitato Permanente.
3.2 L'ufficio del saggio deve utilizzare i metodi di analisi approvati per saggiare gli oggetti in metalli preziosi secondo quanto definito dal Comitato Permanente.
4. Campionamento
Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni prelevati da tali oggetti per l'analisi e il saggio devono essere in misura sufficiente per poter stabilire l'omogeneita' del lotto ed assicurare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al grado di purezza richiesto. Il Comitato Permanente fissa le linee guida per il campionamento.
5. Marcatura
5.1 Principio
5.1.1 Gli oggetti che soddisfano i requisiti fissati dall'Allegato I possono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo (MMC), come indicato dal comma 5.5, conformemente ai requisiti indicati nel presente Allegato.
5.1.2 Il MCC e' apposto con altri inarchi (alcuni dei quali possono essere abbinati) che, nel loro complesso, forniscono le seguenti informazioni minime su:
a) chi ha prodotto (o importato) l'oggetto: questo e' indicato da un marchio di responsabilita' registrato come indicato nel comma 5.4;
b) chi ha controllato l'oggetto: questo e' indicato dal marchio dell'ufficio del saggio;
c) quale sia il contenuto di metallo prezioso nell'oggetto: questo e' indicato dal marchio del titolo in numeri arabi; e
d) di quale metallo prezioso sia fatto l'oggetto: questo e' rappresentato da un marchio, simbolo o forma che indica la natura del metallo prezioso.
5.1.3 Il Comitato Permanente stabilisce quale di questi marchi debba essere apposto sugli oggetti e quali possano essere abbinati.
5.2 Metodi
I metodi di marcatura ammessi sono: la punzonatura e il laser. Il Comitato Permanente puo' pronunciarsi su altri metodi di marcatura degli oggetti.
5.3 Visualizzazione
Quando possibile, tutti i marchi devono essere apposti nelle immediate vicinanze tra loro. Altri marchi (ad es. il marchio che indica l'anno) che non devono essere confusi con i marchi sopra menzionali sono permessi come marchi supplementari.
5.4 Registro dei marchi di responsabilita'
Il marchio di responsabilita' di cui al comma 5.1.2, lett. a), deve essere registrato in un elenco ufficiale dello Stato contraente e/o di uno dei suoi uffici del saggio, che controlla l'oggetto in questione.
5.5 Marchio Comune di Controllo (MCC)
5.5.1 Descrizione
5.5.1.1 Il MCC e' un marchio di conformita' attestante che l'oggetto in metallo prezioso e' stato controllato in conformita' ai requisiti della Convenzione, come indicato dai presenti Allegati e dalla Raccolta di Decisioni Tecniche. Esso consiste nella rappresentazione di una bilancia in rilievo su uno sfondo rigato, all'interno di un contorno geometrico variabile.
5.5.1.2 Il MCC puo' essere abbinato al marchio del titolo e al marchio del metallo prezioso. In questo caso e' circondato da un contorno che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il grado di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1).
5.5.1.3 Il MCC puo' essere esclusivamente un marchio di conformita'. In questo caso e' circondato da un contorno ottagonale standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2).

Parte di provvedimento in formato grafico

5.5.2 Misure autorizzate
Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente.
5.6 Oggetti composti da piu' leghe dello stesso metallo prezioso
Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di Controllo applicati sono quelli del titolo piu' basso presente nell'oggetto. Il Comitato Permanente puo' stabilire delle eccezioni.
5.7 Oggetti composti da parti
Nel caso in cui un oggetto sia composto da diverse parti incernierate o facilmente separabili, i marchi suddetti, ove possibile, devono essere apposti sulla parte principale. Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto anche sulle parti di minori dimensioni.
5.8 Oggetti in metalli preziosi misti
5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega siano chiaramente visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti su una lega di metallo prezioso e l'appropriato Marchio Comune di Controllo (Tipo 1) sugli altri.
5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega non siano visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 ed il corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo meno prezioso. Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli piu' preziosi puo' non essere apposto.
5.8.3 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori norme e eccezioni giustificate per motivi tecnici.
5.9 Oggetti multimetallo
5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti sulla parte in metallo prezioso di un oggetto multimetallo. Il marchio «METALLO» (o equivalente) deve essere apposto sulla parte metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione.
5.9.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.