Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA |
ORDINANZA 22 maggio 2023 |
Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 3/2023). |
|
|
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023); Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito Autorita' competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022); Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini (Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African swine fever for the EU»; Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre marzo - aprile 2023; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici; Tenuto conto, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, penultimo periodo, del sopracitato decreto-legge, il Commissario straordinario ha provveduto nell'interesse delle regioni coinvolte, alla realizzazione dei predetti interventi avvalendosi, previo accordo con la Regione Piemonte, della societa' di committenza SCR Piemonte S.p.a.; Considerato che per tali opere deve essere garantita la regolare gestione e manutenzione per le finalita' di carattere sanitario previste dal decreto-legge n. 9/2022; Tenuto conto altresi', della natura temporanea della figura del Commissario straordinario, nonche' delle risorse e dei compiti ad essa affidati per legge; Dato atto della impossibilita' di procedere al trasferimento delle opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa vigente; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; Ritenuto inoltre necessario disciplinare il meccanismo sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio alle attivita' di contenimento ed eradicazione della peste suina africana;
Dispone:
Art. 1
Consegna delle opere
1. Le Regioni Piemonte e Liguria entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di committenza SCR Piemonte S.p.a., prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla Peste suina africana ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. 2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 1 resta a carico della regione interessata a far data dalla consegna; rimane in facolta' delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza. |
| Art. 2
Sanzioni
1. Per il periodo di vigenza della presente ordinanza, agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della Peste suina africana, si applicheranno le previsioni di cui agli articoli 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' - e 500 - Diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale. 2. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i sindaci, potra' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza si applica a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2023 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. 2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. Roma, 22 maggio 2023
Il Commissario straordinario: Caputo |
|
|
|