IL DIRETTORE GENERALE degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite confluito nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale e' stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento; Vista la nota del 19 aprile 2023, prot. n. 7041, con la quale il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha chiesto al segretario generale del MUR di valutare «l'ipotesi di una delega di firma al sottoscritto per il perfezionamento dei decreti» di riconoscimento degli Istituti richiedenti di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento n. 509/1998; Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta; Vista l'istanza del 3 maggio 2021, prot. 13022 e le successive integrazioni con la quale la «Scuola di psicoterapia cognitiva Santagostino» ha chiesto l'autorizzazione a modificare la propria denominazione in «Istituto di formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale»; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di riduzione allievi, in occasione della riunione del 15 settembre 2022;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia cognitiva Santagostino» e' autorizzata a modificare la propria denominazione in «Istituto di formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale». Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2023
Il direttore generale: Cerracchio |