Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 3 maggio 2023
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano.


LA COMMISSIONE REGIONALE
per il patrimonio culturale

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», di seguito Legge sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», cosi' come da ultimo modificato dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, d'ora in poi Ministero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito Codice dei beni culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e successive modifiche e integrazioni», d'ora in poi regolamento;
Visti in particolare gli articoli 40, comma 2, lettera a) e 47, comma 2, lettere f) e g) del regolamento;
Visto il decreto del Segretario generale del Ministero rep. n. 205 del 21 aprile 2020 con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Francesca Furst l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) per la Lombardia, il cui relativo contratto individuale di lavoro del 21 aprile 2020 (rep. n. 28) e' stato registrato dalla Corte dei conti al n. 1305 del 14 maggio 2020;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il quale il Ministero e' ridenominato "Ministero della cultura"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Segretario regionale n. 8 del 9 febbraio 2023 con cui e' stata individuata, ai sensi dell'art. 47 del regolamento, la composizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, formata dalla dott.ssa Francesca Furst, in qualita' di Presidente, e dai componenti: dott. Gabriele Barucca, arch. Emanuela Carpani, dott.ssa Emanuela Daffra, arch. Luca Rinaldi, prof.ssa Annalisa Rossi, arch. Giuseppe Stolfi;
Visto il decreto del direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio rep. n. 566 del 3 giugno 2019 mediante il quale il compendio denominato QT8 - Quartiere triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano e via Diomede e' stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d), comma 4, lettera g) e 13 del Codice dei beni culturali;
Visto il ricorso giurisdizionale proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dal Comune di Milano (a seguire ricorso Tribunale amministrativo regionale del comune) in data 22 agosto 2019, notificato in pari data, nei confronti del Ministero per i beni e le attivita' culturali (ora Ministero della cultura) - Ministro pro tempore e Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per l'annullamento del sopra richiamato provvedimento di tutela nonche' di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso giurisdizionale proposto avanti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dai signori Kambiz Ghaffari Far e Silvia Corradi (a seguire ricorso Tribunale amministrativo regionale di privati) in data 30 agosto 2019, notificato in pari data, nei confronti del Ministero per i beni e le attivita' culturali (ora Ministero della cultura) - Ministro pro tempore, Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Milano, per l'annullamento del sopra richiamato provvedimento di tutela, dell'avvio del procedimento di sottoposizione a tutela riferito al medesimo, nonche' di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;
Tenuto conto della nota prot. n. 29342 del 17 ottobre 2019 con la quale la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (a seguire Direzione generale ABAP) ha fornito le proprie controdeduzioni alle doglianze riportate nel ricorso TAR del comune;
Vista la nota prot. n. 32269 dell'8 novembre 2019, con la quale la Direzione generale ABAP ha fornito le proprie controdeduzioni alle doglianze riportate nel ricorso TAR di privati;
Vista la nota prot. n. 1413 del 6 febbraio 2020 con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Milano (a seguire Soprintendenza ABAP MI) ha fornito le proprie controdeduzioni alle doglianze riportate nel ricorso TAR di privati;
Preso atto della perdurante pendenza del ricorso TAR di privati;
Vista, invece, la sentenza n. 2630 del 2 novembre 2021 (a seguire sentenza), con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione terza accoglie parzialmente il ricorso Tribunale amministrativo regionale del comune riconoscendo fondata la censura nella quale si contesta l'assoggettamento a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera g) dell'intero Quartiere QT8;
Vista la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 6346 del 18 febbraio 2022, con la quale la medesima, di concerto con la Soprintendenza ABAP MI comunica la decisione di aderire alla sentenza e dunque non ricorre in appello;
Preso atto di quanto asserito, nella sentenza, dal giudice amministrativo, ovvero:
come si desume dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il vincolo paesaggistico puo' assolvere anche alla funzione di dare tutela a beni che esprimono un (meno intenso) valore storico o culturale e che, quindi, nel concreto, si sarebbe ben potuto utilizzare questo strumento il quale, come anticipato, fornisce misure di tutela del tutto analoghe a quelle introdotte dal provvedimento impugnato (pag. 6 della sentenza);
Considerato che l'area oggetto della presente proposta e' stata da tempo individuata dalla Soprintendenza ABAP MI, dal Comune di Milano e dalla allora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (oggi Segretariato regionale), secondo i rispettivi ruoli e competenze, come ambito urbano da tutelarsi ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali;
Tenuto conto delle note in merito alla necessita' di tutela paesaggistica trasmesse a suo tempo dal Comune di Milano a Regione Lombardia (prot. n. 766935 del 27 novembre 2013) e dalla Soprintendenza ABAP MI a Regione Lombardia (prot. 10328 del 10 novembre 2017);
Tenuto conto, inoltre, dei confronti intercorsi tra la Soprintendenza ABAP MI e la Direzione generale ABAP (3 dicembre 2021 e 7 febbraio 2022) tesi ad individuare le forme di salvaguardia piu' opportune per il QT8 - Quartiere Triennale 8 a fronte degli esiti del contenzioso con il Comune di Milano;
Ritenuto di accogliere l'implicito suggerimento contenuto nella sentenza e di valutare l'apposizione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali per il compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;
Vista la richiesta di parere inoltrata dalla Soprintendenza ABAP MI con prot. n. 7369 del 13 giugno 2022 a Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del Codice dei beni culturali, relativa alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;
Visto il parere favorevole reso da Regione Lombardia con prot. n. Z1.2022.0040294 del 5 agosto 2022;
Vista la nota prot. n. 10817 del 6 settembre 2022 con la quale la Soprintendenza ABAP MI ha comunicato, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali, alle proprieta' pubbliche, al Comune di Milano, alla Citta' metropolitana di Milano, al Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Lombardia, alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e a Regione Lombardia, l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede per le motivazioni e con i criteri di gestione indicati nell'allegato A (suddiviso in 1. Relazione storica - 2. Descrizione del complesso urbano oggetto della dichiarazione - 3. Motivazioni e prescrizioni di tutela);
Considerato che, per il numero elevato di destinatari e la conseguente gravosita' della notifica personale dell'avvio sopra richiamato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge sul procedimento amministrativo, allo stesso e' stata anche data pubblicita' mediante:
pubblicazione sul sito web (sezione «avvisi») della Soprintendenza ABAP MI;
pubblicazione sul sito web del Segretariato regionale;
pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Milano (6 settembre 2022);
pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Corriere della Sera (9 settembre 2022);
pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Giorno (10 settembre 2022);
pubblicazione sul quotidiano nazionale La Repubblica (12 settembre 2022 - sezione nazionale; 13 settembre 2022 - sezione «Milano»);
Considerato, dunque, che risulta legittimamente avviato e comunicato ai soggetti interessati il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano, compreso tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;
Considerato che, in merito al procedimento di cui alle premesse, a seguito delle pubblicazioni e comunicazioni effettuate, sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti titolati ai sensi dell'art. 9 della legge sul procedimento amministrativo, ovvero:
osservazioni del Comune di Milano pervenute con nota prot. n. 718698 del 30 dicembre 2022;
Vista la nota prot. n. 1420 del 3 febbraio 2023 con la quale la Soprintendenza ABAP MI ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute, ai fini della valutazione delle stesse in sede di Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia;
Considerata la seduta della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia del 9 febbraio 2023, nel corso della quale sono state valutate la proposta di provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni predisposte dalla Soprintendenza ABAP MI ed e' stato contestualmente deliberato l'invio della documentazione istruttoria all'esame del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Codice dei beni culturali;
Vista dunque la nota prot. n. 1112 del 17 febbraio 2023, con la quale il Segretariato regionale, per conto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8 al Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio per l'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Codice dei beni culturali;
Considerata la seduta del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio del 3 marzo 2023;
Visto il verbale della sopra richiamata seduta, pervenuto con nota prot. n. 8709 dell'8 marzo 2023;
Preso atto che il Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio ha ritenuto di consigliare alcune integrazioni/modifiche ai criteri di gestione del provvedimento proposti nella documentazione di avvio, anche a parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, e nello specifico:
con riferimento alla prescrizione di cui al punto 5 della sezione Impianto urbanistico, finalizzata al «recupero della relazione tra singolo edificio e contesto laddove essa sia stata annullata dall'inserimento di elementi interferenti», si ritiene che tale prescrizione possa meglio specificata affinche' sia chiarito che non intende delegittimare situazioni regolarmente autorizzate, ma evitare che gli interventi futuri possano determinare ulteriori alterazioni e che allo stesso tempo possano essere occasione di recupero di situazioni incoerenti con il linguaggio architettonico ed urbanistico del quartiere;
con riguardo all'espressione «materiali originari» contenuta nella sezione Edifici, considerando che vi sono anche situazioni in cui nel tempo si possono essere determinate stratificazioni e che inoltre oggi potrebbe non essere possibile riproporre gli stessi materiali e tecnologie dell'epoca, si suggerisce di parlare piuttosto di «compatibilita'», aggiungendo una locuzione che possa rendere il tema dal punto di vista concettuale, per esprimere la necessita' di assicurare una compatibilita' fisico-chimica e coerenza figurativa, al fine di mantenere lo specifico carattere del quartiere e la sua autentica immagine d'insieme;
con riferimento alla eventualita' di interventi piu' importanti sugli edifici, che la proposta di vincolo non preclude pur essendo orientato alla tutela, potrebbe essere indicato che tali interventi debbano essere realizzati in coerenza con le linee architettoniche caratterizzanti gli edifici esistenti, armonizzando le finiture, anche se contemporanee, alle caratteristiche cromatiche e di resa del trattamento superficiale;
Viste le modifiche apportate di concerto con la Direzione generale ABAP alla proposta di criteri di gestione del provvedimento, a seguito dell'espressione del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;
Considerata la seduta della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia del 23 marzo 2023, nel corso della quale e' stato definitivamente adottato il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1 del Codice dei beni culturali del compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, cosi' come modificato, nei criteri di gestione, dalle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio e dal parziale accoglimento delle osservazioni del Comune di Milano;
Assunta, dunque, la determinazione favorevole della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia alla emanazione del provvedimento di tutela proposto, nella seduta sopra richiamata;
Vista la documentazione agli atti;
Ritenuto che:
il compendio denominato: QT8 - Quartiere Triennale 8;
Provincia di: Milano;
Comune di: Milano;
situato in: area compresa tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede;
presenti notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le motivazioni contenute nell'allegato A;
Visti gli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1, 141, comma 2 del Codice dei beni culturali;

Decreta:

Il compendio denominato QT8 - Quartiere Triennale 8, sito nel Comune di Milano e compreso tra tra via Antonio Sant'Elia, via Fabrizio Quattrocchi, via Alcide De Gasperi, viale Renato Serra, via Marco Cremosano, via Cassino e via Diomede, meglio individuato descritto negli allegati, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c), 138, comma 3, 139, comma 1, 141, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed e' quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
All'interno dell'intera area definita dal presente provvedimento sono dettati i seguenti criteri di gestione:
Impianto urbanistico - assi viari principali e secondari, percorsi pedonali, piazze e spazi aperti pubblici, verde di pertinenza degli edifici. Tutti gli interventi dovranno garantire:
1. la conservazione della gerarchia degli assi viari, cosi' come concepita dal progetto di Bottoni: strade a grande scorrimento, strade secondarie e vialetti riservati ai soli pedoni;
2. la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri vegetazionali del verde interno al quartiere, facendo in modo che la sistemazione e l'adeguamento dei tratti di viabilita' pedonale - con particolare riferimento al Monte Stella - non compromettano la vegetazione esistente ancor piu' se originaria; le nuove piantumazioni dovranno tener conto delle essenze esistenti;
3. la salvaguardia e la valorizzazione del sistema complessivo delle aree verdi, pubbliche e private, preservandone la continuita' e la permeabilita' percettiva dall'interno e dall'esterno del quartiere;
4. la permeabilita' visiva tra spazi pubblici e privati, resa possibile da recinzioni metalliche a maglia larga e di ridotta altezza; la sostituzione di recinzioni dovra' conseguentemente essere orientata verso la riproposizione delle tipologie originarie;
5. il recupero della relazione tra singolo edificio e contesto, laddove essa sia stata annullata dall'inserimento di elementi interferenti (autorimesse, tettoie, vani tecnici che occupano giardini e/o orti, pubblici e privati). Per i manufatti che risultano regolarmente autorizzati, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di ristrutturazione edilizia dovranno prevedere l'impiego di materiali e finiture compatibili con il contesto; dovranno essere evitati interventi peggiorativi per morfologia, volume, materiale e cromia;
6. la continuita' del godimento del rapporto tra pieni e vuoti e quindi tra spazi edificati e verdi, la conservazione degli spazi liberi e delle sagome degli edifici, nonche' del disegno delle facciate nel loro rapporto di pieni e di vuoti;
7. la salvaguardia degli aspetti compositivi, architettonici, stilistici e materici originari del QT8.
Edifici - Per gli edifici, a livello di volumetria e di prospetti, si dovra':
1. nella manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli esterni (es. intonaci, serramenti, coperture, recinzioni, ecc.), perseguire, di norma, l'utilizzo di materiali della tradizione costruttiva coeva alla realizzazione del quartiere. Eventuali soluzioni tecniche diverse dovranno comunque essere compatibili sotto il profilo figurativo, cromatico, materico e tipologico, ed essere motivate e attentamente valutate in merito alle possibili interferenze con i valori paesaggistici del contesto;
2. nel caso di manutenzione straordinaria su edifici fortemente alterati, porsi l'obiettivo di riportare l'edificio, il piu' possibile, al disegno ed alla sua cromia originari;
3. nel caso di immobili alterati da elementi o rivestimenti superfetativi invasivi, prevedere la loro eliminazione, al fine di rendere il loro aspetto quanto piu' possibile coerente con i caratteri propri del quartiere;
4. negli edifici ancora conservati nelle loro linee essenziali e nei materiali impiegati, orientare il progetto al mantenimento dei rapporti pieni/vuoti, degli intonaci, del disegno dei serramenti e delle coperture, la' dove coerenti col progetto originario;
5. per le eventuali opere di coibentazione sugli esterni (cappotti), ricercare un materiale isolante che consenta di limitare gli spessori in modo da contenere il mutato rapporto pieni/vuoti/sporti;
6. per le decorazioni originali esposte alla pubblica vista vengano mantenuti i materiali costitutivi. Nel caso di interventi di restauro si auspica la presenza di un restauratore accreditato.
Impianti tecnologici e complementi di arredo - L'apposizione in facciata ed in copertura di apparati e impianti tecnologici, quali ad esempio pannelli solari e/o fotovoltaici, condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas etc. puo' alterare in modo significativo gli aspetti compositivi ed i caratteri architettonici degli edifici. Pertanto, essi dovranno:
essere collocati preferibilmente, laddove possibile, su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati numericamente nonche' posizionati in modo tale da tener conto, per ciascun edificio, del miglior inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti; i tubi della rete di distribuzione del gas dovranno essere tinteggiati coi colori della facciata, appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura della medesima gia' presenti.
Cartelloni pubblicitari - In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano i disposti degli articoli 49, 153, 162 e 169 del Codice dei beni culturali. In particolare, dovra' essere limitata la cartellonistica di ogni tipo e dovra' essere garantita la corretta collocazione della stessa in ordine alla salvaguardia delle architetture, delle visuali e dei coni ottici sulle aree a verde interne ed esterne al quartiere. In particolare (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Codice della strada):
1. e' esclusa la collocazione di cartellonistica o di altri mezzi pubblicitari di grandi dimensioni, sia sulla copertura degli edifici che in spazi aperti;
2. e' ammissibile la cartellonistica a carattere informativo, di cui andranno comunque attentamente verificate la collocazione e le caratteristiche, uniformando le tipologie, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, che deve comunque rispettare la normativa regionale in materia di inquinamento luminoso, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzare l'inserimento armonico nel contesto del quartiere;
3. gli esercizi commerciali potranno esporre insegne, anche luminose, sulle facciate, rapportandone le dimensioni agli elementi architettonici dell'edificio, ma dovranno evitare l'utilizzo di insegne a bandiera.
L'allegato A (1. Relazione storica - 2. Descrizione del complesso urbano oggetto della dichiarazione - 3. Motivazioni e prescrizioni di tutela) e l'allegato B (planimetria) costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del Codice dei beni culturali, la Soprintendenza ABAP MI provvedera' alla trasmissione al Comune di Milano del numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte dello stesso, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del Codice dei beni culturali.
Avverso il presente decreto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo le modalita' di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Milano, 3 maggio 2023

Il Segretario regionale
Presidente della commissione regionale
Furst

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Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Lombardia all'indirizzo www.lombardia.beniculturali.it nella sezione In evidenza.