Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2023 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 12 maggio 2023
Indicatori di anomalia dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).


IL DIRETTORE
dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto decreto legislativo n. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo n. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) «al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170», e in particolare l'art. 7, comma 2, in base al quale «ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio»;
Visto l'art. 32, comma 1, lettera d), del regolamento UE n. 267/2012 nonche' l'art. 23, comma 1, lettera e), del regolamento UE n. 1509/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;
Visto il provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;
Visto il provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'art. 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007;
Avute presenti le disposizioni di attuazione emanate dalle Autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 231/2007 nonche' le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto;
Avuto altresi' presente che, ai sensi del predetto art. 11, gli organismi di autoregolamentazione promuovono l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007;
Considerata l'esigenza di agevolare i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007 nell'individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui all'art. 35 del medesimo decreto;
Considerato che i contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato sono stati predisposti in collaborazione con la Guardia di finanza nonche' alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione investigativa antimafia, le Autorita' di vigilanza di settore e le principali associazioni rappresentative delle categorie di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007;
Sentiti gli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007;
Tenuto conto che, nella seduta del 4 aprile 2023, il presente provvedimento e il relativo allegato sono stati presentati al Comitato di sicurezza finanziaria, che ne ha condiviso i contenuti;

Adotta
il seguente provvedimento
recante gli indicatori di anomalia:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:
a) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
b) «decreto compro oro»: il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e successive modifiche e integrazioni;
c) «destinatario»: ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 2 del presente provvedimento;
d) «operazioni sospette»: operativita' da segnalare alla UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto;
e) «paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata»: rientrano in tale ambito i paesi terzi ad alto rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonche' gli altri paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformita' agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali(1);
f) «operativita'»: l'attivita' richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell'ambito dell'apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell'esecuzione di una o piu' operazioni, anche di gioco, ovvero dello svolgimento di una o piu' prestazioni professionali;
g) «soggetto cui e' riferita l'operativita'» (in breve anche «soggetto»): il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell'operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonche' il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente provvedimento, il soggetto cui e' riferita l'operativita' puo' essere anche il collaboratore esterno dei destinatari di cui all'art. 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attivita' finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell'ambito dell'attivita' di gioco) ovvero, con riguardo all'attivita' di cui all'art. 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020(2), nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l'operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute).
2. Si rinvia all'art. 1 del decreto antiriciclaggio, all'art. 1 del decreto legislativo n. 109/2007 come successivamente modificato e integrato nonche' all'art. 1 del decreto compro oro per le definizioni in essi contenute richiamate nel presente provvedimento e nel relativo allegato. __________
(1) Cfr. Allegato 2, lettera C, delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019.
(2) Cfr. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.
 
Allegato

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI E DEI SUB-INDICI
Il presente allegato contiene 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento. Si mette in questo modo a disposizione dei destinatari uno strumento operativo per la selezione di situazioni che possono venire alla loro attenzione nell'ambito della concreta attivita' svolta, da valutare per decidere se ricorrono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette. L'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non e' esaustiva; i destinatari valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto. Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui e' riferita l'operativita'; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operativita', anche in relazione a specifici settori di attivita'; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operativita' che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. I destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attivita' svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili. Ai fini della predetta selezione, a titolo di collaborazione, si evidenzia che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilita' da valutarsi caso per caso (ad es. laddove il destinatario ritenga di non svolgere alcuna operativita' con soggetti connessi con i paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata di cui all'indicatore 6). D'altra parte, altri indicatori dovrebbero essere considerati rilevanti da parte di alcune categorie di destinatari (ad es. i prestatori di servizi di pagamento nel caso dell'indicatore 16, i prestatori di servizi di gioco per gli indicatori 22 e 23, i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori per gli indicatori 24 e 25, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (1) e di portafoglio digitale per gli indicatori 26 e 27). Infine, taluni indicatori possono rilevare nell'ambito di plurimi comparti di attivita' svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza (ad es. l'indicatore 26 in materia di crypto-assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari o professionisti che, alla luce della concreta attivita' svolta, intercettino operazioni sospette basate sull'utilizzo di tali strumenti; gli indicatori 28, 29 e 30 in materia di mandati fiduciari e trust potrebbero essere presi in considerazione da societa' fiduciarie, intermediari bancari e finanziari, professionisti e prestatori di servizi relativi a societa' e trust). Una volta identificati gli indicatori applicabili, i destinatari devono selezionare i relativi sub-indici rilevanti alla luce della concreta attivita' svolta: ad es. per l'indicatore 9, a fronte di sub-indici tipicamente applicabili a specifici destinatari (9.15 per gli intermediari bancari e finanziari), ve ne sono altri applicabili anche ad altre categorie (9.1 o 9.7 anche per i professionisti). Ai fini del presente Provvedimento la locuzione "valuta virtuale" contenuta nel decreto antiriciclaggio e' considerata sinonimo della locuzione "crypto-assets". Nel considerare i sub-indici selezionati in quanto rilevanti, i destinatari tengono presente che i riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici. I destinatari considerano, altresi', ulteriori comportamenti che, sebbene non esemplificati nei sub- indici, sono comunque sussumibili nell'indicatore di riferimento (ad es. il sub-indice 9.10 richiama l'ipotesi di sottoscrizione di un PAC in quote di OICR che prevede la corresponsione di importi incoerenti rispetto al profilo o all'attivita' del contraente; cionondimeno rientra nell'indicatore 9 anche l'ipotesi piu' generale di altre forme di investimenti con corresponsione di importi incoerenti rispetto al profilo o all'attivita' del soggetto). Nell'applicare gli indicatori o i sub-indici selezionati, i destinatari considerano che le circostanze descritte nei medesimi rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui e' riferita l'operativita', anche attraverso idonea documentazione, o da altri ragionevoli motivi. Ne deriva che nei singoli indicatori e sub-indici il riferimento alla giustificazione dell'operativita' posta in essere rimane implicito e, pertanto, le fattispecie ivi descritte, se giustificate, non sono da considerare sospette. Inoltre, le operativita' sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive. In proposito, andra' considerato che gli indicatori e taluni sub-indici contengono riferimenti a circostanze sia soggettive sia oggettive. Le predette circostanze sono individuate dal destinatario sulla base di tutte le informazioni disponibili, fermo restando che non sono richieste indagini estranee alla concreta attivita' svolta. In relazione a quanto precede, si richiamano le ulteriori previsioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 del Provvedimento cui il presente documento e' allegato.

SEZIONE A
1. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' si rifiuta di o si
mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati
ordinariamente richiesti e intende svolgere operativita' che, per
caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o
incoerente.
1.1. Il soggetto, a fronte della richiesta di esibire la
documentazione o fornire le informazioni, rinuncia
all'operativita' o richiede di svolgerne una differente,
soprattutto se quest'ultima comporta un aggravio di oneri a
proprio carico.
1.2. Il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante
a fornire adeguate informazioni sullo scopo o sulla natura
dell'operativita' ovvero sull'origine delle disponibilita'
a essa riferibili, specie quando queste ultime provengono
dall'estero e in particolare da paesi o aree geografiche a
rischio elevato o non cooperativi o a fiscalita'
privilegiata o sono ivi destinate.
1.3. Il soggetto, nei casi in cui e' prevista l'ostensione della
propria documentazione contabile o fiscale, si rifiuta o si
mostra ripetutamente riluttante nel mostrarla ovvero
ostacola l'acquisizione di elementi utili per le
valutazioni del destinatario.
1.4. Nel commercio di opere d'arte, oro e preziosi o altri beni
di rilevante valore, il soggetto si rifiuta o si mostra
ripetutamente riluttante a fornire informazioni o
documentazione relative alla provenienza o all'autenticita'
del bene, all'effettivo acquirente o venditore ovvero alle
modalita' di pagamento del corrispettivo.
1.5. Il soggetto omette di indicare l'esistenza di patti
parasociali, di modifiche all'atto costitutivo del trust
ovvero l'esistenza di letters of wishes del disponente, al
fine di occultare o rendere comunque difficoltosa
l'individuazione del titolare effettivo.
1.6. Il soggetto incaricato dell'amministrazione di attivita'
finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, specie se
oggetto di procedimento di rimpatrio nell'ambito di
programmi di regolarizzazione fiscale, si rifiuta o si
mostra ripetutamente riluttante a fornire indicazioni
necessarie all'individuazione del titolare effettivo delle
medesime.
1.7. Nell'ambito del servizio di trasporto di contante, titoli o
altri valori il soggetto cui e' riferita l'operativita' si
rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire
informazioni sul soggetto servito (ad es. dati
identificativi, prevalente attivita' e area geografica di
residenza o sede, situazione economica e patrimoniale,
origine dei valori trasportati).
2. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' fornisce informazioni o
documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di
solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro
o con l'operativita' richiesta o eseguita e intende svolgere
operativita' che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale,
illogica o incoerente.
2.1. Il soggetto produce documenti che presentano elementi di
evidente contraffazione inerenti: allo scopo o alla natura
dell'operativita'; all'attivita' esercitata; alla
situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o,
in caso di soggetto diverso da persona fisica,
dell'eventuale gruppo di appartenenza; al potere di
rappresentanza; all'identita' dei delegati alla firma; alla
struttura di proprieta' o di controllo; all'origine delle
disponibilita'.
2.2. Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano
significativamente difformi, contraddittori o comunque non
coerenti tra loro o con quelli eventualmente tratti da
fonti affidabili e indipendenti (ad es. archivi camerali;
albi ed elenchi; comunicazioni a qualsiasi titolo rese al
pubblico; dati pubblicati in siti internet di organi o
autorita' pubbliche nazionali o estere con riguardo a
eventi pregiudizievoli).
2.3. Nel commercio di opere d'arte, oro e preziosi o altri beni
di rilevante valore, il soggetto fornisce informazioni o
documentazione a supporto della provenienza o autenticita'
del bene che appaiono false o alterate, o comunque difformi
da informazioni o documentazione disponibili.

2.4. Nell'ambito del correspondent banking, l'ente rispondente
fornisce informazioni riguardo allo scopo del rapporto e
alla tipologia di operativita' prospettata (ad es. volumi e
tipo di clientela per conto della quale viene convogliata
operativita' sul rapporto) incoerenti con la movimentazione
concretamente riscontrata sul rapporto medesimo.
2.5. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' di trasporto di
valori rende dichiarazioni circa la tipologia o il valore
dei beni trasportati che appaiono incoerenti tra di loro o
con il luogo di consegna o di ritiro dei beni o con
l'attivita' e la condizione economico-patrimoniale sua o
del soggetto servito, o con il numero, il peso o le
dimensioni dei plichi sigillati.
2.6. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' di custodia di
contante, titoli o altri valori fornisce informazioni che
appaiono illogiche circa il proprio profilo soggettivo o
quello del soggetto autorizzato ad accedere ai medesimi
valori (ad es. sull'eta', sull'attivita', sulla condizione
economico-patrimoniale), circa i rapporti con il soggetto
autorizzato ad accedere o circa il valore dichiarato o
assicurato.
3. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' adotta un comportamento
del tutto difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e
intende svolgere operativita' che, per caratteristiche o importi,
risulta inusuale, illogica o incoerente.
3.1. Il soggetto evita contatti diretti con il destinatario
rilasciando deleghe o procure in modo frequente e
incoerente con l'attivita' svolta.
3.2. Il soggetto rilascia procure a gestire, amministrare o
cedere beni a favore di persone a lui non collegate in un
momento immediatamente successivo a quello in cui e'
entrato nella disponibilita' dei medesimi beni.
3.3. Il trustee si rimette del tutto alle indicazioni del
disponente ovvero svolge attivita' gestorie complesse che,
anche tenuto conto delle finalita' del trust, appaiono
incoerenti con il suo profilo o rilascia frequenti deleghe
a operare, specie se a favore del disponente o di soggetti
noti per essere collegati a quest'ultimo, ovvero effettua
operazioni di gestione con la sistematica presenza del
disponente, del guardiano o dei beneficiari.
3.4. Il soggetto chiede che le comunicazioni a esso rivolte siano
trasmesse a un recapito diverso da quello indicato (ad es.
residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica,
numero di cellulare, applicazione web o mobile o altro
strumento di comunicazione a distanza) o che risulta
inesistente o fittizio ovvero varia molto frequentemente
credenziali di identificazione, indirizzi IP o destinatario
cui si rivolge.
3.5. Il soggetto e' un'organizzazione non lucrativa o ente
similare che presenta numerosi elementi coincidenti (ad es.
indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi degli
esponenti, credenziali di identificazione, utilizzo del
medesimo conto o strumento di pagamento) con quelli di
altre organizzazioni o enti.
3.6. Il soggetto pone ripetuti quesiti in ordine alle modalita'
di applicazione della normativa antiriciclaggio e
antiterrorismo e cerca di indurre il destinatario a eludere
tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni
eccessivamente confidenziali.
3.7. Il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche,
delle strutture (ad es. dotazione del personale non
adeguata in termini quantitativi) o delle competenze
tipiche del settore di attivita' di riferimento o di non
esercitare alcuna effettiva attivita' in tale settore e
richiede di effettuare un'operativita' funzionale
all'esercizio di un'impresa (ad es. acquisto di fabbricato
industriale).
3.8. Il soggetto dimostra di non avere adeguata conoscenza della
natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo
dell'operativita' che intende svolgere e non appare
interessato ad avere informazioni con riguardo alle
transazioni, alle caratteristiche o al valore dei beni o
all'entita' delle commissioni di intermediazione.
3.9. Il soggetto risulta privo di conoscenze adeguate rispetto a
operativita' fondate su tecnologie informatiche, anche
basate su Distributed Ledger Technology (DLT), effettuate
con valute virtuali o realizzate mediante acquisto di
strumenti finanziari o di prodotti di investimento
assicurativi ovvero mediante ricorso a schemi di gestione
collettiva del risparmio, di finanziamento collettivo (c.d.
crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer
lending).
3.10. Il soggetto che intende richiedere un'operativita' di
cambio valuta, anche virtuale, sembra non conoscere
l'esatta quantita' di denaro cambiata ovvero si mostra
indifferente di fronte a un tasso di cambio particolarmente
sfavorevole.
3.11. Il soggetto fa riferimento ad altre persone per rispondere
a richieste di chiarimenti e approfondimenti da parte del
destinatario ovvero e' spesso accompagnato da altri
soggetti che appaiono estremamente interessati
all'operativita' e che sembrano etero-dirigerla (ad es. nel
caso in cui il soggetto legge istruzioni da una nota o
sembra controllato a vista da altre persone).
3.12. Il soggetto che intende svolgere l'operativita', specie a
distanza, si avvale di un referente che non riveste ruoli
formalizzati nell'attivita' o comunque non ha alcuna
relazione nota con il soggetto stesso, ma mostra di avere
interesse alle dinamiche imprenditoriali o comunque
all'attivita' di quest'ultimo, canalizzando presso di se'
la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario.
3.13. Il soggetto che intende svolgere l'operativita' si avvale
di un referente che riveste il medesimo ruolo per una
molteplicita' di altri soggetti, canalizzando presso di se'
la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario
in modo da sembrare il titolare effettivo
dell'operativita', specie nello svolgimento di operazioni
di investimento.
3.14. Nell'ambito del leasing o delle cessioni di crediti il
soggetto presenta elementi coincidenti (ad es. indirizzi,
numeri di telefono, dati identificativi, anche di esponenti
aziendali o soci, credenziali di identificazione) o di
collegamento (ad es. rapporti di parentela, di affinita' o
di lavoro) con la controparte o con altri soggetti
coinvolti nel contratto (ad es. il debitore ceduto).
3.15. Nell'ambito della finanza commerciale (c.d. trade finance),
il soggetto varia ripetutamente la documentazione
commerciale, la lettera di credito ovvero i termini e le
modalita' di pagamento della transazione.
4. Il soggetto diverso da persona fisica cui e' riferita
l'operativita' e' caratterizzato da assetti proprietari,
manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero
opachi e intende svolgere operativita' che, per caratteristiche o
importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.
4.1. Il soggetto e' caratterizzato da strutture opache ovvero si
avvale di societa' con catene partecipative o assetti che
rendono difficile l'identificazione o la verifica
dell'identita' del titolare effettivo, nelle quali sono
presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie,
fondazioni, international business company, specie se
costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o
non cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
4.2. Il soggetto e' caratterizzato da ripetute e improvvise
modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di
controllo.
4.3. Il soggetto e' di recente costituzione o operativo a seguito
di un periodo di inattivita' o versa in difficolta'
economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di
maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. eta',
assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attivita'
esercitata, residenza o sede in paesi o localita' diversi
da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono
come meri prestanome.
4.4. Il soggetto presenta strutture di gruppo artificiosamente
complesse e articolate, anche in relazione alla
distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione
all'estero di una o piu' societa' (ad es. mediante
conferimento di beni in Gruppo Europeo di Interesse
Economico, c.d. GEIE, (2) costituito tra societa' o enti
riconducibili ai medesimi titolari effettivi residenti in
Italia).
5. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' e' noto per il
coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o
che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti
sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure
personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli
(quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero e'
notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinita',
convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a
soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera
ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze,
laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli
siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla
valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio
profilo reputazionale in relazione ad altre notizie
pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte
autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e
affidabili, e intende svolgere operativita' che, per
caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o
illogica.
5.1. Operativita' realizzata con uno strumento di segregazione
patrimoniale (ad es. trust) utilizzato da parte di un
soggetto che risulta sottoposto a procedimento penale, a
misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro,
soprattutto se il ricorso allo strumento sia avvenuto in
costanza o in data prossima all'attivita' criminosa.
5.2. Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente
collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a
misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e
richiedono la consegna o il trasferimento delle
disponibilita' a essi riferibili (ad es. la liquidazione di
polizza assicurativa o di rapporti di capitalizzazione o
investimento), soprattutto se a favore di terzi o verso
l'estero.
5.3. Il soggetto risulta sottoposto a procedimento penale, a
misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e
ordina rilevanti bonifici in favore di societa' di gestione
di sistemi di cash back apparentemente connessi a contratti
di convenzione commerciale che prevedono l'erogazione di
servizi non coerenti con l'attivita' del soggetto, offrendo
agli aderenti servizi non coerenti con la sua attivita'.
5.4. Il soggetto o le sue controparti sono note per lo
svolgimento di attivita' riservate in assenza delle
prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per
ripetuti trasferimenti di fondi per la realizzazione di
apparenti obiettivi di investimento.
5.5. Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente
collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a
misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e
acquistano immobili o beni aziendali, aziende o rami
d'azienda, anche nell'ambito di operazioni straordinarie,
da societa' in difficolta' economica o finanziaria o
gravata da pendenze tributarie per importi ingenti.
6. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' ha residenza,
cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato
o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata ovvero
disponibilita' finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera
con controparti ivi situate e intende svolgere operativita' che,
per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o
illogica.
6.1. Il soggetto intende svolgere un'operativita' avente a
oggetto il rimpatrio di attivita' finanziarie e
patrimoniali detenute all'estero nell'ambito di programmi
di regolarizzazione fiscale, mediante la stipula di un
contratto di amministrazione per conto terzi con una
societa' fiduciaria estera avente sede in paesi o aree
geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata.
6.2. Il soggetto richiede di acquistare immobili, preziosi, oro,
quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o
altri beni di rilevante valore, con provvista proveniente
da intermediari insediati in paesi o aree geografiche a
rischio elevato o non cooperativi o a fiscalita'
privilegiata ovvero in nome o per conto di soggetti
residenti in tali paesi o aree.
6.3. Il soggetto residente in paesi o aree geografiche a rischio
elevato o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata ha
importanti connessioni con il territorio italiano (ad es.
la disponibilita' di abitazione permanente, lo stabilimento
del proprio centro d'interessi personali o economici o il
soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far
ritenere dubbia l'effettivita' della residenza stessa.
7. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' e' una persona
politicamente esposta o e' noto per ricoprire un grado apicale in
un ente di natura pubblica o con finalita' pubbliche o in societa'
da questo controllate ovvero e' noto per essere collegato (ad es.
per vincoli di parentela, affinita', convivenza, relazioni
d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto
grado apicale e intende svolgere operativita' ovvero e'
beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi,
risultano inusuali, incoerenti o illogiche.
7.1. Il soggetto riceve pagamenti di importo complessivo
rilevante e sproporzionato per prestazioni di servizi da
parte di titolari di interessi in procedure o in attivita'
pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati.
7.2. Il soggetto, in assenza di specifiche abilitazioni o
qualifiche professionali, riceve pagamenti per prestazioni
di servizi nei confronti di un unico committente o di un
numero ristretto di committenti, anche collegati.
7.3. Il soggetto - a fronte di consulenze, incarichi o
partecipazione a comitati o gruppi di lavoro - riceve
disponibilita' di importo incoerente con la natura o i
contenuti dell'attivita' svolta, specie se di ammontare
diverso da quello ricevuto in casi analoghi ovvero se
l'attivita' stessa risulta non in linea con l'impiego o le
qualifiche professionali del soggetto medesimo.
7.4. Il soggetto e' beneficiario di disponibilita' di importo
complessivamente rilevante provenienti da ordinanti,
italiani o esteri, che operano in settori in cui il
soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza.
7.5. Il soggetto intende svolgere direttamente o indirettamente
un'operativita' funzionale esclusivamente a effettuare
trasferimenti di importo complessivamente rilevante da o
per l'estero.
7.6. Il soggetto assume partecipazioni o altri ruoli all'interno
di societa' che in un breve arco temporale sono interessate
da circostanze (ad es. ricezioni di licenze o
autorizzazioni pubbliche) che ne aumentano
considerevolmente il valore economico.
7. 7. Il soggetto acquista immobili, preziosi, oro, quadri,
oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore o
effettua operazioni di natura finanziaria utilizzando
risorse di terzi, in presenza di relazioni d'ufficio o
professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive
dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da
far supporre che la corresponsione del medesimo possa non
essere effettuata.
7.8. Il soggetto effettua operazioni su immobili, preziosi, oro,
quadri, oggetti di antiquariato, strumenti finanziari o
altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si
discostano significativamente da quelli di mercato, con un
vantaggio a proprio favore.
7.9. Il soggetto investe in beni immobili la cui destinazione
d'uso viene modificata decorso un breve lasso di tempo (ad
es. terreno agricolo che diventa edificabile).
7.10. Il soggetto fa realizzare o ristrutturare un immobile di
sua proprieta' a impresa aggiudicataria di appalti indetti
da enti o societa' collegati al medesimo soggetto ovvero
che riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da
aggiudicatari dei medesimi appalti.
8. Il soggetto cui e' riferita l'operativita' e' un ente di natura
pubblica o con finalita' pubbliche ovvero un ente riconducibile a
una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per
rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in societa' da
questo controllate ovvero e' noto per essere collegato (ad es. per
vincoli di parentela, affinita', convivenza, relazioni d'affari o
altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado
apicale ovvero e' riconducibile a partiti o movimenti politici e
intende svolgere operativita' che, per caratteristiche o importi,
risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla
normativa vigente.
8.1. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione,
e impiega le relative somme per scopi diversi da quelli
perseguiti dal soggetto stesso, specie se risultano
prelevamenti di contanti o addebiti per spese di natura
personale.
8.2. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione,
da titolari di interessi in procedure o in attivita'
pubbliche o da soggetti a essi collegati che potrebbero
essere in contrasto con le norme vigenti in materia di
trasparenza delle contribuzioni in favore dei partiti e dei
movimenti politici e dei soggetti a essi equiparati, specie
qualora si siano verificate variazioni degli organi
direttivi o di gestione in anticipo rispetto alla scadenza
prevista ovvero recenti modifiche degli atti costitutivi o
degli statuti delle associazioni o fondazioni beneficiarie.
8.3. Il soggetto riceve pagamenti in relazione all'esecuzione di
prestazioni il cui corrispettivo risulta sproporzionato
rispetto all'attivita' svolta.
8.4. Il soggetto sottoscrive investimenti o disinvestimenti di
natura mobiliare o immobiliare che presentano un rapporto
rischio/rendimento non in linea con il proprio profilo o
una configurazione economicamente o finanziariamente
illogica o comunque svantaggiosa.
8.5. Il soggetto intende svolgere una operativita' connessa alla
gestione del proprio patrimonio, anche immobiliare, a
condizioni economiche non in linea con quelle di mercato o
comunque svantaggiose, specie se le controparti sono
societa' di recente costituzione o con una catena di
controllo opaca o complessa.
8.6. Il soggetto risulta l'acquirente finale di immobili oggetto
di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco
temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a
prezzi crescenti.

SEZIONE B
9. Operativita' che, per caratteristiche o importi, risulta non
coerente con l'attivita' svolta ovvero con il profilo economico,
patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in
caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di
appartenenza.
9.1. Operazioni di importo complessivo rilevante (quali
acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti di
antiquariato o altri beni di rilevante valore,
trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su
imprese o aziende o di diritti su beni immateriali,
costituzione di societa' o enti, conferimento di beni in
trust, investimenti finanziari, finanziamenti, accordi
transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali)
richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna
attivita' economicamente rilevante ovvero che versa in
significativa difficolta' economica o finanziaria o che
comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale
(ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o
patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle
dichiarazioni fiscali.
9.2. Operativita' ripetuta o di importo complessivo rilevante, a
valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se
amministratori di imprese, di eta' particolarmente giovane
o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o maggiore di
75) o a soggetti incapaci di agire.
9.3. Utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di
soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro
familiari, per svolgere operativita' non riconducibili
all'attivita' dell'impresa o dell'ente, specie se in
contanti o di importo complessivo rilevante.
9.4. Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci,
amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a
loro familiari) per svolgere operativita' nell'interesse di
imprese o di enti, specie se in contanti o di importo
complessivo rilevante.
9.5. Versamenti di contante di importo rilevante su rapporti
intestati a persone fisiche titolari di incarichi
nell'ambito di procedure concorsuali o a soggetti a questi
collegati ovvero accrediti sui medesimi rapporti da parte
delle predette procedure ovvero da soggetti che hanno
acquistato beni dalle medesime procedure.
9.6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se
di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti
che operano prevalentemente in ambito domestico e che non
effettuano movimentazioni riconducibili ad attivita'
commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e
imposte).
9.7. Consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza
strutturata sui mercati internazionali prestata per
esigenze legate a un'attivita' con l'estero di dimensioni
estremamente contenute.
9.8. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in
cui la lettera di credito appare incoerente in termini di
importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in
particolare quando non c'e' relazione fra questi ultimi e
il paese indicato nella lettera.
9.9. Richiesta di rimpatrio di attivita' detenute all'estero
nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale il cui
valore risulta del tutto incongruo rispetto al profilo del
soggetto.
9.10. Stipula di polizza assicurativa o sottoscrizione di un PAC
in quote di OICR che prevede la corresponsione di importi
incoerenti rispetto al profilo o all'attivita' del
contraente.
9.11. Operazioni infragruppo di importo complessivo rilevante (ad
es. frequenti trasferimenti di fondi, cessioni di crediti,
compensazioni) compiute da societa' in difficolta'
economica o finanziaria o con debiti fiscali, in assenza di
rapporti commerciali o finanziari sottostanti ovvero basate
su rapporti non coerenti con le attivita' svolte.
9.12. Cessione da parte di soggetto in difficolta' economica o
finanziaria, a condizioni non coerenti con i valori di
mercato, di contratti di leasing relativi a beni
strumentali o immobili di rilevante valore.
9.13. Locazione per la quale e' previsto un canone incoerente con
il valore di mercato del bene ovvero con il profilo del
conduttore, specie se quest'ultimo e' riluttante nel
fornire documenti o informazioni sull'origine dei fondi
utilizzati.
9.14. Richieste di finanziamenti da parte del medesimo soggetto,
da parte di nominativi a questo collegati o di soggetti
appartenenti allo stesso gruppo, garantiti dall'offerta in
garanzia dei medesimi beni o di beni di incerta provenienza
o da altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di
dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole
identificazione.
9.15. Rapporti bancari o finanziari intestati a soggetti censiti
come "famiglie consumatrici" che presentano una
movimentazione manifestamente non riconducibile alla sfera
personale per volumi o modalita' operative ovvero
attraverso i quali si utilizzano crediti vantati nei
confronti dei debitori anche prima dell'effettiva
disponibilita' e scadenza dei crediti stessi (ad es.
rapporti di "portafoglio commerciale").
9.16. Nelle operazioni di leasing, richieste attinenti a beni di
tipologia incongruente con l'attivita' svolta dagli
utilizzatori.
9.17. Versamento, a titolo di conferimento, di titoli di credito,
di debito o di altri strumenti finanziari quando l'importo
degli stessi risulta incoerente con il profilo del
conferente.
9.18. Afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali di
natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di
assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati
versamenti di tributi o contributi o di compensazione,
specie se reiterati e per importi non coerenti con il
profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario.
9.19. Nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d.
crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer
lending), operativita' di importo complessivo rilevante e
incoerente rispetto al volume delle attivita' liquide
stimate dell'investitore.
10. Operativita' che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale
rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero e'
effettuata con modalita' o strumenti diversi da quelli
normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o
dell'attivita', soprattutto se contraddistinta da elevata
complessita'.
10.1. Operativita' eccessivamente complessa o involuta rispetto
allo scopo dichiarato con controparti che esercitano
attivita' non coerenti con quella del soggetto o che
prevede il ricorso ripetuto alla prestazione di servizi o
consulenze.
10.2. Estinzione anticipata di una relazione contrattuale, specie
se a breve distanza dalla stipula, accompagnata dalla
richiesta di liquidazione di somme di importo rilevante in
contanti o a favore di un terzo o all'estero.
10.3. Relazione contrattuale che prevede il versamento di
anticipi di importo notevolmente superiore a quello
normalmente richiesto.
10.4. Relazione contrattuale che prevede il pagamento di somme
sproporzionate inerenti ad asseriti inadempimenti (ad es.
in caso di caparra confirmatoria o clausole penali) e che
sembrano dirette solo a giustificare un trasferimento tra
le parti.
10.5. Versamento di somme al professionista per lo svolgimento di
una determinata attivita' poi non eseguita, con successiva
richiesta di trasferire i fondi a un soggetto terzo.
10.6. Accordo transattivo per risolvere un'asserita lite tra
soggetti, non adeguatamente documentata, con pattuizioni
particolarmente svantaggiose per una delle parti.
10.7. Operativita' per importi rilevanti la cui disponibilita' e'
giustificata da asserite vincite al gioco ovvero da
donazioni o lasciti ereditari ovvero da prestiti concessi
da nominativi apparentemente prive di legami con il
soggetto.
10.8. Ripetuti accessi a cassette di sicurezza, armadi di
sicurezza o caveau ovvero ripetuti utilizzi di servizi di
custodia di contante, titoli o altri valori ovvero
frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non
coerenti con l'attivita' svolta dal soggetto.
10.9. Ricorrente sottoscrizione di contratti per l'utilizzo di
cassette di sicurezza, armadi di sicurezza o caveau o di
servizi di custodia di contante, titoli o altri valori,
soprattutto se di breve durata ovvero per finalita' non
usuali rispetto alla normale attivita' del soggetto.
10.10. Svolgimento di asta avente a oggetto immobili, preziosi,
oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di
rilevante valore, con ricorrenza di comportamenti
sintomatici di una possibile intesa sul prezzo di
aggiudicazione o sull'aggiudicatario, specie se il prezzo
risulta incoerente con la stima del valore del bene.
10.11. Afflussi di somme di importo complessivo rilevante, specie
se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di
contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in
particolare se con modesta operativita' ovvero di recente
accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi
di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi
pressoche' equivalenti all'estero o a favore di nominativi
non ricollegabili al soggetto.
10.12. Relazioni finanziarie reciproche riferibili a soggetti che
svolgono differenti attivita' economiche nonche'
caratterizzate da ripetute operazioni, specie se a cifra
tonda, di versamento di assegni o di presentazione di
cambiali, di addebito per assegni tratti a favore di
beneficiari ricorrenti, di cambio assegni propri in
contanti, di versamento di assegni il cui importo e'
successivamente trasferito a terzi, di versamento di
assegni bancari con richiesta di emissione di assegni
circolari ovvero di versamento di assegni con prelevamento
contestuale di parte della somma in contanti ovvero del
corrispondente importo al maturare della disponibilita'.
10.13. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralita'
di intermediari seguiti da trasferimenti su rapporti
intestati a strutture che appaiono come veicoli di
interposizione ovvero a favore di altri rapporti, intestati
al soggetto, presso terzi intermediari.
10.14. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in
essere un'intensa operativita' in un breve lasso temporale
e successiva chiusura dei rapporti stessi.
10.15. Ricorrenti richieste di prestiti o di investimenti di
natura finanziaria, per importi significativi, a cui fa
seguito l'estinzione anticipata degli stessi in un breve
lasso temporale.
10.16. Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal
soggetto come investimenti finanziari, a favore di entita'
estere che appaiono svolgere attivita' finanziarie in
assenza delle prescritte autorizzazioni o con sede in paesi
privi di un regime di vigilanza adeguato ovvero in paesi o
aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata, specie se il profilo economico,
patrimoniale o finanziario del soggetto non risulta
adeguato.
10.17. Nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d.
crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer
lending), operativita' che, in difformita' con il progetto,
e' caratterizzata da una improvvisa o inaspettata
accelerazione del piano di riscatto o di rimborsi da parte
del titolare del progetto, specie se per mezzo di pagamenti
forfettari o attraverso cessazione anticipata.
10.18. Nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d.
crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer
lending), richiesta di condizioni privilegiate o di
rendimenti fissi ovvero versamento, da parte di ciascuno
dei soggetti coinvolti, di fondi in eccesso rispetto a
quelli necessari con contestuale richiesta del rimborso
dell'eccedenza.
11. Operativita' che, per caratteristiche o importi, risulta avere
configurazione illogica, soprattutto se economicamente o
finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.
11.1. Pluralita' di operazioni occasionali richieste o eseguite
quando sarebbe piu' logico e conveniente procedere
all'instaurazione di un rapporto continuativo.
11.2. Operativita' priva di convenienza finanziaria che prescinde
da qualsiasi valutazione connessa a rischi e oneri
complessivi, specie qualora la finalita' o il risultato sia
quello di trasferire disponibilita' economiche all'estero o
a favore di terzi.
11.3. Operativita' richiesta o eseguita in tempi particolarmente
ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione connessa
ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se
svantaggiose per il soggetto.
11.4. Acquisti o vendite di diritti o beni (ad es. immobili,
preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni
di rilevante valore, inclusi crypto-assets, strumenti
finanziari, partecipazioni, contratti, diritti di
proprieta' intellettuale, licenze o autorizzazioni
all'esercizio di attivita') a un prezzo significativamente
sproporzionato rispetto al valore o alle quotazioni di
mercato o al prevedibile valore di stima, specie se il
soggetto mostra di non avere considerato la qualita' o le
caratteristiche del bene.
11.5. Relazione contrattuale nella quale un soggetto e' disposto
ad accettare prezzi o commissioni significativamente
diversi da quelli mediamente applicati per operativita' con
caratteristiche similari.
11.6. Relazione contrattuale che prevede conferimenti o altri
apporti di disponibilita' economiche in societa' o enti
mediante beni in natura per importi palesemente
sproporzionati rispetto a quelli di mercato.
11.7. Operativita', anche non fiscalmente rilevante, che
determina una significativa perdita economica per il
soggetto, a favore di un'unica controparte o di un limitato
numero di controparti.
11.8. Ripetuti investimenti in beni immobili, in assenza di
qualsivoglia legame con la localita' di ubicazione degli
stessi o in assenza di convenienza economica delle
operazioni.
11.9. Ripetute richieste di operativita' da parte di una societa'
in liquidazione ovvero sistematicamente in perdita o
comunque in difficolta' economica o finanziaria, che
continua a mantenere la medesima gestione aziendale
nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.
11.10. Ripetuto avvio e conclusione di relazioni professionali
con il destinatario o con diversi destinatari senza lo
svolgimento di alcuna operativita' significativa ovvero per
l'esecuzione di singole operazioni.
11.11. Operativita' di importo complessivo rilevante effettuata
in contropartita con entita' che risultano create di
recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile
con l'attivita' del soggetto.
11.12. Acquisto e successiva vendita di beni immobili, preziosi,
oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di
rilevante valore, inclusi crypto-assets, in un ristretto
arco temporale, per importi molto differenti tra loro,
qualora si verifichi una rilevante perdita economica per il
soggetto.
11.13. Richiesta del soggetto di non far transitare su rapporti
allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza
affluite su conti transitori, su conti omnibus o conti
specificamente utilizzati per l'attivita' professionale,
soprattutto se di importo complessivo rilevante o
provenienti dall'estero o se le somme in questione sono poi
trasferite a terzi.
11.14. Pagamento di canoni di leasing da parte del soggetto
utilizzatore senza che il bene sia mai stato consegnato.
11.15. Nelle operazioni di leasing, ricorso da parte di piu'
soggetti a un medesimo fornitore, il quale esercita
un'attivita' che non appare coerente con le caratteristiche
del bene concesso in leasing ovvero risulta privo di
un'adeguata struttura organizzativa.
11.16. Interruzione da parte del fornitore dei lavori per la
realizzazione del bene oggetto del contratto di leasing
senza che il soggetto dia inizio ad alcuna azione per
l'inadempimento, specie laddove l'intermediario interrompa
l'erogazione del finanziamento.
11.17. Operazioni di investimento, specie se di rilevante
ammontare, in strumenti finanziari contestualmente posti a
garanzia di operazioni di finanziamento a beneficio dello
stesso investitore o di soggetti al medesimo collegati.
11.18. Operazioni di compravendita di beni assegnati in asta con
successiva cessione a terzi a un prezzo pari o inferiore a
quello di aggiudicazione, specie se non coerente con il
valore di stima.
11.19. Operativita' caratterizzata dalla presenza di perizie o
stime che riportano valori del tutto incongruenti con
l'effettivo valore del bene o che risultano contraddittorie
rispetto ad altre eseguite su beni comparabili, non
aggiornate o non riscontrate da incaricati di fiducia del
destinatario.
11.20. Nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d.
crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer
lending), operativita' caratterizzata dall'assenza di una
chiara strategia e di una convenienza economica
dell'investimento o del prestito, specie qualora sia
richiesto il rimborso delle somme entro un breve lasso di
tempo dall'investimento o dal prestito o a favore di un
rapporto diverso da quello gia' utilizzato nella fase di
realizzazione dell'investimento o del prestito o di un
rapporto intestato a un soggetto diverso.
12. Operativita' frequente o per importi complessivi rilevanti svolta
da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in
nome o a favore di un soggetto qualora non risultano rapporti
personali, professionali, commerciali o finanziari tra le parti.
12.1. Rilascio di deleghe a operare su rapporti intestati a
soggetti diversi da persone fisiche in favore di nominativi
che non risultano detenere cariche o partecipazioni negli
stessi ovvero che non siano collegati in ragione di
rapporti lavorativi o professionali.
12.2. Richiesta di svolgere operativita' da parte di uno o piu'
delegati che, per le caratteristiche o le finalita' delle
transazioni, non risultano ricollegabili all'attivita'
svolta dal soggetto.
12.3. Intervento inaspettato da parte di un terzo al fine di
estinguere anticipatamente le obbligazioni del soggetto o
comunque di coprirne l'esposizione, anche richiedendo di
concludere accordi transattivi con il destinatario ovvero
di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.
12.4. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti
provenienti, a diverso titolo, da nominativi che non
appaiono avere relazioni di alcun tipo con il soggetto o
con il relativo gruppo di appartenenza o sono comunque
estranei al rapporto negoziale.
12.5. Rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi
che non appaiono avere alcun collegamento con il soggetto o
con il relativo gruppo di appartenenza.
12.6. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza, armadi di
sicurezza o caveau o di altri servizi di custodia di
contante, beni o altri valori ovvero frequenti depositi e
ritiri di plichi sigillati, effettuati per conto di un
altro soggetto o con modalita' tali da far supporre di
operare per un terzo ovvero eseguiti da terzi delegati che
operano per conto di soggetti apparentemente non collegati.
12.7. Sottoscrizione di contratti per l'utilizzo di cassette di
sicurezza, armadi di sicurezza o caveau ovvero per servizi
di custodia di contante, titoli o altri valori in cui sono
rilasciate procure generali o per cui mutano con frequenza
elevata i soggetti delegati a svolgere le relative
attivita'.
12.8. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti
per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie
se aventi a oggetto diritti su beni immobili.
12.9. Richiesta di stipula dell'atto di compravendita da parte di
soggetto diverso dal sottoscrittore della proposta di
acquisto, specie se proveniente da soggetto che agisce in
qualita' di trustee.
12.10. Compravendita di immobili, preziosi, oro, quadri, oggetti
di antiquariato o altri beni di rilevante valore
caratterizzate dalla richiesta di regolamento del pagamento
del corrispettivo da parte o a favore di terzi.
12.11. Pagamenti ripetuti del corrispettivo di compravendite
effettuati da trust o altre strutture che appaiono come
veicoli di interposizione e risultano eseguiti da parte di
soggetti terzi, specie se provenienti da rapporto acceso in
un paese diverso da quello in cui ha sede l'entita'
acquirente.
12.12. Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti
qualificati come dormienti di importo complessivo rilevante
da parte di soggetti terzi, che non appaiono avere alcun
collegamento con l'originario titolare.
12.13. Richiesta di finanziamenti con erogazione delle somme a
favore di soggetti diversi dal beneficiario ovvero
pagamento delle rate di finanziamenti effettuato con fondi
provenienti da terzi.
12.14. Nell'ambito della gestione collettiva del risparmio,
utilizzo di disponibilita' provenienti da soggetti diversi
dai sottoscrittori dell'investimento.
12.15. Acquisto di rilevanti quantita' di strumenti finanziari
con successiva richiesta di intestazione degli stessi a
soggetti terzi, specie se tra loro collegati.
13. Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo
complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante,
valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di
rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con
l'attivita' svolta o con il profilo economico, patrimoniale o
finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto
diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
13.1. Richiesta di modificare le modalita' di pagamento gia'
convenute, prevedendo il ricorso a mezzi di pagamento non
appropriati o diversi da quelli comunemente utilizzati in
casi analoghi.
13.2. Pagamenti rateali, specie se di rilevante importo (ad es.
nel caso di finanziamenti), effettuati mediante il
versamento di contante alla scadenza o in periodo di tempo
a essa molto ravvicinato.
13.3. Pagamenti effettuati in contante a titolo di compensi o
anticipi di spese in favore di amministratori o di
personale di imprese ovvero trasferimenti di disponibilita'
da o a favore di soci.
13.4. Variazione improvvisa delle istruzioni per l'esecuzione
della transazione, specie se accompagnata dall'indicazione
di pagare a favore di un soggetto terzo.
13.5. Richiesta di regolare compravendite di immobili, preziosi,
oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di
rilevante valore, inclusi crypto-assets, con eccessive
dilazioni di pagamento o in contanti, specie se con
banconote di taglio apicale (? 200 e ? 500).
13.6. Acquisti frequenti di strumenti finanziari, per importi
complessivi rilevanti, seguiti a breve distanza di tempo da
operazioni di disinvestimento ovvero di trasferimento a
terzi.
13.7. Utilizzo ripetuto, anche presso sportello automatico ATM o
altri dispositivi, di banconote di taglio apicale (? 200 e
? 500), di banconote impacchettate o arrotolate in modo
inusuale ovvero di banconote danneggiate o contraffatte.
13.8. Richiesta di consulenza o mediazione in merito alla
possibilita' di acquistare o vendere beni di rilevante
valore in contanti o con altri strumenti che appaiono
inusuali o incoerenti.
13.9. Operazioni regolate in contanti di importo complessivo
rilevante "extra-conto" o "per cassa" richieste da clienti
occasionali o da soggetti con i quali erano stati
interrotti i rapporti.
13.10. Prelevamento di contante di importo rilevante ed
esecuzione da parte di altro soggetto di un versamento di
importo pressoche' analogo presso il medesimo destinatario
che per modalita' e tempi lascia supporre un possibile
trasferimento di fondi tra i soggetti.
13.11. Ripetuti prelevamenti e versamenti di contante effettuati
dal medesimo soggetto delegato a operare su conti diversi.
13.12. Frequenti versamenti di contante accompagnati da
pressoche' contemporanei prelievi eseguiti presso sportello
automatico ATM o altri dispositivi.
13.13. Operazioni di cambio per importi complessivi rilevanti,
con banconote di taglio diverso o con altra valuta,
soprattutto se sono effettuate senza transitare per il
rapporto.
13.14. Acquisti di valuta estera che appaiono incoerenti rispetto
all'attivita' svolta dal soggetto, specie se effettuati in
localita' distanti rispetto al luogo ove questi risiede o
opera, oppure presso diversi punti operativi dello stesso
destinatario.
14. Operativita' in titoli e strumenti non dematerializzati, al
portatore o all'ordine che, per modalita', frequenza e importi,
risulta incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o
finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto
diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza,
in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che
presentino anomalie formali ovvero artificiosamente frazionata.
14.1. Acquisto, versamento o presentazione di titoli non
dematerializzati di importo complessivo rilevante, con
contestuale richiesta di consegna fisica o di liquidazione
della somma o di deposito a garanzia di affidamenti ovvero
di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
14.2. Dismissione di numerosi titoli detenuti in portafoglio con
richiesta di investimento della relativa provvista in un
unico titolo non dematerializzato.
14.3. Presentazione ripetuta di polizze di pegno o altri titoli
al portatore da parte di soggetti ricorrenti, diversi dagli
originari contraenti.
14.4. Richieste di titoli privi della clausola di non
trasferibilita' ripetute e di importo complessivo elevato,
specie qualora tali titoli risultano successivamente
negoziati all'estero.
14.5. Richiesta di restituzione di titoli non dematerializzati
offerti in garanzia previa costituzione della provvista
necessaria all'emissione di altri titoli da offrire in
garanzia.
14.6. Ripetuti versamenti di assegni bancari o presentazioni di
cambiali per importi complessivamente rilevanti,
soprattutto se caratterizzati da importi a cifra tonda
ovvero emessi o girati da nominativi ricorrenti.
14.7. Ripetuti versamenti di assegni o presentazioni di cambiali
non pagati a prima presentazione, seguiti dal versamento o
dalla presentazione di titoli di importo pressoche'
analogo, ovvero frequenti "richiami" di effetti presentati
all'incasso ovvero frequenti "ritorni" di assegni resi ed
effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento "a
mani notaio" o il protesto.
14.8. Ricorso frequente e per ammontare complessivo elevato a una
pluralita' di titoli al portatore o comunque non
dematerializzati, anche se di importo unitario ridotto.
14.9. Frequenti accrediti o addebiti realizzati con una
pluralita' di assegni per importi singolarmente inferiori
al limite previsto dalla legge per l'apposizione della
clausola di non trasferibilita' o a cifra tonda oppure
emessi con la clausola "me medesimo".
14.10. Versamento o presentazione di titoli, specie se di importo
rilevante, che presentano una pluralita' di girate poco
leggibili, "segni" (ad es. simboli, sigle, cifre)
indicativi di passaggi del titolo tra piu' soggetti ovvero
l'inserimento del beneficiario successivamente
all'emissione da persona diversa dal traente/emittente,
come da confronto con la firma di girata.
14.11. Operazioni di emissione di assegni a valere su rapporti
intestati a procedure concorsuali e incasso dei medesimi da
parte di persone fisiche titolari di incarichi nell'ambito
delle predette procedure o da soggetti collegati.
14.12. Movimentazione del rapporto che presenta un elevato numero
di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati,
smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per
l'incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti.
14.13. Versamento di assegni circolari o vaglia cambiari emessi
in data molto precedente, specie se sia richiesta
l'emissione di nuovi assegni circolari ovvero il
prelevamento della somma, o di parte di essa, in contanti.
14.14. Frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza
provvista al fine di evitare l'iscrizione nella Centrale
d'Allarme Interbancaria, con quietanza di pagamento firmata
e autenticata da parte di creditori ricorrenti.
14.15. Richiesta di pagamento di titoli non dematerializzati in
assenza dei titoli originali, dichiarati smarriti o rubati,
da parte di soggetto diverso dal trattario/beneficiario.
14.16. Richiesta di liquidazione di una polizza al portatore in
mancanza di informazioni sull'originario contraente o
all'ordine se il giratario non e' collegato all'originario
contraente.
15. Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che, per
l'entita' dei volumi complessivi, la pluralita' degli strumenti
utilizzati ovvero la ripetitivita' e altre caratteristiche delle
operazioni (ad es. sequenza cronologica, ricorso al contante,
ricorrenza della cifra tonda, assenza di spending), non risulta
coerente con la finalita' dello strumento o del conto, con il
profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con
l'operativita' del soggetto o della rete di soggetti individuati.
15.1. Richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive
per ammontare o frequenza, specie se connesse con continue
operazioni di estinzione dei medesimi strumenti di
pagamento.
15.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e
dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che
appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di
spending ovvero in presenza di limitate operazioni di
spending, specie se di importo unitario ricorrente o a
cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo
consentito.
15.3. Versamenti in contanti per volumi complessivamente
rilevanti e sistematico esaurimento della provvista, specie
se effettuati presso il medesimo punto operativo o
sportello automatico ATM o altri dispositivi
geograficamente vicini.
15.4. Accrediti seguiti da immediati prelevamenti, anche
frazionati, presso il medesimo punto operativo o sportello
automatico ATM o altri dispositivi siti in paesi esteri
ovvero da bonifici anche all'estero, specie se a favore di
rapporti ricorrenti.
15.5. Accrediti effettuati in via esclusiva o preponderante con
fondi provenienti da uno o piu' strumenti o rapporti
ricorrenti ovvero effettuati, in un periodo di tempo molto
ravvicinato, da soggetti diversi e per importi
complessivamente rilevanti.
15.6. Accrediti di elevato importo su strumenti o conti da parte
di alcune categorie di soggetti (ad es. case da gioco),
specie se seguiti da prelievi di contanti di ammontare
elevato o comunque simile all'importo accreditato.
15.7. Addebiti effettuati in via esclusiva o preponderante per
trasferire fondi a favore di uno o piu' ricorrenti
strumenti di pagamento o conti online.
15.8. Pluralita' di ricariche di uno strumento di pagamento o di
piu' strumenti riconducibili a soggetti collegati
effettuate da molti soggetti operanti in varie zone e
seguite dall'immediato trasferimento dei fondi a favore di
un unico soggetto o di soggetti collegati.
15.9. Ripetuti accrediti apparentemente riconducibili, sulla base
delle causali, a operazioni commerciali effettuate tramite
piattaforme di vendita di beni o servizi che normalmente
prevedono la regolazione delle operazioni di pagamento
attraverso le piattaforme stesse in luogo dell'accredito in
favore del presunto venditore, specie se le somme sono
immediatamente prelevate in contanti.
15.10. Movimentazione concentrata presso esercenti in giorni
ovvero in orari di presumibile chiusura al pubblico.
15.11. Operazioni dello stesso segno effettuate in sequenza
cronologica (spesso a distanza di pochi minuti) ovvero di
segno contrario in un periodo di tempo molto ravvicinato
(poche ore o addirittura pochi minuti) - specie se con una
pluralita' di strumenti di pagamento intestati a soggetti
diversi - presso il medesimo punto operativo o sportello
automatico ATM o altri dispositivi geograficamente vicini.
15.12. Operazioni incrociate tra piu' strumenti o conti, specie
se sono assenti o molto ridotte le operazioni di spending,
e se avvengono mediante accrediti provenienti da uno o piu'
strumenti o rapporti ricorrenti.
15.13. Operazioni effettuate a notevole distanza geografica in un
arco temporale molto ravvicinato e comunque non coerente
con le tempistiche di spostamento tra i diversi luoghi.
15.14. Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a
volumi di vendita anomali da parte di un singolo esercente
o di soggetto con questi convenzionato, soprattutto se per
modalita' e importi possa far supporre un'operativita' di
anticipo di contanti effettuata in favore di un proprio
cliente.
15.15. Richieste di rimborso del valore non speso o di anticipo
di contante frequenti o di elevato ammontare, specie se
effettuate presso uno stesso esercente o un soggetto con lo
stesso convenzionato.
15.16. Richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di
pagamento o del conto a un terzo che non sembra avere alcun
collegamento con il soggetto.
15.17. Accredito di somme di notevole ammontare che rimangono
inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successivo
prelevamento, specie se in contanti.
15.18. Accrediti o addebiti effettuati tramite sistemi di
cash-back in cui gli stessi soggetti, anche ripetutamente,
si scambiano prodotti o servizi non coerenti con le
rispettive operativita'.
16. Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma
dell'incasso o dell'invio di rimesse (c.d. money transfer) che,
per caratteristiche o importi, risulta incoerente con il profilo
economico, patrimoniale o finanziario o con l'operativita' del
soggetto.
16.1. Incassi o trasferimenti di fondi eseguiti con frequenza
anomala ovvero per un importo complessivo rilevante in un
circoscritto intervallo temporale o comunque nettamente
sovradimensionato rispetto al profilo del soggetto.
16.2. Incassi o trasferimenti di fondi che, per la ricorrenza dei
soggetti coinvolti, per gli importi ripetitivi o prossimi
alle soglie di legge o ai limiti operativi fissati dal
destinatario per monitorare l'operativita' dei clienti
ovvero per le date o per gli orari delle operazioni,
lasciano presupporre il ricorso a tecniche di frazionamento
di un unico trasferimento di importo complessivo rilevante
o intenti elusivi delle predette soglie o dei predetti
limiti.
16.3. Trasferimenti di fondi eseguiti da un soggetto in favore di
numerosi beneficiari (c.d. one- to-many), specie nel caso
in cui essi siano ubicati in diverse localita' nazionali,
in paesi diversi o in un paese diverso da quello di
provenienza del soggetto stesso.
16.4. Trasferimenti di fondi eseguiti da diversi soggetti in
favore di un medesimo beneficiario (c.d. many-to-one),
specie nel caso in cui detti soggetti provengano da paesi
diversi da quello di destinazione dei trasferimenti o da
quello di provenienza del beneficiario o se quest'ultimo
risulta ricevere presso localita' differenti.
16.5. Trasferimenti di fondi ripetuti eseguiti da piu' soggetti
in favore di beneficiari diversi (c.d. many-to-many), che
per le modalita' operative utilizzate (ad es. ricorrenza di
mittenti, destinatari e punti di esecuzione delle
transazioni, data e ora delle operazioni) lasciano
presupporre che i flussi siano ricollegabili a un medesimo
gruppo.
16.6. Trasferimenti di fondi eseguiti dallo stesso soggetto o da
soggetti collegati presso punti operativi diversi, specie
se distanti dalla loro residenza o domicilio o comunque in
un arco temporale ristretto.
16.7. Trasferimenti di fondi eseguiti tra ordinante e
beneficiario che ricorrono a punti operativi collocati a
breve distanza.
16.8. Trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario
coincidono o sembrano agire secondo uno schema di
triangolazione di un unico flusso, in cui rivestono il
ruolo di receiver e sender (c.d. flipping).
16.9. Trasferimenti di fondi che per il profilo degli ordinanti e
dei beneficiari (ad es. paese di origine, situazione
economica, eta', luogo di residenza) nonche' per le
caratteristiche delle operazioni (ad es. importo,
localizzazione) sembrano funzionali a un utilizzo
fraudolento dello strumento.
16.10. Operativita' del collaboratore esterno connotata da
rimesse d'importo unitario immediatamente inferiore alle
soglie di legge o ai limiti operativi fissati dal
destinatario per monitorare l'operativita' dei clienti da
parte di soggetti che si presentano nel medesimo ordine
sequenziale ovvero in ordine invertito, soprattutto se in
un periodo di tempo circoscritto e con operazioni a favore
di beneficiari o provenienti da mittenti ricorrenti.
16.11. Operativita' del collaboratore esterno connotata da un
numero elevato di incassi o trasferimenti di fondi
effettuati in nome proprio, di collaboratori o comunque di
soggetti contigui (ad es. familiari o conviventi), tale da
far ritenere possibili intestazioni fittizie di operazioni.
16.12. Operativita' del collaboratore esterno connotata da
evidenti e ripetute anomalie nell'identificazione della
clientela o nella raccolta e conservazione delle
informazioni inerenti alle operazioni (ad es. anomalie
documentali, operazioni registrate in orari di presumibile
chiusura o secondo sequenze che lasciano presupporre
l'assenza del cliente).
16.13. Operativita' del collaboratore esterno connotata da volumi
di rimesse intermediate del tutto sproporzionati rispetto
alle caratteristiche del collaboratore (ad es. ubicazione e
ampiezza dei locali, orari di apertura al pubblico) e
dell'area servita (ad es. potenziale clientela, numero di
agenzie nella medesima area).
17. Operativita' in strumenti finanziari che per il prezzo, la
quantita' o il controvalore dei titoli negoziati, nonche' in
relazione alla modalita' di negoziazione, alla tipologia di
controparte o all'entita' delle commissioni, risulta incoerente
con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto
ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del
gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero si
caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di
terzi.
17.1. Operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari
speculari e ripetute ed effettuate con la stessa
controparte, tali da prefigurare un'operazione concertata
al fine di trasferire disponibilita' ovvero generare
minusvalenze o plusvalenze per una delle parti coinvolte,
soprattutto se regolate a prezzi del tutto diversi rispetto
a quelli di mercato ovvero se aperte e chiuse in un breve
arco di tempo o se aventi a oggetto strumenti con un basso
grado di liquidita'.
17.2. Reiterata conclusione di contratti con la stessa
controparte in mercati regolamentati a negoziazione
continua, specie se tale operativita' si protrae per un
arco temporale significativo con costanti risultati
positivi a favore di una soltanto delle parti coinvolte.
17.3. Reiterate operazioni poco trasparenti o complesse di
investimento in strumenti finanziari, specie se emessi
all'estero, a cui conseguono sistematiche perdite in
assenza di iniziative del soggetto volte a contenerle.
17.4. Speculari operazioni di acquisto e di vendita di strumenti
finanziari, specie se su strumenti finanziari con un basso
grado di liquidita', poste in essere dallo stesso soggetto
operante con due diversi destinatari o da soggetti
collegati.
17.5. Operazioni di acquisto o di vendita di strumenti
finanziari, specie se per volumi significativi, effettuate
da esponenti di organi sociali o da dirigenti di vertice
della societa' emittente ovvero da soggetti a questi ultimi
a diverso titolo collegati.
17.6. Negoziazione ripetuta e per importi complessivi rilevanti
di strumenti finanziari con un basso grado di liquidita',
soprattutto se conclusa con controparti situate in paesi o
aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata.
17.7. Reciproche operazioni di acquisto e di vendita di strumenti
finanziari a breve distanza dalla corresponsione dei
dividendi, specie se realizzate con controparte avente sede
all'estero.
17.8. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di
rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti
differenti regolate su un unico rapporto, specie se
intestato a una societa' fiduciaria.
17.9. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari
con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle
originariamente convenute o a favore di soggetti diversi
dagli intestatari, specie se privi di legami (personali,
finanziari, commerciali) con il soggetto.
17.10. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo soggetto con
regolamento della transazione in favore della stessa
societa' di gestione per il tramite di conti intestati a
soggetti diversi.
17.11. Sottoscrizione di strumenti finanziari al portatore o non
dematerializzati o non muniti di codice ISIN, emessi da
enti caratterizzati da una struttura partecipativa e da una
operativita' poco trasparente, soprattutto se aventi sede
in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non
cooperativi o a fiscalita' previlegiata.
17.12. Operazioni in titoli per importi complessivi rilevanti che
il soggetto chiede di regolare utilizzando il conto omnibus
del destinatario, specie se hanno a oggetto strumenti
finanziari con un basso grado di liquidita'.
18. Operativita' posta in essere nei mercati over the counter che
presenta profili di anomalia in relazione al prezzo, alla
quantita', al controvalore dei titoli negoziati, nonche' in
relazione alla modalita' di negoziazione, alla tipologia di
controparte o all'entita' delle commissioni, ove non sia
riconducibile a specifiche attivita' di trading speculativo (ad
es. arbitraggio).
18.1. Transazioni relative a strumenti finanziari che presentano
margini eccezionalmente elevati tra prezzo di acquisto e di
vendita, eseguite con controparti ricorrenti nella stessa
giornata o comunque in date molto ravvicinate.
18.2. Molteplici operazioni di acquisto e vendita su uno o piu'
titoli, in cui le transazioni, che singolarmente
considerate si chiudono in perdita, sono sistematicamente
compensate da altre in forte guadagno, con un risultato
netto complessivo a fine giornata sempre positivo, spesso a
cifra tonda.
18.3. Operazioni ripetute e concentrate nei confronti di una
medesima controparte o di controparti ricorrenti anche per
differenziali di prezzo contenuti, ma su volumi di
strumenti finanziari scambiati complessivamente
significativi.
18.4. Regolamento delle compravendite di titoli oggetto di
quotazione in mercati regolamentati o su sistemi
multilaterali di negoziazione a prezzi notevolmente
differenti da quelli determinati su detti mercati o sistemi
nelle stesse date di negoziazione.
18.5. Interposizione di societa' estere di intermediazione
mobiliare in fase di collocamento di strumenti finanziari
tra intermediario acquirente e intermediario capofila che
dirige e coordina il consorzio di collocamento.
18.6. Ripetute richieste a un intermediario di interporsi in una
compravendita tra un intermediario e la sua controparte
quando queste hanno autonomamente raggiunto un accordo.
18.7. Trasferimento sistematico - con carattere periodico e
unidirezionale - di disponibilita' di importo complessivo
rilevante derivanti da attivita' di intermediazione
mobiliare a favore di rapporti presso intermediari esteri,
specie se ubicati nel paese d'origine della societa' estera
di intermediazione mobiliare o in paesi o aree geografiche
a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalita'
privilegiata.
19. Operativita' attinente a polizze assicurative nei rami vita che
per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero
per il coinvolgimento o l'intervento di terzi, risulta incoerente
con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del
soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica,
del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica.
19.1. Operativita' di rilevante ammontare non adeguata all'eta',
alla professione, al reddito, al profilo o alle condizioni
di salute del soggetto.
19.2. Designazione di uno o piu' beneficiari ovvero cambi di
contraenza in favore di soggetti con i quali non
intercorrono rapporti di parentela o legami affettivi
evidenti, specie se per polizze di importo complessivamente
rilevante.
19.3. Cambi di contraenza in cui il corrispettivo della cessione
o il valore della controprestazione dovuta dal cessionario
al cedente sono discosti dall'ultimo valore di riscatto del
contratto.
19.4. Stipula di piu' polizze assicurative, in un ristretto arco
temporale, che prevedono il pagamento di premi di importo
complessivamente rilevante, soprattutto se effettuati
presso numerosi intermediari assicurativi.
19.5. Stipula di piu' polizze assicurative sulla vita della
medesima persona, in un arco temporale ristretto, presso la
medesima Compagnia o presso piu' Compagnie attraverso il
medesimo intermediario assicurativo.
19.6. Stipula di polizze con premio di importo rilevante e
finalita' previdenziale da parte di soggetto in difficolta'
economica o finanziaria.
19.7. Stipula di polizze di tipo "unit linked" o "index linked"
che danno luogo all'investimento, in tutto o in parte, in
strumenti finanziari in precedenza di proprieta' del
soggetto o nei quali il soggetto non puo' investire in via
diretta in quanto non in possesso dei prescritti requisiti
patrimoniali o professionali, specie se i fondi impiegati
per la sottoscrizione sono detenuti presso operatori con
sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non
cooperativi o a fiscalita' privilegiata ovvero la gestione
patrimoniale dei fondi interni dedicati alla polizza viene
affidata a tali operatori dalla Compagnia su mandato
vincolante del contraente.
19.8. Polizze in cui i medesimi soggetti assumono di volta in
volta posizioni diverse, non basate su rapporti di
parentela o su legami affettivi evidenti (ad es. il
contraente/assicurato di una polizza e' il beneficiario di
un'altra in cui figura come contraente/assicurato il
beneficiario della prima polizza).
19.9. Richiesta di prestito su una o piu' polizze, specie se a
premio unico di importo rilevante in data prossima a quella
di stipula, che comporti l'accettazione di condizioni del
prestito non convenienti ovvero l'erogazione del prestito
stesso a favore di un soggetto terzo.
19.10. Pagamento del premio effettuato da un soggetto terzo privo
di legami affettivi o professionali con il contraente.
19.11. Cambi del contraente o del beneficiario poco dopo la
stipula della polizza ovvero poco prima del pagamento della
prestazione.
19.12. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza
assicurativa stipulata da societa' o da altri enti dotati
di personalita' giuridica in favore del titolare effettivo
o degli esponenti della societa' o dell'ente.
19.13. Cambio del beneficiario di una polizza assicurativa in cui
il contraente e' una persona in eta' avanzata (ad es.
maggiore di 75 anni), specie se, a seguito della
variazione, interviene la richiesta di liquidazione
(recesso o riscatto).
19.14. Richiesta di liquidazione di polizza derivante da recesso
o da riscatto nei mesi immediatamente successivi alla
sottoscrizione o a versamenti aggiuntivi, a favore di un
terzo o, se a condizioni sfavorevoli, a favore dello stesso
contraente.
19.15. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni
relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario.
19.16. Costituzione di pegno su polizze vita a garanzia di un
prestito erogato a un soggetto diverso dal contraente,
specie se per importi rilevanti.
19.17. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di
specifica previsione, in paesi o aree geografiche a rischio
elevato o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
19.18. Esercizio del diritto di recesso su polizze assicurative a
premio unico di rilevante importo ovvero per le quali e'
stato pagato un primo premio di rilevante importo.
20. Operativita' con profili fiscali o societari che, per le
caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalita' di
esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici
risulta non coerente con l'attivita' svolta ovvero con il profilo
economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche
conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del
relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o
illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o
per l'intervento di terzi.
20.1. Emissione di fatture non coerenti con l'attivita' svolta
dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o
servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di
mercato, specie qualora la documentazione presentata a
corredo delle stesse risulta del tutto carente, incoerente
o inattendibile.
20.2. Operativita' contraddistinta dall'emissione o ricezione di
fatture aventi un'unica controparte ovvero un limitato
numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate
all'estero, ovvero controparti che comunque sembrano
inesistenti o fittizie.
20.3. Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali
poste in essere da nominativi diversi da quelli cui le
fatture sono intestate o a cui le merci sono spedite,
specie se residenti in paesi o aree geografiche a rischio
elevato o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
20.4. Pagamento di fatture realizzato con modalita' che non
agevolano la chiara identificazione della provenienza dei
fondi (ad es. tramite conti di corrispondenza e rapporti a
essi assimilabili) o che comportano l'intervento ripetuto
di terzi estranei all'operativita'.
20.5. Assenza nei magazzini societari della merce risultante
negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal
soggetto o risultanti dalla documentazione contabile per
ammontare significativo.
20.6. Operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate in
data anteriore alla liquidazione volontaria o all'accesso a
uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza
che, per le modalita' esecutive, appaiono volte a sottrarre
i beni alla garanzia dei creditori mantenendone
direttamente o indirettamente il possesso.
20.7. Cessioni di beni aziendali, aziende o rami d'azienda, anche
nell'ambito di operazioni straordinarie, con cedente una
societa' in difficolta' economica o finanziaria o gravata
da pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario
una societa' facente capo a nominativi notoriamente
contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la
cedente e' neocostituita, inattiva o operante in altro
settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono
senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio.
20.8. Improvviso ripianamento della posizione debitoria di un
soggetto in difficolta' economica o finanziaria, specie se
attraverso la ricezione di disponibilita' provenienti da
paesi o aree geografiche a rischio elevato o non
cooperativi o a fiscalita' privilegiata ovvero strumenti
(contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o
altri beni di elevato rilevante valore) del tutto inusuali
o incoerenti.
20.9. Trasferimento della sede legale all'estero da parte di
societa' in difficolta' economica o finanziaria o gravata
da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a
procedimenti amministrativi o giurisdizionali o a procedure
stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese
creditorie o tributarie, specie ove permanga sul territorio
nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento
dell'attivita' economica.
20.10. Costituzione simultanea di numerosi enti o societa' da
parte della medesima persona fisica o giuridica, specie
quando intervengano soggetti di eta' particolarmente
giovane o molto avanzata (ad es. minore di 25 anni o
maggiore di 75) o soggetti residenti in paesi o aree
geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata.
20.11. Operativita' di societa' aventi elevati volumi d'affari
pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali
allo svolgimento di un'attivita' economica effettiva e
prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli
affidamenti bancari e bassa redditivita' (c.d. cartiere).
20.12. Richiesta di operativita' non coerente con l'attivita'
commerciale sottostante o finalizzata a rappresentare in
modo del tutto distorto la situazione economico
patrimoniale del soggetto.
20.13. Richiesta di operativita' da parte di associazioni,
fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende
finalita' non compatibili con quelle dichiarate o comunque
proprie dell'ente.
20.14. Operativita' riferibile a societa', specie se cooperative,
poste in liquidazione dopo alcune annualita' dall'avvio
dell'attivita' cui subentrano altre societa', gia'
costituite ma in precedenza non operative, specie se non
risultano depositati i bilanci delle societa' poste in
liquidazione o se queste hanno operato sistematicamente in
perdita o senza evidenziare costi connessi a
immobilizzazioni o beni strumentali.
20.15. Operativita' di imprese o enti caratterizzata dall'assenza
di deleghe per il versamento di imposte e contributi ovvero
dall'addebito di importi del tutto incongruenti con i
volumi operativi o le retribuzioni del personale.
21. Operativita' oggetto di revisione che, per le caratteristiche e
gli importi, ovvero per le modalita' di esecuzione o per
l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non
coerente con l'attivita' svolta ovvero con il profilo economico,
patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in
caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo
di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si
caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di
terzi.
21.1. Presentazione di documentazione contabile che evidenzia
valori palesemente difformi rispetto all'operativita' del
soggetto.
21.2. Operazioni contabili ovvero registrazione di scritture
contabili aventi come scopo o come effetto quello di
occultare disponibilita' finanziarie, specie se relative a
pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non
ricevuti.
21.3. Sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al
livello di significativita' previsto dal revisore, relative
all'erogazione di servizi o all'acquisito di beni, anche
immateriali, che non risultano effettivamente resi e in
merito ai quali il soggetto non e' in grado di fornire
ulteriore riscontro.
21.4. Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando
principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in
esercizi precedenti ovvero usualmente applicati e che
determinano notevoli variazioni nei valori.
21.5. Operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di
scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a
fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di
magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive
di adeguata documentazione di supporto.
21.6. Alterazione delle registrazioni contabili o delle
pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per
il soggetto.
21.7. Registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose
fatture d'importo tondo e con causale eccessivamente
generica ovvero apparentemente estranea all'attivita'
svolta dal soggetto.
22. Movimentazione dei conti di gioco che, per l'intensita' o le
modalita' di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o
la destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il
profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero
presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in
assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.
22.1. Versamenti sui conti di gioco di somme, specie se di
importo rilevante, non utilizzate ovvero utilizzate in
minima misura per l'attivita' di gioco, seguite dal
prelievo o dal trasferimento delle somme ovvero dalla
chiusura del conto.
22.2. Apertura e chiusura con frequenza elevata di conti di gioco
da parte dello stesso soggetto, specie se non utilizzati
ovvero utilizzati in minima misura per l'attivita' di
gioco.
22.3. Richiesta di prelievo delle somme di importo rilevante
giacenti sul conto di gioco nel lasso di tempo che precede
la trasmissione dei documenti necessari per l'apertura del
rapporto.
22.4. Mancato utilizzo di disponibilita' rilevanti presenti sul
conto di gioco per un periodo di tempo molto prolungato,
specie se riconducibili a nominativi che presentano
anomalie di tipo soggettivo quali quelle richiamate
nell'indicatore n. 5.
22.5. Improvviso e vorticoso aumento dell'attivita' di gioco a
valere su un conto per lungo tempo inattivo o scarsamente
movimentato.
22.6. Richieste, specie se ripetute o per somme di importo
complessivo rilevante, di movimentazione del conto di gioco
da parte di uno o piu' soggetti che utilizzano molteplici
dispositivi o indirizzi IP, specie se ubicati in localita'
geografiche distanti tra loro o da quella nella quale
dimora o opera il titolare o utilizzando indirizzi IP
diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al
medesimo titolare.
22.7. Operativita' caratterizzata da una frequenza di vincite
sproporzionata rispetto al volume o alla tipologia di gioco
effettuato.
22.8. Versamenti o prelevamenti sui conti di gioco effettuati con
un numero molto elevato di strumenti di pagamento o conti
online ovvero attraverso circuiti di trasferimento dei
fondi che ostacolano, o comunque non agevolano, la
tracciabilita' delle movimentazioni.
22.9. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti di
strumenti di pagamento o conti online riferibili al
medesimo soggetto per realizzare accrediti o addebiti su
conti di gioco intestati a soggetti diversi.
22.10. Pluralita' di conti di gioco intestati a soggetti diversi
ma riconducibili a un medesimo giocatore o a soggetti
collegati (ad es. sulla base di dati anagrafici, indirizzo
e-mail o numero di telefono, identificativo del rapporto
bancario o finanziario di riferimento) e utilizzati per
effettuare attivita' di gioco in una logica unitaria.
22.11. Attivita' di gioco posta in essere da piu' soggetti che,
seppur non collegati tra loro sulla base di elementi
soggettivi, risulta riconducibile, per tipologia ovvero per
modalita' di esecuzione delle operazioni, a un medesimo
soggetto.
22.12. Ripetute perdite al gioco di importo complessivamente
rilevante, in favore di un medesimo soggetto o di un gruppo
di soggetti tra loro connessi, specie se aventi sede in
paesi o aree geografiche a rischio elevato o non
cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
22.13. Nei giochi di abilita' a piu' giocatori, ripetuta
effettuazione da parte di un soggetto di operazioni di
rilancio seguite dall'abbandono della partita.
22.14. Attivita' di gioco concertata tra due o piu' giocatori che
effettuano una serie di rilanci al fine di estromettere dal
gioco altri giocatori o far loro impiegare ulteriori somme,
per importi complessivamente rilevanti.
22.15. Attivita' di gioco caratterizzata da operazioni di elevato
ammontare effettuate da uno o piu' soggetti su un evento
sportivo di scarsa rilevanza.
22.16. Attivita' di gioco e vincite speculari e ripetute, per
importi rilevanti e in un breve arco di tempo, poste in
essere da soggetti collegati o effettuate da esponenti o
dirigenti apicali del destinatario o da soggetti a
quest'ultimo a diverso titolo collegati o comunque tali da
prefigurare un'operativita' concertata volta a trasferire
disponibilita' o generare minusvalenze o plusvalenze in
capo a una delle parti coinvolte.
23. Operativita' di gioco fisico che, per l'intensita' o le modalita'
di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la
destinazione dei flussi economici risulta incoerente con il
profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero
presenta una configurazione inusuale o illogica, specie in
assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.
23.1. Operazioni di importo rilevante, specie se frazionate nel
tempo, effettuate in contanti, soprattutto mediante il
ricorso a banconote di taglio apicale (? 200 e ? 500),
ovvero mediante circuiti di trasferimento dei fondi che
impediscono la tracciabilita' delle movimentazioni.
23.2. Acquisto di titoli che abilitano all'attivita' di gioco (ad
es. gettoni o fiches) per importi complessivi rilevanti
seguito dal mancato utilizzo ovvero dall'utilizzo in minima
misura degli stessi per l'attivita' di gioco e successiva,
specie se ravvicinata, richiesta di cambio o di
trasferimento a persona diversa dall'originario acquirente.
23.3. Richieste cospicue di acquisto o di cambio di titoli che
abilitano all'attivita' di gioco (ad es. gettoni o fiches)
con ricorso al contante in banconote di piccolo taglio o ad
assegni o ad altri mezzi di pagamento di importo
frazionato.
23.4. Ingresso al casino' da parte di soggetto gia' in possesso
di titoli che abilitano all'attivita' di gioco (ad es.
gettoni o fiches).
23.5. Richiesta di riscossione della vincita da parte di un
soggetto diverso da quello identificato all'atto
dell'acquisto del titolo che abilita all'attivita' di
gioco.
23.6. Richiesta di pagamento o di accredito della vincita a
favore di altri soggetti non collegati al richiedente da
rapporti personali, professionali o societari ovvero in
paesi o aree geografiche a rischio elevato o non
cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
23.7. Richiesta di emissione di un titolo di vincita nel quale
confluiscono, oltre a quelle vinte, altre somme versate dal
soggetto specie se in contanti.
23.8. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri
soggetti al fine di compensare le rispettive perdite ovvero
di trasferire somme tra loro o a favore di controparti
ricorrenti.
23.9. Riscossione di vincita al gioco dopo un lasso di tempo
eccessivamente elevato rispetto al conseguimento della
vincita stessa.
23.10. Giocate ripetute, presso un medesimo punto di vendita o
piu' punti vicini, che riguardano uno stesso evento e
puntano su uno stesso esito.
23.11. Richiesta di effettuare scommesse sportive, anche tramite
soggetti collegati, da parte di atleti o tesserati
coinvolti negli eventi sportivi su cui convergono le
scommesse.
23.12. Attivita' di gioco caratterizzata da vincite di importo
rilevante conseguite a intervalli regolari ovvero in orari
prossimi all'inizio o alla fine dell'orario di apertura
ovvero in fasce orarie di normale chiusura del punto di
vendita.
23.13. Nel caso di gioco tramite videolottery (VLT), inserimento
di banconote nell'apparecchio, specie se di importo
rilevante, accompagnato da assenza di puntate o presenza di
puntate minime, rinuncia al gioco e richiesta di incasso
mediante il ticket rilasciato dalla VLT stessa.
23.14. Richiesta di effettuare ripetute scommesse sul medesimo
evento sportivo con plurime giocate frazionate, specie se
per importi di poco al di sotto delle soglie previste dalla
legge per l'identificazione del soggetto, ma
complessivamente di importo elevato.
23.15. Richiesta di effettuare scommesse distinte su un medesimo
evento indicando, per ciascuna delle scommesse, molteplici
risultati fra quelli pronosticabili, anche a fronte di
costi delle giocate superiori rispetto all'ammontare delle
vincite (ad es. soggetti che puntano contestualmente su
rosso, nero e zero nel gioco della roulette; soggetti che
puntano, nelle scommesse sportive a quota fissa,
contestualmente su tutti gli esiti possibili delle stesse).
23.16. Molteplicita' di scommesse su un medesimo evento con esito
singolare o anomalo (ad es. scommesse su cavalli
sistematicamente ritirati dalla corsa) effettuate
contemporaneamente da soggetti diversi.
23.17. Riscossione in un breve lasso temporale di un numero
elevato di titoli vincenti da parte di un soggetto o di
piu' soggetti collegati, specie se in numero e in valore
prevalenti rispetto alle vincite effettuate da altri
soggetti presso il medesimo punto di vendita (distributore
o esercente).
23.18. Improvviso e significativo incremento dell'attivita' di
gioco presso un medesimo punto di vendita (distributore o
esercente) o presso punti situati in localita' limitrofe.
23.19. Operativita' di gioco per importi complessivamente
rilevanti posta in essere dal titolare del punto di vendita
(distributore o esercente) o da soggetti allo stesso
collegati da rapporti personali, professionali o societari.
23.20. Concentrazione presso il punto di vendita (distributore o
esercente) delle giocate o delle vincite su un numero
ristretto di soggetti, in particolare se coincidenti col
titolare del punto di vendita o con nominativi a questo
collegati da rapporti personali, professionali o societari.
23.21. Elevato ammontare di titoli vincenti riscossi presso un
punto di vendita (distributore o esercente), soprattutto se
in contanti e per importi complessivamente rilevanti, in
assenza di un corrispondente volume dell'attivita' di gioco
effettuata presso quel punto di vendita.
23.22. Attivita' di gioco caratterizzata da frequenti
annullamenti di giocate registrati presso il medesimo punto
di vendita (distributore o esercente).
24. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori per
importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili alla luce
di circostanze quali il numero o la tipologia di plichi
trasportati o le dichiarazioni rese dal cliente) relative a
soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di
riciclaggio (ad es. compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse,
casino', money transfer, gestori di dispositivi che consentono
l'acquisto/vendita di valute virtuali), con modalita' inusuali
ovvero incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o
finanziario del soggetto cui e' riferita l'operativita'.
24.1. Richiesta di trasporto con ritiro o consegna di contanti,
titoli o altri valori presso indirizzi non collegati con il
soggetto o presso terzi non legati a quest'ultimo da
rapporti personali, professionali o societari, specie se
per importi rilevanti.
24.2. Richieste ripetute di trasporto di contante, titoli o altri
valori, con ritiro o consegna presso terzi ubicati in
localita' non ricollegabili alla normale attivita' del
soggetto, specie se in paesi o aree geografiche a rischio
elevato o non cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
24.3. Richiesta di trasporto di contanti, titoli o altri valori
per importi rilevanti, con ritiro presso sala conta non
collegata all'operatore che esercita l'attivita' di
trasporto.
24.4. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori,
con istruzioni per la consegna o il ritiro a cura di una
terza parte per conto del mittente o del beneficiario.
24.5. Richiesta di trasporto di valori per il regolamento del
pagamento di forniture di beni e servizi, qualora tale
modalita' di corresponsione del prezzo non corrisponda agli
usi del commercio o possa essere finalizzata a eludere
sanzioni finanziarie internazionali.
24.6. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori
contenuti in plichi sigillati il cui numero, peso,
dimensioni non appaiono coerenti con il luogo di consegna o
di ritiro dei beni o con l'attivita' e il profilo del
soggetto.
24.7. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori
in entrata/uscita dal territorio nazionale, ripetute o
da/verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non
cooperativi o a fiscalita' privilegiata, per cui non
risulta essere stata presentata la dichiarazione di
trasferimento di contante al seguito ovvero quando in
quest'ultima risultano dati incoerenti rispetto alle
informazioni acquisite in sede di adeguata verifica o
comunque disponibili circa l'operazione di trasporto o il
profilo del soggetto.
24.8. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori
da o verso specifici punti operativi ovvero soggetti
privati non titolari delle necessarie licenze o
autorizzazioni (ad es. compro oro, agenti in attivita'
finanziaria o cambiavalute, gestori di c.d. ATM che
consentono l'acquisto o la vendita di valute virtuali non
iscritti nei registri dell'OAM).
24.9. Richiesta di effettuare operazioni di custodia di contante,
titoli o altri valori, con istruzione di impiegarli per
finalita' non usuali rispetto alla normale attivita' del
soggetto.
25. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione da o verso
specifici punti serviti ovvero soggetti privati che, in termini
di frequenza, importi, taglio e valuta, non sono compatibili con
la consueta operativita' ovvero sono incoerenti con il profilo
economico, patrimoniale o finanziario del soggetto cui e'
riferita l'operativita' o con l'attivita' del singolo punto
operativo.
25.1. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione per importi
rilevanti presso indirizzi non collegati con il soggetto o
presso terzi non legati a quest'ultimo da rapporti
personali, professionali o societari.
25.2. Richieste ripetute di operazioni di ritiro o sovvenzione
presso terzi ubicati in localita' non ricollegabili alla
normale attivita' del soggetto, specie se in paesi o aree
geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata.
25.3. Rinvenimento nella fase di contazione - a seguito di
operazioni di ritiro ovvero richieste di sovvenzione - di
un quantitativo di banconote di taglio apicale (? 200 e ?
500) anomalo rispetto alla consueta operativita' del
soggetto.
25.4. Rinvenimento nella fase di contazione - a seguito di
operazioni di ritiro, specie se eseguite in date
ravvicinate - di un considerevole numero di biglietti, di
qualunque taglio, sospetti di falsita' o danneggiati
(mutilati, macchiati da inchiostro antirapina, scoloriti o
decolorati).
26. Operativita' in crypto-assets che per ammontare, intensita' o
modalita' di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o
la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo
economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche
conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del
relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una
configurazione inusuale o illogica, specie quando nella
movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.
26.1. Operativita' in crypto-assets per un controvalore
complessivamente rilevante da parte del medesimo soggetto
in un ristretto arco temporale, in contanti o utilizzando
molteplici dispositivi (ad es. sportelli automatici) o
indirizzi IP, specie se apparentemente ubicati in localita'
geografiche distanti tra loro o da quella nella quale
dimora o opera il soggetto, ovvero utilizzando indirizzi IP
diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al
soggetto.
26.2. Conversione di crypto-assets in valuta legale per un
controvalore complessivamente rilevante qualora le valute
virtuali siano state depositate di recente, anche
attraverso piu' operazioni frazionate.
26.3. Molteplicita' di conti o strumenti di pagamento utilizzati
dal medesimo soggetto per la realizzazione di operazioni di
conversione da/in crypto-assets, specie se in un arco
temporale limitato e con controvalori complessivamente
rilevanti.
26.4. Ricorrenza di transazioni in valuta legale o in
crypto-assets, per un controvalore complessivamente
rilevante, preceduta ovvero seguita da un lungo intervallo
di tempo caratterizzato da assenza di operativita'.
26.5. Esecuzione di molteplici operazioni in crypto-assets, per
un controvalore complessivamente rilevante, a favore di
rapporto di nuova apertura o precedentemente inattivo.
26.6. Trasferimento di crypto-assets, specie se ottenuti dalla
recente conversione di altri crypto- assets, per un
controvalore complessivamente rilevante, verso piu'
beneficiari che non sembrano avere alcun collegamento con
il soggetto e in un arco temporale limitato.
26.7. Ricorrenza di molteplici operazioni di conversione di
crypto-assets in uno o piu' crypto- assets e contestuale
trasferimento degli stessi, anche mediante operazioni di
importo unitario contenuto, fino ad azzeramento del
relativo saldo, specie se la provvista per l'acquisto dei
crypto-assets si e' formata mediante trasferimenti di
valuta legale provenienti da rapporti diversi.
26.8. Richieste di trasferimento di crypto-assets da parte di
soggetti diversi, apparentemente tra loro non collegati,
verso un medesimo address controparte ovvero accredito di
rilevanti quantita' di crypto-assets provenienti da
molteplici ordinanti che non sembrano avere alcun
collegamento con il soggetto, specie se in un arco
temporale limitato.
26.9. Utilizzo del rapporto incardinato presso il prestatore di
servizi in valute virtuali come mero rapporto di transito
per trasferimenti di crypto-assets da e verso altri
soggetti, per un controvalore complessivamente rilevante.
26.10. Ripetute richieste di operazioni in crypto-assets con
controparti ricorrenti, che generano perdite o utili
significativi sempre a carico dei medesimi soggetti.
26.11. Richiesta di conversione di crypto-assets in valuta legale
a condizioni economiche particolarmente svantaggiose, anche
con riguardo al pagamento di commissioni piu' elevate
rispetto a quelle praticate nel settore.
26.12. Ripetuta compravendita in contanti di crypto-assets
mediante operazioni che, per caratteristiche (ad es.
importo, data di esecuzione, address di accredito/addebito
dei crypto-assets) sembrano artificiosamente frazionate al
fine di aggirare la soglia normativa prevista in materia di
trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi
ovvero ulteriori limiti interni di utilizzo predeterminati
dal destinatario.
26.13. Nel caso di Initial Coin Offering connessa a
crypto-assets, ricorrenza di operativita' incoerente con le
finalita' dichiarate per la presenza di utilizzi a scopo
personale o comunque manifestamente difformi da quelli
prospettati nel white paper.
27. Operativita' in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in
contropartita di address per i quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non e' possibile risalire con
ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano
collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a
paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio
carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute
virtuali.
27.1. Ripetute richieste di conversione di valuta legale o
virtuale in crypto-assets di diversa tipologia che, per le
loro caratteristiche, consentono al soggetto che ne
acquista la disponibilita' di mantenere l'anonimato
(Anonymity-Enhanched Cryptocurrency - AEC o privacy coin).
27.2. Ripetute operazioni in crypto-assets che risultano
collegate a meccanismi di scambio peer-to-peer, per
quantita' corrispondenti a valuta legale di importo
complessivamente rilevante.
27.3. Utilizzo di servizi di proxy ovvero di anonimizzazione (ad
es. TOR) idonei a ostacolare l'individuazione dell'origine
della connessione.
27.4. Operativita' in crypto-assets proveniente da o diretta
verso soggetti/address o regolata mediante strumenti o a
valere su rapporti che, attraverso l'analisi della
blockchain ovvero sulla base di altre informazioni comunque
a disposizione, risultano collegati, direttamente o
indirettamente, al deep web o comunque a contesti a rischio
(ad es. mixing, tumbling, operatori di gioco non
autorizzati).
28. Operativita' ripetuta o per importi rilevanti connessa con
mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che
risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o
finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto
diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza,
ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.
28.1. Acquisto o amministrazione di partecipazioni societarie il
cui valore deriva da stime poco plausibili o irrealistiche
ovvero riconducibili a imprese che, sulla base di visure
camerali aggiornate, risultano non piu' attive o sottoposte
a procedure concorsuali o che versano in difficolta'
economica o finanziaria.
28.2. Mandati fiduciari aventi a oggetto ripetuti acquisti o
cessioni di partecipazioni in societa' di recente
costituzione, specie se estere e se tra i soci di
maggioranza e gli esponenti risultano nominativi che
presentano anomalie di tipo soggettivo quali quelle
richiamate nell'indicatore n. 5.
28.3. Pluralita' di mandati fiduciari riferibili allo stesso
soggetto o a soggetti collegati e aventi a oggetto
partecipazioni in una medesima impresa.
28.4. Utilizzo del mandato fiduciario per effettuare operazioni
non coerenti con l'attivita' della societa' fiduciariamente
partecipata ne' con l'amministrazione fiduciaria delle
quote, specie se per realizzare il trasferimento di
disponibilita' a terzi o in paesi o aree geografiche a
rischio elevato o non cooperativi o a fiscalita'
privilegiata.
28.5. Finanziamenti di soci in favore di societa' fiduciariamente
partecipate e contestuale trasferimento delle
partecipazioni in favore di mandati intestati a soggetti
senza apparenti collegamenti, specie se il trasferimento
avviene per un corrispettivo non coerente con la situazione
patrimoniale, reddituale e finanziaria risultante dai
bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra
idonea documentazione.
28.6. Finanziamenti di soci in favore di societa' fiduciariamente
partecipate di importo consistente, incongruenti con il
profilo del fiduciante o con lo sviluppo operativo e con le
dimensioni della societa' finanziata, come desumibili dai
bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra
idonea documentazione.
28.7. Rimborsi anticipati di finanziamenti erogati alla societa'
partecipata fiduciariamente, in presenza di difficolta'
economica o finanziaria della societa' partecipata,
desumibile dai bilanci, da una situazione contabile
aggiornata o da altra idonea documentazione.
28.8. Ripetuta costituzione di garanzie aventi a oggetto la
medesima partecipazione fiduciariamente intestata, laddove
ogni nuova garanzia sia legata a finanziamenti concessi in
favore di soggetti diversi e preceduta dalla rinuncia alla
precedente garanzia concessa.
28.9. Cessioni di partecipazioni societarie e ingresso di nuovi
soci di maggioranza a seguito della ricezione di fondi
pubblici risultanti dal bilancio della societa'
partecipata.
28.10. Ripetuto conferimento di delega a un terzo privo di legami
familiari o professionali con il fiduciante per la
partecipazione alle assemblee dei soci, specie se con
assunzione di impegni aventi contenuto finanziario a carico
della fiduciaria.
28.11. Ripetuta modifica delle istruzioni impartite dal
fiduciante per il pagamento del corrispettivo inerente al
trasferimento di partecipazioni societarie, a prescindere
da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative
condizioni economiche, specie se svantaggiose per il
fiduciante stesso (da pagamento franco valuta, a pagamento
anticipato, a pagamento differito).
28.12. Ripetuta reintestazione di partecipazioni societarie
richiesta dal fiduciante dopo breve lasso di tempo dalla
relativa intestazione.
29. Operativita' ripetuta o per importi rilevanti connessa con
mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti
finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o
altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il
profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto,
tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona
fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una
configurazione inusuale o illogica.
29.1. Richiesta di effettuare frequenti negoziazioni su conto
fiduciario avente a oggetto la custodia di titoli, specie
se le transazioni avvengono con modalita' over the counter
e se il fiduciante non risulta in possesso di una
particolare esperienza di investimenti finanziari.
29.2. Richiesta di chiusura di un rapporto fiduciariamente
intestato e di trasferimento dei beni amministrati a favore
di terzi o in paesi o aree geografiche a rischio elevato o
non cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
29.3. Richiesta di chiusura e di contestuale apertura di un altro
rapporto con i medesimi beni diversamente intestato.
29.4. Nell'ambito di un mandato avente a oggetto un rapporto
intestato a piu' soggetti, richiesta di cessione delle
disponibilita' da parte di alcuni in favore degli altri
intestatari, senza corrispettivo oppure per un
corrispettivo notevolmente superiore o inferiore rispetto
al valore delle disponibilita'.
29.5. Rilascio di dichiarazioni discordanti sul valore degli
strumenti finanziari conferiti all'atto di apertura del
mandato e successivamente nel corso del rapporto, specie se
si tratta di titoli non negoziati su mercati regolamentati.
29.6. Operazioni finanziarie disposte autonomamente dal
fiduciante per conto della fiduciaria senza preventivo
assenso scritto della fiduciaria stessa (operazioni "franco
valuta") e non supportate da idonea documentazione bancaria
con indicazione del destinatario (ad es. la societa'
partecipata) e della causale (ad es. aumento di capitale).
29.7. Operazioni di investimento in beni immateriali (ad es.
marchi, brevetti o disegni e modelli) o attivita'
finanziarie complesse (ad es. polizze assicurative a
elevato contenuto finanziario) formalmente intestate a
societa' fiduciarie estere o ad altri enti interposti (ad
es. societa' di cartolarizzazione estere, trust,
fondazioni) ma di cui e' nota la riconducibilita' a
soggetti residenti in Italia.
29.8. Richieste di rimborso frequenti e inusuali rispetto alla
natura del bene amministrato.
29.9. Ripetute operazioni di disinvestimento di attivita'
finanziarie complesse (ad es. riscatti anche parziali di
polizze a elevato contenuto finanziario) seguite, dopo
breve tempo, dalla revoca del mandato fiduciario e dal
trasferimento del saldo a favore di soggetto diverso dal
fiduciante.
29.10. Riscatto di polizza conferita in mandato fiduciario, se il
controvalore transita su un conto intestato - anche
fiduciariamente - a un soggetto diverso dal fiduciante.
29.11. Prestazione del servizio di escrow account in relazione a
cessioni di crediti tributari che appaiono inesistenti alla
luce delle informazioni desumibili dai bilanci, da una
situazione contabile aggiornata o da altra idonea
documentazione.
30. Operativita' inerente a trust o altro strumento di protezione
patrimoniale che, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche
e alle finalita', ovvero per i soggetti intervenuti o i
collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo
economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche
conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del
relativo gruppo di appartenenza, ovvero illogica o comunque tale
da configurare un utilizzo distorto dello strumento.
30.1. Istituzione di un trust con ravvicinata e ampia modifica
delle norme costitutive o regolamentari, eventualmente
mediante adozione di un atto con diversa forma giuridica
(ad es. scrittura privata non autenticata).
30.2. Istituzione di un trust da parte di soggetti in difficolta'
economica o finanziaria o gravati da ingenti debiti
tributari, che in relazione alle sue caratteristiche o al
patrimonio conferito sembra ostacolare le pretese
creditorie o tributarie ovvero procrastinare l'accesso a
uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza
di un'impresa gia' in stato di conclamata insolvenza (c.d.
trust anti-concorsuale).
30.3. Istituzione di un trust da parte di una societa' a favore
di specifiche persone fisiche, con conferimento di beni di
elevato valore e in assenza di rapporti personali,
professionali, commerciali o finanziari.
30.4. Istituzione di un trust che consente in modo illogico e
inusuale al disponente di designare se' stesso quale
beneficiario, di modificare nel corso della vita del trust
le classi di beneficiari, di attribuire i redditi o i beni
a soggetti da lui individuati o di far cessare in qualsiasi
momento il trust.
30.5. Atto istitutivo del trust che consente al disponente di
rivestire piu' ruoli (ad es. il disponente compare fra i
beneficiari di capitale o e' indicato quale unico
beneficiario; il disponente coincide con il trustee - c.d.
trust auto-dichiarato - o assume la qualita' di "co-
trustee" o di guardiano) o in cui, fatta eccezione per i
trust familiari (3) , il disponente risulta collegato con o
avere gli stessi interessi economici degli altri soggetti
coinvolti nel medesimo trust in modo da generare profili di
opacita' sul titolare effettivo e forme di interposizione
fittizia.
30.6. Atto istitutivo del trust che attribuisce la qualita' di
"co-trustee" a una "trust company" controllata dal
disponente o che prevede il conferimento di quote di una
societa' di cui il disponente e' amministratore e nella
quale il disponente ha conferito i propri beni.
30.7. Atto istitutivo del trust che attribuisce al trustee o al
guardiano poteri di gestione o di disposizione del
patrimonio conferito subordinati, in tutto o in parte, al
consenso del disponente o del beneficiario (ad es. per
effetto di clausole nell'atto costitutivo o di lettere di
intenti che prevedono obblighi di condivisione preventiva o
di puntuale rendicontazione ovvero di rapporti di notoria
contiguita' tra trustee o guardiano e settlor o
beneficiari).
30.8. Conferimento in trust di: beni la cui consistenza o natura
sia incoerente rispetto alle finalita' o alla tipologia del
trust; beni recentemente pervenuti al disponente di cui non
sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco (4)
; aziende o rami di azienda con indicazione nell'atto
istitutivo del trust di finalita' generiche; imprese in cui
gli atti di gestione o le decisioni sull'eventuale
distribuzione dei dividendi sono adottati dal settlor in
quanto amministratore o legale rappresentante o sulla base
di contratti di consulenza.
30.9. Utilizzo, nei casi diversi dai trust familiari, da parte
del disponente o di soggetti a lui notoriamente collegati
di beni conferiti in trust (ad es. beni immobili locati o
in comodato d'uso ai medesimi), anche in forza di clausole
contenute nell'atto istitutivo.
30.10. Frequenti dazioni di disponibilita' in favore di
nominativi ricorrenti in trust opachi, specie se effettuate
verso paesi o aree geografiche a rischio elevato o non
cooperativi o a fiscalita' privilegiata.
30.11. Dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per
l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme
non corrispondenti a quelli eventualmente previsti
dall'atto istitutivo.
30.12. Costituzione di un fondo patrimoniale da parte di soggetti
in difficolta' economica o finanziaria o gravati da ingenti
debiti tributari o in pendenza di procedimenti
amministrativi o giurisdizionali o di procedure
stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese
creditorie o tributarie, specie se con conferimento di beni
in quantita' eccessiva o comunque non funzionali al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
30.13. Stipula di un contratto con cui l'imprenditore
trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le
partecipazioni nella societa' di famiglia a uno o piu'
discendenti (c.d. patto di famiglia) trovandosi in
difficolta' economica o finanziaria o gravato da ingenti
debiti tributari o in pendenza di procedimenti
amministrativi o giurisdizionali o di procedure
stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese
creditorie o tributarie.
31. Operativita' connessa con la cessione o l'acquisto di crediti o
con la cessione di asset nell'ambito di procedure concorsuali o a
garanzia di crediti, anche in relazione a rapporti di factoring o
di cartolarizzazione, che, per la natura, il valore o le
caratteristiche dei crediti o dei beni stessi, per le finalita'
dell'operazione complessiva, per i soggetti intervenuti o i
collegamenti fra questi ultimi, risulta incoerente con il profilo
economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche
conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del
relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una
configurazione inusuale o illogica.
31.1. Cessione di crediti privi di rapporto commerciale o
finanziario sottostante ovvero basati su rapporti
incoerenti con le attivita' svolte dai soggetti
interessati, specie se inerenti a prestazioni di consulenza
o a beni immateriali ovvero se ceduti da soggetti con sede
in aree industriali dismesse o comunque privi di strutture
operative.
31.2. Cessione di crediti, diversi da quelli non performing, di
importo incoerente rispetto al complessivo volume di affari
dell'impresa o dell'ente cedente, specie se il
corrispettivo pattuito e' significativamente inferiore al
valore nominale dei crediti.
31.3. Cessione di crediti per un corrispettivo significativamente
inferiore al valore nominale dei crediti stessi,
considerato anche il valore atteso di realizzo connesso al
grado di solvibilita' del debitore ovvero l'importo
liquidato dopo l'incasso del credito da parte del
cessionario.
31.4. Cessione di crediti di dubbia esigibilita' a prezzi
significativamente piu' elevati rispetto al valore
nominale, specie se i cedenti versano in difficolta'
economica o finanziaria.
31.5. Cessione di crediti da parte di soggetti operanti nel campo
dei servizi (ad es. attivita' di pulizia e manutenzione,
consulenza, pubblicita', somministrazione di beni), per i
quali le fatture emesse e cedute sono di importo superiore
rispetto a quello contrattualmente previsto.
31.6. Cessione di crediti che in fase di realizzo sono estinti da
parte di uno o piu' terzi pagatori privi di collegamenti
personali o finanziari con il debitore ceduto o con profilo
inadeguato rispetto all'importo da corrispondere.
31.7. Cessione di crediti aventi a oggetto fatture emesse a
distanza di tanti anni rispetto alle prestazioni
sottostanti, tutte nella stessa data o in un arco temporale
ristretto.
31.8. Cessione di crediti relativi a diverse posizioni gestite o
di piu' asset a garanzia dei crediti in favore di unico
cessionario, effettuata a un prezzo significativamente
difforme rispetto al valore nominale dei crediti o al
valore di mercato degli asset nonche' in presenza di
collegamenti personali o finanziari con il debitore ceduto.
31.9. Cessione di crediti connotata dalla partecipazione di
societa' di mediazione che incassano commissioni
particolarmente elevate rispetto alle prassi di mercato,
specie se ubicate all'estero e riconducibili agli stessi
soggetti che controllano l'entita' che organizza
l'operazione di cessione o quella che ne gestisce i
relativi flussi di cassa.
31.10. Cessioni di crediti avvenute con il medesimo atto o con
piu' atti sottoscritti in un breve lasso di tempo e
relative a crediti vantati da creditori apparentemente
privi di legami soggettivi a favore di un unico cessionario
o di piu' cessionari collegati.
31.11. Cessione di crediti o di altri asset nell'ambito di
procedure concorsuali, il cui valore risulta di stima
difficile (ad es. per la presenza di elementi non
quantificabili al momento della cessione, poste dell'attivo
di bilancio non determinabili a causa della sussistenza di
giudizi in corso o di beni materiali non verificabili nella
loro quantita' o ubicazione) o basata su criteri poco
plausibili, oggetto di successiva cessione entro un arco
temporale ristretto e realizzando significative
plusvalenze.
31.12. Cessione di crediti o di altri asset oggetto di procedure
concorsuali caratterizzate dalla presenza di clausole nel
contratto di cessione che escludono espressamente la
necessita' di documentare l'esistenza del credito o
prevedono l'obbligo di riservatezza in merito all'esistenza
della cessione o posticipano ingiustificatamente la
liquidazione del corrispettivo della cessione o si
realizzano successivamente alla chiusura delle procedure.
31.13. Cessione di crediti vantati da societa' non piu' attive o
da creditori qualificati come "irrintracciabili"
nell'ambito di procedure concorsuali, specie se molto
risalenti nel tempo.
31.14. Proposta di acquisto di crediti definiti e singolarmente
individuabili nell'ambito di cartolarizzazione, specie se
proveniente da investitori non professionali, qualora la
proposta preveda uno sconto, anche significativo, rispetto
al valore residuo del credito o venga estinta un'ipoteca a
garanzia del medesimo credito.
31.15. Sottoscrizione di titoli emessi nell'ambito di
cartolarizzazione da parte di un unico soggetto che
presenta collegamenti con il debitore ceduto o con altri
soggetti che hanno ruoli nella cartolarizzazione stessa (ad
es. con il soggetto che promuove o organizza l'operazione,
c.d. arranger).
31.16. Cartolarizzazioni ripetute di crediti per importi via via
crescenti, in grado di generare ingiustificate plusvalenze
in capo alla societa' di cui all'articolo 3 della legge
130/1999, specie in assenza di incassi significativi
rivenienti dai crediti stessi.
32. Operativita' su conto corrente di corrispondenza e rapporti a
essi assimilabili (infra conto o rapporto) ripetuta o di importo
complessivo rilevante che, in relazione ai flussi finanziari
complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall'ente
rispondente, all'ubicazione geografica dei soggetti o degli
intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta incoerente con il
profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto,
tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona
fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una
configurazione, inusuale o illogica.
32.1. Operativita' sul conto da parte di persone fisiche che non
compaiono nel libro delle firme autorizzate, ove l'ente
rispondente non abbia fornito specifiche informazioni in
ordine alla relazione intercorrente con tali persone.
32.2. Accesso diretto al conto da parte di clienti dell'ente
rispondente in assenza di specifiche dichiarazioni o di
presidi adeguati a una tempestiva trasmissione delle
informazioni richieste, con relativo utilizzo quale
pay-through/payable through account (c.d. conto di
passaggio).
32.3. Utilizzo del conto da parte di banche o intermediari
finanziari terzi, clienti dell'ente rispondente, per
convogliare operazioni per conto proprio o per conto della
propria clientela (c.d. nested account/downstream o conto
nidificato).
32.4. Operativita' sul conto caratterizzata dalla presenza di
addebiti per carte o strumenti di pagamento emessi da altri
intermediari ovvero dalla negoziazione di assegni tratti su
banche terze, indipendentemente dal luogo di insediamento
della banca trassata.
32.5. Trasmissione diretta di ordini alla piattaforma fornita
dalla banca corrispondente, da parte di un ente rispondente
che, sulla base della legislazione del paese di
insediamento, risulta essere un soggetto equivalente a un
organismo di investimento collettivo del risparmio.
32.6. Mutamenti repentini o significativi dei flussi finanziari
movimentati sul rapporto con riferimento al numero delle
operazioni o al volume complessivo della movimentazione
nonche' alla provenienza o alla destinazione geografica dei
flussi, specie laddove siano coinvolti paesi o aree
geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata.
32.7. Transazioni ripetute e di importo complessivo rilevante
da/verso clienti dell'ente rispondente che risultano
situati in paesi ove quest'ultimo non e' insediato ne'
svolge la propria attivita'.
32.8. Transazioni convogliate sul rapporto che, per gli importi
complessivamente movimentati, superano in maniera
significativa il volume d'affari dell'ente rispondente.
32.9. Tipologia di transazioni sul rapporto non coerente col
business model dell'ente rispondente ovvero con il tipo di
clientela di quest'ultimo.
32.10. Presenza di molteplici intermediari finanziari nella
filiera di pagamento, specie se ubicati in paesi o aree
geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata.
32.11. Transazioni accompagnate da documentazione attinente alla
copertura dei pagamenti (ad es. messaggi SWIFT) priva di
ogni riferimento all'ordinante o al beneficiario effettivo
dell'operazione.

SEZIONE C
33. Operativita' che, per il profilo dei soggetti coinvolti o le sue
caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni,
fondazioni o organizzazioni non lucrative, appare riconducibile a
fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di
collegamenti geografici con aree considerate a rischio di
terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni
terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilita'
politica.
33.1. Operativita' riconducibile a soggetti censiti in liste
pubbliche di persone o entita' destinatarie di misure
restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere
stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi
al terrorismo o all'estremismo religioso o politico, ovvero
riferita a soggetti che presentano collegamenti
significativi (per vincoli di parentela, affinita',
convivenza o altre connessioni stabili note) con persone
sulle quali sono state riscontrate le medesime circostanze
pregiudizievoli.
33.2. Operativita' riferibile a soggetto che ha assunto
comportamenti o espresso posizioni che, anche da fonti
aperte, ivi compresi i social media, denotano un probabile
percorso di adesione a ideologie radicali o ad ambienti
noti dell'estremismo religioso o politico.
33.3. Trasferimenti di disponibilita', specie se attraverso money
transfer, carte prepagate o crypto-assets, che coinvolgono
una pluralita' di soggetti diversi, residenti in o
originari di aree geografiche che notoriamente finanziano o
sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano
organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di
transito rispetto alle predette aree.
33.4. Operazioni ripetute che, sulla base delle evidenze
contabili o informatiche (es: estratti conto,
localizzazioni di pagamenti mediante POS, accessi home
banking), indichino il transito o la prolungata permanenza
del soggetto in aree geografiche considerate a rischio di
terrorismo.
33.5. Operativita' su piattaforme di raccolta fondi nell'ambito
di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o
di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), specie
tramite l'utilizzo di crypto-assets, che presenta profili
di opacita' rispetto ai soggetti coinvolti e che risulta a
beneficio di soggetti aventi sede o operanti in aree
geografiche che notoriamente finanziano o sostengono
attivita' terroristiche o nelle quali operano
organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di
transito rispetto alle predette aree.
33.6. Utilizzo frequente di carte di pagamento presso punti della
rete di trasporti nazionale ed estera, ovvero pagamenti
effettuati a favore di compagnie aeree, agenzie di viaggio,
autonoleggi, o di fornitori di articoli di equipaggiamento
militare e di sopravvivenza che, anche tenuto conto del
profilo del soggetto e della sequenza cronologica delle
operazioni, lasciano presupporre che vi sono stati o sono
in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal
nostro paese per finalita' di terrorismo.
33.7. Richieste inconsuete di operazioni di cambio che, tenuto
conto del profilo del soggetto e della sequenza cronologica
delle operazioni, lasciano presupporre che vi siano stati o
siano in corso di preparazione ritorni verso o
allontanamenti dal nostro paese per finalita' di
terrorismo.
33.8. Operativita' che, tenuto conto del profilo del soggetto e
della sequenza cronologica delle operazioni, lascia
presupporre che sia in corso un'attivita' di realizzazione
improvvisa di liquidita' (ad es. liquidazione di rapporti
finanziari, ricorso a forme di finanziamento motivate con
generiche richieste di liquidita', vendita di beni
personali di valore), se compiuta subito prima del
trasferimento verso aree considerate a rischio di
terrorismo e specie se le disponibilita' sono
immediatamente prelevate in contanti o trasferite ad altri
soggetti.
33.9. Riattivazione inattesa di strumenti di pagamento o di
rapporti rimasti a lungo inattivi che, anche tenuto conto
del profilo del soggetto, lascia presupporre che vi siano
stati allontanamenti ingiustificati e protratti dal nostro
paese.
33.10. Ripetute operazioni effettuate tramite carte di pagamento
o tramite money transfer presso operatori commerciali
situati in localita' che costituiscono snodi dei percorsi
tipici di spostamento dei migranti (ad es. punti della rete
di trasporti, valichi transfrontalieri, centri di
accoglienza per migranti), con controparti residenti o
originarie di paesi a rischio di terrorismo.
33.11. Concentrazione di trasferimenti di disponibilita' in capo
a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per
conto terzi, anche nell'ambito di sistemi di trasferimento
informale (ad es. hawala).
33.12. Transazioni di natura commerciale che coinvolgono soggetti
residenti in o originari di paesi a rischio di terrorismo e
che, tenuto conto del profilo del soggetto, della natura
dei prodotti (ad es. oggetti d'arte, metalli preziosi o
altri beni di rilevante valore), della sequenza cronologica
delle operazioni o delle relative connotazioni
territoriali, lasciano presupporre una provenienza
illecita.
33.13. Transazioni apparentemente connesse con attivita' di
commercio internazionale poste in essere da soggetti
economici di standing non elevato in settori di rilievo per
il finanziamento del terrorismo (ad es. inerenti a prodotti
sottoposti a regimi restrittivi per motivi di sicurezza,
prodotti chimici suscettibili di utilizzo per la
fabbricazione di esplosivi, armamenti, tecnologie
suscettibili di utilizzo anche militare o prodotti
derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali) ovvero
connotate da movimentazioni cross-border apparentemente non
correlate ovvero incoerenti, anche sulla base della
documentazione fornita, rispetto alle dimensioni, ai
mercati o al settore merceologico di riferimento.
33.14. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni,
fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di
ispirazione ideologica (religiosa o politica), anche a
titolo di donazione o a seguito di raccolta, di ammontare
complessivo rilevante e sproporzionato rispetto alle
dimensioni dell'ente, in particolare nel caso in cui le
disponibilita' siano in buona parte prelevate in contanti
ovvero trasferite verso aree geografiche a rischio di
terrorismo.
33.15. Trasferimenti di disponibilita' di importo complessivo
rilevante, in entrata o in uscita, da rapporti
riconducibili ad associazioni, fondazioni o altre
organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica
(religiosa o politica), che risultano incongruenti rispetto
all'attivita' dichiarata e alle dimensioni dell'ente,
specie nel caso di operazioni con controparti collocate in
aree geografiche a rischio di terrorismo o estranee agli
ambiti di attivita' dell'ente.
33.16. Trasferimenti di disponibilita' di importo complessivo
rilevante tra piu' associazioni, fondazioni o altre
organizzazioni non lucrative di ispirazione ideologica
(religiosa o politica), che presentano connessioni non
giustificate, anche di natura non finanziaria (condivisioni
di indirizzi, presenza di soggetti comuni).
33.17. Trasferimenti di disponibilita' di importo complessivo
rilevante da rapporti riconducibili ad associazioni,
fondazioni o altre organizzazioni non lucrative di
ispirazione ideologica (religiosa o politica) a favore di
terzi, in assenza di relazioni commerciali o d'affari
ovvero di persone collegate alle organizzazioni stesse (ad
es. dipendenti o esponenti), che sembrano sottendere
fenomeni distrattivi di risorse da destinare in ultima
istanza al finanziamento del terrorismo.
34. Operativita' che, per il profilo dei soggetti o le sue
caratteristiche, appare riconducibile a fenomeni di finanziamento
di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa,
anche sulla base di collegamenti geografici con paesi considerati
a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non
autorizzati.
34.1. Operativita' riconducibile a soggetti censiti in liste
pubbliche di persone o entita' destinatarie di misure
restrittive ovvero che sono noti per il coinvolgimento in
indagini o altre circostanze connesse allo sviluppo o al
finanziamento di programmi di proliferazione di armi di
distruzione di massa non autorizzati dalla comunita'
internazionale.
34.2. Operativita' di importo rilevante con controparti o per
conto di soggetti che, tenuto conto della documentazione
acquisita, del profilo del soggetto o, nel caso di imprese,
del settore economico di riferimento e delle aree di
normale operativita', risultano connesse con paesi
considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di
proliferazione non autorizzati e che risultano incoerenti
rispetto al profilo soggettivo ovvero all'attivita'
economica esercitata.
34.3. Operativita' di natura apparentemente commerciale riferita
a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi
di distruzione di massa (c.d. dual use) caratterizzata da
elementi quali: carenze o incongruenze significative nella
documentazione acquisita (ad es. fatture, documenti di
trasporto, lettere di credito) relativamente a soggetti
coinvolti, prezzi indicati, natura dei beni sottostanti,
destinazione finale dichiarata, indirizzi, modalita' e
condizioni della spedizione e dei pagamenti; incoerenza del
prezzo rispetto a quello di mercato; provenienza dei
pagamenti da soggetti non risultanti dalla predetta
documentazione.
34.4. Operativita' di natura apparentemente commerciale riferita
a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi
di distruzione di massa (c.d. dual use) caratterizzata da
triangolazioni finanziarie attraverso soggetti insediati in
aree anche contigue a quelle dei paesi considerati a
rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione
non autorizzati o attraverso entita' giuridiche con assetti
proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente
complessi ovvero opachi, specie se aventi sede in paesi o
aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a
fiscalita' privilegiata.

(1) Ai fini del presente Provvedimento la locuzione "valuta virtuale"
contenuta nel decreto antiriciclaggio e' considerata sinonimo
della locuzione "crypto-assets".

(2) Cfr. Regolamento CEE n. 2137/85 nonche' d.lgs. 240/1991.

(3) Nei trust familiari, la coincidenza tra disponente e
trustee/guardiano, l'esistenza di rapporti di parentela tra gli
stessi e la coincidenza tra disponente e beneficiari possono
essere fisiologici.

(4) Si intendono per "trust opachi" i trust senza beneficiari di
reddito individuati, il cui reddito e' tassato in capo al trust
quale soggetto passivo IRES. (cfr. Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022).
 
Art. 2

Destinatari

1. Il provvedimento e' rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, nonche' agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»).
 
Art. 3

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.
2. Ciascun indicatore e' articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.
3. I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.
4. I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attivita' svolta. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresi' i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attivita'. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.
5. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui e' riferita l'operativita' o da altri ragionevoli motivi.
 
Art. 4

Analisi e valutazione dell'operativita'
ai fini della segnalazione alla UIF

1. I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonche' le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attivita' svolta.
2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente provvedimento non e' esaustiva, e la continua evoluzione delle operativita' rilevanti, i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.
3. Le operativita' sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario e' tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.
4. L'analisi e la valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l'intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell'operativita'.
5. Ferma restando la necessita' di valutare l'operativita' ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio, non costituiscono di per se' elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta:
a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui e' riferita l'operativita';
b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attivita' in corso da parte dell'autorita' giudiziaria o degli organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;
c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia o nei sub-indici;
d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio.
6. Le violazioni dei limiti di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51 del citato decreto.
 
Art. 5

Strumenti di selezione

1. I destinatari indicati nell'art. 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attivita' svolta e delle proprie dimensioni, si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operativita' anomale, basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalita' di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'art. 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio gia' predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonche' per contenere i rischi.
2. I destinatari diversi da quelli indicati nel comma precedente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attivita' svolta e delle proprie dimensioni, valutano l'opportunita' di avvalersi di analoghe procedure, anche informatiche, se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attivita' svolta.
4. Nel caso di procedure informatiche adottate ai sensi dei commi 1 e 2, i destinatari valutano le operazioni evidenziate dalle medesime procedure al fine di individuare eventuali profili di sospetto da segnalare alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio; fermo restando quando indicato nell'art. 4, comma 3, l'eventuale segnalazione contiene riferimenti alle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche e omette qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operativita' e dei motivi del sospetto nonche' negli eventuali documenti allegati.
 
Art. 6

Schemi di anomalia e altri strumenti di ausilio

1. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresi' i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.
2. I destinatari tengono altresi' conto delle indicazioni fornite dalla UIF nell'ambito di apposite comunicazioni nonche' delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito internet della UIF.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della UIF.
2. I destinatari applicano il presente provvedimento nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con i provvedimenti del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della giustizia con decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell'interno con decreto del 17 febbraio 2011 (modificato dal decreto del 27 aprile 2012). Dalla medesima data non trovano altresi' applicazione gli indicatori di cui all'allegato del provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
4. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni del 24 settembre 2009 (imprese in crisi e usura), dell'8 luglio 2010 (operativita' connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011 (operativita' connessa con le frodi nell'attivita' di leasing), del 9 agosto 2011 (operativita' riconducibile all'usura), del 16 marzo 2012 (operativita' connessa con il rischio di frodi nell'attivita' di factoring), dell'11 aprile 2013 (operativita' connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2 dicembre 2013 (operativita' connessa con l'anomalo utilizzo di trust), del 18 febbraio 2014 (operativita' con carte di pagamento) e del 1° agosto 2016 (operativita' over the counter con societa' estere di intermediazione mobiliare).
5. Il presente provvedimento sara' aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell'esperienza dell'analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette.

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore: Serata