Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 16 maggio 2023
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone dell'Appennino centrale».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 15/6 del 21 gennaio 1998, con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 251 del 25 ottobre 2013;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;
Visto i pareri favorevole espressi dalle regioni competenti per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto che la modifica ordinaria in argomento non modifica il documento unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 82/9 del 16 marzo 2011;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 50 del 28 febbraio 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e il successivo comunicato di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 90 del 17 aprile 2023;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico con- solidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 50 del 28 gennaio 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale», figura all'allegato A del presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione della indicazione geografica
«Vitellone Bianco dell'Appennino centrale»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» e' riservata alle carni prodotte dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti illustrati nel presente disciplinare ai sensi della normativa di riferimento vigente.

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2023

Il dirigente: Cafiero
 
Art. 2.

L'area geografica di produzione della carne di «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» e' rappresentata dal territorio delle province collocate lungo la dorsale appenninica del Centro-Italia. Piu' precisamente la zona di produzione e' rappresentata dai territori delle attuali seguenti Province: Bologna, Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Pistoia; Roma limitatamente ai Comuni di Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Sant'Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano; Latina limitatamente ai Comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia; Caserta limitatamente ai Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.

 
Art. 3.

3.1 - Razze previste e identificazione
La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale e' prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, di eta' compresa tra i 12 e i 24 mesi, nati ed allevati nell'area geografica di produzione di cui all'art 2.
I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro genealogico del giovane bestiame del Libro genealogico nazionale.

 
Art. 4.

4.1 - Alimentazione
Dalla nascita allo svezzamento e' consentito l'uso dei seguenti sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, semibrado.
Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla macellazione, i soggetti devono essere allevati esclusivamente a stabulazione libera, a posta fissa, semibrado.
I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle madri fino al momento dello svezzamento. Successivamente la base alimentare e' rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona geografica indicata; in aggiunta, e' permesso l'uso di mangimi concentrati semplici o composti e l'addizione di integratori.
La razione deve comunque essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8 U.F./Kg di S.S. per i maschi e maggiori di 0.7 U.F./Kg di S.S. per le femmine) ed una quota proteica compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale.
4.2 - Alimenti vietati
Nei quattro mesi che precedono la macellazione e' vietato alimentare il bestiame con foraggi insilati. E' vietato alimentare il bestiame con i seguenti sottoprodotti dell'industria:
- Farina di carne;
- Ciccioli;
- Farina di pesce;
- Sangue;
- Grasso di origine animale;
- Scarti dell'industria dolciaria
I seguenti sottoprodotti dell'industria sono ammessi esclusivamente come componenti di mangimi concentrati:
- Polpa di barbabietola esausta fresca;
- Potature di olivo macinate;
- Foglie di olivo fresche od essiccate;
- Pastazzo d'arancia;
- Pastazzo secco d'agrumi;
- Polpa essiccata d'arancia;
- Sansa d'olivo;
- Buccette d'oliva;
- Buccette e semi di pomodoro;
- Residui di distilleria;
- Radichette di malto;
- Trebbie di birra;
- Trebbie fresche o essiccate;
- Borlande fresche o essiccate;
- Pula vergine o commerciale;
- Marco di mele;
- Frutta fresca o conservata
4.3 macellazione
La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei. Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico dagli automezzi. Gli animali al mattatoio devono essere avviati immediatamente alla macellazione o sostare in box singoli.
Al fine di preservare e proteggere le masse muscolari dall'ossidazione nella fase di frollatura, nella fase di macellazione non e' ammesso lo sgrassamento totale della carcassa intesa come la completa rimozione del grasso di copertura del filetto e del grasso di copertura (interno ed esterno) delle masse muscolari che all'atto della macellazione risultano ricoperte da grasso.
Nel rispetto delle normative vigenti, la refrigerazione delle carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare il fenomeno della contrattura da freddo.

 
Art. 5.

5.1 Classificazione della carcassa
Le carcasse, in base alla griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori:
- conformazione: non inferiore ad R;
- stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3.
5.2 Colore
Il colore delle parti carnose esposte della carcassa non deve presentare colorazioni anomale (magenta o tendente al nero). Il colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino ne' deve avere venature tendenti al giallo carico.
5.3 Frollatura
Vista la necessita' di migliorare la tenerezza delle carcasse di animali maschi, che hanno minore capacita' di depositare grasso anche intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per le carcasse dei maschi (ad esclusione dei tagli che vengono macinati) deve essere di almeno 4 giorni per tutti i tagli tranne lo scamone, la noce e la fesa e il muscolo del lombo, che dovranno essere sottoposti a frollatura per almeno 10 giorni.
5.4 Parametri qualitativi
I parametri qualitativi medi della carne di Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale devono essere:
- pH fra 5.2 e 5.8
- estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 3%
- ceneri (sul t.q.) inferiore al 2%
- proteine (sul t.q.) maggiore del 20%
- colesterolo inferiore a 50 mg/100 g
- rapp. ac. grass. ins./sat. maggiore di 1,0
- calo a fresco minore del 3%
- grado di durezza (crudo) minore di 3.5 Kg/cmq
- colore (luce diur. 2667K L superiore a 30; C superiore a 20; H compreso fra 25 e 45)

 
Art. 6.

6.1 Contrassegni
La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.
Il contrassegno e' costituito dal logo riportato di seguito recante la scritta "Vitellone Bianco dell'Appennino centrale". Il contrassegno ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola) e sui tre lati rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino centrale.
Il contrassegno deve essere apposto con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguito dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P.
L'apposizione del contrassegno deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo.
Il contrassegno deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei 18 tagli di seguito elencati (specificando tra parentesi le relative basi muscolari):
1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo, estensori comune, anteriore e laterale delle falangi, flessori esterno ed interno delle falangi)
2) campanello (gastrocnemio laterale e mediale, soleo e flessore superficiale delle falangi)
3) girello (semitendinoso)
4) sottofesa (bicipite femorale-lungo vasto, paramerale-lungo-vasto)
5) noce (retto anteriore della coscia, vasto intermedio, laterale e medio)
6) fesa (semimembranoso, adduttore del femore, pettineo, sartorio, gracile)
7) scamone (tensore della fascia lata, gluteo medio, superficiale, profondo e accessorio)
8) lombata (lunghissimo del dorso, lungo spinoso e costale, trapezio, traverso spinoso, intercostale, elevatore delle coste, piccolo dentato e gran dorsale)
9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo dentato ed elevatore delle coste)
10) pancia (obliquo esterno ed interno, trasverso e retto dell'addome)
11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle coste)
12) sottospalla (romboide, trapezio, splenio, lungo flessore del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali)
13) reale (intercostale, gran dorsale)
14) collo (romboide, trapezio, splenio, piccolo e grande complesso, lungo flessore del collo, traverso spinoso, atloide del piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali del collo)
15) muscolo anteriore (estensore obliquo ed anteriore del metacarpo, estensore proprio delle dita, estensore anteriore delle falangi, cubitale esterno ed interno, gran palmare, flessore superficiale e profondo delle falangi, capo omerale e ulnare del flessore profondo delle falangi, capo radiale del flessore superficiale delle falangi)
16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico)
17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo)
18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo).
Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le fasi della distribuzione.
6.2 Documento di controllo
L'esperto incaricato dall'organismo di controllo provvede, per ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione dei dati in una scheda informatica chiamata documento di controllo.
Il documento di controllo e' il documento informatico a cui si dovra' fare riferimento per le verifiche del rispetto dei requisiti di conformita' e sara' archiviato esclusivamente per via informatica.
A seguito della registrazione del documento di controllo, l'esperto incaricato provvedera' alla apposizione del contrassegno secondo quanto previsto all'art. 6.1.
Il documento di controllo, per permettere la verifica dei requisiti di conformita' e i controlli relativi sul rispetto di tali requisiti, dovra' contenere i seguenti dati:
1. numero identificativo dell'animale (matricola);
2. azienda di nascita;
3. aziende di allevamento e/o ingrasso;
4. movimentazione del capo;
5. data di nascita;
6. sesso;
7. data e numero progressivo di macellazione;
8. Categoria dell'animale;
9. Peso della carcassa e del taglio destinato;
10. conformazione e grasso della carcassa secondo la classificazione CE
11. denominazione e sede del mattatoio dove e' avvenuta la macellazione;
12. denominazione e sede del laboratorio di sezionamento dove e' avvenuto il sezionamento;
13. indicazione della tipologia di prodotto preso in carico (carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti);
14. denominazione e sede del destinatario: macelleria, laboratorio di sezionamento, operatore commerciale;
15. nome dell'esperto incaricato alla certificazione;
6.3 Etichetta
Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di etichettatura e tracciabilita' della carne bovina, sulla carne dovra' essere apposta una etichetta che ne permetta l'identificazione e la rintracciabilita'.
L'etichetta dovra' riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni:
1. numero di riferimento o codice di rintracciabilita'.
2. la denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» e/o il logo;
3. il logo comunitario previsto dalla normativa comunitaria vigente. In aggiunta e' possibile riportare la dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o l'acronimo «I.G.P».
4. la razza del soggetto solamente se il lotto e' costituito da animali di una singola razza;
Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta.
L'etichetta puo' riportare anche le altre informazioni previste nel documento di controllo di cui all'art. 6.2.
6.4 Modalita' di vendita
La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata.
Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere esposta e ben visibile nell'area del bancone di vendita destinata alla carne IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale».
La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, preincartato, sottovuoto, atmosfera modificata. Essa e' posta in vendita solo in confezioni chiuse ed etichettate, riportante un'etichetta con le informazioni previste all'art. 6.3.
Il confezionamento puo' avvenire solo in laboratori di sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del logo della indicazione geografica protetta sulle singole confezioni.

 
Art. 7.

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito al Titolo V, Capo I del regolamento (UE) 1.151/2012.
L'Organismo di controllo e' identificato nel «3A-PTA - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla - 06050 Todi (PG) Italia - P.IVA 01770460549 - tel. 075-89571 - Fax. 075-8957257.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, dei punti vendita e dei laboratori di confezionamento, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero dei vitelli nati, allevati, macellati, sezionati, porzionati e confezionati e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare.