Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 maggio 2023
Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli enti non commerciali.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce tra l'altro che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
Visto l'art. 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160 del 2019 il quale dispone l'esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i) e che stabilisce che si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
Visto il successivo comma 770 del medesimo art. 1, della legge n. 160 del 2019 in base al quale gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014;
Visto l'art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale e' stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012;
Visto l'art. 9, comma 6-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che «le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»;
Visto l'art. 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 in base al quale il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
Considerato, altresi', che e' necessario aggiornare il modello dichiarativo IMU, anche perche' lo stesso tenga conto anche delle agevolazioni che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica di cui all'art. 1, commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni nonche' con decisione del 15 ottobre 2021 nell'ambito del regime SA. 62668 (2021/N), successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell'11 gennaio 2022 SA.101076 (2021/N);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1

Approvazione del modello di dichiarazione
e delle relative istruzioni

1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: «Dichiarazione IMU ENC»).
 
Allegato 1

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ENTI NON COMMERCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ENTI NON COMMERCIALI
Istruzioni per la compilazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
del Modello per la Dichiarazione IMU
degli Enti non Commerciali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i).
2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.
3. La dichiarazione telematica e' effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it
 
Art. 3

Termini per la presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
 
Art. 4

Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
 
Art. 5

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 e dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate e', pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo1, lettera e), del regolamento (UE) n. 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalita' descritte nel presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2023

Il direttore generale
delle finanze
Spalletta