Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA CULTURA |
DECRETO 22 marzo 2023 |
Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto 5 settembre 2018, in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno. |
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IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/26/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno», con il quale e' stata attuata la direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/26/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno e, in particolare, gli articoli 41 e 49; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014 recante «Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2018, n. 386, recante nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della succitata direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/26/UE; Tenuto conto delle segnalazioni inoltrate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito Agcm) e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AgCom) al Ministro per i beni e le attivita' culturali concernenti il decreto ministeriale 5 settembre 2018, n. 386, rispettivamente AS1579 del 16 aprile 2019 e S3440 e prot. n. 0345432 del 2 agosto 2019, che hanno reso necessario apportare modifiche al predetto decreto ministeriale 5 settembre 2018, n. 386; Sentiti gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente che hanno inviato elementi scritti a seguito della richiesta di cui alla nota prot. n. 18599 in data 13 novembre 2020 della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, inoltrata dalla medesima Direzione generale con comunicazione di posta elettronica certificata in pari data per conto del CCPDA, e in particolare: Artisti 7607, Itsright, Nuovo IMAIE, RASI, Videorights; Acquisito il parere del CCPDA, espresso nell'adunanza del 18 febbraio 2021; Preso atto dei pareri favorevoli espressi dall'Agcm e dall'AgCom in ordine allo schema di decreto di revisione del decreto ministeriale 5 settembre 2018, n. 386, predisposto dal CCPDA, rispettivamente con nota in data 1° aprile 2021 e nota prot. n. 0198227 in data 27 aprile 2021; Considerate le modifiche apportate all'art. 71-octies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai sensi dell'art. 65, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; Vista la nota prot. n. 34490 in data 6 dicembre 2021, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero della cultura ha chiesto alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore di procedere alla rielaborazione dello schema di revisione del decreto ministeriale 5 settembre 2018, n. 386, di cui al suddetto parere espresso dal CCPDA nell'adunanza del 18 febbraio 2021, in considerazione delle novita' normative in materia di diritto d'autore introdotte dall'art. 65, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal decreto legislativo n. 177 del 2021; Tenuto conto dell'esito della ulteriore consultazione scritta indetta dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore con nota prot. n. 6103 in data 20 maggio 2022 e condotta dalla Commissione speciale istituita con decreto 1° marzo 2022 del Presidente del CCPDA, al fine di svolgere gli approfondimenti utili alle attivita' di revisione, alla quale hanno aderito: Artisti 7607 S.c.a r.l., Confindustria Radio Televisioni, Getsound S.r.l., Itsright S.r.l., Nuovo IMAIE, RASI-Rete artisti spettacolo per l'innovazione; Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'adunanza generale del CCPDA del 15 settembre 2022 e, in particolare, delle osservazioni formulate dal Ministero della giustizia; Considerato che, ai fini della razionale applicazione dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, appare indispensabile introdurre nel provvedimento di applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, disposizioni inerenti all'adempimento di obblighi informativi da parte dei soggetti obbligati; Visto quanto disposto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo cui, «salvo che il fatto non costituisca reato», l'AgCom applica le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste per chiunque violi gli specifici obblighi ivi contemplati «anche in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi»; Stante il regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno, approvato dall'AgCom con la delibera n. 396/17/CONS, e, in particolare, l'art. 6 dedicato alla vigilanza e alle sanzioni; Acquisito il parere del CCPDA, espresso nell'adunanza generale del 15 settembre 2022; Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero della giustizia con nota acquisita al protocollo della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore n. 14200 del 5 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1 Disposizioni per la razionale applicazione dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni
1. Il produttore, anche attraverso le associazioni di categoria, invia agli organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nonche' all'AgCom, con cadenza trimestrale, al 31 marzo, al 30 giugno, al 31 ottobre e al 31 dicembre di ogni anno di calendario, l'elenco dei fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate da esso prodotte o distribuite la cui prima utilizzazione sia avvenuta nel trimestre precedente al trimestre di comunicazione o nell'eventuale diverso periodo concordato con gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente interessati. Sono fatte salve le diverse cadenze concordate con gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione interessati. Per prime utilizzazioni si intendono quelle che fanno sorgere il diritto a compenso, come previsto dall'art. 73, comma 1, 73-bis e dall'art. 84, commi 2 e 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633. 2. L'elenco di cui al comma precedente dovra' contenere l'indicazione e qualificazione di primario e comprimario degli artisti interpreti o esecutori che sostengono una parte di notevole importanza artistica, nonche' le informazioni oggetto di notifica ai sensi del successivo comma 3 ed e' reso accessibile dall'AgCom in formato elettronico in modo da consentire agli artisti interpreti ed esecutori che hanno preso parte a fonogrammi, videogrammi od opere contenuti nell'elenco di formulare le loro osservazioni e controdeduzioni ai rispettivi produttori, in particolare sulla loro qualificazione di primario e comprimario, direttamente o per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente cui hanno conferito mandato. Per i fonogrammi, i videogrammi e le opere prodotti antecedentemente alla data del presente decreto, l'obbligo di comunicazione e' assolto entro la fine del trimestre, come calcolato al comma 1, successivo alla ricezione della richiesta formulata dagli organismi di gestione collettiva e dalle entita' di gestione indipendente. 3. Sono artisti interpreti esecutori primari e comprimari: a) nel settore musicale e' artista primario l'artista, o il collettivo artistico, il cui nome e' indicato sulla copertina del supporto che contiene il fonogramma ovvero, in assenza di supporto, sul formato digitale dell'opera o che, comunque, e' indicato come tale dal produttore di fonogrammi, anche eventualmente menzionato insieme ad altri artisti primari; b) nel settore musicale e' artista comprimario l'artista esecutore che, nell'esecuzione dell'opera, sostiene una parte di notevole importanza artistica e il cui nome e' menzionato nella confezione del fonogramma o nello stesso o che, comunque, e' indicato come tale dal produttore di fonogrammi; c) nel settore musicale un complesso orchestrale o corale e' artista comprimario dei fonogrammi in cui la parte eseguita dall'orchestra non e' di mero accompagnamento, ma e' parte principale della composizione per i quali il direttore di orchestra o coro e' artista primario; non sono aventi diritto a compenso i singoli componenti dei complessi orchestrali o corali la cui esecuzione e' diretta da un direttore di orchestra o coro; per i fonogrammi in cui la parte orchestrale riveste parte di mero accompagnamento al fianco di altre parti strumentali, il direttore di orchestra o coro e' artista comprimario, mentre il complesso orchestrale o corale non e' artista avente diritto; d) nel settore musicale sono artisti primari, i solisti dei complessi orchestrali o corali che eseguono le relative parti, anche sotto la conduzione di un direttore di orchestra, in fonogrammi il cui titolo ne richiami l'importanza nella composizione; sono, altresi', artisti comprimari le prime parti dell'orchestra e il maestro del basso continuo al cembalo; inoltre, per particolari tipologie di organico ovvero di composizione, in cui singoli componenti di un collettivo orchestrale o corale che hanno reso la propria esecuzione sotto conduzione, hanno sostenuto parti di specifico rilievo, e' riconosciuto il ruolo di artista comprimario per effetto di specifica dichiarazione del produttore di fonogrammi o, in assenza, del direttore di orchestra o coro. Ciascun componente di complessi di piccole e medie dimensioni che esegue partiture senza raddoppi di parte e senza conduzione e' primario; se uno dei componenti e' specificamente indicato come maestro concertatore, tale componente e' artista primario, mentre gli altri componenti sono artisti comprimari; tale criterio si applica anche ai gruppi musicali in cui e' esplicitato, nel nome del gruppo, il ruolo di artista primario assunto dal solista. Nel caso di orchestra da camera senza direttore, il maestro concertatore, primo violino di spalla, e' artista primario, mentre i restanti componenti sono artisti comprimari; e) nel settore musicale sono artisti primari dei fonogrammi che riproducono opere liriche i cantanti che interpretano i ruoli protagonisti, mentre sono artisti comprimari i cantanti che interpretano i ruoli minori ed il coro, secondo i criteri di cui alla lettera b); f) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate e' artista primario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi del comma 2 ovvero che abbia la maggiore rilevanza nei titoli dell'opera come protagonista del suo intreccio narrativo; g) nel settore delle opere cinematografiche e assimilate e' artista comprimario l'artista indicato come tale dal produttore ai sensi del comma 2 ovvero che appaia tale dai titoli dell'opera, interpretando in ogni caso un ruolo, seppure non protagonista, comunque di notevole importanza rispetto al suo intreccio narrativo. 4. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente consentono interrogazioni nei rispettivi database ai fini di consentire la verifica, in relazione alla medesima opera, dei mandati conferiti dal medesimo artista interprete ed esecutore e di eventuali sovrapposizioni o conflitti fra i mandati in questione, secondo modalita' tecniche definite dall'AgCom, possibilmente mediante procedure di co-regolamentazione. 5. Per i fonogrammi, i videogrammi e le opere di titolarita' di un produttore straniero e utilizzate in Italia, la comunicazione ai sensi del comma 1 e la relativa indicazione della qualita' di artista verra' effettuata dall'artista interprete esecutore interessato che ha sostenuto una parte di notevole importanza artistica direttamente, per il tramite di eventuali distributori o, in alternativa, degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente cui ha conferito mandato. L'indicazione dovra' essere accompagnata da idonea documentazione, se del caso richiesta al produttore straniero e da questi fornita. |
| Art. 2 Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni
1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi inerenti il medesimo fonogramma o la medesima opera cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi o entita' di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, rilevano anche sul campo quali siano le prassi di settore ed elaborano linee guida sulle best practices relative ai criteri di ripartizione dei compensi e le comunicano dall'AgCom. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non puo' superare il cinquanta per cento dell'importo dovuto alla totalita' degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari. 3. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli esiti delle controversie sulle determinazioni assunte dai diversi organismi di gestione collettiva e entita' di gestione indipendente sui criteri di ripartizione dei compensi dovuti sul medesimo fonogramma o sulla medesima opera cinematografica o assimilata ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendente sono notificati dalle parti all'AgCom e da questa resi accessibili, nonche' pubblicati sul sito di ciascun organismo di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. |
| Art. 3 Modalita' di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi
1. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per gli apparecchi e i supporti di registrazione audio agli artisti interpreti o esecutori del settore, anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alle quali i predetti artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato. I compensi di cui al periodo precedente sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore audio, in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. 2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della legge n. 633 del 1941 per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori del settore, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative o imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, alle quali gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento della quota di cui al periodo precedente e' utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della legge sul diritto d'autore. I compensi di cui al primo periodo sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore video, in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. 3. Ai fini della corretta attribuzione dei compensi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore audio e del settore video trasmettono la certificazione dell'organo di revisione contabile alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dell'ammontare certificato. |
| Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo. Roma, 22 marzo 2023
Il Ministro: Sangiuliano
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1221 |
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