Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 16 marzo 2023
Modalita' per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica - PUN.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la direttiva (UE) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l'art. 8 che, in materia di informazioni all'utenza, individua quelle relative ai punti di ricarica elettrica o di rifornimento, da rendere accessibili al pubblico mediante la Piattaforma unica nazionale (PUN) e i correlati obblighi informativi in capo ai gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020, che ha introdotto, tra gli altri, i principi di «digitale per definizione», «once only» e interoperabile per definizione» nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 789 final, del 9 dicembre 2020, recante la strategia per una mobilita' sostenibile e intelligente;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, gli articoli 7, 50 e 52;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (nel seguito: PNIEC), predisposto in attuazione dell'art. 3 del regolamento (UE) 2018/1999, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita';
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (nel seguito: PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate dall'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, recante «Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha apportato modificazioni al PNIRE stesso;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva e' stata approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 (Sessione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 3808) che, nell'ambito degli investimenti e delle riforme dedicati alla transizione ecologica, prevede un'apposita misura dedicata alla diffusione di una rete di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici distribuita in modo omogeno lungo le superstrade e i centri urbani.
Considerato che la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» e' finalizzata a promuovere, entro il 31 dicembre 2025, lo sviluppo di almeno 7.500 stazioni di ricarica lungo le superstrade e di oltre 13.755 nei centri urbani, di cui 100 punti di ricarica sperimentali volti allo stoccaggio dell'energia;
Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del PNIRE individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per raggiungere l'obiettivo del PNIEC, di almeno 6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030, 3,3 milioni di punti di ricarica privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'art. 4, comma 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 57, in materia di semplificazioni per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in «Ministero della transizione ecologica» e che ha attribuito allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Ministro della transizione 25 agosto 2021, recante «Erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (21G00214)» e, in particolare, l'art. 45, che stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (gia' «Ministro della transizione ecologica») provvede a dare piena operativita' alla Piattaforma unica nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico operativo del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e di ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante le «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e del «Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)», nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, e in particolare l'art. 47, comma 1 lettera d) che, modificando il predetto art. 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce anche le relative modalita' di alimentazione della piattaforma e individua nel fondo di cui alla legge 145 del 2018, art. 1, comma 95 la fonte di finanziamento di quest'ultima;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 e che, tra l'altro, ha istituito il GSE, come societa' per azioni a capitale interamente pubblico;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Considerato che il GSE ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e che esercita le proprie funzioni anche tramite la societa' per azioni denominata «Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.» (RSE) che sviluppa attivita' di ricerca nel settore elettro-energetico;
Considerato che l'istituzione di una piattaforma unica nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici e' considerato un elemento necessario per la diffusione dei veicoli elettrici nel paese e lo sviluppo di un mercato dei servizi di ricarica ad esso collegati, e per l'efficace pianificazione degli interventi e investimenti pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1

Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce le modalita' per l'operativita' della Piattaforma unica nazionale (PUN) come definita all'art. 2, comma 1, lettera e), con l'obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica di cui all'Allegato 1.
2. La PUN e' sviluppata in conformita' ai principi di progettazione dei servizi pubblici digitali definiti dalla comunicazione della Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020.
 
Allegato 1

Funzionalita' PUN
Sezione 1. Informazioni minime
Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di ricarica o di una infrastruttura privata di ricarica ad accesso pubblico comunica ed aggiorna tempestivamente sulla PUN le seguenti informazioni minime:
a) localizzazione, data di entrata in servizio, foto e identificativo dell'infrastruttura;
b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e abilitazione a smart charging, V1G o V2G), tipologia di alimentazione (corrente continua o alternata) e potenza massima erogabile;
c) tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (quali, a titolo esemplificativo, card proprietaria, carta di credito), presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilita' temporale dell'accesso;
d) costo del servizio di ricarica base (euro/kWh), da intendersi come un servizio di ricarica acquistato senza la necessita' di registrarsi, concludere un accordo scritto o stipulare un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio di ricarica stesso;
e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a titolo esemplificativo, occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione), nonche' l'indicazione, con almeno cinque giorni di preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica che incidono sull'orario di normale apertura al pubblico, di cui alla lettera c);
f) proprietario dell'infrastruttura (nome, indirizzo e-mail, web, riferimento telefonico eventuale call center) e modalita' di segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di ricarica;
g) mix energetico della fornitura con indicazione della quota di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali etichettature energetiche e certificazioni di eco-design, ove disponibili;
h) percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica e' effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli ultimi dodici mesi o, se piu' recente, dalla data di messa in servizio;
l) identificativo del punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa. Sezione 2. Funzionalita'
1. La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalita':
a) l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni di cui alla Sezione 1, e la loro accessibilita' in funzione delle diverse tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:
1) utenti di veicoli elettrici;
2) pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorita' di regolazione o controllo;
3) operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO, operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o di e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;
4) GSE/RSE;
b) un differente livello di accesso ai dati e alle funzionalita' della PUN in base alle diverse tipologie di utenza
c) la possibilita' di comunicare informazioni mancanti, non veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei punti di ricarica sul territorio nazionale, nonche' di tracciare le eventuali risposte e i riscontri;
d) l'accesso in forma semplificata tramite app e sito web utilizzando i piu' comuni browser e sistemi operativi anche open source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza e certificazione dei dati, mediante autenticazione degli utenti e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;
e) l'estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei vari livelli di riservatezza delle informazioni, nonche' l'accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica, anche utilizzando formati cartografici, e le modalita' di integrazione e di accessibilita' dei dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;
f) l'estrazione di dati e informazioni per le finalita' di monitoraggio e controllo, nonche' la possibilita' di predisporre cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per istituzioni e autorita' pubbliche, processi valutativi di specifiche attivita' ed iniziative future.
g) l'acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;
h) la possibilita' di inserire e visualizzare, mediante aree dedicate, informazioni su programmi/incentivi dedicati al settore della mobilita' elettrica;
i) la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica privati non aperti al pubblico.
 
Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE;
b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.;
d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, previsto dall'art. 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica per il trasporto stradale, prevista nell'ambito del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento informatico pubblico che consente l'accesso da parte degli utenti finali del servizio di ricarica dei veicoli elettrici o di altri soggetti interessati alle informazioni indicate nell'Allegato 1.
 
Art. 3

Modalita' di attivazione e gestione della PUN

1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all'attivazione e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si avvale del supporto del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, il GSE e RSE stipulano un'apposita convenzione per la disciplina delle modalita' di svolgimento delle attivita' di supporto di cui al primo periodo.
2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di un dettagliato cronoprogramma che garantisce l'operativita' della PUN entro i termini di cui al comma 3, individua le attivita' necessarie per garantire i contenuti minimi e le funzionalita' della PUN di cui all'Allegato 1, definisce i costi, le relative modalita' di rendicontazione in relazione a ciascuna attivita' nonche' le modalita' di verifica circa lo stato di attuazione delle attivita' medesime.
3. La PUN e' resa operativa e accessibile al pubblico entro sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di cui al comma 1.
4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con modalita' conformi al regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 4

Risorse finanziarie

1. Alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione della PUN, che garantisca le funzionalita' di cui all'Allegato 1, si provvede mediante le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra GSE e RSE, in relazione alle rispettive attivita', nell'ambito della convenzione di cui all'art. 3, comma 1.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, GSE e RSE presentano al Ministero una relazione che rendiconta sulle attivita' svolte nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti. La relazione di cui al primo periodo e' approvata con decreto del Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia del decreto medesimo e' disposta l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il Ministero puo' effettuare, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attivita' di GSE e RSE e sui costi sostenuti.
 
Art. 5
Adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture di
ricarica

1. Ai fini dell'operativita' e della funzionalita' della PUN di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, i soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e quelli delle infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico, utilizzando le modalita' tecniche previste dalle istruzioni operative della PUN stabilite dal GSE:
a) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le infrastrutture di ricarica gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le informazioni di cui all'Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di operativita' e accessibilita' al pubblico della PUN;
b) registrano sulla PUN, che ne da' opportuna visibilita', le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni di cui all'Allegato 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in operativita' delle stesse;
c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con la periodicita' prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;
d) consentono e favoriscono, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicita' delle informazioni inserite nella PUN;
e) rispondono alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilita' elettrica;
f) conservano e tengono a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui l'allegato costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2023

Il Ministro
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1316