Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2023, n. 54
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;
Visto l'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, con il quale sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 9

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea). - 1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonche' ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio nazionale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio di cui al comma 1 e disciplina le modalita' di conservazione dei dati e di accesso all'archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),
e' pubblicato nella GUUE 31 ottobre 2017, n. L 283.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018):
«Art. 4 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni delregolamento (UE)
n. 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea -
"EPPO"). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale
alregolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre
2017, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) individuare l'autorita' competente a designare, a
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo
nonche' i criteri e le modalita' di selezione che regolano
la designazione e il relativo procedimento;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a
concludere con il procuratore capo europeo l'accordo
diretto a individuare il numero dei procuratori europei
delegati nonche' la ripartizione funzionale e territoriale
delle competenze tra gli stessi; individuare altresi' il
procedimento funzionale all'accordo e apportare le
necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento
giudiziario dirette a costituire presso uno o piu' uffici
requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti
relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento
(UE) 2017/1939;
c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a
designare i candidati al posto di procuratore europeo
delegato ai fini della nomina da parte del collegio su
proposta del procuratore capo europeo, nonche' i criteri e
le modalita' di selezione che regolano la designazione;
d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento
giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei
titolari degli uffici del pubblico ministero con le
disposizioni delregolamento (UE) 2017/1939 in materia di
competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di
supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO
nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del
medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza,
l'efficienza e l'uniformita' della politica in materia di
azione penale dell'EPPO;
e) integrare le disposizioni dell'ordinamento
giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del
decreto motivato di avocazione al Consiglio Superiore della
Magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati,
prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione
motivata da parte del procuratore europeo ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;
f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento
giudiziario alle norme delregolamento (UE) 2017/1939 in
materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di
controllo e di indirizzo della camera permanente e del
procuratore europeo incaricato della supervisione;
esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di
riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti
alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO;
poteri della camera permanente in ordine all'esercizio
dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle
procedure semplificate di azione penale;
g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento
giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che
disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di
provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore
nazionale nominato procuratore europeo delegato, in
conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in
particolare:
1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla
sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o,
comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un
procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato
per motivi non connessi alle responsabilita' che gli
derivano dalregolamento (UE) 2017/1939siano comunicati al
procuratore capo europeo prima che sia data loro
esecuzione;
2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a
quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra
procedura di trasferimento di ufficio che comporti la
rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;
h) coordinare le disposizioni dell'ordinamento
giudiziario in materia di valutazioni di professionalita'
con le norme delregolamento (UE) 2017/1939 che
attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo
europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e
sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei
procuratori europei delegati, in modo da integrare la
disciplina procedimentale nazionale in materia di
valutazioni di professionalita', facendo salve le
prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone
l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
i) apportare le necessarie modifiche alle
disposizioni processuali al fine di prevedere che i
procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate
dall'articolo 51 del codice di procedura penaledinanzi al
tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui
alladirettiva (UE) 2017/1371;
l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in
relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO,
svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche
mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il
procuratore europeo che supervisiona le indagini e si
attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso
impartite;
m) prevedere che, nel caso di indagini
transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i
procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione
europea mediante scambio di informazioni e presti la
richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al
procuratore europeo incaricato della supervisione e di
consultare il procuratore delegato richiedente se:
1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore
manifesto e rilevante;
2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro
il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;
3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo
consenta di conseguire gli stessi risultati di quello
richiesto;
4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non
sia previsto dal diritto nazionale;
n) prevedere che il pubblico ministero, quando sia
stato informato dell'avvio del procedimento di cui
all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa
adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta
decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi
dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;
o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di
avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico
ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto
stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
p) prevedere che il procuratore europeo delegato
svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di
impugnazione;
q) in relazione ai delitti di cui alladirettiva (UE)
2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia
all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331
del codice di procedura penale, nonche' l'obbligo di
informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del
pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine
dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del
regolamento (UE) 2017/1939;
r) apportare ogni opportuna modifica alle norme
processuali e ordinamentali al fine di dare piena
attuazione alle previsioni delregolamento (UE) 2017/1939,
con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con
quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione
delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel
citatoregolamento (UE) 2017/1939.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega
di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la
designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo
e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
5. Le domande per la candidatura al posto di
procuratore europeo sono proposte al Consiglio Superiore
della Magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in
possesso almeno della quarta valutazione di
professionalita', anche se collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura.
6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il
Ministro della giustizia, al quale le domande sono
inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei
candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1
del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il
Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei
candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio
Superiore della Magistratura che, qualora le condivida,
provvede alla designazione e trasmette il relativo
provvedimento al Ministro della giustizia perche' lo
comunichi agli organi dell'EPPO.
7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura non
condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della
graduatoria di cui al comma 6, restituisce, con
provvedimento motivato, gli atti al Ministro della
giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della
giustizia puo', alternativamente:
a) trasmettere al Consiglio Superiore della
Magistratura una proposta di graduatoria conforme alle
valutazioni del medesimo Consiglio;
b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio
Superiore della Magistratura a rivedere le proprie
valutazioni.
8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle
lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio Superiore della
Magistratura provvede in ogni caso alla designazione,
fornendo specifica motivazione quando non aderisce
all'invito di cui alla medesima lettera b). Il
provvedimento di designazione e' comunicato a norma del
comma 6.
9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi
dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE)
2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
10. Per l'attuazione della delega di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno
2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di
una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura
europea "EPPO"», come modificato dall'articolo 1 del
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2021, n. 30.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio