Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 maggio 2023
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Campania, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (Ordinanza n. 994).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva n. 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, in corso di conversione in legge;
Considerato che il territorio nazionale a partire dai primi mesi dell'anno in corso e' stato interessato da un eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, determinando un eccezionale accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
Considerato che l'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione di grande difficolta' derivante dalla saturazione del sistema di accoglienza nazionale gestito dal Ministero dell'interno, con particolare riferimento all'hotspot di Lampedusa, alle strutture di primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui e' stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 recante «Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 990 del 2 maggio 2023 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e della Regione autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.»;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota prot. 2544 del 19 aprile 2023 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Sentito il Ministero dell'interno;
Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome interessate;

Dispone:

Art. 1
Raccordo tra commissario delegato e presidenti delle regioni e delle
province autonome

1. Nelle Regioni a statuto ordinario Campania, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria il commissario delegato e i soggetti attuatori agiscono d'intesa con i rispettivi presidenti. Nella Regione autonoma Valle d'Aosta, il Commissario delegato agisce d'intesa con il presidente della regione, che e' soggetto attuatore.
 
Art. 2

Disposizione in materia di soggetti attuatori

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attivita' previste dall'OCDPC n. 984/2023 e successive modifiche e integrazioni, si avvale, in qualita' di soggetti attuatori, oltreche' dei prefetti di cui all'art. 1, comma 2 della medesima ordinanza, anche dei prefetti titolari delle prefetture - Uffici territoriali del Governo di Caltanissetta e di Ragusa, dei commissari del Governo delle Province autonome di Trento e Bolzano e del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta.
 
Art. 3
Integrazione della struttura di supporto al Commissario delegato di
cui all' art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023.
1. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, il Commissario delegato puo' avvalersi di un contingente di personale composto da un massimo di undici unita', aggiuntive rispetto a quelle previste all' art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023, di cui fino a cinque unita' di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all'area I del contratto collettivo nazionale di lavoro «Ministeri funzioni centrali», due dirigenti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, fino a tre unita' appartenenti al corpo nazionale dei Vigili del fuoco, compatibilmente con lo svolgimento delle funzioni dispiegate nell'ufficio di appartenenza, di cui almeno una di livello dirigenziale non generale, per le attivita' di supporto tecnico-progettuale, nonche' di un segretario comunale per le attivita' di assistenza giuridico-amministrativa connesse alle necessarie interrelazioni tra il Comune di Lampedusa e il Commissario delegato.
2. Al personale di cui al comma 1 e' autorizzato il riconoscimento delle indennita' o straordinari gia' previsti dall'art. 1, comma 4, della citata OCDPC n. 984/2023. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, commisurata ai giorni di effettivo impiego, anche in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 41.035,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie autorizzate con la delibera del Consiglio dei ministri di cui in premessa.
 
Art. 4

Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori

1. Fermi restando gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, dell'OCDPC n. 984 del 16 aprile 2023, il commissario delegato provvede, altresi', a coordinare le attivita' volte all'ampliamento della capacita' del sistema di accoglienza anche con riferimento alle strutture di cui all'art. 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
2. Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori tra le persone migranti, le comunita' per minori autorizzate o accreditate all'accoglienza di minori con meno di 14 anni possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.
 
Art. 5

Integrazione deroghe

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 984/2023 nonche' di cui all'art. 4 del presente provvedimento, le disposizioni di cui all'art. 140, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente all'immediata acquisizione in circostanze di somma urgenza di servizi o forniture nei limiti massimi di importo ivi previsti, trovano anticipata applicazione a far data dall'adozione della presente ordinanza, rispetto al termine di cui all'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. La deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevista dall'art. 4 della citata OCDPC n. 984/2023, si applica anche allo scopo di consentire varianti oltre i limiti di spesa ivi previsti.
 
Art. 6
Cooperazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno

1. Il Commissario delegato, nonche' i soggetti attuatori prefetti della prefetture - Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione della Regione Siciliana e della Regione Calabria ed i prefetti delle Province di Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Reggio Calabria e Crotone, in veste di soggetti attuatori competenti per il territorio delle cennate regioni, possono avvalersi della cooperazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per l'impiego di beni, di materiali e attrezzature dei centri di pronto intervento e supporto logistico - CAPI, da reintegrare, con le procedure di cui al comma 3, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 che il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' autorizzato a trasferire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 3, dell'ordinanza n. 984/2023, sulla contabilita' intestata al Commissario delegato, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, comma 1, della citata ordinanza.
2. La cooperazione di cui al comma 1 puo' esplicarsi nei seguenti ambiti di attivita':
a) supporto logistico nell'allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
b) supporto tecnico-operativo nella predisposizione di aree idonee per l'allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza;
c) fornitura di beni di prima necessita' e di materiali per l'assistenza alla popolazione.
3. Allo scopo di ripristinare prontamente la capacita' operativa dei citati centri di pronto intervento e supporto logistico - CAPI, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno procede immediatamente all'attivazione delle procedure necessarie per il pronto reintegro dei beni, materiali e attrezzature impiegati ai sensi del comma 1, operando in qualita' di soggetto attuatore del commissario delegato e avvalendosi delle relative risorse nonche' delle deroghe autorizzate con ordinanze nell'ambito del presente contesto emergenziale, tenendo informato il Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio