Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2023
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2023-2025.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, gli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1;
Visto il «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, e successive modificazioni, il quale dispone la definizione, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli stanziamenti previsti dai citati articoli 9 e 15 della suddetta legge;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali a titolo di concorso alla finanza pubblica;
Sentito il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 marzo 2023, repertorio atti n. 37;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera m), concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia, tra l'altro, di minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1

Ambito territoriale dei progetti

1. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2023-2025, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla citata legge, elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e successive modificazioni.
2. I progetti di cui al comma 1 si riferiscono a minoranze linguistiche ammesse a tutela per le quali si sia provveduto alla delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge n. 482 del 1999, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche', per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e dalla allegata tabella, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1, possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta riconosciuti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.
 
Art. 2

Ruolo istituzionale delle regioni

1. In attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le regioni sul cui territorio insistono minoranze linguistiche riconosciute e tutelate a norma di legge, si pongono quali soggetti istituzionali di intermediazione e di coordinamento, nell'ambito delle procedure di finanziamento dei progetti presentati dagli enti interessati.
2. Le regioni svolgono le attivita' di cui al comma 1:
a) nella fase della ricezione delle richieste di finanziamento presentate dagli enti locali;
b) nella fase di successiva trasmissione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine previsto dalla normativa vigente, a seguito di opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilita', avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto e alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999;
c) ai fini del monitoraggio sui progetti finanziati, in itinere ed ex post, allo scopo di verificarne l'attuazione e la corrispondenza rispetto al programma iniziale, evidenziando eventuali scostamenti.
3. Le regioni provvedono in via esclusiva alla custodia e alla verifica della rendicontazione resa a conclusione delle attivita' da parte dei soggetti beneficiari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' chiedere alle regioni copia della documentazione necessaria alle eventuali verifiche di competenza.
 
Art. 3

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla:
a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenza o insufficienza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora l'ente sia soggetto ai limiti assunzionali posti dalla normativa vigente o ad altri vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, tali da impedire le predette assunzioni, le pubbliche amministrazioni, accertata l'impossibilita' di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti a vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, possono anche ricorrere alle convenzioni o ai consorzi di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche', ricorrendone i presupposti con le previste modalita', agli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L' individuazione di associazioni e di enti privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 avviene nel rispetto dei regolamenti di contabilita' dei singoli enti e delle norme generali di riferimento, con ricorso a modalita' di evidenza pubblica, laddove previsto, in relazione al valore del servizio richiesto. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificata prima dell'espletamento del relativo servizio. Lo sportello linguistico e' organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilita' dei dati e la conformita' alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale;
b) realizzazione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche mediante modalita' di didattica a distanza, in eventuale collaborazione con strutture culturali, formative ed universitarie, volti all'acquisizione della conoscenza e dell'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni degli ambiti territoriali interessati. La realizzazione dei corsi e' effettuata nel rispetto dell'ordinamento regionale e locale vigente in materia. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale;
c) utilizzazione di traduttori o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge n. 482 del 1999, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;
d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001. I progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;
e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 482 del 1999, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, finalizzate alla salvaguardia delle lingue ammesse a tutela mediante la loro promozione e diffusione. I progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.
2. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' degli sportelli linguistici di cui al comma 1, lettera a), i fmanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area, i quali:
a) offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune;
b) sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto;
c) costituiscono, possibilmente, l'aggregazione del numero massimo di comuni che puo' essere servito da una stnittura con sede unica o itinerante, tenuto conto della specifica conformazione del territorio e della dislocazione delle minoranze, nonche' delle infrastrutture disponibili.
3. Le richieste di modifica del progetto, anche parziali, avanzate da enti attuatori e opportunamente motivate, sono ammissibili a condizione che la natura e l'impegno finanziario restino invariati e che le stesse siano coerenti con le finalita' del progetto originario. Tali richieste sono comunicate alle regioni competenti per le opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilita', avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto. In caso di esito positivo di dette verifiche, le regioni competenti inviano le richieste di modifica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per le valutazioni di competenza.
 
Art. 4

Aspetti procedurali

1. Le domande per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere presentate a seguito dell'emissione di apposito avviso pubblico destinato ai soggetti individuati dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, e successive modificazioni, avente cadenza annuale e di cui e' data idonea pubblicita'.
2. I soggetti di cui al comma 1 che presentano piu' progetti o prevedono piu' interventi nello stesso progetto, ne indicano l'ordine di priorita'.
3. I progetti trasmessi alle regioni dai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, devono essere preventivamente approvati dall'organo competente in conformita' al relativo ordinamento. Gli stessi progetti dovranno essere contestualmente inviati per conoscenza al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale, l'approvazione compete al titolare dell'Ufficio ed e' trasmessa per conoscenza al Ministero competente.
4. I progetti sono informati a criteri di economicita' ed efficacia, corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa di dettaglio, comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonche' da un cronoprogramma che indica la data di inizio e la data di fine delle attivita'. I progetti inerenti alle linee di intervento relative alla formazione, alla toponomastica e alle attivita' culturali, ferma restando la durata massima di dodici mesi, possono avere durata commisurata alle necessita' di realizzazione dei medesimi. I progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici hanno durata pari a dodici mesi.
5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dalla legge n. 482 del 1999 hanno destinazione vincolata. I progetti finanziati devono, in ogni caso, essere portati a termine entro la fine del secondo anno successivo alla concessione del finanziamento. Eventuali economie di bilancio sono da riversare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 5

Ripartizione degli stanziamenti

1. Il decreto di riparto degli stanziamenti di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e' adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.1 progetti di cui all'art. 1 sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e della necessita', ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione.
3. Nel caso in cui le somme annualmente stanziate in bilancio ai fini di cui al comma 1 risultino insufficienti alla copertura delle richieste pervenute e complessivamente ritenute ammissibili, i finanziamenti possono essere ridotti proporzionalmente all'atto della ripartizione delle risorse tra gli enti interessati.
4. Possono essere introdotti, nell'avviso pubblico annuale di cui all'art. 4, comma 1, ulteriori criteri selettivi che tengano conto della qualita', della sostenibilita' e della concretezza dei progetti.
 
Art. 6

Casi di esclusione dal fmanziamento

1. Fermo restando il possibile ricorso a forme di cofinanziamento, di cui dovra' essere data evidenza al momento della presentazione del progetto, non sono ammissibili a contributo gli interventi gia' finanziati con altre fonti di finanziamento, tenuto conto che il medesimo costo di un intervento non puo' essere rimborsato due volte mediante ricorso a risorse pubbliche anche di diversa natura. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui all'art. 1 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali, che sono posti tempestivamente a conoscenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
2. Sono esclusi dalle successive ripartizioni, fmo a regolarizzazione della rispettiva situazione contabile, gli enti beneficiari che, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, sono risultati totalmente e ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto finanziato ovvero abbiano omesso l'invio, entro sessanta giorni dal termine delle attivita' previste nel progetto, della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999, e successive modificazioni, e dell'art. 8, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, e successive modificazioni.
 
Art. 7

Delimitazioni territoriali

1. Al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i consigli provinciali o gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto, nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a soddisfare i seguenti criteri:
a) storicita' della lingua, appurandone l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n. 482 del 1999;
b) uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica;
c) effettivo radicamento storico, inteso come continuita' nei secoli dello stanziamento sul territorio della minoranza linguistica tutelata.
2. Ai fini di cui al comma 1, si puo' fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati, a elementi della toponomastica o alla presenza continua, nell'anagrafe e nei registri dello stato civile e agli eventuali registri parrocchiali, di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua della minoranza nel territorio.
3. Le delibere di delimitazione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, sono trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a una periodica ricognizione dei comuni delimitati, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 482 del 1999, presenti sul territorio nazionale. A tale proposito, possono avere effetti sulle delimitazioni anche le variazioni territoriali degli enti, quali, ad esempio, la costituzione di nuovi comuni, le unioni e le fusioni dei comuni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Calderoli

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1246