IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Delibera
la modifica degli articoli 25, 26, 26-bis e 52, l'introduzione degli articoli 25-bis, 26-ter, nonche' la correzione dell'errore materiale contenuto nel comma 6 dell'art. 28 del regolamento di amministrazione e contabilita', nei termini di seguito indicati:
Capo Terzo Norme diverse
Art. 25
Indennita' dei componenti del Consiglio
1. La misura delle indennita' previste dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modifiche, disciplinate nel presente articolo, e' determinata annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennita' stabilite per gli altri organi di rilevanza costituzionale. 2. Per la partecipazione all'assemblea plenaria del Consiglio, al Comitato di presidenza e alla Sezione disciplinare e' corrisposta una indennita' per ogni seduta. L'indennita' per le sopraindicate sedute spetta per non piu' di due sedute giornaliere. 3. Per la partecipazione effettiva alle sedute e all'attivita' di Commissione, comprensiva dello studio, della trattazione delle pratiche e della redazione delle proposte, e' corrisposta l'indennita' forfettaria mensile di funzione. Con le modalita' di cui al primo comma, sono stabilite le percentuali di riduzione dell'indennita' stessa, in ragione delle assenze dalle sedute di Commissione di appartenenza di ciascun componente. 4. La partecipazione alle sedute straordinarie di Commissione non comporta l'erogazione di alcuna indennita'. 5. Costituiscono incarichi speciali, che danno diritto all'indennita' di cui al comma 7: a) la partecipazione a missioni all'estero relative a progetti o lavori programmati con organizzazioni stabili internazionali (l'ENCJ, l'ENTJ, il CCJE e il CCPE), sempre che la partecipazione sia stata approvata con delibera plenaria; b) la partecipazione alle sedute del Comitato pari opportunita', della Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza e delle Commissioni speciali deliberate dal Consiglio con specifica qualifica di incarico speciale; in questi casi, l'indennita' di cui al comma 7 e' dovuta soltanto ai consiglieri componenti delle Commissioni e/o del Comitato predetti; c) la partecipazione ad incontri con delegazioni straniere, nei giorni in cui non sono previsti lavori del Consiglio, in seduta plenaria o referente. 6. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui alla lettera a) del comma che precede, nei giorni in cui e' prevista attivita' di Commissione per il componente incaricato, giustifica l'assenza dalle relative sedute e da' diritto all'indennita' di cui al comma 7. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui alle lettere b) e c) del comma che precede, nei giorni in cui e' prevista attivita' di commissione per il componente incaricato, giustifica l'assenza dalle relative sedute e non da' diritto all'indennita' di cui al comma 7 ove l'attivita' oggetto dell'incarico sia svolta nei giorni in cui sono previste sedute di Commissione. 7. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui al comma 5, lettera a), nonche' lo svolgimento, nei giorni in cui non e' prevista attivita' di Commissione per il componente incaricato, degli incarichi speciali di cui al comma 5, lettere b) e c), da' diritto all'indennita' da determinarsi, con le modalita' di cui al comma 1, in rapporto percentuale a quella spettante per le sedute plenarie di Consiglio. Non possono essere liquidate piu' di due indennita' giornaliere per incarichi speciali. 8. Ove le indennita' per le sedute giornaliere di cui all'art. 25, comma 2, (non piu' di due) e le indennita' giornaliere di cui all'art. 25, comma 7, (non piu' di due) riguardino il medesimo giorno, non possono essere liquidate piu' di due indennita' giornaliere. 9. Con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, possono essere individuate ulteriori tipologie di incarichi speciali.
Art. 25-bis Indennita' omnicomprensiva dei magistrati della Segreteria generale e dell'Ufficio studi
1. Ai magistrati addetti alla segreteria ed all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio e' corrisposta un'indennita' consiliare omnicomprensiva, da erogarsi per tredici mensilita', a compenso degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' nonche' delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio. La misura dell'indennita' e' determinata con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio, in proporzione alla rispettiva classe di valutazione maturata ed e' aggiornata annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Per il segretario generale e per il vice segretario generale la predetta indennita' e' aumentata, rispettivamente, del 30 e del 15 per cento.
Art. 26
Indennita' di missione dei componenti del Consiglio
1. La misura dell'indennita' di missione prevista per i componenti del Consiglio, non residenti a Roma, dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modifiche, e' determinata annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 2. L'indennita' di missione spetta in misura intera qualunque sia la durata del periodo di permanenza a Roma del componente del Consiglio nei giorni in cui e' programmata o comunque svolta attivita' consiliare o istituzionale. Nei giorni immediatamente precedenti e successivi a quelli in cui e' programmata o comunque svolta attivita' consiliare o istituzionale, purche' connessa all'esercizio delle funzioni consiliari, l'indennita' di missione spetta in misura oraria, sulla base di autocertificazione del componente. 3. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione. 4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della loro residenza, per disposizioni del Consiglio, delle Commissioni, del Comitato di presidenza o su delega del Vice Presidente in rappresentanza del Consiglio.
Art. 26-bis
Liquidazione del trattamento retributivo complessivo
1. Il trattamento economico complessivo di cui agli articoli 25, 25-bis e 26 e' liquidato nel rispetto del limite massimo retributivo, previsto dall'art. 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71. 2. Ai fini della corretta applicazione del comma 1, i consiglieri e i magistrati di cui all'art. 25-bis forniscono, anche attraverso autocertificazione, le informazioni necessarie al Servizio di ragioneria.
Art. 26-ter
Rimborso delle spese dei componenti del Consiglio
1. A tutti i componenti del Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale connessi al proprio incarico da effettuarsi sull'intero territorio nazionale, compete un rimborso spese mensile, omnicomprensivo e forfettario. L'importo e' determinato, annualmente, con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio ed e' liquidato nel rispetto del limite massimo retributivo, previsto dall'art. 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71. 2. In alternativa all'indennita' di missione di cui all'art. 26, il componente non residente puo' optare, mediante comunicazione periodica all'Ufficio di ragioneria, per il rimborso spese mensile a pie' di lista, per i giorni in cui e' programmata attivita' consiliare o istituzionale, purche' connessa all'esercizio di funzioni consiliari, nonche' per i giorni immediatamente precedenti e successivi ai predetti. In tale ipotesi, le spese, effettivamente sostenute e regolarmente documentate, per l'alloggio, il vitto e per la sosta del proprio automezzo, sono rimborsate entro il limite massimo stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 3. Ai componenti non residenti a Roma e' dovuto, altresi', il rimborso delle spese di viaggio, compreso l'eventuale uso del taxi, per gli spostamenti dalla propria abitazione alle stazioni, porti ed aeroporti di partenza e viceversa. 4. Le norme di cui al comma 3 si applicano per tutte le attivita' istituzionali che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della loro residenza, per disposizioni del Consiglio, delle Commissioni o, in caso di urgenza, del Comitato di presidenza ovvero su delega del Vice Presidente in rappresentanza del Consiglio. 5. A tutti i componenti e' dovuto il rimborso delle spese di taxi nei casi in cui sussistono ragioni di urgenza connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali. Le ragioni di urgenza connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali devono essere attestate dal componente nella richiesta di rimborso. 6. Fuori dei casi di cui all'art. 26 (Indennita' di missione) e di cui al precedente comma 2 (Rimborso spese a pie' di lista), ai componenti e' riconosciuto il rimborso spese di un pasto per ogni giorno in cui e' svolta attivita' consiliare o istituzionale, purche' connessa all'esercizio di funzioni consiliari. Tale rimborso, mensile a pie' di lista, e' dovuto per le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, entro un limite stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
Art. 28
Incarichi
1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio puo' affidare, su proposta del Comitato di presidenza, incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, estranei all'ordine giudiziario e al Consiglio, nonche' ad enti o istituti di ricerca, pubblici e privati. 2. Il Consiglio puo' avvalersi, per periodi determinati, dell'opera o dell'assistenza di esperti in possesso della professionalita' o della specializzazione specificamente richiesti in relazione all'attivita' da svolgere. Puo' altresi' stipulare contratti di collaborazione continuativa, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. 3. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, il Consiglio puo' affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonche' per le esigenze connesse all'attivita' delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari. 4. Limitatamente agli incarichi richiesti per le esigenze connesse all'attivita' delle Commissioni, per l'acquisizione delle disponibilita' dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 3, entro il 30 gennaio, ogni due anni, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, pubblica un interpello destinato ai magistrati che abbiano maturato l'anzianita' di servizio necessaria al conseguimento della seconda valutazione di professionalita' con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'. Nell'interpello saranno indicati i settori per i quali il Consiglio intende avvalersi della collaborazione dei magistrati e le eventuali attitudini specifiche richieste per lo svolgimento degli incarichi. Nella dichiarazione di disponibilita' saranno indicate le funzioni svolte dal magistrato, i settori per i quali si manifesta la disponibilita' allo svolgimento degli incarichi e le eventuali attitudini specifiche. La condanna disciplinare a una sanzione superiore a quella dell'ammonimento riportata nell'ultimo decennio e' circostanza ostativa al conferimento dell'incarico di collaborazione. Il magistrato che intenda offrire la sua disponibilita' dovra' dichiarare mediante autocertificazione le eventuali condanne disciplinari riportate, nonche' dovra' dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o disciplinari, circostanze queste ultime che, qualora sussistenti, potranno essere valutate ai fini del conferimento dell'incarico. Ai fini del conferimento dell'incarico saranno altresi' valutati eventuali significativi ritardi risultanti dalle statistiche dell'ultimo triennio. Sono condizioni ostative al conferimento dell'incarico anche i consistenti e reiterati ritardi nell'espletamento di altri incarichi conferiti ai sensi dell'art. 28 del RAC. 5. Alla scadenza del termine fissato nell'interpello, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, provvede alla selezione degli idonei sulla base dei criteri indicati nell'interpello, con la indicazione delle attivita' di collaborazione per le quali e' stata valutata l'idoneita'. Ciascun magistrato potra' essere ritenuto idoneo allo svolgimento di incarichi di collaborazione anche in piu' settori. Tra i magistrati di cui all'elenco cosi' formato, le Commissioni procederanno di volta in volta all'individuazione di quelli piu' idonei allo svolgimento degli specifici incarichi, tenendo conto dei criteri indicati nell'interpello, nonche' delle funzioni svolte e delle attitudini del magistrato, come desumibili dalle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di disponibilita'. Per le esigenze connesse all'attivita' dell'Ufficio studi e documentazione, la competenza spetta alla Sesta Commissione. Il Comitato di presidenza, in base alle indicazioni provenienti dalle singole Commissioni, propone al Consiglio l'affidamento degli incarichi. 6. Gli incarichi di cui al comma 4 possono avere una durata massima semestrale, prorogabile fino a un massimo di quattro volte. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 3 non possono superare una durata complessiva di due anni, nell'arco di dieci anni, anche se conferiti in modo non continuativo. 7. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 8. L'incarico per accertamenti tecnici e/o consulenze specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni e il Comitato di presidenza ritengano di avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, e' conferito dal Comitato di presidenza, che stabilisce il relativo compenso previo parere della Commissione bilancio.
Capo settimo Norme finali
Art. 52
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni contenute nell'art. 26-ter, comma 2, hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 2023, sempre che l'indennita' di missione di cui all'art. 26 non sia stata liquidata prima dell'entrata in vigore di cui al comma che precede. Roma, 26 aprile 2023
Il Vice Presidente: Pinelli |