Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 marzo 2023 |
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/4511/DGP-PBD del 5 aprile 2018, n. 12744 del 9 luglio 2021 e n. 1781 del 25 gennaio 2023; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria prot. n. 2016/591 del 29 luglio 2016, prot. n. 2016/592 del 29 luglio 2016 e prot. n. 2016/961 del 15 dicembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/483/atti del 14 aprile 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Genova della Provincia di Genova, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno dell'ex caserma Nino Bixio - via delle Mura Cappuccine», «Ex strade militari oggi parte della viabilita' urbana della Citta' di Genova» e «Porzione del compendio immobiliare denominato caserma Gavoglio»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 4526 del 23 febbraio 2023;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Genova
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Genova (GE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno dell'ex caserma Nino Bixio - via delle Mura Cappuccine», «Ex strade militari oggi parte della viabilita' urbana della Citta' di Genova» e «Porzione del compendio immobiliare denominato caserma Gavoglio», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2016/591 del 29 luglio 2016, prot. n. 2016/592 del 29 luglio 2016 e prot. n. 2016/961 del 15 dicembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/483/atti del 14 aprile 2021, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 7.163,85 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Genova. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 51.780,05, sino all'anno 2023 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 7.163,85. |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Genova della Provincia di Genova. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2023
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 663 |
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