Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 104 del 5 maggio 2023).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Misure per la programmazione dei flussi
di ingresso legale dei lavoratori stranieri

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto e' adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa e' gia' stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 21, 22, e 24, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i
decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio. Con tali decreti sono altresi' assegnate in via
preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonche' agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e
24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i
quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia
di rimpatrio.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30
novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per
il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di
collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in euro 180.759,91 (lire 350 milioni) annui a decorrere
dall'anno 1998.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis,
comma 2.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le
informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora,
nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite
dalla questura le informazioni relative agli elementi
ostativi di cui al presente articolo.
5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di
soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali",
consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo'
essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori
agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro. Si applica quanto
previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di
lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo
a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono
specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito,
nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non
puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio
e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente
dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato
secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi
da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di
precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al
comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di
lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi,
il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello
Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di
cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla-osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel
territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha
ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il
rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti
delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis
e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo'
essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata
per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data
della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un
posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di
coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro
stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore
un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e
12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
16. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel
territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese
stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a
prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 42, commi 1 e
2, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). -
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare
nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di
lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attivita' industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di
capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attivita',
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste
da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato
il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attivita' che lo straniero
intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresi', allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione
e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla
data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.».
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati
a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
Omissis.».
 
Art. 2

Misure per la semplificazione e accelerazione
delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;
2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni dalla questura competente»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5.01 Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo»;
4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno»;
5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale»;
b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis»;
c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Riferimenti normativi

- Per il testo degli articoli 21, 22, e 24, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo1.
- Si riporta il testo dell'articolo 30-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286):
«Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori
stranieri). - Omissis.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto
dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della
regolarita', della completezza e dell'idoneita' della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche'
acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
via telematica, la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle
esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni
retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria applicabili. La disposizione relativa alla
verifica della congruita' in rapporto alla capacita'
economica del datore di lavoro non si applica al datore di
lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore
straniero addetto alla sua assistenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro):
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo
40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli
avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso
sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro
delle provincie nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente
legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono
essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle
predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario
di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».
 
Art. 3

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote

1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Titoli di prelazione» e' sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;
b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissatele modalita' di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;
d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in house, puo' promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.
4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, e' consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso».
2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «puo' essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Corsi di istruzione e formazione
professionale nei Paesi di origine). - 1. Nell'ambito di
programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del
merito o dal Ministero dell'universita' e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivita' di
istruzione e di formazione professionale e
civico-linguistica nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di
origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui
all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro
subordinato allo straniero residente all'estero,
all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito
che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui
al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni
manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dalle associazioni di categoria del settore
produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza
il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di
visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata della
conferma della disponibilita' ad assumere da parte del
datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli
elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito
dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis,
comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto,
la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,
nonche' la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con
le quali sono fissate le modalita' di predisposizione dei
programmi di formazione professionale e civico-linguistica
e individuati i criteri per la loro valutazione. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica,
entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero
dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale le generalita' dei
partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli,
da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma
5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di
cui all'articolo 22.
3. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri
che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1
sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui
all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita'
previste nel regolamento di attuazione del presente testo
unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori
autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al
comma 1.
4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con
il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in
house, puo' promuovere la stipula di accordi di
collaborazione e intese tecniche con organizzazioni
internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti
nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei
Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a
promuovere percorsi di qualificazione professionale e la
selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine,
che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di
cui al comma 2-bis.
4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, e'
consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di
categoria di concordare con gli organismi formativi o con
gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a
livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione
iscritti al registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati, di cui
all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
programmi di formazione professionale e civico-linguistica
per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente
nei Paesi di origine. A completamento del corso di
formazione, previa verifica e attestazione da parte dei
predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia
con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per
casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi
dalla conclusione del corso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394:
«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo
unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera
a), e' condizione necessaria per accedere direttamente o
attraverso convenzioni con gli enti locali o con le
amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale
per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti
permessi di soggiorno:
a)-b) Abrogate;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di
cui all'articolo 31, comma 3;
h-bis) Abrogata.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter,
5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
 
Art. 4
Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per
lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per
ricongiungimento familiare

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
b) al comma 3-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
c) al comma 3-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 3-bis,
3-quater e 3-sexies, del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - Omissis.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun
rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.
Omissis.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare
la durata di tre anni.
Omissis.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non
puo' superare la durata di tre anni.
Omissis.».
 
Art. 4 bis

Disposizioni in materia di conversione dei permessi
di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per
motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva
sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento della maggiore eta', ai
minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente
testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati
che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia):
«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, e'
affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,
o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
1.1. Il minore non puo' essere affidato a parenti o
affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio
che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico
d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di
assistente sociale nel medesimo procedimento.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la
sensibilizzazione e la formazione di affidatari per
favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in
una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
2-bis. Il minore non puo' essere inserito presso
strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali
rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla
gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di
esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o
fanno parte degli organi di societa' che le gestiscono,
persone che sono parenti o affini entro il quarto grado,
convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha
composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del
consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto
le funzioni di assistente sociale nel medesimo
procedimento.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e
3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non
si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare
originario e le ragioni per le quali non sia possibile
procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».
- Per il testo dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, vedi nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 5

Ingresso dei lavoratori del settore agricolo
e contrasto alle agromafie

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
2. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalita' per proteggere il mercato nazionale dalle attivita' internazionali di contraffazione e criminalita' agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del contratto collettivo nazionale integrativo del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalita' e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di agente di polizia giudiziaria.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 (Interventi urgenti nel
settore agroalimentare), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Interventi urgenti in materia di agricoltura).
- 1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo
il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso
specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni
agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse
da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come
svantaggiate.".
1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle
imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto
al reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle
imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la
sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali propri e dei
lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005.
1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono
essere concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati
alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di
cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto
legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia
fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del
medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono
essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di
spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
(CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione,
contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000
euro per impresa agricola.
2. Al fine di consentire il completamento ed il
potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), e' assegnato al medesimo ente un contributo di
23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000
euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a
programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli
autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni
2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma
4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi
investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti
agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Per il finanziamento degli interventi necessari al
ripristino delle condizioni socio-economiche e ambientali
essenziali ai fini della ripresa delle normali attivita'
produttive delle imprese agricole colpite da gravi
emergenze sanitarie, nonche' degli interventi di soccorso
nei territori colpiti da calamita' naturali e da avversita'
atmosferiche, gia' dichiarate di carattere eccezionale ai
sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
la Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a
realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni
e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno
assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli
stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del
relativo cofinanziamento regionale, dall'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2003, n. 268.
3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa
la quota di finanziamento derivante dalle aperture di
credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di
cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione
che le regioni e le province autonome inviano per il
tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ulteriori modalita' operative di carattere amministrativo
che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di natura non regolamentare.
3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva
delle imprese agricole colpite da calamita' naturali,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, e' aumentata di 120 milioni di euro per
l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE,
con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a),
della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotto di 120
milioni di euro. A valere sulle risorse del fondo di cui
agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE
interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera
agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite
o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli.
3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi
assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo
annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.
3-quinquies. Il Governo, d'intesa con le regioni e
sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute,
procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale
per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne
la competitivita' in termini di quantita' e di qualita'
delle produzioni.
3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le
parole: "territori danneggiati dalla siccita'" sono
inserite le seguenti: ", ivi compresi i territori
delimitati dall'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002 del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania,
Siracusa e Ragusa,".
3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data del
provvedimento di concessione da parte della regione, e
comunque per non piu' di ventiquattro mesi, tali rate sono
assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento,
dal concorso nel pagamento degli interessi".
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei
controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato
centrale repressione frodi ed in coordinamento con
quest'ultimo, effettua i controlli di qualita', sia per
l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza
a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le
risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di
oliva".
4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a
sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di
mercato di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge
27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal comma 1, e i
controlli di qualita' svolti dall'Agecontrol Spa ai sensi
dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato
centrale repressione frodi e' autorizzato a predisporre
programmi straordinari di controllo volti a contrastare
fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza
sleale tra gli operatori. A tale fine l'Ispettorato
centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato ad assumere fino a
undici dirigenti di seconda fascia, e comunque entro il
limite di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis e' autorizzata
la spesa massima complessiva di 100.000 euro per l'anno
2005 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio
2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006
e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
1'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari di adeguate professionalita' per
proteggere il mercato nazionale dalle attivita'
internazionali di contraffazione e criminalita'
agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori
irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella
famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area
Assistenti del contratto collettivo nazionale integrativo
del personale del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste che hanno qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del
nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il
personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato
nell'area delle Elevate professionalita' e nell'area
Funzionari, in servizio presso il Dipartimento
dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui e'
destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla
legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato
nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di
agente di polizia giudiziaria.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole e forestali relativi
alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in
attuazione del presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive, sono altresi'
trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui
al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto
nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.".
6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre
2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti
parole: "L'Agecontrol S.p.a. e";
b) al comma 3, dopo le parole: "I funzionari" sono
inserite le seguenti: "dell'Agecontrol S.p.a. e quelli".».
 
Art. 5 bis
Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima
accoglienza e dei controlli di frontiera

1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facolta' di deroga di cui al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto. Per le finalita' di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa italiana, con le facolta' di deroga richiamate al comma 1. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
3. All'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia».
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilita' di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12».
5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare, con le facolta' di deroga richiamate al comma 1 del presente articolo, uno o piu' contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Alle attivita' istruttorie di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma il Ministero dell'interno puo' provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, vedi nei riferimenti normativi
all'articolo 5-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:
«Art. 12 (Condizioni materiali di accoglienza). - 1.
Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema
di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e
dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui
agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare
livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale,
in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di
centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono
acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento
nazionale di cui all'articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono
individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei
richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di
cui agli articoli 9 e 11.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale):
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). - Omissis.
3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e'
effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento
della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC)
assicura, ove richiesto, l'attivita' di vigilanza
collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera
h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis.
679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'interno
relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di
immobili e infrastrutture destinati a centri di
trattenimento e di accoglienza sono incrementate di
5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per
l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le
ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del
comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'interno relative alle spese per
l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544
euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e
di 4.072.643 euro per l'anno 2025.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di
cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i
punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti
in strutture analoghe sul territorio nazionale, per
l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma. Al
fine di assicurare la coordinata attuazione degli
adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione
delle strutture di cui al presente comma destinate alle
procedure di frontiera con trattenimento e della loro
capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della
giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo
14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione,
salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e'
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento
e' disposto nei confronti di un richiedente protezione
internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e' competente alla convalida il Tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea. Lo straniero e'
tempestivamente informato dei diritti e delle facolta'
derivanti dal procedimento di convalida del decreto di
trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».
- Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, vedi nei riferimenti normativi
all'articolo 5-ter.
 
Art. 5 ter

Modifiche al sistema di accoglienza

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale e,» sono soppresse;
b) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)»;
c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della provincia di provenienza del beneficiario»;
d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i richiedenti protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e' assicurata»;
2) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 9:
1) le parole: «di prima accoglienza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto puo' essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;
3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
4) il comma 4-bis e' abrogato;
5) al comma 4-ter, le parole: «del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis»;
c) all'articolo 11, il comma 3 e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorita' italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunita' internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione).
-1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per
i titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno
finanziario di cui al comma 2, possono accogliere
nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti
disponibili, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di
soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ad eccezione dei casi per i quali siano state
applicate le cause di esclusione della protezione
internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui
all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo
n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui
all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei
servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri
affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore
eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 7 aprile 2017, n. 47, nonche' i richiedenti
protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel
territorio nazionale a seguito di protocolli per la
realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o
programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che
prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di
origine o di transito in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di
soggiorno indicati alla lettera b) del comma l avviene con
le modalita' previste dalla normativa nazionale e
internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con
particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge
27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di
protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza
domestica.
1-quater. I titolari di protezione internazionale e i
titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a),
a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi
di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di
destinazione individuata dal servizio centrale di cui al
comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione
decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente
articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni
di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della
provincia di provenienza del beneficiario.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono
previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i
richiedenti protezione internazionale di cui al comma 1-bis
del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali si
comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza
materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e
psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la
somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati
all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli
previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la
formazione professionale, cui accedono le ulteriori
categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 11, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di
accoglienza per richiedenti protezione internazionale si
basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo
interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e
regionale previste dall'articolo 16.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis
dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo
1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990 n. 39, l'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale e' assicurata nei centri di cui
agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di
identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente
giunti nel territorio nazionale.
3. Abrogato.».
«Art. 9 (Misure di accoglienza). - 1. Per le esigenze
di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni
necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo
straniero e' accolto nei centri governativi di accoglienza
istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la
programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di
coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento
regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto, ai
fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima.
1-bis. Il richiedente che si trova in una delle
specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del
presente decreto puo' essere accolto, sulla base delle
specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili,
nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere
affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o
consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano
nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli
immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate,
con decreto del Ministro dell'interno, alle finalita' di
cui al presente articolo. I centri di accoglienza per
richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al
presente articolo.
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui
territorio e' situato il centro di accoglienza e sentito il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle
strutture di cui al comma 1.
4-bis. Abrogato.
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita',
anche ai fini del trasferimento del richiedente di cui al
comma 1-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza
di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo le linee
guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il
Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni
eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui
al presente articolo e all'articolo 11.».
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione.
2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilita'
di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o
nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza
puo' essere disposta dal prefetto, per il tempo
strettamente necessario, in strutture di accoglienza
provvisoria individuate con le modalita' di cui al comma 2.
In tali strutture sono assicurate le prestazioni
concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario,
l'assistenza sanitaria e la mediazione
linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.
3. Abrogato.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.».
 
Art. 5 quater

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' abrogata;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui e' accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facolta' di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o piu' delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attivita' organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu' dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalita' e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di» sono inserite le seguenti: «riduzione o»;
2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Riduzione o revoca delle condizioni di
accoglienza). - 1. Il prefetto della provincia in cui hanno
sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con
proprio motivato decreto, la revoca delle misure
d'accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura
individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da
parte del richiedente, senza preventiva motivata
comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente
all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni;
d) accertamento della disponibilita' da parte del
richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) Abrogata.
2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte
del richiedente protezione internazionale, delle regole
della struttura in cui e' accolto, ivi compreso il
danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in
caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al
di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta
salva la facolta' di disporre il trasferimento del
richiedente in altra struttura, adotta una o piu' delle
seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad
attivita' organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu'
dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo
periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta
giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici
economici accessori previsti nel capitolato di gara
d'appalto di cui all'articolo 12.
2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono
adottate in modo individuale, secondo il principio di
proporzionalita' e tenuto conto della situazione del
richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di
cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti
adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono
comunicati alla Commissione territoriale competente
all'esame della domanda di protezione internazionale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il
gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente,
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la
mancata presentazione o l'abbandono della struttura da
parte del richiedente. Se il richiedente asilo e'
rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze
dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto
territorialmente competente dispone, con provvedimento
motivato, sulla base degli elementi addotti dal
richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di
accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la
mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da
forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi
personali.
4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il
gestore richiama formalmente il richiedente e, quando
ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di
cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura
una relazione sui fatti.
5. Il provvedimento di riduzione o revoca delle misure
di accoglienza ha effetto dal momento della sua
comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il
provvedimento e' comunicato altresi' al gestore del centro.
Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente.
6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma
1, lettera d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i
costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente
usufruito.
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la
valutazione di pericolosita' del richiedente ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio
nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto
dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del
presente articolo e ne da' comunicazione al questore per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.».
 
Art. 6

Misure straordinarie in materia
di gestione dei centri per migranti

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuita' dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o piu' commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di cui al comma 1, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione). - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.,
346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad
un'impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un
concessionario di lavori pubblici o ad un contraente
generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa anche limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione;
b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i
pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui
alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile
derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi
del comma 7, in un apposito fondo.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e'
conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano
comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che
dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori
nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, o dalle stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), e'
accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito
ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei
giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10,
dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato concluso
e interamente eseguito il contratto di appalto e' disposta
la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il
Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le
modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu'
esperti, in numero comunque non superiore a tre, in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con
il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio
dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono
all'impresa, ovvero anche alle imprese che sulla medesima
esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonche' alle
imprese dalle stesse controllate, prescrizioni operative,
elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di
trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema
di controllo interno e agli organi amministrativi e di
controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto
privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio
sanitario nazionale.».
- Per il testo degli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 5-ter.
- Per il testo dell'articolo 10-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 5-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante
nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a novanta giorni ed e' prorogabile
per altri quarantacinque giorni qualora lo straniero sia
cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto
accordi in materia di rimpatri. Lo straniero che sia gia'
stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un
periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo
precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un
periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri
quarantacinque giorni qualora lo straniero sia cittadino di
un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria
richiede al questore del luogo le informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei
medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - Omissis.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo
83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.».
 
Art. 6 bis
Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di
Lampedusa

1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione siciliana e' attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestivita' ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l'apporto di adeguate professionalita', la strumentazione tecnica necessaria nonche' i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante.
3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' a disposizione dell'INMP a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione
emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto
periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale
rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione
un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo
include le risorse per il trattamento accessorio del
personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato
all'adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore
complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi,
adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una
graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni
triennali per il servizio sanitario regionale, che sono
valutati e approvati dal tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della
medesima intesa, anche al fine di salvaguardare
l'invarianza della spesa complessiva.
Omissis.».
 
Art. 6 ter

Modifiche alla disciplina sulle modalita' di accoglienza

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio» sono sostituite dalle seguenti: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di accoglienza). - 1. Nei centri di
cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui
all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard
igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee
misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente
alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di
organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i
criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche
con modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre
alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza
sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione
linguistico-culturale, secondo le disposizioni analitiche
contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12.
Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata,
comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse
all' eta', la tutela della salute fisica e mentale dei
richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da
coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento
delle misure necessarie per le persone portatrici di
particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono
adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza,
anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione
dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il
richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso
temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di
tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti
motivi personali o per motivi attinenti all'esame della
domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di
autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.
3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i
rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei
titolari di protezione internazionale con esperienza
consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche'
con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di
cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti
previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le
limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la
sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente
formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle
informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel
centro.».
 
Art. 7
Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al
matrimonio, cure mediche e calamita' naturali

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate;
b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» e' inserita la seguente: «558-bis,»;
c) all'articolo 19:
1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «la Commissione territoriale trasmette» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
2.2) il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine»;
3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;
d) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, la parola: «grave» e' sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;
2.2) la parola: «grave» e' sostituita dalla seguente: «eccezionale»;
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3. I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, vedi nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo degli articoli 18-bis, 19 e
20-bis, 22, e 24, del citato decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di
violenza domestica). - 1. Quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583,
583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, commessi sul territorio nazionale in
ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di
violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga
un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita',
come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con
il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente
ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di
soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla
violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o
economica che si verificano all'interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in
passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione
affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali
atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima.
1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la
durata di un anno e consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di
lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di
cui al presente articolo puo' essere convertito in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo,
secondo le modalita' stabilite per tale permesso di
soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per
l'incolumita' personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere
rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o
abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei
centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei
servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime
di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e
delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore
sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e'
comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del comma 1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e'
revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita'
dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al
comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando
vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche
con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo,
commessi in ambito di violenza domestica, possono essere
disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione
ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri
dell'Unione europea e ai loro familiari.».
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In
nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento
sessuale, di identita' di genere, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di
essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi
si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette,
ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
speciale.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento
alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di
salute derivanti da patologie di particolare gravita', non
adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate
mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un
rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di
rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per
cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione
sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile
finche' persistono le condizioni di cui al periodo
precedente debitamente certificate, valido solo nel
territorio nazionale.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.».
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). -
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese
verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in
una situazione di contingente ed eccezionale calamita' che
non consente il rientro e la permanenza in condizioni di
sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno
per calamita'.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi, ed e'
rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se
permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al
comma 1; il permesso e' valido solo nel territorio
nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma
non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.».
- Per il testo dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 7-ter.
 
Art. 7 bis

Disposizioni urgenti in materia
di procedure accelerate in frontiera

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo»;
b) all'articolo 28-bis:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;
1.2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»;
1.3) alla lettera c), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2-bis» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda»;
c) all'articolo 29:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente piu' probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico»;
d) all'articolo 35-bis:
1) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis»;
e) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
«Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). - 1. Quando il richiedente e' trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonche' copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e' rilasciato un per- messo di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «n. 286» sono inserite le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili»;
1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) e' necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata caso per caso»;
2) al comma 3-bis, dopo le parole: «per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza» sono inserite le seguenti: «, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati»;
b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente puo' essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e' trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimita' della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.
Art. 6-ter (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). - 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga e' effettuata caso per caso.
2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:
a) mancanza di un documento di viaggio;
b) mancanza di un indirizzo affidabile;
c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorita' competenti;
d) mancanza di risorse finanziarie;
e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficolta' relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 28-bis, 29 e
35-bis, del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono
insediate presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
un numero di funzionari amministrativi con compiti
istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito
del contingente di personale altamente qualificato per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46 ovvero nell'ambito del personale dell'area dei
funzionari o delle elevate professionalita'
dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente
formato in materia di protezione internazionale a cura
dell'Amministrazione medesima successivamente all'ingresso
in ruolo.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo,
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia
di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani
designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale.
Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via
esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la
funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse
sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
componenti della Commissione territoriale e' adottato
previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente con funzioni di presidente e per il
componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il
funzionario prefettizio con funzioni di presidente,
l'esperto designato dall'UNHCR e due dei funzionari
amministrativi con compiti istruttori assegnati alla
medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il
funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi
dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle
istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori
e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute
della Commissione. Le Commissioni territoriali possono
essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale come componente a tutti gli
effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, sia necessario
acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto
Ministero in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere
presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia
in posizione di collocamento a riposo da non oltre due
anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti
e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della
Commissione, un gettone giornaliero di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il
voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono
periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura
di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferimento
del richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.».
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura
provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che
adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma
1, lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a
procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli
12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati,
previa audizione del richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione
della documentazione necessaria alla Commissione
territoriale che, entro sette giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all'audizione e
decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a) richiedente per il quale e' stato disposto il
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di
cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da
un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
b-bis) domanda di protezione internazionale
presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo
2-bis;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di
origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b-bis);
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi
dell'articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del
comma 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla
frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la
Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni
dalla ricezione della domanda.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente
all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai
sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di
frontiera o di transito sono individuate con decreto del
Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono
essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle
Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2,
per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere
superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e
completo della domanda, fatti salvi i termini massimi
previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui
al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini
di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un
terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si
applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri
portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
«Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). - 1.
La Commissione territoriale dichiara inammissibile la
domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) al richiedente e' stato riconosciuto lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno
Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso
possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo
che sia stata presa una decisione da parte della
Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove
prove, in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione del suo Paese di origine, che rendano
significativamente piu' probabile che la persona possa
beneficiare della protezione internazionale, salvo che il
richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per
sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o
prove in occasione della sua precedente domanda o del
successivo ricorso giurisdizionale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e'
sottoposta a esame preliminare da parte del presidente
della Commissione territoriale, diretto ad accertare se
emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente,
nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del
riconoscimento della protezione internazionale e che il
ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove
non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava
l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera a), il presidente della Commissione
procede anche all'audizione del richiedente sui motivi
addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel
suo caso specifico.».
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato
riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle
disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in
un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e
puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale
ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della
sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento
sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La
procura speciale al difensore e' rilasciata altresi'
dinanzi all'autorita' consolare. Nei casi di cui
all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in cui nei
confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento
di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal
presente comma sono ridotti della meta'.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture
di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo
14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera
b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda
di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c),
d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato puo' tuttavia essere sospesa, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra,
sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque
giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il
decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione
del provvedimento impugnato e' notificato, a cura della
cancelleria e con le modalita' di cui al comma 6,
unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note
difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al periodo precedente possono essere
depositate note di replica. Qualora siano state depositate
note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente
comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del
presente comma non e' impugnabile. Nei casi di cui alle
lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di
sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un
permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento che respinge o dichiara inammissibile
un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione
definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima
domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'articolo 29-bis.
6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria,
al Ministero dell'interno, presso la commissione o la
sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonche',
limitatamente ai casi di cessazione o revoca della
protezione internazionale, alla Commissione nazionale per
il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico
ministero, che, entro venti giorni, stende le sue
conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del
codice di procedura civile, rilevando l'eventuale
sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello
status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dal presidente della Commissione che ha adottato
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota
difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di
diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato,
rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo
14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la
verifica della procura effettuata a cura della cancelleria
del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli
strumenti del processo civile telematico il verbale di
trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del
medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo
III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della
decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a
disposizione del giudice la videoregistrazione con le
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al
comma 16.
9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio.
Per la decisione il giudice si avvale anche delle
informazioni sulla situazione socio-politico-economica del
Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che
la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende
disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti
esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8,
ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle
parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche
d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra
almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta
nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle
motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione
del procedimento in udienza essenziale ai fini della
decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo
grado.
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva
entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso,
il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Il
decreto non e' reclamabile. La sospensione degli effetti
del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno
se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e'
rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche relativamente agli effetti del provvedimento
cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione del decreto a cura della
cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte
non costituita. La procura alle liti per la proposizione
del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il
giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo'
disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
con conseguente ripristino, in caso di sospensione di
decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia
esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di
parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare
una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque
giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente
articolo.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono
stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il
giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica
nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002
n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del
ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui
all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del provvedimento con cui il responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei
documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Resta salva la facolta' del
ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice
puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei
posti disponibili sulla base di una valutazione caso per
caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita'
si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite ovvero per i reati previsti
dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1,
lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251;
d) e' necessario determinare gli elementi su cui si
basa la domanda di protezione internazionale che non
potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e
sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma
4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del
rischio di fuga e' effettuata caso per caso.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del
medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi
sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.
3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo
strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta
giorni, in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica
dell'identita' o della cittadinanza, anche mediante il
ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile
determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo
articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni,
prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero
sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla
possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al
richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le
informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna
dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo
10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione
che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente
o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il
provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima
lingua indicata dal richiedente o in una lingua che
ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si
applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure
alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14.
La partecipazione del richiedente all'udienza per la
convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un
collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il collegamento
audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i
Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre
consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere
presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del
richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal
fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo
difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a
cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando
il trattenimento e' gia' in corso al momento della
presentazione della domanda, i termini previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette
gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la
convalida del trattenimento per un periodo massimo di
ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento
della procedura di esame della domanda.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non
possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario
all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi
nell'espletamento delle procedure amministrative
preordinate all'esame della domanda, non imputabili al
richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e
3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
avverso la decisione di rigetto della Commissione
territoriale ai sensi dell' articolo 13 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del
ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la
proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori
non superiori a sessanta giorni di volta in volta
prorogabili da parte del tribunale in composizione
monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al
comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento
ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente
dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In
ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che
chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di
un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per
la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo
articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha
accesso alle misure di accoglienza previste dal presente
decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.
10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi
relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le
disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.».
- Per il testo degli articoli 10-ter, comma 1, e 14,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nei
riferimenti normativi all'articolo 5-bis e 6.
- Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce
i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29
giugno 2013, n. L 180.
 
Art. 7 ter
Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della
protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 32, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto»;
c) all'articolo 33, comma 3, le parole: «all'articolo 32, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4»;
d) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1»;
e) all'articolo 35-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 27, 32, 33 e 35,
del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Procedure di esame). - 1. L'esame della
domanda di protezione internazionale e' svolto dalle
Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e
le garanzie di cui al capo II.
1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice
in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le
informazioni, relative alla situazione del Paese di origine
e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene
necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato
dal richiedente.
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio
con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda e decide entro i tre giorni feriali
successivi.
2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui
ritenga che non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale e non
ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al
questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno
per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal
questore elementi informativi circa la non sussistenza di
una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi
1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la
sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non
abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui
al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la
questura competente. In tal caso, la procedura di esame
della domanda e' conclusa entro sei mesi. Il termine e'
prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) l'esame della domanda richiede la valutazione di
questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande
presentate simultaneamente;
c) il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da
parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui
all'articolo 11.
3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il
termine di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere
ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per
assicurare un esame adeguato e completo della domanda.».
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'articolo 28-ter;
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del
territorio del Paese di origine, il richiedente non ha
fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla
protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo'
legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e
si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.
1-bis.-2.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette
gli atti al questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione
speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale,
e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo
quanto previsto in ordine alla convertibilita'
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio
del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione
internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento
emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni competente, per
l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in
favore del minore.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e
b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle
ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano,
alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per
il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo
che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad
altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi
la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2
e 3-bis del presente articolo o di una delle cause
impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui
al periodo precedente, la decisione reca anche
l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di
reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione
tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di
espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore
procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5,
salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4,
del presente decreto. Il provvedimento recante
l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al
presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto.».
«Art. 33 (Revoca e cessazione della protezione
internazionale riconosciuta). - 1. Nel procedimento di
revoca o di cessazione dello status di protezione
internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione
nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi
dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una
dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non
dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale
procedura, applica in quanto compatibili i principi
fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli
status di protezione internazionale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2-bis, e
all'articolo 32, commi 3 e 4.
3-bis. La Commissione nazionale provvede alle
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento di revoca o cessazione della protezione
internazionale con le modalita' di cui all'articolo 11. Ove
ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere
eseguite a mezzo delle forze di polizia.».
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso i provvedimenti
della Commissione territoriale di cui all'articolo 32 e
avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui
all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso
in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta
esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione
speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'articolo 35-bis.
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione
nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi
dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente
trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o
nazionali al questore del luogo di domicilio del
ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
adempimenti conseguenti.».
- Per il testo dell'articolo 35-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 7-bis.
- Per il testo degli articoli 13 e 19, commi 1-bis e 2,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nei
riferimenti normativi agli articoli 7 e 7-quater.
 
Art. 7 quater
Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di
accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la
proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati
revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso
di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68, o nel caso in cui sia scaduta la validita' della
proroga del visto;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della
lettera f), il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento
alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore
di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un
difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che
ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei
centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo
in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14
ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale
ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del
questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di
convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello
straniero, sino alla definizione del procedimento di
convalida in strutture diverse e idonee nella
disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Qualora le condizioni di cui al periodo precedente
permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice
puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso
l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione
dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le
strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il
rispetto della dignita' della persona. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
5-bis.1. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del
presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto,
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con
decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e
nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5
del predetto articolo 6.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.-10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si
trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.».
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante
nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a novanta giorni ed e' prorogabile
per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino
di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Lo straniero che sia gia' stato
trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo
pari a quello di novanta giorni indicato al periodo
precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un
periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri
trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un
Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria
richiede al questore del luogo le informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei
medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, anche sulla base di
documentazione video o fotografica, risulta essere autore
del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore
dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Per il testo dell'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 7-bis.
 
Art. 7 quinquies
Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, puo', fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale.
2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale.
3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', e' motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed e' immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facolta' di depositare sintetiche controdeduzioni.
4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 e' dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile.
5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese.
6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio.
7. Quando la parte ricorrente e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformita' all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 puo' essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo e' trattato, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 35-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 7-bis.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (Testo A)», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, Supplemento ordinario.
 
Art. 8

Disposizioni penali

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e, al comma 3, alinea, le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»;
b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumita' o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonche' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato e' punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».
2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis».
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis».
4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 3 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona.
Omissis.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 98 e 114 del
codice penale:
«Art. 6 (Reati commessi nel territorio dello Stato). -
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e'
punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello
Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce,
e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi
verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od
omissione.».
«Art. 98 (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva
compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se
aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e'
diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque
anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non
conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu'
grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai
pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni,
e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione
dall'esercizio della responsabilita' genitoriale o
dell'autorita' maritale.».
«Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice,
qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle
persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli
110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione
o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati
nell'articolo 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato,
quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, commi 1 e
1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e
12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in
relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e
3, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento
delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione
pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta
impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi
specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare
condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al
percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di
dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale
appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali
collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto
delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni
eventualmente dedotte a sostegno della mancata
collaborazione, della revisione critica della condotta
criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine
della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi'
la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore
delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle
della giustizia riparativa.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 51, comma 3-bis e
407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - Omissis.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e
3-ter, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,
601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
Omissis.».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - Omissis.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
Omissis.
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
Omissis.».
 
Art. 9

Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi
sul riconoscimento della protezione internazionale

1. All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso».
2. All'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),»
3. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 35-bis, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vedi nei
riferimenti normativi all'articolo 7-bis.
- Per il testo dell'articolo 13, comma 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nei
riferimenti normativi all'articolo 7-quater.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Rifiuto del permesso di soggiorno). - 1.
Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione
immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il
permesso di soggiorno e' rifiutato il questore avvisa
l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procedera'
nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di
cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Abrogato.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui
occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il
console dello Stato di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e puo' disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la
collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di
assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di
carattere internazionale, specializzati nel trasferimento
di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a
dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di
frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio
dello Stato.».
 
Art. 9 bis
Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle
strutture per richiedenti protezione internazionale

1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «all'articolo 10-ter» sono inserite le seguenti: «o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 14, comma 7-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nei
riferimenti normativi all'articolo 6.
- Per il testo degli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 5-ter.
- Per il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 5-ter.
 
Art. 9 ter

Disposizioni in materia di cessazione
della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario»;
b) all'articolo 15, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Cessazione). - 1. Uno straniero cessa di
essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della
protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia
volontariamente riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero
altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui
ha acquistato la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che
ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di
essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno
le circostanze che hanno determinato il riconoscimento
dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare
nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono
venute meno le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma
1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura
non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di
persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del
comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del
Paese nel quale aveva la dimora abituale.
2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e'
rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di
origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi
e per il periodo strettamente necessario.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una
valutazione individuale della situazione personale dello
straniero.».
«Art. 15 (Cessazione). - 1. La cessazione dello status
di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale
quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento
sono venute meno o sono mutate in misura tale che la
protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e'
necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi'
significativa e non temporanea che la persona ammessa al
beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta
al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14
e non devono sussistere gravi motivi umanitari che
impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre
motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del
Paese nel quale aveva la dimora abituale.
2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni
rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove
non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il
periodo strettamente necessario.».
 
Art. 10

Disposizioni per il potenziamento dei centri
di permanenza per i rimpatri

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e' effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei
centri di permanenza per i rimpatri). - 1. La
denominazione: "centro di identificazione ed espulsione" di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di
legge o regolamento, dalla seguente: "centro di permanenza
per i rimpatri".
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e'
inserito il seguente: "Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio.";
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il
seguente:
"9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e'
possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause
di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il
ripristino dello stato di detenzione per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
espulsione.".
3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione
dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per
garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle
strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione
dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il
presidente della regione o della provincia autonoma
interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai
centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e
nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica
che possano essere, anche mediante interventi di
adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo,
tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di
capienza limitata idonee a garantire condizioni di
trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della
dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti
delle persone detenute o private della liberta' personale
esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui
all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13
milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri
e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro
12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal
2019.
3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e'
effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento
della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita'
di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213,
comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di
espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri
irregolari dal territorio dello Stato, anche in
considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini
stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in
favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa
di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma
FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato
dall'Unione europea nell'ambito del periodo di
programmazione 2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini
stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di
quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti
asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "secondo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo periodo".».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento
ordinario.
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 213, comma 3,
lettera h), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50:
«Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). -
Omissis.
3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti,
l'Autorita':
Omissis;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti
richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attivita' di gestione
dell'intera procedura di gara.
Omissis.».
 
Art. 10 bis

Estensione della durata massima del trattenimento
dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio

1. All'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «prorogabile per altri trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per altri quarantacinque giorni»;
b) al sesto periodo, le parole: «prorogabile per altri trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per altri quarantacinque giorni».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 14, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi nei riferimenti
normativi all'articolo 6.
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.