Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2023 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 27 dicembre 2022
Ricognizione ex articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. (Delibera n. 48/2022).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche', dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;
Visti, inoltre, il comma 7-bis, il quale dispone che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento», e il comma 7-ter, il quale dispone che «con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)», del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, cosi' come introdotti dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto, altresi', il comma 7-quater del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano OGV entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, comma 2-bis, il quale prevede che con apposita delibera del CIPESS, si provveda alla ricognizione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;
Vista la delibera di questo Comitato del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, onorevole Raffaele Fitto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, prot. n. 347-P del 21 dicembre 2022 e l'allegata proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 8982-P del 20 dicembre 2022, e la successiva nota integrativa prot. n. 383-P del 23 dicembre 2022, nonche' la nota del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, prot. n. 395-P del 27 dicembre 2022, concernente la ricognizione ex art. 56 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, corredata dalle seguenti tavole allegate:
allegato A1: interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 200 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;
allegato A2: interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;
allegato B: interventi privi di OGV sottoposti a commissariamento governativo;
allegato C: interventi infrastrutturali privi di OGV inclusi nei CIS;
Tenuto conto che ciascun progetto e' identificato univocamente in uno solo degli allegati sopra descritti secondo il seguente ordine di priorita': interventi infrastrutturali inclusi nei CIS, interventi sottoposti a commissariamento governativo e quindi interventi infrastrutturali di valore superiore a 25 e 200 milioni di euro;
Tenuto conto, inoltre, che la ricognizione e' stata effettuata sulla base delle informazioni estratte dai pertinenti sistemi di monitoraggio e delle informazioni integrative fornite dalle amministrazioni coinvolte, assumendo a riferimento queste ultime in caso di dati non aggiornati sui sistemi informativi di monitoraggio;
Tenuto conto, in particolare, che per ciascun intervento di valore superiore a 25 milioni di euro di cui ai citati allegati A1 e A2, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali sono stati declinati come segue:
obiettivi iniziali: data di approvazione della progettazione definitiva o del progetto di fattibilita' tecnico-economica;
obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento lavori o di progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori (obbligatoriamente entro il 30 giugno 2023);
obiettivi finali: data collaudo;
e che, nell'ambito di tale tipologia di lavori, per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, gli obiettivi intermedi sono declinati come segue:
obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento dei lavori o di progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento dell'intero costo dell'intervento (obbligatoriamente entro il 30 giugno 2023);
Tenuto conto, altresi', che, ai sensi della normativa vigente, sono definanziati gli interventi per i quali non intervengano:
proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 44, comma 7, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
stipulazione del contratto avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, con successive delibere questo Comitato saranno individuati gli interventi che risultano definanziati per il mancato rispetto del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti cui al citato art. 44, comma 7, lettera b), e 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, o per la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio come disposto dal citato art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, con la relativa imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo delle riduzioni del FSC 2014-2020 operate dall'art. 58 del decreto-legge n. 50 del 2022 sulle risorse disponibili del medesimo ciclo di programmazione;
Tenuto conto della necessita', condivisa in sede istruttoria, di completare l'allineamento dei dati presenti nella Banca dati unitaria (BDU) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di aggiornare e di integrare le tavole degli interventi allegate alla proposta di delibera;
Tenuto conto che con le delibere di cui all'art. 56, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 possono altresi' essere disposti:
il consolidamento degli interventi presenti nelle tavole allegate alla proposta di delibera, all'esito dell'obbligatorio allineamento dei dati di monitoraggio contenuti nella Banca dati unitaria con le informazioni fornite dalle amministrazioni;
l'integrazione degli obiettivi riferiti agli interventi aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, di cui agli allegati A1 e A2;
la determinazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi inseriti nei CIS e a titolarita' dei Commissari, di cui agli allegati B e C;
l'eventuale aggiornamento delle tavole degli interventi sulla base dei dati di monitoraggio risultanti dalla Banca dati unitaria;
Vista la nota del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 308-P del 13 gennaio 2023 concernente gli esiti della verifica dei CUP e la nota di risposta del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 1596-P del 2 marzo 2023 in cui sono trasmessi gli allegati A1, A2, B e C aggiornati con le rettifiche delle anomalie riscontrate nel confronto con la banca dati CUP, fermo restando la perdurante necessita', per alcuni interventi, di conseguente allineamento dei dati riportati nella BDU da realizzarsi attraverso le delibere di cui all'art. 56, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2022;
Tenuto conto della informativa sulla proposta di delibera resa in data 21 dicembre 2022 nella cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Visto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in corso di seduta;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr;

Delibera:

1. Ricognizione ex 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
1.1 Con la presente delibera, le cui tavole allegate costituiscono parte integrante, sono individuati:
gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 200 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali (allegato A1);
gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali (allegato A2);
gli interventi privi di obbligazione giuridicamente vincolante sottoposti a commissariamento governativo (allegato B);
gli interventi infrastrutturali privi di obbligazione giuridicamente vincolante inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (allegato C).
I dati di cui alle citate tavole allegate costituiscono una prima ricognizione suscettibile di aggiornamento come indicato nel successivo punto 1.3.
1.2 Gli allegati A1 e A2 riportano, per ciascun intervento di valore superiore a 25 milioni di euro, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, che sono declinati come segue:
obiettivi iniziali: data di approvazione della progettazione definitiva o del progetto di fattibilita' tecnico-economica;
obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento lavori o di progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori (obbligatoriamente entro il 30 giugno 2023);
obiettivi finali: data collaudo.
Nell'ambito di tale tipologia di lavori, per gli interventi infrastrutturali di valore superiore a 200 milioni di euro (allegato A1), gli obiettivi intermedi sono declinati come segue:
obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento dei lavori o di progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento dell'intero costo dell'intervento (obbligatoriamente entro il 30 giugno 2023).
1.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, secondo il quale «con una o piu' delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'art. 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020, con le richiamate delibere e' altresi' disposto:
il consolidamento degli interventi presenti nelle tavole allegate alla presente delibera, a seguito dell'obbligatorio allineamento, da concludersi entro il 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio contenuti nella Banca dati unitaria (BDU) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con le informazioni fornite dalle amministrazioni. Resta in ogni caso fermo che sono esclusi dalle tavole e risultano definanziati, laddove non abbiano conseguito l'obbligazione giuridicamente vincolante nei tempi previsti dalla normativa, gli interventi che in esito al consolidamento non posseggono i requisiti previsti o per cui non sono stati correttamente aggiornati i dati di monitoraggio in BDU;
l'integrazione degli obiettivi riferiti agli interventi aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, di cui agli allegati A1 e A2;
la determinazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi inseriti nei CIS e a titolarita' dei Commissari, di cui agli allegati B e C;
l'eventuale aggiornamento delle tavole degli interventi sulla base dei dati di monitoraggio risultanti dalla Banca dati unitaria (BDU). Resta in ogni caso fermo che l'inserimento di interventi originariamente non ricompresi negli elenchi e' possibile solo se dal monitoraggio emerge che i requisiti fossero gia' posseduti alla data del 30 giugno 2022 per gli interventi di cui agli allegati A1 e A2 e al 31 dicembre 2022 per gli interventi di cui agli allegati B e C».
Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: Meloni Il segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 662
 
Allegato A1
Allegato A.1 - Interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 25 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali Interventi di valore superiore a 200 milioni

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A2
Allegato A.2 - Interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 25 milioni di euro corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali Interventi di valore superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Allegato B - Interventi sottoposti a commissariamento governativo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Allegato C - Interventi infrastrutturali inclusi nei CIS

Parte di provvedimento in formato grafico