Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2023 |
Definizione delle modalita' di interazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) e istituzione della Cabina di regia. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 che individua i Dipartimenti di prevenzione quali strutture operative dell'unita' sanitaria locale per garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilita', miglioramento della qualita' della vita, con il compito, tra l'altro, di promuovere azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine ambientale, umana e animale; Visto l'art. 7-ter, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove si prevede tra le funzioni del Dipartimento di prevenzione la «tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali»; Visti, inoltre, gli articoli 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, i quali disciplinano, tra l'altro, l'organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione; Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e, in particolare, l'articolo 9 rubricato «Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e in particolare l'art. 2, che individua i livelli essenziali di assistenza tra cui prevenzione collettiva e sanita' pubblica e, nell'ambito delle aree di intervento, prevede il programma di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, precisando che in tale area di intervento, i programmi e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2021 summenzionato che individua, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l'investimento «Salute, ambiente, biodiversita' e clima», collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute «Health del PNRR Istituzione del sistema nazionale salute, ambiente e clima» ed ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanita' pubblica, in linea con un approccio One health nella sua evoluzione Planetary health; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Istituzione del sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)» e in particolare l'art. 27; Visti i successivi commi 3 e 4 del citato art. 27 del decreto-legge n. 36 del 2022, che definiscono rispettivamente le funzioni e i soggetti che fanno parte del SNPS; Visto, altresi', il comma 5 del citato art. 27, ove si prevede che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento UE/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4, svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3»; Visto, infine, il comma 6, del citato art. 27, nel quale si prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalita' di interazione del SNPS con il SNPA e che allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita' di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia» e ne vengono individuati i componenti; Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 - Serie generale - del 5 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i compiti dei soggetti che compongono il SNPS; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, in particolare, l'art. 4, comma 1, secondo cui il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 29 concernente i compiti e le funzioni del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; Visto, altresi', il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2022 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento amministrativo e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale prevede che il Dipartimento svolge, tra le altre attivita', quella di supporto tecnico-amministrativo ai tavoli governativi sulle materie di competenza dell'ufficio; Considerato, inoltre, il Piano nazionale prevenzione 2020-2025, che, in linea con gli orientamenti europei e internazionali, e tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, nonche' dei nuovi LEA e in continuita' con il PNP 2014-2019 propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio One health, con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali; Ritenuto, pertanto, necessario definire le modalita' di interazione del SNPS con il SNPA e istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia di cui al summenzionato art. 27, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022 allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e buon andamento;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce le modalita' di interazione del SNPS con il SNPA ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. 2. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri di efficacia, economicita' e buon andamento, delle modalita' di interazione del SNPS con il SNPA, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la Cabina di regia di cui al comma 6 summenzionato. |
| Art. 2
Governance
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, l'interazione tra il SNPS e il SNPA, si realizza tramite: a) la partecipazione attiva ai lavori della Cabina di regia del Consiglio del SNPA e della Commissione di coordinamento strategico del Ministero della salute di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022; b) il raccordo e il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, anche tramite l'organizzazione di riunioni periodiche; c) la predisposizione di direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell'effettiva integrazione dei sistemi informativi; d) il coordinamento tecnico-scientifico tra l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la proficua interazione tra i Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA). |
| Art. 3
Cabina di regia
1. La Cabina di regia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' composta da: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede; b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore di sanita', con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria; c) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore; d) un rappresentante delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con successivo provvedimento della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono nominati i componenti della Cabina di regia. 3. La Cabina di regia, nell'espletamento delle proprie funzioni, puo' avvalersi, ove necessario, dell'apporto di specifiche professionalita' e puo' invitare a presenziare alle proprie riunioni ulteriori rappresentanti delle istituzioni che coordina. 4. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita' promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. |
| Art. 4
Funzioni della Cabina di regia
1. La Cabina di regia: a) costituisce la sede di confronto e di raccordo strategico e funzionale tra le amministrazioni statali e locali e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' delle iniziative sul territorio nazionale e adottando le misure necessarie a rimuovere le eventuali criticita' per l'armonizzazione delle stesse; b) promuove iniziative volte ad agevolare l'interazione e l'integrazione dei Sistemi regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) con le Agenzie regionali per la protezione ambientale, anche attraverso incontri periodici con il Coordinamento interregionale prevenzione e il Coordinamento energia ambiente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni; c) garantisce il pieno raccordo ed il coordinamento tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, assumendo un ruolo di facilitatore in una logica di sinergica collaborazione tra le istituzioni; d) adotta direttive finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell'effettiva integrazione dei sistemi informativi, su proposta congiunta della Commissione di coordinamento strategico di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, e del Consiglio del SNPA di cui all'art. 13 della legge 28 giugno 2016, n. 132; e) promuove l'adozione degli atti di programmazione e degli indirizzi operativi finalizzati al raggiungimento della coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132; f) individua, in collaborazione con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con gli altri interlocutori istituzionali coinvolti avvalendosi, tra l'altro, del SNPS e del SNPA, i fabbisogni formativi in materia di salute, ambiente, biodiversita' a clima, e coopera all'ideazione, all'implementazione e alla realizzazione di nuovi percorsi formativi intersettoriali, anche di carattere universitario, finalizzati alla formazione di figure specializzate; g) promuove la realizzazione di programmi di comunicazione e di formazione intersettoriali finalizzati all'acquisizione di competenze di carattere trasversale in materia di salute, ambiente, biodiversita' e clima rivolti a tutti i soggetti impegnati in SNPS, SNPA e ai diversi interlocutori istituzionali e favorisce la sensibilizzazione della popolazione generale; h) segnala l'opportunita' di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, su iniziativa del SNPS, per il tramite della Commissione di coordinamento strategico di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022 o del Consiglio di SNPA; i) garantisce una strategia unitaria in previsione, tra l'altro, della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP) e della Conferenza interministeriale su ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS). 2. La Cabina di regia si riunisce con cadenza almeno semestrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o su richiesta della citata Commissione o del Consiglio di SNPA. 3. La Cabina di regia adotta il Programma triennale salute ambiente biodiversita' e clima, su proposta congiunta della Commissione di coordinamento strategico, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, e del Consiglio del SNPA. |
| Art. 5
Programma triennale Salute ambiente biodiversita' e clima
1. Il Programma triennale Salute ambiente biodiversita' e clima, di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, determina le aree prioritarie di intervento basandosi su un modello intersettoriale che sviluppi l'approccio One health nella sua evoluzione Planetary health, definisce gli obiettivi e le sinergie al fine di mettere in atto misure che garantiscano una effettiva risposta ai problemi sanitari correlati a determinanti ambientali e climatici, individua le criticita' nella sua realizzazione e promuove azioni volte al loro superamento. 2. Il programma e' redatto coerentemente con il Piano nazionale della prevenzione (PNP) e con il programma triennale delle attivita' del SNPA di cui all'art. 10, della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed e' aggiornato annualmente sulla base dei contenuti della relazione annuale di cui all'art. 27, comma 3, lettera e-bis) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. |
| Art. 6
Attivita' di supporto tecnico e istruttorio alla Cabina di regia
1. Il Ministero della salute garantisce supporto tecnico e istruttorio alla Cabina di regia, anche avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni in essa rappresentate. |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. L'adempimento delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni assicurano gli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili e legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1258 |
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