Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2023
Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare, l'art. 23, comma 1, il quale dispone che, «con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il manuale operativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Ritenuto pertanto, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, di adottare il manuale operativo recante misure minime uniformi sul territorio per la gestione del sistema identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, al fine di semplificare e rendere piu' organico e coordinato il sistema stesso;
Sentito il Centro servizi nazionale (CSN) per la gestione della Banca dati nazionale informatizzata dell'anagrafe zootecnica presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
Considerati gli esiti delle riunioni di coordinamento con le regioni e le province autonome;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalita' e misure supplementari

1. In attuazione dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e' approvato il manuale operativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, che contiene le procedure per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione (da ora: «Sistema I&R») degli stabilimenti, degli operatori e degli animali.
2. Le regioni e province autonome possono applicare, nei propri territori, misure supplementari o piu' rigorose rispetto a quelle stabilite dal presente decreto a condizione che le stesse:
a) non siano in contrasto con le norme dell'Unione europea e nazionali;
b) garantiscano l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita' e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.
 
Art. 2

Disposizioni di attuazione transitorie e finali

1. Le autorita' competenti, il Centro servizi nazionale, istituito con decreto del Ministero della sanita' 2 marzo 2001 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e gli altri responsabili del funzionamento del sistema, ognuno per le proprie competenze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al completamento degli adempimenti necessari per la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute.
2. Ai fini dell'adeguamento agli sviluppi delle disposizioni dell'UE e del sistema I&R nazionale, il presente decreto puo' essere modificato, come previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, comma 8 del medesimo decreto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, per le attivita' previste dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1092

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Avvertenza:
Il testo del decreto e il relativo manuale operativo sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero della salute al link: https://www.trovanorme.salute.gov.it area sanita' animale https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.isp?lingua=italiano&tema= Animali&area=sanitaAnimale