Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2023 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del partito politico «Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia» |
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Sommario Art. 1 (Costituzione) Art. 2 (Sede) Art. 3 (Principi e Finalita') Art. 4 (Adesione) Art. 5 (Diritti e Doveri) Art. 6 (Parita' di genere) Art. 7 (Minoranze) Art. 8 (Organi sociali) Art. 9 (Assemblea regionale degli iscritti) Art. 10 (Il presidente ed il vice presidente) Art. 11 (Il segretario politico) Art. 12 (Il segretario amministrativo/tesoriere e segreteria amministrativa) Art. 13 (Il Comitato regionale) Art. 14 (Il Collegio dei garanti) Art. 15 (Ricorsi e garanzie) Art. 16 (Modalita' di presentazione e decisione dei ricorsi) Art. 17 (Sanzioni disciplinari) Art. 18 (I revisori dei conti) Art. 19 (Fonti di finanziamento) Art. 20 (Scioglimento) Art. 21 (Organizzazioni territoriali) Art. 22 (Rinvio) Art. 23 (Responsabile del trattamento dei dati personali) Art. 24 (Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali - Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche) Art. 25 (Modifiche statutarie)
Art. 1. Costituzione
E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e successivi del codice civile e nel rispetto delle leggi in materia, l'associazione di opinione politica e culturale, denominata «Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia» associazione senza scopo di lucro. L'associazione ha per simbolo «un cerchio con bordo nero e rosso, con sfondo bianco nella parte superiore con scritta con colore nero Pour l'Autonomie, nella parte inferiore con sfondo azzurro viene raffigurata la regione Valle d'Aosta di colore nero e rosso con sottostante la scritta con colore nero Per l'Autonomia. Il simbolo e' allegato in calce al presente statuto. L'associazione e' disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2. Sede
L'associazione ha la sede legale in Corso Lancieri di Aosta, n. 2/e - 11100 Aosta. Il Comitato regionale avra' la possibilita', con verbale, di aprire unita' operative sul territorio regionale. |
| Art. 3. Principi e Finalita'
L'associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della societa' ha la finalita' di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa della regione in attuazione dei valori dell'autonomia, democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarieta' e uguaglianza: e' pertanto aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo, tutelando e sviluppando al meglio le competenze riconosciute dallo statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta e promuovendo attivita' culturali per la crescita sociale della collettivita'. Obiettivo primario dell'associazione e' altresi' quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio della Regione Valle d'Aosta, nonche' favorire lo sviluppo economico della comunita' compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realta' economica del paese. L'associazione «Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia», per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attivita' nonche' ogni azione ritenuta piu' opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo, ed in particolare: a) svolgere qualsiasi altra attivita' culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio; b) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio; c) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto; d) stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attivita' associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora; e) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget, ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione; f) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web; g) in generale, esplicare ogni attivita' che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge. h) Mettere in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati avvalendosi di risorse, competenze proprie e consulenze di esperti e collaboratori esterni. Nell'ambito degli scopi come sopra delineati, l'associazione potra' compiere tutte le operazioni che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi. |
| Art. 4. Adesione
L'appartenenza all'associazione e' libera a tutti i cittadini che abbiano maturato l'eta' giuridica di diciotto anni, che non siano stati privati dei diritti morali, che condividano lo spirito, gli ideali, i principi e gli scopi dell'associazione ed accettino il presente Statuto. L'adesione ha validita' annuale e puo' essere revocata in qualunque momento con comunicazione scritta da inviare al Comitato regionale dell'associazione. Nessun rimborso di quota associativa e' previsto in caso di revoca durante l'anno. La domanda di adesione all'associazione e' presentata presso la sede della stessa e l'accettazione e' demandata al Comitato regionale, che puo' con provvedimento motivato, negare l'iscrizione. La domanda di adesione deve essere correlata dalla sottoscrizione dell'accettazione e dell'impegno a rispettare i contenuti del presente Statuto. A seguito di decisione del Comitato regionale di accettazione verra' rilasciata la tessera. La tessera autorizza il detentore a richiedere tutti i diritti dell'iscritto. I simpatizzanti possono partecipare alla vita dell'associazione ed esercitano gli stessi diritti e doveri degli iscritti, ma non hanno diritto di elettorato attivo e passivo all'interno dell'associazione. I dati personali degli iscritti sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR sulla privacy in vigore. |
| Art. 5. Diritti e Doveri
Gli iscritti: a) hanno il diritto ed il dovere di partecipare all'attivita' dell'associazione; b) di contribuire alla determinazione del programma ed alla realizzazione degli obiettivi, anche mediante presentazione di istanze o altri diversi impulsi; c) di concorrere all'elezione degli organi dell'associazione. Gli iscritti: d) sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni deliberate dagli organi dell'associazione; e) sono tenuti all'impegno per il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'associazione, ed a tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno; f) sono tenuti al versamento della quota stabilita annualmente entro i termini fissati; g) sono tenuti a svolgere attivita' che possa permettere l'aumento del numero degli iscritti all'associazione; h) possono contribuire secondo le proprie disponibilita' per sostenere economicamente l'associazione. Inoltre ciascun membro nominato a qualsiasi carica politica e' obbligato al versamento di una percentuale e/o quota, stabilita dal Comitato regionale, dell'indennita' percepita in funzione della carica; i) sono tenuti a non recare danno all'associazione ne' con parole ne' con i fatti e non danneggiarne l'immagine. |
| Art. 6. Parita' di genere
L'associazione si impegna al raggiungimento della parita' tra uomini e donne, in attuazione degli art. 3 e 51 della Costituzione. L'associazione si impegna alla rimozione di qualsiasi ostacolo che si frapponga ad ogni livello alla parita' di genere. L'associazione promuovera' uguaglianza di genere nelle nomine a tutti i livelli, interni od esterni alla stessa. Ogni incarico, elettivo o di nomina, interno od esterno all'associazione, dovra' garantire la presenza all'interno degli organi collegiali di almeno il 30% di genere. |
| Art. 7. Minoranze
L'associazione garantisce nel principio del pluralismo, con riguardo ai soli organi collegiali ed esclusi quelli con funzioni esecutive, la presenza, se esistenti, delle minoranze; l'elezione degli organi collegiali e' rigorosamente improntata al principio proporzionale. |
| Art. 8. Organi sociali
Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea regionale degli iscritti; b) il presidente ed il vice presidente, se nominato; c) il segretario politico; d) il segretario amministrativo/tesoriere; e) il Comitato regionale; f) il Collegio dei garanti di prima istanza; g) il Collegio dei garanti di seconda istanza; h) i revisori dei conti. |
| Art. 9. Assemblea regionale degli iscritti
L'assemblea regionale e' sovrana e le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa e' convocata in via ordinaria dal presidente quando lo ritiene necessario, oppure deve essere convocata qualora la maggioranza del Comitato regionale od un terzo degli iscritti lo ritengano necessario. La convocazione deve essere depositata presso la sede e pubblicata sul sito dell'associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita. Solo in casi di particolare urgenza la convocazione puo' essere comunicata 24 ore prima della data stabilita. L'assemblea regionale deve essere convocata almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio consuntivo che deve tenersi entro il 30 aprile di ciascun anno e l'altra per la presentazione del bilancio preventivo che deve tenersi entro il 30 novembre di ciascun anno. Il voto puo' essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano. Sono ammesse massimo due deleghe ad ogni partecipante, ad eccezione dei membri del Comitato regionale che - non possono ricevere deleghe. L'assemblea regionale: a) approva lo statuto e le successive modifiche; b) determina le linee programmatiche dell'associazione; c) approva eventuali regolamenti interni. L'assemblea regionale elegge e revoca: 1. il presidente ed eventualmente il vice presidente; 2. il segretario amministrativo/tesoriere; 3. il segretario politico; 4. il Comitato regionale; 5. il Collegio dei garanti di prima istanza; 6. il Collegio dei garanti di seconda istanza; 7. i revisori dei conti. L'assemblea e' validamente costituita quando partecipano - in proprio o per delega - la meta' piu' uno degli iscritti e passata mezz'ora dopo la regolare convocazione, o durante la riunione, si considera valida quando siano presenti - in proprio o per delega - almeno un terzo degli iscritti. Le deliberazioni sono valide qualora prese dalla maggioranza dei voti dei presenti. |
| Art. 10. Il presidente ed il vice presidente
Il presidente: a) e' il garante dello statuto; b) convoca e presiede le riunioni del Comitato regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno; c) convoca l'assemblea regionale degli iscritti, qualora lo ritenga necessario o qualora gli venga richiesto dalla maggioranza del Comitato regionale o da un terzo degli iscritti e la presiede. d) in caso di sua assenza od impedimento e' sostituito dal vice presidente, se nominato. e) in caso di sua assenza od impedimento temporaneo puo' essere sostituito dal segretario politico. f) il presidente ed il vice presidente - se nominato - restano in carica tre anni. |
| Art. 11. Il segretario politico
Il segretario politico ha la rappresentanza legale dell'associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'associazione. Il segretario politico: a) esprime le linee dell'associazione e tiene i rapporti con le altre realta' politiche ed associative; b) da' seguito agli indirizzi politico-programmatici indicati dal Comitato regionale ed e' responsabile della sua interpretazione ed attuazione; c) il segretario politico puo' essere coadiuvato da un massimo di due vice coordinatori a cui puo' delegare alcune sue funzioni; d) in caso di assenza del presidente e del vice presidente (o se lo stesso non e' stato nominato) ne assume le funzioni; e) cura direttamente, o attraverso portavoce nominati, i rapporti con la stampa; f) puo' nominare o incaricare iscritti a costituire o presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse ed invitare gli stessi a relazionare al Comitato regionale. g) il segretario politico resta in carica tre anni. |
| Art. 12. Il segretario amministrativo/tesoriere e segreteria amministrativa
Il segretario amministrativo/tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'associazione. Il Comitato regionale puo' nominare una segreteria amministrativa composta da massimo tre membri che collaborano con il segretario amministrativo/tesoriere. Il Comitato regionale puo' nominare consulenti esterni con competenza amministrativa-contabile e/o legale. Il segretario amministrativo/tesoriere e' preposto a tutte le attivita' di rilevanza economica-finanziaria e patrimoniale dell'associazione assicurandone l'equilibrio finanziario, lo stesso ha potere di firma per le operazioni inerenti le proprie funzioni. In particolare ad esso vengono attribuite tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per le operazioni o gli atti di straordinaria amministrazione deve essergli attribuito il mandato dal Comitato regionale. Il segretario amministrativo/tesoriere puo' delegare a membri della segreteria amministrativa parte delle sue attivita'. Il segretario amministrativo/tesoriere deve predisporre entro il primo trimestre di ogni anno il rendiconto annuale ed entro la fine del mese di ottobre il preventivo. Lo stesso deve presentare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell'associazione. il tutto, correlato dalla relazione dei revisori, deve essere approvato dall'assemblea regionale degli iscritti. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione del bilancio, i relativi documenti (rendiconto, nota integrativa e relazione della gestione correlati dalla relazione dei revisori) sono resi disponibili alla consultazione presso la sede dell'associazione ai soci che ne fanno richiesta al Comitato regionale. Il bilancio consuntivo di esercizio unitamente ai documenti correlati, alla relazione dei revisori ed al relativo verbale dell'assemblea regionale, (nonche' ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza), verranno pubblicati in apposita sezione del sito internet dell'associazione a cura del segretario amministrativo/tesoriere entro venti giorni dalla loro approvazione. Il segretario amministrativo/tesoriere e' responsabile inoltre: della verbalizzazione delle riunioni dell'assemblea regionale e della loro conservazione; della conservazione della verbalizzazione delle riunioni del Comitato regionale; della stesura di tutti i documenti relativi la vita dell'associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne; di tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Comitato regionale; della tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci; della riscossione delle entrate ed del pagamento delle spese, annotando tutto nell'apposito libro di cassa; dell'apertura e della gestione di conti correnti bancari, libretti a deposito e di risparmio, su mandato del Comitato regionale delle procedure inerenti gli incassi. In caso di sua assenza e/o impedimento la redazione dei verbali viene attribuita a persona presente nelle riunioni ed ivi nominati. In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo e' sostituito dal segretario politico. Il segretario amministrativo/tesoriere e la segreteria amministrativa restano in carica tre anni. |
| Art. 13. Il Comitato regionale
Il Comitato regionale e' composto, in numero dispari, da: il presidente e dal vice presidente (qualora nominato); il segretario politico; il segretario amministrativo/tesoriere; i consiglieri regionali eletti ed iscritti al gruppo consigliare Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia; da un numero da tre ad undici di membri nominati dall'assemblea regionale degli iscritti, Il Comitato regionale delibera con la presenza di due terzi dei suoi componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ad eccezione dei consiglieri regionali eletti ed iscritti nel gruppo Pour l'Autonomie-Per l'Autonomia tutti gli altri membri del Comitato regionale restano in carica di tre anni. Il Comitato regionale: a) decide degli indirizzi politico-programmatici, nonche' sulle linee guida organizzative e finanziarie dell'associazione, in relazione alle linee programmatiche approvate dall'assemblea regionale; b) decide annualmente la quota associativa degli iscritti; c) istituisce i regolamenti assembleari ed elettivi; d) delibera sull'ammissione delle adesioni presentate; e) autorizza e da' mandato al segretario amministrativo/tesoriere per le spese straordinarie dell'associazione; f) approva le candidature da includere nelle liste elettorali sentite l'assemblea e le sezioni territoriali. al processo di formazione delle candidature concorrono tutti gli associati, i quali forniscono ai coordinatori ogni informazione utile alla individuazione delle candidature. in sede di approvazione delle liste di candidati, il Comitato regionale si impegna a garantire il rispetto della parita' di genere, delle rappresentanze territoriali e delle varie professionalita', fatte salve le prescrizioni di legge; g) istituisce eventuali sezioni territoriali; h) determina le somme da ripartire alle sezioni territoriali; i) provvede in merito allo scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali sezioni territoriali su pronuncia dei collegi dei garanti |
| Art. 14. I Collegi dei garanti
I Collegi dei garanti di prima e seconda istanza sono composti da tre membri ciascuno nominati dall'assemblea regionale degli iscritti. I membri restano in carica tre anni. I membri dei Collegi dei garanti dovranno avere i sottoindicati requisiti: a) essere iscritti all'associazione; b) non possono ricoprire altre funzioni all'interno dell'associazione; c) devono possedere requisiti umani e morali integerrimi. E' esclusa la presenza dei medesimi componenti negli organi di primo e secondo grado di giudizio. Il Collegio dei garanti di prima istanza deve: d) preoccuparsi che l'azione dell'associazione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza ed eticita'; e) dirimere le controversie tra gli aderenti, i simpatizzanti e gli organi dell'associazione inerenti la corretta interpretazione e/o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'associazione ed al corretto utilizzo delle risorse economiche; f) dirimere le eventuali controversie e/o inadempienze delle sezioni territoriali, compreso quelle che hanno ad oggetto la sospensione, il commissariamento la chiusura e lo scioglimento delle stesse sezioni; g) valuta inadempimenti, condotte ed atteggiamenti non conformi allo statuto. Le decisioni assunte dal Collegio dei garanti di prima istanza possono essere impugnate di fronte a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempi previsti negli articoli successivi. Le determinazioni dei Collegi vengono prese con la maggioranza dei propri membri. I Collegi dei garanti eleggono al proprio interno il loro presidente. |
| Art. 15. Ricorsi e garanzie
Ciascun associato ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Ciascun associato puo' presentare ricorso ai Collegi dei garanti, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, e dei regolamenti approvati. L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato dei fatti che gli vengono addebitati, entro il termine di una settimana dalla presentazione di tale richiesta. L'associato ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. |
| Art. 16. Modalita' di presentazione e decisione dei ricorsi
I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilita', in modo quanto piu' possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi e' allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. A pena di inammissibilita' i ricorsi devono pervenire, anche via e-mail, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale del competente Collegio dei garanti, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio al Collegio dei garanti, inviarne copia alla controparte. I Collegi dei garanti, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura. La decisione del Collegio dei garanti di prima istanza puo' essere impugnata con ricorso al Collegio dei garanti di seconda istanza, e deve essere presentato con le medesime modalita' previste nel presente articolo entro i trenta giorni successivi dalla notifica della prima decisione. Un ricorso avente il medesimo oggetto non puo' essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia. |
| Art. 17. Sanzioni disciplinari
I Collegi dei garanti di prima e/o seconda istanza irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, in misura proporzionale al danno recato all'associazione. Le sanzioni disciplinari sono: a. il richiamo scritto; b. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno dell'associazione; c. la sospensione dall'associazione per un periodo da un mese a due anni; d. la cancellazione dall'anagrafe degli associati. |
| Art. 18 I revisori dei conti
I revisori dei conti integrano un organo di controllo. Sono eletti dall'assemblea regionale degli iscritti in numero di tre e scelti tra gli iscritti all'albo revisori tenuto dal Ministero di grazia e giustizia. I revisori dei conti restano in carica tre anni e non possono essere iscritti all'associazione. Essi certificano il conto consuntivo ed il previsionale annuale dell'associazione. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle dei membri del Comitato regionale. |
| Art. 19. Fonti di finanziamento
Le entrate dell'associazione derivano da: a) quote ordinarie degli iscritti; b) contributi volontari di iscritti, simpatizzanti e di terzi, sia in denaro che in natura; c) somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso spese elettorali; d) dal contributo sugli emolumenti degli eletti; e) disposizioni testamentarie e donazioni; f) crowdfunding; g) entrate da pubblicazioni ed iniziative; h) da ogni altro contributo ricevuto a norma di legge. |
| Art. 20. Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione avviene con delibera dell'assemblea regionale nei termini e con le modalita' previste dalla legge in materia. L'assemblea regionale con proprio provvedimento motivato delibera la destinazione del patrimonio dell'associazione; non e' consentita la ripartizione dei valori patrimoniali tra gli associati. |
| Art. 21. Organizzazioni territoriali
Per sviluppare la sua azione l'associazione promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo quali strumenti di crescita interna. L'azione territoriale si articola, con la costituzione di sezioni territoriali, attraverso progetti concreti di cittadinanza attiva, che mirano a realizzare, attraverso il coinvolgimento della popolazione, gli obiettivi e i valori descritti nel presente statuto. Una sezione territoriale e' composta da un minimo di cinque tesserati all'associazione che vogliono proporre o partecipare ad un'attivita' o un progetto da attivare all'interno dei confini di uno dei quattro territori regionali: Aosta; Alta Valle d'Aosta (Unites Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne); Media Valle d'Aosta (Unites Mont-Emilius, Mont-Cervin); Bassa Valle d'Aosta (Unites Evançon, Mont-Rose, Walser). Un componente di un gruppo territoriale puo' essere sanzionato dai Collegi dei garanti secondo quanto previsto negli articoli precedenti. Le sezioni territoriali che fanno parte di un territorio omogeneo possono anche organizzare incontri tra di loro per discutere di argomenti di interesse comune. Le attivita' della sezione territoriale devono: essere conformi alla linea politica dell'associazione; ricadere nel territorio di competenza del gruppo; essere approvate dal Comitato regionale. Le sezioni territoriali saranno finanziate: con trasferimento di somme dal Comitato regionale calcolate sulla base del numero degli iscritti della sezione ragguagliata al numero di iscritti all'associazione; con il trattenimento di parte della quota annuale di iscrizione degli iscritti alla sezione territoriale; con possibilita' di ricevere direttamente erogazioni liberali. Il gruppo si riunisce periodicamente all'interno del proprio territorio di competenza, oppure nella sede del movimento. Ogni riunione deve essere regolarmente verbalizzata e il verbale inviato al Comitato regionale. Ogni sezione territoriale elegge, durante la sua prima riunione, un coordinatore a maggioranza dei presenti. Il coordinatore e' l'organizzatore delle attivita' e dei progetti nel proprio territorio di competenza. Il coordinatore ha la facolta' di: indire le riunioni del proprio gruppo territoriale, tenendo conto delle esigenze dei componenti e nell'ottica della maggior partecipazione possibile; stabilire la linea di azione, in coordinamento con il Comitato regionale e gli altri organi dell'associazione; mantenere i contatti con gli organi di informazione, previa autorizzazione del Comitato regionale; organizzare le attivita' e i progetti territoriali; partecipare alle riunioni del Comitato regionale, qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti relativi a progetti, attivita' della sezione territoriale o siano di interesse per il territorio di competenza. Il coordinatore ha il dovere di: mantenere le attivita' e i progetti del proprio gruppo territoriale all'interno del perimetro stabilito dallo statuto e della linea politica dell'associazione; relazionare al Comitato regionale e se richiesto all'assemblea sulle attivita' del gruppo territoriale. Il coordinatore di un gruppo territoriale resta in carica due anni. Una sezione territoriale viene sciolta o chiusa: con votazione richiesta e motivata in riunione da almeno due componenti della sezione stessa ed effettuata nella riunione successiva alla richiesta della stessa Una sezione territoriale viene considerata sospesa: quando non vi sono attivita' o progetti in corso nel suo territorio; quando non vengono indette riunioni o mancano comunicazioni in un arco temporale superiore ai sei mesi; in attesa di pronuncia del Collegio dei garanti che deve avvenire entro il termine tassativo di trenta giorni. Una sezione territoriale viene commissariata o chiusa: a seguito di un provvedimento del Comitato regionale, supportato da una pronuncia del Collegio dei garanti, per ripetute violazioni delle norme di comportamento o dello statuto, da parte di piu' membri del gruppo stesso. L'eventuale commissario viene incaricato dal Comitato regionale e assume il ruolo di coordinatore territoriale per un periodo non superiore ai sei mesi, la nomina non e' rinnovabile. |
| Art. 22. Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni di diritto comune. |
| Art. 23. Il responsabile del trattamento dei dati personali
L'associazione garantisce i diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Per il perseguimento degli scopi statutari, cosi' come da provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalita': a) consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita del partito; b) consentire la formazione di un database centrale degli iscritti/ aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati; c) rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, cosi' come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli; d) consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti dal presente statuto; e) verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi del presente statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione; f) per tutte le finalita' connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente statuto e per l'adempimento ad obblighi di legge. Le modalita' di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679. La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali spetta al Comitato regionale. |
| Art. 24. Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali - decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto secondo le modalita' di cui al precedente art. 20 ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita' sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La redazione, esame ed approvazione annuale del rendiconto annuale di esercizio sono obbligatori. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Le quote o contributi associativi degli iscritti non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. |
| Art. 25. Modifiche statutarie
Il presente statuto, il simbolo o la denominazione dell'associazione possono essere modificati per nuove esigenze solo con l'approvazione dell'assemblea regionale degli iscritti e sono sottoposte alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149. |
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