Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25
Testo del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 17 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 10 maggio 2023, n. 52 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini ((dei capi dal II al VII del presente decreto)) si intendono per:
a) «forma digitale»: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;
b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del ((regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio,)) del 30 maggio 2022;
c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;
d) «registro per la circolazione digitale» o «registro»: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del ((regolamento (UE) 2022/858)) utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;
e) «emittente»: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;
f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del ((regolamento (UE) 2022/858));
h) «SS DLT»: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del ((regolamento (UE) 2022/858));
i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del ((regolamento (UE) 2022/858));
j) «gestore di un'infrastruttura di mercato DLT»: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del ((regolamento (UE) 2022/858)) a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
k) «gestore del SS DLT o del TSS DLT»: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del ((regolamento (UE) 2022/858)) a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
m) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 1° settembre 1993, n. 385;
o) «soggetti vigilati»: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del ((codice delle assicurazioni private, di cui al)) decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
q) «procedura di gestione della crisi»: la procedura ((di risoluzione o di liquidazione)) coatta amministrativa o giudiziale;
r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del ((codice di cui al)) decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
s) «ente creditizio»: ((il soggetto)) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del ((regolamento (UE) n. 575/2013)) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
t) «depositari centrali» o «CSD»: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014));
u) «MTF»: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;
v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF.
((v-bis) «stabiliti in Italia»: i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.))
2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime
pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla
tecnologia a registro distribuito e che modifica i
regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la
direttiva 2014/65/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno
2022, n. L 151.
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto dalla capogruppo e dalle societa' bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate.
2. Capogruppo del gruppo bancario e':
a) la banca italiana che non sia a sua volta
controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di
partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione
finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro
Stato dell'Unione europea che possa essere considerata
capogruppo ai sensi del presente articolo; o
b) la societa' di partecipazione finanziaria o la
societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede
legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea
che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o
da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o
societa' di partecipazione finanziaria mista con sede
legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea
che possa essere considerata capogruppo ai sensi del
presente articolo, quando nell'insieme delle societa'
controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il
totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia
maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando
Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di
vigilanza su base consolidata; o
c) la societa' di partecipazione finanziaria o la
societa' di partecipazione finanziaria mista con sede
legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza di
un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta
controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di
partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione
finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli
almeno una banca italiana.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, S.O.:
«Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19,
comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II
del presente Titolo applicabili alle societa' che
controllano una Sim o una societa' di gestione del
risparmio, individuate ai sensi della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme
dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata
tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio,
nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita'
finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario.
Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non
sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo
testo unico:
1) sono controllati, direttamente o
indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione
del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente,
una SIM o una societa' di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1,
lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
dalla Banca d'Italia alla Consob.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 210 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti
da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di
riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine e che rientri
nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione
di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo
207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una
struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il
coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale
nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario,
spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici
di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo
finanziario o non finanziario, offerti o forniti in
relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le
esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali
sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la
solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una
controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione
conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo
25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel
fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su
richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a
titolo accessorio o impresa di assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista:
funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di
eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di
realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del
merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio
registrata o certificata in conformita' del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o
una banca centrale che emette rating creditizi esenti
dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione o del gruppo dovuta alla
diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto
che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere
compensato dal risultato piu' favorevole di un altro,
quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso
tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un
fornitore di servizi, anche se non autorizzato
all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o
tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti
realizzati dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
governo societario comprende la funzione di gestione del
rischio, la funzione di verifica della conformita', la
revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di
un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo:
1) composto da una societa' partecipante o
controllante, dalle sue societa' controllate o da altre
entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
sue societa' controllate detengono una partecipazione,
nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di
altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente,
tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza
dominante sulle decisioni, incluse le decisioni
finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del
gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali
relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti
all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento
centralizzato e' considerata l'impresa controllante o
partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa
di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria,
diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
o da un gruppo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui
scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per
i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o
di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa
di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle
sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui
scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa
parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una
societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del
regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della
stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo
accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi
persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di
essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di
distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo
accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa
da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2,
dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso
l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale
persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione
assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce
soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari
rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale
copertura non integri il bene o il servizio che
l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita'
professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) - hh);
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica
che assegna un importo monetario ad una data distribuzione
di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il
livello di esposizione al rischio sottostante a tale
distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa
nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o
giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di
tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o
meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o
tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche
per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona o comunque di una percentuale che
consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione,
diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o comunque la partecipazione che consente
l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo);
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2),
del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami
dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le
prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione,
malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del
diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo
precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di
determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva
2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il
diritto nazionale richiede un contributo finanziario del
datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto
pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia
o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un
semplice ufficio gestito da personale dipendente
dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma
incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante da oscillazioni del merito di credito di
emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti
dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione
e' esposta in forma di rischio di inadempimento della
controparte, di rischio di spread o di concentrazione del
rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in
grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per
regolare i propri impegni finanziari al momento della
relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
di variazione sfavorevole della situazione finanziaria
derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni
del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di
perdita o di variazione sfavorevole del valore delle
passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in
materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle
riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite
derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo
svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di
salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni
di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che
esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per
il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per
interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla
quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o
per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che
detiene una partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui
e' detenuta una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento
che:
1) permetta al contraente di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
accessibili per la futura consultazione durante un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le
informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una
persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo
Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona
giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la
sede legale, o se assente, la sede principale, da
intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita
l'attivita' principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro
diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
presta servizi; con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta
servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di
vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del
distributore e del contraente, possa essere impiegata per
il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le
tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei
rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
«Art. 210 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La vigilanza a
livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal
presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da
IVASS con regolamento:
a) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente
sede legale in uno Stato terzo;
b) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllate da una societa' di
partecipazione assicurativa o da una societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio
della Repubblica o in un altro Stato membro;
c) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllate da una societa' di
partecipazione assicurativa, una societa' di partecipazione
finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;
d) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllate da una societa' di
partecipazione assicurativa mista;
e) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che controllano una societa' strumentale;
f) alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi
dell'articolo 96.
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e
IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello
dell'ultima societa' controllante italiana, ovvero
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la
societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione
finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica
che, nell'ambito del gruppo, non e' a sua volta controllata
da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da
una societa' di partecipazione assicurativa o da una
societa' di partecipazione finanziaria mista con sede nel
territorio della Repubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima
societa' controllante italiana ai sensi del comma 2,
l'IVASS determina le modalita' applicative della vigilanza
sul gruppo, inclusa l'individuazione della societa'
responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in
luogo della ultima societa' controllante italiana.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo,
le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di
assicurazione o di riassicurazione del presente codice
continuano ad applicarsi alle stesse.
5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie
nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione
o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono
considerate alla stregua di imprese di assicurazione o
riassicurazione italiane.».
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle
direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.
236/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L
257.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere
a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim
destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h);
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le
seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento,
le Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)':
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) 'clienti professionali o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE: la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il
gestore di FCM;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie
di valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese
le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti
determinato con riferimento a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o
misure.
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una
clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che,
in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione,
l'emittente sia tenuto a versare al detentore
dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore
attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del
valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono
titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato,
ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non
domiciliato.
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi
strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I,
compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a
registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono
strumenti finanziari.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo'
individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10,
sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un
mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari
citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera
c);
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari
che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di
cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),
nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,
lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita'
sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto
10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6":
i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine
standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri
contratti derivati concernenti carbone o petrolio
menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che
sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e
devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
3. - 4.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base
di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei
confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di
negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si
intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti
finanziari, in contropartita diretta.
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un
sistema che consente l'interazione tra interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende
l'impresa di investimento che in modo organizzato,
frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un
mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione
senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto
proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo
sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
effettuate dal soggetto su uno specifico strumento
finanziario in relazione al totale delle negoziazioni
effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona
che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a
negoziare per conto proprio acquistando e vendendo
strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi
dalla medesima definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende
la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di
investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni
personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o
piu' operazioni relative a strumenti finanziari.
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei
clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
clienti, compresa la conclusione di accordi per la
sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari
emessi da un'impresa di investimento o da una banca al
momento della loro emissione.
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la
persona fisica o giuridica che, sotto la piena e
incondizionata responsabilita' di una sola impresa di
investimento per conto della quale opera, promuove servizi
di investimento e/o servizi accessori presso clienti o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli
ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o
strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
strumenti o servizi finanziari.
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica
iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto
dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in
qualita' di agente collegato, esercita professionalmente
l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
5-octies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un
sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un
sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o
da un sistema multilaterale di negoziazione che consente
l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di
vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti
derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato
regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o
un sistema organizzato di negoziazione.
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si
intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu'
vantaggioso e per un quantitativo fissato.
5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono
i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (UE) 2020/1503.
5-decies. - 5-undecies.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi
servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,
le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa
controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22
della direttiva 2013/34/UE.
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o
giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di
detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di
un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla
relazione esistente tra un'impresa controllante e
un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o
relazione analoga esistente tra persone fisiche e
giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa
controllata di un'impresa controllata e' considerata
impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo
di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le
suddette persone e uno stesso soggetto che sia una
relazione di controllo.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si
intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un
algoritmo informatizzato determina automaticamente i
parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio
dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la
quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo
l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per
trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di
parametri di negoziazione, per confermare ordini o per
eseguire il regolamento delle operazioni.
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si
intende un accordo in base al quale un membro o un
partecipante o un cliente di una sede di negoziazione
consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via
elettronica direttamente alla sede di negoziazione di
ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso
in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo
dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del
cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
tale utilizzo (accesso sponsorizzato).
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica
ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di
negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le
latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una
delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine:
co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema
dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell'or-dine senza intervento umano per il
singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si
intende una negoziazione in cui il soggetto che si
interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai
esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione
dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti
simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale
soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione
previamente comunicati.
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si
intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a
un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o
come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o
pacchetto.
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un
deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1,
lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente
rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i
quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto
i depositi a tasso variabile il cui rendimento e'
direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione
degli strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri
beni infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi
di cambio.
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o
"APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
b);
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o
"ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo
1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3,
del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d) - e).
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di
investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona
fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona
giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede
legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e'
soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione
generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il
mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo
Stato membro in cui e' situata la propria direzione
generale;
c).
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di
investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro
d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una
succursale o presta servizi di investimento e/o esercita
attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato
regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato
regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare
l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da
parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato
membro.
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico
all'ingrosso" si intende un prodotto energetico
all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del
regolamento (UE) n. 1227/2011.
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"
si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di
cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e
XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i
prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n.
1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente
commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita'
principale non consista nella prestazione di servizi di
investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio
di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in
relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende
uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,
un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro
della federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati
membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da
due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare
risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei
suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da
gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti.
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un
titolo di debito emesso da un emittente sovrano.
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende
qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni
a lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle
informazioni memorizzate.
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende
qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.».
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni ((dei capi I, II, III e V del presente decreto)) si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
c) ai titoli di debito emessi dalle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;
d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione e' consentita ai sensi dell'ordinamento italiano((, nonche' ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani));
e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.
h) ((soppressa)).
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del ((regolamento (UE) 2022/858)).

Riferimenti normativi

- Il libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del
codice civile tratta di «azioni e di altri strumenti
finanziari partecipativi».
- Il libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del
codice civile tratta di «obbligazioni».
- Si riporta il testo dell'articolo 2483 del codice
civile:
«Art. 2483 (Emissione di titoli di debito). - Se
l'atto costitutivo lo prevede, la societa' puo' emettere
titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo
attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le
modalita' e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di
debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della societa'
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le
condizioni del prestito e le modalita' del rimborso ed e'
iscritta a cura degli amministratori presso il registro
delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa'
possa modificare tali condizioni e modalita'.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge,
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2022/858 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 3

Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali

1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT((, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti)) eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).
2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 83-bis del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 83-bis (Ambito di applicazione). - 1. I valori
mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla
negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione
italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il
consenso dell'emittente possono esistere solo in forma
scritturale.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere
assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime
di dematerializzazione, presso un depositario centrale
stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un
depositario centrale autorizzato alla prestazione
transfrontaliera dei servizi nel territorio della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE)
n. 909/2014.
2. Il regolamento indicato dall'articolo 82, comma 2,
puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina della
presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le
caratteristiche indicate al comma 1, al fine di agevolarne
la circolazione.
3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli
di cui al comma 1 puo' volontariamente assoggettarli al
regime di dematerializzazione presso un depositario
centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo
la disciplina della presente sezione.».
 
Art. 4

Requisiti dei registri per la circolazione digitale

1. I registri per la circolazione digitale:
a) assicurano l'integrita', l'autenticita', la non ripudiabilita', la non duplicabilita' e la validita' delle scritturazioni attestanti la titolarita' e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;
b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonche' di renderne possibile la circolazione;
c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;
((c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione;))
d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
e) garantiscono l'accessibilita' da parte ((della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob))) e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;
f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:
1) la data di costituzione del vincolo;
2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
5) la quantita' degli strumenti finanziari digitali;
6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.
 
Art. 5

Effetti della scritturazione su registro

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale e' effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.
2. Il soggetto a favore del quale e' effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali e' effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.
4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.
 
Art. 6

Eccezioni opponibili

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale e' avvenuta la scritturazione, l'emittente puo' opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
 
Art. 7

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente ((o con le ulteriori modalita' determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g))).
 
Art. 8

Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali e' determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una ritenuta
d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle
societa' e modificazioni della disciplina della
nominativita' obbligatoria dei titoli azionari):
«Art. 4. - Ha diritto al pagamento degli utili e
all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia
stato trasferito per girata, il giratario che se ne
dimostra possessore in base a una serie continua di girate.
L'azionista, ancorche' gia' iscritto nel libro dei
soci, non puo' esigere gli utili senza esibire i titoli
alla societa' emittente o alle aziende di credito o
societa' finanziarie incaricate del pagamento e non puo'
intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno
cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le
aziende di credito o societa' finanziarie indicate
nell'avviso di convocazione.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo
Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea
dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la
Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione
scritta a firma del tesoriere.
I titoli depositati per l'intervento in assemblea non
possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto
luogo.».
 
Art. 9

Costituzione di vincoli

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.
2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.
3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri la data di costituzione del vincolo e' identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.
 
Art. 10

Libri sociali

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.
2. E' consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga ((alle modalita' di tenuta previste)) dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2215-bis del codice
civile:
«Art. 2215-bis (Documentazione informatica). - I
libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui
tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle
dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva e di
vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture
sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici,
mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della
marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo
delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e
da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al
terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.
Per i libri e per i registri la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di
natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera
secondo le norme in materia di conservazione digitale
contenute nelle medesime disposizioni.».
 
Art. 11
Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento
che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti

1. Quando la scritturazione nel registro e' effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o piu' clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-quater, comma 3, e da 83-quinquies a 83-decies del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli da 83-quater a
83-decies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58:
«Art. 83-quater (Attribuzioni dei depositari centrali
e degli intermediari). - 1. Il trasferimento degli
strumenti finanziari soggetti alla disciplina della
presente sezione nonche' l'esercizio dei relativi diritti
patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli
intermediari.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, i
depositari centrali accendono per ogni intermediario conti
destinati a registrare i movimenti degli strumenti
finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello
svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di
conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonche' il
trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui
all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico
del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia
rispetto agli eventuali conti di pertinenza
dell'intermediario stesso. In ogni altro caso
l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta
operazione all'intermediario presso cui il titolare ha
aperto il conto, per i successivi adempimenti. La
registrazione dei trasferimenti e' effettuata dagli
intermediari all'esito del regolamento delle relative
operazioni.
4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle
norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei
certificati sono effettuate mediante l'indicazione della
specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui
esse si riferiscono.».
«Art. 83-quinquies (Diritti del titolare del conto).
- 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto
indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la
legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti
relativi agli strumenti finanziari in esso registrati,
secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le
norme del presente titolo. Il titolare puo' disporre degli
strumenti finanziari registrati nel conto in conformita'
con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo
favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e'
soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti
titolari.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la
legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma
1 e' attestata dall'esibizione di certificazioni o da
comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli
intermediari, in conformita' alla proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e
recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo
82, comma 2.
4. Le certificazioni e le comunicazioni non
conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra
indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a
oggetto le certificazioni suddette.
4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352,
ultimo comma, del codice civile non puo' esservi, per gli
stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione o
comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio
degli stessi diritti.».
«Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed
esercizio del voto). - 1. La legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso
dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1
e' effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze
dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3,
relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito
compiute sui conti successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente
disposizione si ha riguardo alla data della prima
convocazione purche' le date delle eventuali convocazioni
successive siano indicate nell'unico avviso di
convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di
ciascuna convocazione.
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al
comma 2, lo statuto puo' richiedere che gli strumenti
finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel
conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a
partire da un termine prestabilito, eventualmente
prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla
chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei
portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura
rilevante il termine non puo' essere superiore a due giorni
non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione
degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli
stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di
rettificare la comunicazione precedentemente inviata.
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono
pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2,
ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento,
oppure entro il successivo termine indicato nello statuto
ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini
indicati nel presente comma, purche' entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione.
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti
finanziari emessi dalle societa' cooperative si applicano i
commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei
portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o
nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al
comma 3 non puo' essere superiore a due giorni non
festivi.».
«Art. 83-septies (Eccezioni opponibili). - 1.
All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti
finanziari da parte del soggetto in favore del quale e'
avvenuta la registrazione l'emittente puo' opporre soltanto
le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a
tutti gli altri titolari degli stessi diritti.».
«Art. 83-octies (Costituzione di vincoli). - 1. I
vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari
disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli
previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito
pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni
in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a
consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli
strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso
l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle
istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del
vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari.».
«Art. 83-novies (Compiti dell'intermediario). - 1.
L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del
conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora
quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) a richiesta dell'interessato, effettua le
comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui
all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per
l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) effettua, a richiesta dell'interessato, le
comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la
richiesta puo' essere effettuata con riferimento a tutte le
assemblee di uno o piu' emittenti, fino a diversa
indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza
necessita' di ulteriori richieste all'invio delle
comunicazioni;
d) segnala all'emittente i dati identificativi dei
soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista
dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonche' di coloro ai
quali sono stati pagati dividendi e di coloro che,
esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno
acquisito la titolarita' di strumenti finanziari
nominativi, specificandone le relative quantita' ai fini
degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto
previsto dalla lettera f), nei casi in cui si da' luogo
alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di
segnalazione;
e) segnala altresi' all'emittente, a richiesta
dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni
vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli
strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico
dell'emittente;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti
richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state
effettuate le comunicazioni, segnala all'emittente i dati
identificativi degli aventi diritti sugli strumenti
finanziari ai fini degli adempimenti a carico
dell'emittente;
g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui
alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere
d), e) ed f), segnala all'emittente i vincoli sugli
strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo
83-octies;
g-bis) trasmette le informazioni necessarie per
l'esercizio dei diritti degli azionisti nei casi
individuati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma
4-bis.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate
dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da
parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di
legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni
vigenti.
3.».
«Art. 83-novies.1 (Non discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza dei costi). - 1. Gli
intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico
i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo
I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun
servizio.
2. I corrispettivi che gli intermediari e i
depositari centrali applicano agli azionisti, agli
emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati
regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione
europea, e agli altri intermediari, devono essere non
discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti
per la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i
corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a
livello nazionale e transfrontaliero e' consentita
unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto
della variazione dei costi effettivi sostenuti per la
prestazione dei connessi servizi.».
«Art. 83-decies (Responsabilita' dell'intermediario).
- 1. L'intermediario e' responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di trasferimento
suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei
conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti
dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo
82, comma 2;
b) verso l'emittente, per l'adempimento degli
obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal
presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82,
comma 2.».
 
Art. 12

((Informazioni sull'emissione nel registro))

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonche' i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle societa' a responsabilita' limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonche':
a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;
b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile ((e relative all'ammontare)) della medesima;
c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie ((dalle quali)) i titoli di debito sono assistiti.
4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.
5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalita' indicate dai medesimi commi.
6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:
a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonche' numeri 3) e 4) quando applicabili((,)) del codice civile;
2) la durata della societa';
3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonche' ((la classe e il comparto)) di appartenenza ove presenti;
4) gli eventuali limiti all'emissione e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis del codice civile;
5) il depositario;
b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;
2) la denominazione e la tipologia del fondo;
3) la data di istituzione del fondo e la durata;
4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonche' ((la classe e il comparto)) di appartenenza ove presenti;
5) il valore nominale delle quote, ove presente;
6) il depositario;
7) i termini e le condizioni dell'emissione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2354, 2355-bis e
2414 del codice civile:
«Art. 2354 (Titoli azionari). - I titoli possono
essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.
Finche' le azioni non siano interamente liberate, non
possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della societa';
2) la data dell'atto costitutivo e della sua
iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la
societa' e' iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di
azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle
azioni emesse, nonche' l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni
non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi
inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno
degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante
riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci
prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in
tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione nelle sedi di negoziazione.
Lo statuto puo' assoggettare le azioni alla
disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al
precedente comma.».
«Art. 2355-bis (Limiti alla circolazione delle
azioni). - Nel caso di azioni nominative ed in quello di
mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto puo'
sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e
puo', per un periodo non superiore a cinque anni dalla
costituzione della societa' o dal momento in cui il divieto
viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il
trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi
sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a
carico della societa' o degli altri soci, un obbligo di
acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta
ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo
dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione
sono determinati secondo le modalita' e nella misura
previste dall'articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in
ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari
condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni,
salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono
risultare dal titolo.».
«Art. 2414 (Contenuto delle obbligazioni). - I titoli
obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della
societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle
imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al
momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della
sua iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il
valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi
attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua
determinazione e il modo di pagamento e di rimborso,
l'eventuale subordinazione dei diritti degli
obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi
dell'eventuale prospetto informativo.».
- Il testo dell'articolo 2483 del codice civile e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2.
 
Art. 13
Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del
TSS DLT

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformita' del registro alle caratteristiche ((prescritte dal presente decreto)) e dalle relative disposizioni attuative.
((2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono:
a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;
b) l'integrita' e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.))

 
Art. 14

Strategia di transizione

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT e' associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.
2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure ((sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b))), in caso di indisponibilita' delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni e' legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.
3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del ((regolamento (UE) 2022/858)), le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione o cessazione dell'attivita'. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente e' legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al regolamento (UE) 2022/858 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 15

Mutamento del regime di forma e circolazione

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente puo' deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purche' lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.
2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione puo' deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purche' lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.
 
Art. 16

Sostituzione dello strumento finanziario digitale

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilita' di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.
2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
 
Art. 17

Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali

1. ((Salvo quanto)) diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, ((anche)) in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati ((esclusivamente)) dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.
 
Art. 18
Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un
TSS DLT o un SS DLT

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali e' consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.
2. Ogni emissione e' iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro e' associato un unico responsabile.
3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:
a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonche' le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);
b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.
4. Le disposizioni ((del presente capo)) non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 19

Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:
a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attivita' sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;
d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).
2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del ((regolamento (UE) n. 909/2014)). L'autorizzazione ((e' concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti)) di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.
3. L'attivita' di responsabile del registro puo' essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attivita' e' tempestivamente notificato alla Consob, nonche' alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o ((all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS))) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.
4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 106 del Testo unico bancario
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 20

Iscrizione nell'elenco

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.
2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, ((previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6)).
3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'idoneita' del registro del quale si intende assumere la responsabilita' ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;
b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;
c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;
d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28((, comma 2, lettera e)));
e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:
1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;
2) la descrizione delle modalita' di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;
3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attivita' svolte dagli stessi.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), la Consob verifica altresi' il rispetto dei seguenti requisiti:
a) la forma di societa' per azioni e ((un capitale iniziale)) almeno pari a 150.000 euro nel caso di ((societa' con sede legale in Italia)), o requisiti equivalenti nel caso di societa' con sede legale in uno Stato membro ((dell'Unione europea)) diverso dall'Italia;
b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno ((o di una societa')) di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
((c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3));
d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresi' il rispetto dei requisiti ((ulteriori)) di cui all'articolo 24, nonche' la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attivita' di responsabile del registro.
6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).
7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.
9. La decisione in merito all'iscrizione e' adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.
10. Per valutare l'idoneita' del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob puo' richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE):
«Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con proprio
regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori
legali e delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le
domande di iscrizione e verificare i requisiti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con
proprio decreto, la cancellazione dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.».
 
Art. 21

Cancellazione e sospensione dall'elenco

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) l'attivita' di responsabile del registro non e' stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;
b) rinuncia espressa all'iscrizione;
c) e' avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;
d) e' accertata l'interruzione dell'attivita' di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;
e) l'iscrizione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
f) perdita di uno o piu' requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione;
g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28((, comma 2, lettera o))).
2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attivita' di responsabile del registro e' svolta da:
a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.
4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob puo' promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e puo' disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attivita' dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.
5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione e' adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.
6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, e' inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.
 
Art. 22

Responsabili del registro significativi

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a).
 
Art. 23

Obblighi del responsabile del registro

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:
a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
b) di continuita' operativa e di ripristino dell'attivita', che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
c) ((ad assicurare)) che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.
3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalita' operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operativita', tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.
 
Art. 24

Requisiti del responsabile del registro

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti ((aziendali)) possiedono i ((requisiti di onorabilita')) previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.
2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilita' ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi ((per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT))), efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonche' idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.
3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilita' per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.
4. Ai fini della valutazione di idoneita' di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalita' e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e
Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica
da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto
abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli
esponenti delle Sim, graduati secondo principi di
proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni
dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono
essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di
idoneita' si applicano anche ai responsabili delle
principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al
comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei
soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei
propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo,
documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti
ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso
il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al
cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono
componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti
congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita'
degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di
difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla
carica.».
 
Art. 25

Obblighi di comunicazione alle Autorita'

1. ((L'organo che svolge la funzione di controllo)) dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), informa senza indugio la Consob di tutti ((gli atti o i fatti)) di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci.
3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.
 
Art. 26

Regime di responsabilita'

1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale e' avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.
 
((Art. 26 - bis

Disciplina antiriciclaggio

1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera a) e' abrogata;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a societa' e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attivita' e' riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari
bancari e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale
variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera
i), TUF (SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1,
comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201
TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei
rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che
operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'articolo 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui
all'articolo 112 TUB;
r);
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo
previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari
e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'articolo
18-bis TUF e le societa' di consulenza finanziaria di cui
all'articolo 18-ter TUF.
2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di
crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al
comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti,
dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle
iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB,
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti
da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in
maniera professionale, anche nei confronti dei propri
associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita'
e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per
conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione
di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o
l'amministrazione di societa', enti, trust o soggetti
giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione
senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a) (abrogata);
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione,
anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di
mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori
dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale;
i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio
digitale.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che
offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a
qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in
denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i
prestatori di servizi relativi a societa' e trust di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto,
la cui attivita' e' riservata ad operatori soggetti a
regimi di licenza o registrazione nazionale.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.».
 
Art. 27

Poteri della Consob e della Banca d'Italia

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze:
((a) la Consob e' competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attivita' di responsabile del registro e la tutela degli investitori;))
b) la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda la stabilita' e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:
1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attivita' di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
2) sui responsabili del registro significativi.
2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
3. Ai fini del comma 1:
a) ((con riguardo ai)) soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;
b) ((con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi)) dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, ((7-sexies e 8)), comma 6-bis, del TUF.
4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob puo' chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti.
5. La Consob:
a) valuta l'idoneita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;
b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto.
6. La Consob puo', nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;
b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.
7. La Consob puo', nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2. ((La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.))
8. La Consob puo' esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

Riferimenti normativi

- La Parte II e la Parte III del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, trattano
rispettivamente della disciplina degli intermediari e della
disciplina dei mercati.
- Si riporta il testo degli articoli 6-bis, 6-ter, 7,
7-sexies, 8, 14, 15, 16 e 17, del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 6-bis. (Poteri informativi e di indagine). - 1.
La Banca d'Italia puo' chiedere, nell'ambito delle sue
competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca
d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' chiedere
informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per
il tramite di questi ultimi.
2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.
3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo':
a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano
essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria
funzione di vigilanza;
b) procedere ad audizione personale nei confronti
di chiunque possa essere in possesso di informazioni
pertinenti.
5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo'
altresi', nei confronti dei soggetti abilitati:
a) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o
scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;
c) richiedere le registrazioni detenute da un
operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni
telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;
d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
e) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche'
acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
g) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia;
h) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
i) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10
e 11 dell'articolo 187-octies del presente decreto.
6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i),
sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica.
8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal
comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle
dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati
a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne
copia.
9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5
la Consob puo' avvalersi della Guardia di Finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla Consob.
11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' esercitare il potere previsto dal comma 4,
lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale
dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma
8.».
«Art. 6-ter. (Poteri). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e
nel rispetto delle disposizioni normative europee,
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei
confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i
soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni
aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si
applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis.
2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un
soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente
parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica, puo' esercitare il potere di cui al comma
1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi
indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura
patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.
3. La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati
della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di
fornire informazioni. Quando sussistono particolari
necessita' e non sia possibile provvedere con risorse
proprie, la Consob puo' altresi' autorizzare revisori
legali o societa' di revisione legale a procedere a
verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.
4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o
dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
5. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
profili di propria competenza.
6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere
alle autorita' competenti di uno Stato UE di effettuare
accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche
stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare
altre modalita' per le verifiche.
7. Le autorita' competenti di uno Stato UE, dopo aver
informato la Banca d'Italia e la Consob, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento UE, di banche UE, di societa' di
gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate,
stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita'
di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca
d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
concordano altre modalita' per le verifiche.
8. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare,
nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita'
competenti degli Stati non UE modalita' per l'ispezione di
succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi
terzi insediate nei rispettivi territori.».
«Art. 7. (Poteri di intervento sui soggetti
abilitati). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai
soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale;
b) ordinare la convocazione degli organi
collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali
i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni
aziendali essenziali o importanti.
1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono pubblicare
avvertimenti al pubblico.
1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di
non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per
un periodo non superiore a tre anni, dell'attivita'
professionale di un soggetto ove possa essere di
pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti.
2. La Banca d'Italia puo' adottare, a fini di
stabilita', provvedimenti specifici aventi a oggetto le
materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a),
e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la
Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura
territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
vietare il pagamento di interessi; fissare limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I
provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
essi.
2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di
gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
2-ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o
piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane, societa'
di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e
correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la
Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di
competenza, possono ordinare la sospensione o la
limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle
quote o azioni di OICR.
3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo
non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della
commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari
in caso di violazione delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1),
lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela
degli investitori.».
«Art. 7-sexies. (Sospensione degli organi
amministrativi). - 1. Il Presidente della Consob dispone,
in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per
i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di
amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che
ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il
provvedimento assunto dal Presidente della Consob e'
sottoposto all'approvazione della Commissione.
2. Il commissario dura in carica per un periodo
massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio
delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale. Il Presidente
dalla Consob puo' stabilire speciali cautele e limitazioni
per la gestione della Sim.
3. L'indennita' spettante al commissario e'
determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa
stabiliti ed e' a carico della societa' commissariata. Si
applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U.
bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti
compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse
previa autorizzazione della Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle
succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle
banche. Il commissario assume nei confronti delle
succursali i poteri degli organi di amministrazione
dell'impresa.
6. Il presente articolo si applica anche alle
societa' di gestione del risparmio e alle Sicav. Il
Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito
il Governatore della Banca d'Italia.».
«Art. 8. (Doveri informativi). - 1.
1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano
alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia
puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei
rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari
iscritti all'albo di cui all'articolo 106.
1-ter.-2.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la
Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di
cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,
che possano costituire un'irregolarita' nella gestione
ovvero una violazione delle norme che disciplinano
l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del
risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo
statuto delle SIM, delle societa' di gestione del
risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,
delle Sicav o delle Sicaf o delle societa' poste al vertice
di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano
senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o
i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme
disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a
revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita'
dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio
con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di
esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici
degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti
incaricati della revisione legale dei conti presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico
bancario.
5-bis.
6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.
6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio
delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita',
possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o del
responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim,
della societa' di gestione del risparmio, della Sicav,
della Sicaf o della societa' posta al vertice del gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti abbia violato
gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si
applica ai soggetti indicati al comma 5.».
«Art. 14. (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari
delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono
requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e
prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione
all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della
partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive
da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del
titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento
alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al
comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla
data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:
a) le partecipazioni possedute per il tramite di
societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona;
b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera
b);
c) i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16,
qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di
cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti che consentono di influire
sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a).
6. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i
criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti
le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a),
devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia o dalla Consob.».
«Art. 15. (Acquisizione e cessione di
partecipazioni). - 1. Sono soggette a comunicazione
preventiva alla Banca d'Italia:
a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo
in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o
Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilita' di
esercitare il controllo o la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole sulla societa' o che attribuiscono
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia'
possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la
quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o
supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30
per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del
controllo della societa';
c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una
societa' che detiene le partecipazioni indicate alla
lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del
capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, e'
integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di
acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un
contratto con la Sim, societa' di gestione del risparmio,
Sicav o Sicaf o di una clausola del suo statuto, del
controllo o dell'influenza notevole sulla societa', o di
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine
stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione
della partecipazione quando ritenga che non ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14;
l'onorabilita', la correttezza, la professionalita' e
competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di
coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni
di amministrazione, e direzione; la solidita' finanziaria
del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario
di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni
che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura
del gruppo del potenziale acquirente a consentire
l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca
d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione
nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine,
che nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1
sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia,
alla CONSOB e alla societa'.
3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2
comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a
far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni
sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia e'
stata effettuata.
4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente
Titolo si considerano anche:
a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste
nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;
b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che
conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per
effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale
posseduti attraverso societa', anche non controllate, che a
loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella
Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf,
tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa.
5. La Banca d'Italia determina con regolamento:
a) i criteri di calcolo dei diritti di voto
rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste
al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non
sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo
comma, nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di
influenza notevole e di acquisizione involontaria;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o
sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi
concernenti l'esercizio del diritto di voto;
b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b);
c) i presupposti, le procedure ed i termini per
l'effettuazione delle comunicazioni, nonche' per condurre
la valutazione prevista al comma 2.».
«Art. 16. (Sospensione del diritto di voto e degli
altri diritti, obbligo di alienazione). - 1. Il diritto di
voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa', anche derivanti da un contratto o da una clausola
statutaria, inerenti alle partecipazioni eccedenti le
soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, non possono
essere esercitati quando non siano state effettuate le
comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia
intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia
ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia
puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine
massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15,
comma 2.
2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB,
puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli
altri diritti, che consentono di influire sulla societa',
anche derivanti da un contratto o da una clausola
statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in
una SIM, in una societa' di gestione del risparmio, in una
Sicav o in una Sicaf, quando vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15,
comma 2.
3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai
commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 6 e 7.
4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il
quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le
soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non
siano state effettuate le comunicazioni preventive previste
dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma
2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia
scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente
fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta
la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti
che consentono di influire sulla societa'.
4-bis. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando
non siano state effettuate le comunicazioni previste
dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della
Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il
quale il divieto puo' intervenire, oppure quando sia
scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi
dell'articolo 15, comma 2.».
«Art. 17. (Richiesta di informazioni sulle
partecipazioni). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB,
indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle societa' di gestione del
risparmio, alle Sicav e alle Sicaf, l'indicazione
nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e
da altri dati a loro disposizione;
b) alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura
che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella
lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle
partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci,
dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro
disposizione;
c) agli amministratori delle societa' e degli enti
titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societa' di
gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf,
l'indicazione dei soggetti controllanti;
d) alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a
proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella
lettera c), le generalita' dei fiducianti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi:
«Art. 36. (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono
sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi";
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole
"costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole
"costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
"titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119";
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR
all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni
massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita'
tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette
verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva
tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in
presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente
erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di
definizione delle istanze presentate entro il termine di
cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le
fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata
Commissione e' composta da nove membri in possesso di
idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita'
e probita'. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti
della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da
attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei
compensi da attribuire ai componenti della Commissione
tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.";
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
"501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro.";
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis
sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.";
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
"502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.".
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie
quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti,
dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri e limiti di
operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere
ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati
alle attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione
del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e
2-quater possono essere differenziate e adeguate in
considerazione delle particolarita' e delle esigenze dei
casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione
a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto
funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure
cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita
dei requisiti o al superamento dei limiti operativi
stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito
della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti
dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
nella nozione di servizi e attivita' di investimento non
implica l'esercizio a titolo abituale di attivita'
riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di
autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei
mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che
non puo' superare complessivamente il limite massimo di
diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga
funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o
dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento
abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima.
Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui
al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di
sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS,
nell'ambito delle proprie competenze e delle materie
seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e
ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con
riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
servizio di investimento, alla tipologia e al numero di
utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi
complessivi dell'attivita'. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla
sperimentazione puo' comportare la deroga o la
disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza
o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita'
di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i
profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia,
della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si
applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo
sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra
loro, a stipulare accordi con una o piu' universita'
sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti
dagli accordi di cui al presente comma le autorita'
provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di
bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma
6 non devono derivare oneri a carico della finanza
pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al
Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o
gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle
riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui
fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le
parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono
sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime
modalita' nel periodo transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.».
 
Art. 28

Disposizioni di attuazione

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione del presente decreto)) i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicita', anche istituendo sezioni diverse dello stesso.
2. La Consob puo', con regolamento:
a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto ((al capo II)) per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
((a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del TUF, e le quote di partecipazione ad una societa' a responsabilita' limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile;))
b) ((soppressa));
c) individuare modalita' operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonche' per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;
d) disciplinare le forme e le modalita' di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;
e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro puo' includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilita' con altri registri;
f) disciplinare le modalita' e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), nonche' i casi di inapplicabilita' ed esenzione;
((g) prevedere le ulteriori modalita' per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;))
h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal ((regolamento (UE) 2022/858));
i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti ((dal capo III)) in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonche' delle caratteristiche dell'emissione medesima;
j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalita' operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operativita' di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;
k) tenuto conto del principio di proporzionalita', prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;
l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ((ivi incluse quelle)) per l'applicazione:
1) di solidi dispositivi di governo societario;
2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;
3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e ((dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24));
4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d);
m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), nonche' le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;
n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;
o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonche' dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), e), f), g), h), i), k), m), ((n) e o))), sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui ((al comma 2, lettera l),)) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:
a) puo' dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significativita' dell'attivita' dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:
1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;
2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro;
3) alla complessita' operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonche' alle sue dimensioni;
4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;
b) puo' determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente
legge, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 2468, 2470 e 2471
del codice civile:
«Art. 2468. (Quote di partecipazione). - Le
partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da
azioni ne' costituire oggetto di offerta al pubblico di
prodotti finanziari.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente
articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo
preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari
diritti riguardanti l'amministrazione della societa' o la
distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e
salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma
dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma
possono essere modificati solo con il consenso di tutti i
soci.
Nel caso di comproprieta' di una partecipazione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalita'
previste dagli articoli 1105 e 1106.».
«Art. 2470. (Efficacia e pubblicita'). - Il
trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte
alla societa' dal momento del deposito di cui al successivo
comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito e' effettuato a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per
azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a
piu' persone, quella tra esse che per prima ha effettuato
in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e'
preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data
posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o lo Stato di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita'
dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.».
«Art. 2471. (Espropriazione della partecipazione). -
La partecipazione puo' formare oggetto di espropriazione.
Il pignoramento si esegue mediante notificazione al
debitore e alla societa' e successiva iscrizione nel
registro delle imprese.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della
partecipazione deve essere notificata alla societa' a cura
del creditore.
Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile
e il creditore, il debitore e la societa' non si accordano
sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo
all'incanto; ma la vendita e' priva di effetto se, entro
dieci giorni dall'aggiudicazione, la societa' presenta un
altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche in caso di fallimento di un socio.».
- Il riferimento al regolamento (UE) 2022/858 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022
relativo a un regime pilota per le infrastrutture di
mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e
che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n.
909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 146, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 146. (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti).
- 1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema
dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare
funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche'
alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca
d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o
gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di
pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione
e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali
tecnologiche o di rete, puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica,
con le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati,
notizie, atti e documenti concernenti l'attivita'
esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono
inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilita' e
l'efficienza del sistema dei pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di
pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di
regolamento nonche' alle infrastrutture strumentali
tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le
modalita' di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo
relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di
documenti e prenderne copia al fine di verificare il
rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione
dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e
provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera
b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne
le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate
operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti
sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la
sospensione dell'attivita'.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o
gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano
servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi
degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater,
114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei
poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di
pagamento.».
- Il testo degli articoli da 14, a 17, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 27.
 
Art. 29

Autorita' competenti ai sensi del ((regolamento (UE) 2022/858))

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorita' competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.
2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del ((regolamento (UE) 2022/858)) e' adottato:
a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
b) dalla Consob, quando il soggetto istante e' un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);
c) in tutti gli altri casi:
1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o e' gia' autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;
2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o e' gia' autorizzato ai sensi del medesimo articolo.
3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del ((regolamento (UE) 2022/858)) e' adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del ((regolamento (UE) 2022/858)) e' adottato:
a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.
5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del ((regolamento (UE) 2022/858)), quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.
6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT e' esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalita' rispettivamente assegnati alle autorita' nella parte III del TUF con riferimento:
a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;
b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;
c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d).
7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonche' sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-octies del TUF.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al Regolamento (UE) 2022/858, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 4 e
20-bis.1, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58:
«Art. 19. (Autorizzazione). - Omissis.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza
l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
parte delle banche italiane e delle succursali italiane di
banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio dei servizi e
delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da
parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
Omissis.».
«Art. 20-bis.1. (Sim di classe 1). - 1. In deroga
all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento
e' rilasciata quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario.
L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca Centrale
Europea, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla
Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla
verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma
1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e
prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea
o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono
formulate sentita la Consob.
2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19
presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1
al piu' tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti
eventi: i) la media delle attivita' totali mensili della
Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, e'
pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle
attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo
di dodici mesi consecutivi, e' inferiore a 30 miliardi di
euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato
dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il
valore totale delle attivita' consolidate delle imprese del
gruppo che detengono individualmente attivita' totali
inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei
servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione
A, numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di
euro; iii) scade il termine indicato nella decisione
assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Le Sim che hanno presentato domanda di
autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a
svolgere i servizi e le attivita' di investimento per i
quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente
articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del
presente articolo comporta la decadenza di diritto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e
la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo
20.
4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo
sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto
dall'articolo 20.
5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1
e' revocata quando: a) sussiste una o piu' delle condizioni
previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere a) e b),
del Testo Unico Bancario; o b) la media delle attivita'
totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), lettera b, del Regolamento (UE)
575/2013, e' inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo
di cinque anni consecutivi; o c) e' accertata
l'interruzione dello svolgimento dei servizi di
investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3)
e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La
revoca e' disposta dalla Banca Centrale Europea sentite la
Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca
d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20-bis,
comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente
articolo.
6. Per le Sim di classe 1 la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
attivita' d'investimento diversi da quelli indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), e' disposta
secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4.
7. Per l'esercizio dei servizi e delle attivita'
d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata
ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede
l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso,
la Sim puo' continuare a svolgere i servizi e le attivita'
di investimento per i quali e' stata autorizzata fino al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19.
8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta
alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le
disposizioni nazionali di recepimento della direttiva
2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le
disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo
III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle
disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di
classe 1 sono equiparate alle banche.
9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis,
56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim
di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini
dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle
direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti
creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto
1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonche' delle
disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive.
10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca
d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo
Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
dello stesso Testo Unico.
11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di
vigilanza e le competenze della Consob in materia di
prestazione di servizi e attivita' di investimento.
12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo'
emanare disposizioni attuative del presente articolo.».
- Il riferimento alla Parte II e la Parte III del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 27.
- Si riporta il testo dell'articolo 187-octies del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 187-octies. (Poteri della CONSOB). - 1. La
Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo
agli abusi di mercato.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente
titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e
allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;
c) procedere ad audizione personale;
c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
sistemi dei partecipanti al mercato;
d) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies;
e) procedere ad ispezioni, anche mediante
autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione
legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto
quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
a-bis) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di
cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei
dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati
mediante connessione telematica;
c) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo
le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in
via cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente
di qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma
5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il
pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra
l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti
interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)
e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti
agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo
187-septies, comma 1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e'
stata applicata entro il termine di due anni
dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.».
 
Art. 30

Sanzioni

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-quinquiesdecies del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:
a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:
1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, ((commi 2 e 3)), nonche' delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonche' le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, ((nonche' dalle relative disposizioni)) di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;
b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, ((nonche' dalle disposizioni)) di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, ((e)) 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonche' le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.
3. ((Ai soggetti)) indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del ((regolamento (UE) n. 909/2014)) e applicabili ((alle societa' di intermediazione mobiliare (Sim))), alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtu' del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del ((regolamento (UE) 2022/858)), si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.
5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, ((195 e 195-bis)) del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei ((commi terzo e quarto)), 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 187-quinquiesdecies
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 187-quinquiesdecies. (Tutela dell'attivita' di
vigilanza della Banca d'Italia e della Consob). - 1. Fuori
dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, e'
punito ai sensi del presente articolo chiunque non
ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e
della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorita'
al fine dell'espletamento delle relative funzioni di
vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse.
1-bis. Se la violazione e' commessa da una persona
fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
euro cinque milioni.
1-ter. Se la violazione e' commessa da una societa' o
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. Fermo restando quanto
previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
sono accertate le violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della
societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.».
- Il testo degli articoli 6-bis, 6-ter e 7, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 27.
- Si riporta il testo degli articoli 190, 190.1, 190.2,
190.4, 194-bis, 195 e 195-bis, del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 190. (Sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei
confronti dei soggetti abilitati, delle holding di
investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di
partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei
depositari e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata
osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2,
2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis;
12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24,
commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4;
27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter,
comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e
7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies;
35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40,
commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4;
42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7,
7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5;
45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;
55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali
o particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del
regolamento (UE) 2020/1503 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della
Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista
dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate
a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo
20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei
soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per
l'inosservanza dell'articolo 25-quater.
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
svolgono uno dei servizi di investimento indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.».
«Art. 190.1. (Sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali di
titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di
quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
dieci milioni.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) agli intermediari indicati nell'articolo
79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 83-quater, comma 3,
83-novies, comma 1, 83-novies.1, 83-duodecies, e di quelle
emanate in base ad esse;
b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di
quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.
3.».
«Art. 190.2. (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alla violazione delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei
depositari centrali e delle banche designate ai sensi
dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso
di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo
63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. La medesima sanzione si
applica altresi' in caso di inosservanza delle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.
2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato
al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non
esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in
violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:
a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo
3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
b) alle controparti di un contratto di garanzia
finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del
regolamento di cui al comma 1;
c) alle imprese di investimento, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle
relative disposizioni attuative;
d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e
4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di
cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
e) ai depositari centrali, alle controparti
centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7,
paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6,
del regolamento di cui al comma 1;
g) a chiunque non osservi le disposizioni previste
dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle
relative disposizioni attuative.
4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
5.».
«Art. 194-bis. (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente
decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del
fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per
la stabilita' finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».
«Art. 195. (Procedura sanzionatoria). - 1. Le
sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono
applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le
rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati
possono, entro trenta giorni dalla contestazione,
presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in
sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per
fatturato si intende il fatturato totale annuo della
societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio
disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come
definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo
196-bis.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3.
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione
e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha
sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai
documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la corte d'appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
prevista dall'articolo 195-bis.
9.».
«Art. 195-bis. (Pubblicazione delle sanzioni). - 1.
Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per
estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della
Consob, in conformita' alla normativa europea di
riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia adita l'autorita'
giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano
l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a
margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori
per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell'autore della violazione.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione,
la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione
in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando
quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere
rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute
meno.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono
escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio,
se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in
cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute
insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle
decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 194-quater.».
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 909/2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2022/858, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 6, 10, 11 e 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale):
«Art. 6. (Solidarieta'). - Il proprietario della cosa
che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile,
il titolare di un diritto personale di godimento, e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la
cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.
Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato
ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione.».
«Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e
rapporto tra limite minimo e limite massimo). - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro
15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge,
il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria
non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del
minimo.».
«Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
Art. 31

Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole «Allegato I», sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 32

Disposizioni finali

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio((, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura previsti dall'articolo 20)).
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al ((Comitato FinTech)), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione ((le suddette autorita' indicano)), ciascuna per i profili di propria competenza, le criticita' riscontrate dai soggetti interessati e ((dalle autorita' medesime)), incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attivita' esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attivita' con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novita' del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 36. (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono
sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi";
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole
"costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole
"costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi
gli oneri fiscali,";
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
"titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119";
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR
all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni
massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita'
tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette
verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva
tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in
presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente
erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di
definizione delle istanze presentate entro il termine di
cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le
fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata
Commissione e' composta da nove membri in possesso di
idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita'
e probita'. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti
della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da
attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei
compensi da attribuire ai componenti della Commissione
tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.";
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
"501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro.";
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis
sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.";
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
"502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.".
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie
quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti,
dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri e limiti di
operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere
ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati
alle attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione
del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e
2-quater possono essere differenziate e adeguate in
considerazione delle particolarita' e delle esigenze dei
casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione
a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto
funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure
cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita
dei requisiti o al superamento dei limiti operativi
stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito
della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti
dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
nella nozione di servizi e attivita' di investimento non
implica l'esercizio a titolo abituale di attivita'
riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di
autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei
mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che
non puo' superare complessivamente il limite massimo di
diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga
funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o
dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento
abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima.
Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui
al comma2-bis e delle finalita' del periodo di
sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS,
nell'ambito delle proprie competenze e delle materie
seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e
ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con
riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
servizio di investimento, alla tipologia e al numero di
utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi
complessivi dell'attivita'. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla
sperimentazione puo' comportare la deroga o la
disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza
o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita'
di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i
profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia,
della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si
applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo
sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra
loro, a stipulare accordi con una o piu' universita'
sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti
dagli accordi di cui al presente comma le autorita'
provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di
bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma
6 non devono derivare oneri a carico della finanza
pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al
Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o
gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle
riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui
fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le
parole: "ad operarvi nel periodo transitorio," sono
sostituite dalle seguenti: "ad operare con le medesime
modalita' nel periodo transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.».
 
Art. 33

Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech

1. All'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano nella nozione di servizi e attivita' di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attivita' riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non puo' superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attivita'.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 36, comma 2-sexies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 32.
 
Art. 34

Disposizioni finanziarie

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione puo' essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a societa' in house, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.