Gazzetta n. 111 del 13 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2022
Modalita' di erogazione delle risorse per il ristoro delle rate per l'acquisto di autobus, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24, commi 6-10, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
Visto l'art. 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 8, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al comma 7, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che il comparto del trasporto su strada di persone ha subito una grave crisi di liquidita', legata prima dalla pandemia, durante la quale i settori del trasporto e del turismo sono stati tra quelli maggiormente colpiti, e ulteriormente aggravata dagli effetti negativi sul mercato dell'energia determinati dalla crisi dovuta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la quale ha provocato aumenti eccezionalmente marcati dei carburanti tali da imporre alle imprese di trasporto di persone rilevanti costi aggiuntivi;
Considerato che al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, il fondo di cui all'art. 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti detti servizi, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;
Vista la decisione C (2022) 7666 del 25-10-2022, con la quale la Commissione non ha sollevato obiezioni all'aiuto, di cui all'art. 24, comma 7, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che le risorse di cui all'l'art. 24, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari a 5 milioni di euro sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, il quale trova disciplina nel vigente regime relativo agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), che cosi' tra l'altro recita: «Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva gia' avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo»;
Considerato che le imprese di cui all'art. 24, comma 7, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono imprese che svolgono servizi di trasporto a rischio di impresa collegati alle attivita' turistiche;
Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, il «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia», individua le possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle vigenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidita' per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi;
Considerato che, ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia», i ristori in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale;
Considerato che la ripresa economica dalla crisi COVID-19 e' stata ulteriormente compromessa dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partners internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, le quali hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime. Le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'accresciuta incertezza e l'aumento dei prezzi dell'energia incidono praticamente su ogni attivita' economica, tra cui senz'altro quella del trasporto di persone mediante autobus e quella turistica sottostante, che sono pertanto colpite da un grave turbamento economico;
Ritenuto che per porre rimedio a questo grave turbamento la misura di aiuto di Stato, di cui all'art. 24, comma 7, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni individuate nel «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia», e' stata individuata nel ristoro delle rate in scadenza nel periodo immediatamente precedente e contemporaneo a tale turbamento;
Considerato che le misure di ristoro di cui all'art. 24, comma 7, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come decretato dalla Commissione europea con la decisione C (2022) 7666 del 25.10.2022, rientrano nell'ambito del «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» vigente in detta data, in quanto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dal medesimo Quadro temporaneo;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
Considerato che le imprese beneficiarie dei contributi di cui all'art. 24, comma 7, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono esercitare servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus sia soggetti che non soggetti a obblighi di servizio pubblico;
Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attivita', la contabilita' dei suddetti servizi pubblici e' tenuta separata;
Considerato che gli ammortamenti di cui all'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono quelli che risultano dalla contabilita' separata dei servizi di linea, eserciti in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non soggetti ad obblighi di servizio;
Sentite le associazioni di categoria;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualita' 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a cinque milioni di euro, di cui all'art. 24, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto alla societa' CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici p.a. con unico socio, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' provvedere ad accreditare su contabilita' ordinaria, in favore del funzionario delegato di CONSAP S.p.a., le somme necessarie per dare attuazione al presente decreto.
 
Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 24, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari a cinque milioni di euro per l'anno 2022, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all'art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da parte delle imprese esercenti i servizi di linea effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, il ristoro di cui al comma 1 e' erogabile a ciascuna impresa istante fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui al medesimo comma 1.
3. Qualora, per la misura di cui al comma 1, le risorse disponibili siano inferiori alla somma dell'ammontare complessivo richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale fino alla capienza delle risorse disponibili.
4. L'importo complessivo del ristoro di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia».
 
Art. 3

Fasi procedimentali

1. L'istruttoria svolta dal soggetto gestore di cui all'art. 4 verte sui seguenti documenti:
a) il piano di ammortamento delle rate di finanziamento o di leasing finanziario afferente allo stesso, quale risultante dal contratto di leasing o di finanziamento originariamente stipulato dall'impresa, anche qualora questo sia stato estinto ovvero oggetto di successiva rinegoziazione o, alternativamente, le quietanze delle rate e dei canoni, aventi scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022;
b) documentazione da cui risulti il pagamento delle rate di cui all'art. 2, comma 1, e, in particolare nel caso di contratti di finanziamento, le copie delle fatture di acquisto degli autobus o la documentazione comprovante la destinazione del finanziamento all'acquisto dell'autobus laddove non emerga dalla fattura stessa e dal contratto di finanziamento;
c) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito: alla sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159/2011, qualora il contributo richiesto superi 150.000 euro; alla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136; al rispetto della comunicazione della Commissione (2022/C 131), relativamente al cumulo degli aiuti di Stato.
2. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, qualora sussistano i requisiti, istruiti dal soggetto gestore previsti dal presente decreto e acquisita la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c) e se del caso b), propone l'accoglimento della domanda di contributo, ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole da parte dell'amministrazione.
3. Entro il 30 giugno 2023, al fine della liquidazione del ristoro e' prodotta al soggetto gestore la documentazione di cui al comma 1, lettera b).
4. La disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 4

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attivita' di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, al soggetto gestore, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201 le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, per un importo non superiore a 100.000 euro e comprensivo di I.V.A. al 22 per cento a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di gestione non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - e' nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
Art. 5

Cumulabilita' degli aiuti

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia», e sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditivita'.
2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui al «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia».
 
Art. 6

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, se del caso, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 2, e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' stata dichiarata compatibile dalla decisione della Commissione europea C (2022) 7666 del 25 ottobre 2022 con le norme sul mercato unico della Commissione europea, ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» vigente in tale data.
Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 251