Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 aprile 2023
Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 450 e 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 33 e 34 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale della Anagrafi (INA)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio» ai sensi del quale Poste Italiane S.p.a. e' fornitore del servizio postale universale in Italia;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'»;
Visto il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a. - 2020/2024 - ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 al n. 558 che, affidando a Poste Italiane il servizio postale universale, quale servizio di pubblica utilita', ne disciplina, tra l'altro, le modalita' di erogazione del servizio, nonche' gli obblighi della societa' affidataria, e in particolare, l'art. 5 in materia di servizi resi ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;
Vista la delibera n. 385/13/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono state approvate le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale, che disciplinano le modalita' di erogazione dei servizi ai cittadini;
Vista la delibera n. 342/14/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale sono stati integrati i criteri di distribuzione degli uffici postali, precedentemente fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, con specifiche previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del Paese;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto l'art. 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale «E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante»;
Visto il comma 451 del medesimo art. 1, della legge n. 197 del 2022, che demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle disposizioni attuative del suddetto Fondo, con particolare riferimento all'individuazione dei titolari del beneficio (lett. a), al suo ammontare (lett. b), alle modalita' e limiti di utilizzo del fondo (lett. c), nonche' all'accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessita' (lett. d);
Visto il comma 451-bis del medesimo art. 1, il quale stabilisce che, per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, autorizzando a tal fine l'impiego di risorse a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 450
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», ed in particolare l'art. 14, rubricato «Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi», il cui comma 9 ha disposto «All'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 e' inserito il seguente: «451 -bis . Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio 2023, al n. 212;
Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 15 marzo 2023, al n. 256;
Accertata l'urgenza di garantire la fruizione del fondo, attraverso la previsione di un apposito sistema abilitante, esaminato il rapporto ISTAT del 23 novembre 2022, relativo alla redistribuzione del reddito in Italia, che accerta come l'insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza ed il rischio della poverta', ma abbia inciso con minor efficienza sui nuclei a reddito piu' basso, e che non fruiscono di alcun ausilio o sostegno;
Considerata la necessita' di fissare i criteri di individuazione dei nuclei familiari beneficiari del contributo, e le modalita' di attribuzione del citato intervento di sostegno al reddito - attraverso l'emissione di carte prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessita' - cosicche' risulti garantita una distribuzione equa ed articolata, sull'intero territorio nazionale;
Ritenuta la necessita' di doversi avvalere delle specifiche competenze istituzionali dell'INPS, per attuare la previsione del citato art. 1, comma 451, lettera a), al fine di escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
Considerata la necessita' di attuare la previsione di cui al citato art. 14, comma 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, individuando, per esigenze di efficienza ed efficacia dell'intervento di sostegno, un solo gestore del servizio di emissione delle carte acquisti, che garantisca la disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio nazionale, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dell'assistenza tecnica presso ogni comune interessato dalla misura, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio;
Considerato che Poste Italiane S.p.a., quale gestore del servizio postale universale, possiede i suesposti requisiti, ed ha maturato pregresse esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici, da ultimo - possedendo le caratteristiche previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126 - ha attuato le previsioni del cd. «Fondo per la filiera della ristorazione», di cui al decreto interministeriale prot. 9273293 del 27 ottobre 2020;
Considerato che Poste Italiane S.p.a. concorre, altresi', alla realizzazione, attraverso il Progetto Polis, della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. - del PNRR, in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessita' di cui all'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 451 del medesimo articolo.
 
Art. 2

Beneficiari ed importo del contributo

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:
a. iscrizione di tutti i componenti nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
b. titolarita' di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, in corso di validita', con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano titolari di: a) Reddito di cittadinanza; b) Reddito di inclusione; b1) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla poverta'. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: c) Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI e Indennita' mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; d) Indennita' di mobilita'; e) Fondi di solidarieta' per l'integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
3. E' concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 382,5, eventualmente incrementato nella misura derivante dall'applicazione dell'art. 8.
 
Art. 3

Destinazione del contributo

1. Il contributo e' destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessita', come indicati nell'allegato 1, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e puo' essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti alla convenzione di cui all'art 10.
 
Art. 4

Individuazione dei beneficiari

1. I comuni ricevono dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 451, lettera c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all'allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dalla stessa INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorita' decrescente:
a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorita' e' data ai nuclei con indicatore ISEE piu' basso;
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'INPS rende disponibili ai singoli comuni gli elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione web sul sito www.inps.it unitamente alle relative Istruzioni operative.
3. I comuni verificano la posizione anagrafica dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte loro assegnate, di cui all'allegato 2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della societa' controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.
2. Il numero complessivo delle carte assegnabili e' pari a 1.300.000, come risultante dai criteri di cui agli articoli 2 e 4.
3. Le carte sono nominative e sono rese operative a partire dal mese di luglio 2023.
4. Le carte sono ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre 2023.
 
Art. 6

Numero di carte assegnate a ciascun comune

1. A ciascun comune e' assegnato, per l'individuazione dei relativi beneficiari, un numero di carte cosi' calcolato:
a. una quota pari al 50% del numero totale di carte, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
b. una quota pari al restante 50%, e' distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
2. La ripartizione delle carte per ciascun comune e' indicata nell'allegato 2.
 
Art. 7

Procedura di attribuzione nominativa delle carte

1. I comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari di cui all'art. 4, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sul sito INPS, servendosi dell'apposita applicazione WEB dell'INPS.
2. L'INPS, decorso il termine di cui al comma 1, rende definitivi gli elenchi entro dieci giorni dal termine dal caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, e li trasmette in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della societa' controllata Postepay.
3. I comuni comunicano agli interessati l'assegnazione del beneficio e le modalita' di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.
 
Art. 8

Monitoraggio e distribuzione importi residui

1. Poste Italiane S.p.a effettua un monitoraggio a decorrere dal mese di ottobre 2023 sulle somme che non risultano assegnate e sulle carte non attivate e ne informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministero dell'economia e delle finanze e i comuni.
2. Gli importi residui risultanti dal monitoraggio effettuato da Poste Italiane S.p.a ai sensi del comma 1, sono ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti secondo i criteri di priorita' e con le modalita' di cui all'art. 4.
 
Art. 9

Convenzione tra il MASAF, l'INPS e
Poste Italiane S.p.a.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalita' tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione ed un sistema di raccolta di eventuali dotazioni per aumentare le risorse finalizzate all'acquisto dei beni alimentari di prima necessita'.
2. Le eventuali maggiori risorse raccolte e finalizzate ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2023 per essere riassegnate al bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste entro il 31 dicembre 2023.
3. Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto previsto e nel rispetto del limite massimo di spesa stabilito dall'art. 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 10

Modalita' e condizioni di accreditamento degli esercizi

1. Previa presentazione di apposita domanda, anche per via telematica, utilizzando il modello reso disponibile dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale, e verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, con apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono individuati gli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessita', di cui all'allegato 1 da attuarsi anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte di cui all'art. 5. La convezione dovra' prevedere le modalita' della comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalita' degli utenti relativi ai beni di prima necessita' di cui all'allegato 1.
2. Con atto della competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono stabiliti il modello per la presentazione della domanda di cui al comma 1 e le necessarie indicazioni operative, anche in relazione alla verifica delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
 
Art. 11

Promozione della misura

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, promuove una campagna di comunicazione, anche con l'ausilio dei comuni, sui principali mezzi di informazione, per diffondere la conoscenza del contributo previsto nel presente decreto, al fine di raggiungere il maggior numero di beneficiari possibile sull'intero territorio nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 500.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 18 aprile 2023

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 542

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Avvertenza:
gli allegati al decreto non sono pubblicati, in quanto resi disponibili sulla pagina dedicata della sezione Trasparenza - Normativa del sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.