Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 marzo 2023 |
Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributari, che, tra l'altro, ha modificato e integrato le disposizioni ordinamentali e processuali di cui ai citati decreti legislativi n. 545 del 1992 e n. 546 del 1992, variando, altresi', la denominazione degli organi di giurisdizione tributaria da «commissioni tributarie provinciali e regionali» a «Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado»; Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, ove e' previsto che il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto, in particolare, l'art. 44-bis, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede la corresponsione al giudice unico di un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali, avuto riguardo ad ogni ricorso definito concernente le controversie individuate nel comma 1 del medesimo art. 44-bis; Visto, in particolare, l'art. 4-bis del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, ove e' previsto che le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro; Visto l'art. 40, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che ha modificato il valore individuato nel citato art. 4-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, aumentandolo fino a 5.000 euro, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023; Visto, in particolare, l'art. 70, comma 10-bis, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, che stabilisce che per i giudizi di ottemperanza riguardanti il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro, ad esclusione delle controversie di valore indeterminabile, e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso in composizione monocratica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002, con il quale e' stato determinato, a decorrere dallo stesso anno, l'ammontare dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006, con il quale e' stato fissato, a decorrere dallo stesso anno, il nuovo ammontare dei compensi aggiuntivi per ogni ricorso definito spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2019, con il quale e' stato rideterminato, a decorrere dallo stesso anno, l'ammontare dei compensi fissi mensili spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2002; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera c), della citata legge 31 agosto 2022, n. 130, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019, sono aumentati del 130 per cento; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 4, della citata legge n. 130 del 2022, che stabilisce che entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico delle Corti di giustizia tributaria di primo grado per i ricorsi individuati dal citato art. 4-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992; Considerato che occorre emanare un decreto che stabilisca gli importi dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria, in considerazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 130 del 2022; Ritenuto necessario adottare un unico decreto per la determinazione degli importi dei compensi fissi e aggiuntivi da corrispondere ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con conseguente abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2002, come modificato dai decreti 20 giugno 2019 e 24 marzo 2006; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria formulato con la delibera n. 231 del 14 febbraio 2023;
Decreta:
Art. 1
Compenso fisso del giudice tributario
1. Il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente della Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e' determinato nella seguente misura: a) euro 1.138,50 per il Presidente; b) euro 1.018,90 per il Presidente di sezione; c) euro 959,10 per il vice Presidente di sezione; d) euro 899,30 per il giudice. 2. Il compenso di cui al comma 1 spettante al Presidente di Corte di giustizia tributaria non e' cumulabile con quello spettante al Presidente di sezione. 3. Gli importi di cui al comma 1 si assumono al lordo delle ritenute di legge. |
| Art. 2
Compenso aggiuntivo del giudice tributario
1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito e' stabilito in euro 100,00, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun giudice tributario componente di Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la medesima Corte di giustizia tributaria. Tale compenso aggiuntivo di euro 100,00 viene cosi' ripartito: a) euro 4,50 per il Presidente; b) euro 3,50 per il Presidente di sezione; c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione; d) euro 11,50 per l'estensore; e) euro 26,00 per ciascuno dei tre componenti del collegio giudicante. 2. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo di cui al comma 1 spetta al solo giudice tributario in qualita' di estensore del provvedimento ed e' stabilito nella misura di euro 12,50, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, al giudice tributario residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la Corte di giustizia tributaria. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 si assumono al lordo delle ritenute di legge. |
| Art. 3
Compenso aggiuntivo del giudice tributario monocratico
1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell'art. 44-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' stabilito in euro 100,00 ed e' cosi' ripartito: a) euro 4,50 per il Presidente; b) euro 3,50 per il Presidente di sezione; c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione; d) euro 89,50 per il giudice monocratico. 2. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito in composizione monocratica ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' stabilito in euro 100,00 ed e' cosi' ripartito: a) euro 4,50 per il Presidente; b) euro 3,50 per il Presidente di sezione; c) euro 92,00 per il giudice monocratico. 3. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' stabilito in euro 100,00 ed e' cosi' ripartito: a) euro 4,50 per il Presidente; b) euro 3,50 per il Presidente di sezione; c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione; d) euro 89,50 per il giudice monocratico. 4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 si assumono al lordo delle ritenute di legge. |
| Art. 4
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte in bilancio sulla Missione «Giustizia» - programma «Giustizia tributaria» - capitolo 1269, Piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno finanziario 2023. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica ai compensi dei giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di seguito elencati: a) compensi fissi di cui all'art. 1 spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2023; b) compensi aggiuntivi di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023; c) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 3.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023; d) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2002, come modificato dal decreto 20 giugno 2019, e 24 marzo 2006, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'ammontare dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari. Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2023
Il Vice Ministro: Leo
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 487
__________ Avvertenza: I decreti ministeriali abrogati dal presente atto sono consultabili sul sito istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it - alla voce «La Giustizia Tributaria/Normativa/Decreto legislativo del 31/12/1992, n. 545/Articolo 13/Documenti collegati». |
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