Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 15 marzo 2023
Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (Decreto n. 49/2023).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di Protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e in particolare l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale e' stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», e in particolare l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'art. 1, comma 1072;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015;
Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualita' 2016 e seguenti e' effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilita' finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome beneficiarie nonche' sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosita' sismica delle scuole esistenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, con il quale sono stati approvati gli interventi rientranti nella programmazione 2014-2015, cosi' come individuati dalle singole regioni (Annualita' I);
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, con il quale sono stati autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione 2014-2015;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 conferma il medesimo termine di due anni dall'aggiudicazione dei lavori per il completamento degli stessi;
Considerato che l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677, con il quale e' stato prorogato il termine per il completamento dei lavori autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state ripartite le annualita' 2016 e 2017 tra le regioni e le province autonome per un importo complessivo pari ad euro 26.404.232,00;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048, con il quale si e' proceduto alla individuazione degli enti locali beneficiari e alla definizione delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° febbraio 2018, n. 86, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopracitato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Considerato che l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 prevede che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;
Visto il decreto del direttore generale - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 30 luglio 2021, n. 218, con il quale e' stato prorogato il termine per il completamento dei lavori autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68;
Considerato che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Considerato che l'art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;
Viste le richieste inoltrate dagli enti locali beneficiari dei finanziamenti che non sono riusciti a ultimare i lavori nei termini originariamente previsti;
Considerato che, a seguito delle ordinarie attivita' di monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti ministeriali, e' emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare il termine per il completamento dei lavori di edilizia scolastica;
Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticita' prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del COVID-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;
Considerato che i citati finanziamenti sono destinati all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorita' per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;
Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;
Ritenuta quindi la necessita', nonche' l'opportunita', di operare un differimento del termine di conclusione dei lavori originariamente individuato dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, 30 gennaio 2017, n. 43 (successivamente modificato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 luglio 2019, n. 677), 29 dicembre 2017, n. 1048 (successivamente prorogato con direttore generale 30 luglio 2021, n. 218) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179;

Decreta:

Art. 1

Differimento del termine di durata dei lavori

1. A condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e dai successivi decreti di proroga, il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica e' differito:
a) al 25 settembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 - Annualita' I;
b) al 30 dicembre 2022 per gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 - Annualita' II;
c) al 31 marzo 2024 per gli interventi autorizzati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - piani 2018-2021.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' causa di revoca del finanziamento concesso.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1228