Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 aprile 2023
Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Ancona-Milano Linate e viceversa, Ancona-Roma Fiumicino e viceversa e Ancona-Napoli e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti, rispettivamente, l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati, in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'articolo 1, comma 953 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che inserisce la citta' di Ancona tra quelle a cui l'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al suindicato articolo 36;
Vista la nota prot. n. 43995 del 29 dicembre 2022, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della regione Marche ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona;
Visto il decreto dell'11 gennaio 2023, n. 7, con cui il Presidente della regione Marche ha indetto la predetta Conferenza di servizi e ha demandato al Dipartimento «Infrastrutture, territorio e protezione civile» l'esecuzione dei correlati e conseguenti adempimenti;
Vista la nota prot. n 64478 del 17 gennaio 2023, con la quale il Direttore del Dipartimento «Infrastrutture, territorio e protezione civile» della regione Marche ha convocato per il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 10,30 la prima riunione della Conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea e in modalita' sincrona con la partecipazione contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni interessate;
Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi che, condivisa la necessita' di assicurare la continuita' territoriale aerea da e per l'aeroporto di Ancona attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi, ha individuato le rotte Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa quali collegamenti sui quali imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») e ha definito i parametri sui quali articolare l'imposizione dei detti OSP con decorrenza dal 1° luglio 2023;
Visto il verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 20 gennaio 2023;
Visto il decreto del 2 febbraio 2023, n. 20, con il quale il Presidente della regione Marche ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi, individuando il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona, per come descritto nel suindicato verbale di seduta conclusiva;
Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2023, n. 27, con il quale si sono imposti oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa a far data dal 1° luglio 2023;
Viste le note dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 6048 del 17 febbraio 2023 e prot. n. 9073 del 10 marzo 2023 con le quali sono state trasmesse alla Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE e per la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) - rispettivamente la nota informativa di imposizione - Comunicazione della Commissione europea a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 - e il pertinente avviso di gara unica per le tre rotte - Comunicazione della Commissione europea a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008;
Considerato che si e' ritenuto di dar corso alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto ministeriale n. 27 del 2023 solo all'esito della pubblicazione nella GUUE della suindicata nota informativa di imposizione che, alla data del presente decreto, non risulta essere avvenuta;
Atteso che la DG MOVE della Commissione europea ha rilevato che le ragioni di efficienza operativa indicate a supporto della scelta di un bando unico per le tre rotte non sarebbero in linea con le Linee guida OSP e che il raggruppamento delle tre rotte potrebbe limitare la partecipazione alla gara;
Vista la nota prot. n. 404467 del 6 aprile 2023 con la quale la regione Marche, alla luce di quanto rappresentato dalla Commissione europea, ha evidenziato l'intendimento «di rivedere la previsione scaturita dalla conferenza di servizio concernente l'indizione di bando di gara unico, optando per bandi di gara distinti per ciascuna delle tre rotte» unitamente alla necessita' di rivedere anche la data a partire dalla quale le tre rotte sarebbero state affidate in esclusiva identificandola nel 1° settembre 2023;
Vista la nota prot. n. 437651 del 14 aprile 2023 con la quale la regione Marche, a seguito delle interlocuzioni tenute con la direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (a seguire «DGATASS») e con l'ENAC, ha confermato l'intendimento di procedere con tre bandi separati, ma ha identificato una nuova data di decorrenza dell'affidamento in esclusiva delle tre rotte che avrebbe consentito di porre in essere i pertinenti adempimenti piu' funzionalmente e in tempi piu' congrui, fissando la data stessa al 1° ottobre 2023;
Vista la nota prot. n. 2231 in data 14 aprile 2023, con la quale la DGATASS ha condiviso l'opportunita' di procedere con tre bandi distinti per ciascuna delle rotte onerate e ha riconosciuto la validita' dell'esigenza operativa evidenziata dalla regione;
Vista la nota prot. n. 48009/P del 17 aprile 2023, con la quale l'ENAC ha condiviso quanto rappresentato dalla regione;
Ritenuto di imporre OSP sulle rotte in parola conformemente alle risultanze dell'anzidetta Conferenza di servizi aggiornate con le valutazioni soprariportate;
Considerato che le risorse stanziate dall'art. 1, comma 955 della legge n. 234/2021, dall'art. 1, comma 840 della legge n. 197/2022 e dall'art. 10 della LR Marche 31/2022 consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte, senza diritti di esclusiva e senza compensazione, e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.
 
Allegato tecnico
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Ancona - Milano
Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona -
Napoli e viceversa

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma simultanea e in modalita' sincrona - con la partecipazione contestuale in via telematica delle amministrazioni pubbliche competenti nelle due sedute del 16 e del 20 gennaio 2023 - ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») sui servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalita' di seguito indicate.
1. Rotte onerate
Ancona - Milano Linate e viceversa;
Ancona - Roma Fiumicino e viceversa;
Ancona - Napoli e viceversa.
Conformemente all'articolo 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita' europea (ora «Unione europea»), l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento.
2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari
2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere un vettore aereo comunitario e deve:
essere in possesso del prescritto COA (Certificato di operatore aereo) rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validita';
essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validita';
dimostrare di avere la disponibilita', in proprieta', in dry-lease o in wet-lease, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri di cui al presente decreto;
vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer Reservation System), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;
essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;
impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
applicare ai voli onerati il «regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it
2.2. L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli OSP specificati al punto precedente.
L'ENAC, altresi', acquisira':
l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza.
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
3.1. Frequenze minime, numero minimo di posti richiesti e orari
Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti paragrafi.
3.1.1. Frequenze minime e numero minimo di posti richiesti
Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

Parte di provvedimento in formato grafico

3.1.2. Orari dei voli.
Gli orari dei voli sono i seguenti:
Rotta: Ancona - Milano Linate
Per tutto l'anno:
un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :
dal lunedi al sabato, dalle ore 7,00 alle ore 8,30
un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :
dal lunedi al venerdi e la domenica, dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Rotta: Milano Linate - Ancona
Per tutto l'anno:
un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria :
dal lunedi al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00
un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria :
dal lunedi al venerdi e la domenica, dalle ore 19,00 alle ore 21,00
Rotta: Ancona - Roma Fiumicino
Per tutto l'anno:
un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :
dal lunedi alla domenica, dalle ore 7,00 alle ore 8,30
un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :
dal lunedi alla domenica, dalle ore 18,00 alle ore 20,00
Rotta: Roma Fiumicino - Ancona
Per tutto l'anno:
un volo giornaliero con partenza da Fiumicino nella fascia oraria :
dal lunedi alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 11,00
un volo giornaliero con partenza da Fiumicino nella fascia oraria :
dal lunedi alla domenica, dalle ore 21,30 alle ore 22,45
Rotta: Ancona - Napoli
Per tutto l'anno:
un volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria :
dal lunedi alla domenica, dalle ore 11,00 alle ore 17,00
Rotta: Napoli - Ancona
Per tutto l'anno:
un volo giornaliero con partenza da Napoli nella fascia oraria :
dal lunedi alla domenica, dalle ore 13,00 alle ore 18,00
3.2. Operativita' dei voli
Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Marche una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (ASSOCLEARANCE).
3.3. Tariffe
Le tariffe comprendono, per ogni passeggero imbarcato, il trasporto di un bagaglio a mano della dimensione pari a 55 x 40 x 20 cm con un peso massimo di 8 kg.
Ai passeggeri c.d. INFANT (fino a 2 anni) non e' applicata alcuna tariffa qualora non occupino un posto a sedere.
3.3.1. Residenti
La tariffa agevolata massima da applicare tutto l'anno sulle tratte ai residenti nella regione Marche e alle categorie ad esse equiparate e' indicata nello schema che segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Sono equiparati ai residenti nelle Marche:
i diversamente abili (*)
gli studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno;
i giovani dai due ai ventuno anni;
gli anziani al di sopra dei settanta anni;
(*) invalidita' civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidita'.
3.3.2. Non residenti
La tariffa da applicare sulle rotte onerate e per tutto l'anno a chi non rientra nella categoria residenti o nelle categorie di utenti equiparati ai residenti di cui al precedente paragrafo 3.3.1. e' libera.
3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Dovra' essere prevista almeno una modalita' di vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).
3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti nella Regione Marche di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalita' di seguito indicate.
3.3.4.1. Aggiornamento in base all'inflazione
Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procedera' al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica estiva 2024.
3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante
A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sara' aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica invernale 2023/2024, pertanto, la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del Jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Ancona, e' pari al 17%.
Ai fini del calcolo della media semestrale di cui sopra sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del Jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 1.010,00 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei dodici mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verra' utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.
L'eventuale aumento/diminuzione decorrera' dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1 o del paragrafo 3.3.4.2, si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potra' procedere, con il concerto del MIT, dell'ENAC e della Regione Marche, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sara' effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si e' registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.
Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.
L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte.
Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento e' assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.
3.4. Continuita' e regolarita' dei servizi
I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.
Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
pericolose condizioni meteorologiche;
chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
problemi di sicurezza;
scioperi;
altri casi di forza maggiore.
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunichera' al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Ancona.
Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.
4. Presentazione dell'accettazione
4.1. I vettori che intendono operare su una o piu' delle rotte onerate devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dodici mesi.
I vettori che accettano di operare uno o piu' dei collegamenti onerati di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, piu' in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.
Al fine di consentire l'ordinata operativita' di ciascuna rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente la data a partire dalla quale i vettori intendono iniziare ad operare.
In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del regolamento (CE) 1008/2008.
Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:
a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 61.698,00 per la rotta Ancona - Milano Linate e vv., euro 52.683,00 per la rotta Ancona - Roma Fiumicino e vv., euro 32.040,00 per la rotta Ancona - Napoli e vv.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a euro 185.093,00 per la rotta Ancona - Milano Linate e vv., euro 158.048,00 per la rotta Ancona - Roma Fiumicino e vv., euro 96.119,00 per la rotta Ancona - Napoli e vv.
La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lett. c).
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Ancona.
c) Comunicare ad ENAC, almeno cinque mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - non inferiore a dodici mesi - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.
4.2. L'ENAC acquisisce la documentazione attestante il possesso, da parte dei vettori accettanti, dei requisiti di accesso al servizio, verifica, altresi', l'adeguatezza della struttura degli stessi vettori per lo svolgimento del servizio onerato cosi' come definito con la presente imposizione. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC a esercitare il servizio stesso.
4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'.
4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri.
L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.
La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessita' di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri.
5. Riesame dell'imposizione
L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Marche, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su una o piu' di tali rotte accettando gli oneri.
6. Gara d'appalto
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna delle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa potra' essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gare pubbliche in conformita' alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
 
Art. 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte di cui all'articolo 1 viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori a partire dal 1° ottobre 2023.
 
Art. 4

1. I vettori comunitari che intendono operare una o piu' delle rotte indicate all'articolo 1 in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'articolo 1, puo' essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 1° ottobre 2023.
2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica sono conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
3. Le informative relative all'invito a partecipare a ciascuna gara sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 6

1. L'ENAC e' incaricato di esperire le gare di cui all'articolo 5, di dare pubblicita' nel proprio sito internet www.enac.gov.it in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione nonche' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.
 
Art. 7

1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'articolo 5, concede al vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della gara stessa e approva, altresi', la convenzione sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso.
2. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto ai competenti organi di controllo.
 
Art. 8

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale del 16 febbraio 2023, n. 27.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it

Roma, 24 aprile 2023

Il Ministro: Salvini