Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2023 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aciclovir, «Aciclovir Noridem»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 93/2023 del 27 aprile 2023

Procedura europea: DE/H/7010/001-002/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACICLOVIR NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Limited con sede e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro.
Confezioni:
«250 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050404019 (in base 10) 1J26PM (in base 32);
«250 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050404021 (in base 10) 1J26PP (in base 32);
«250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 050404033 (in base 10) 1J26Q1 (in base 32);
«500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050404045 (in base 10) 1J26QF (in base 32);
«500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050404058 (in base 10) 1J26QU (in base 32);
«500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050404060 (in base 10) 1J26QW (in base 32).
Principio attivo: aciclovir.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
DEMO S.A., Pharmaceutical Industry, 21st km National Road Athens, Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per tutte le confezioni sopra citate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:
A.I.C. 050404019 «250 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;
A.I.C. 050404045 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.
Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
Confezioni:
A.I.C. 050404021 «250 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. 050404033 «250 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;
A.I.C. 050404058 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;
A.I.C. 050404060 «500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml.
Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non puo' essere immesso in commercio, finche' non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finche' non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o piu' indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni
per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validita' dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validita' fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 novembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.